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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MONACO CREA DANIELA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sommatino - Piazza Vittoria N. 5 93019 Sommatino CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Sommatino - Piazza Vittoria N. 5 93019 Sommatino CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 509/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 18.4.2024 al Comune di Sommatino, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno impugnato gli avvisi di accertamento n. 41 e 44 del 14.12.2023, dell'importo di euro 190,00 ciascuno, loro rispettivamente notificati il 21.3.2024 per omesso versamento Imu anno di imposta 2018 relativamente a terreni loro pervenuti in eredità.
Le parti ricorrenti hanno eccepito di nulla dovere al Comune di Sommatino atteso che la loro madre e dante causa era creditrice nei confronti dell'ente locale intimato dell'importo di euro 1.676,00. Invero, hanno dedotto che, in conseguenza dell'annullamento, sancito dalla sentenza n. 445/01/12 della allora Commissione
Tributaria Provinciale di Caltanissetta del 13.3.2012/24.9.2012, di un avviso di accertamento emesso dal medesimo Comune, la di loro madre aveva, in data 9.9.2016 tramite mail e successivamente in data
13.9.2016 con istanza corredata dai documenti giustificativi richiesti dal Comune, avanzato istanza di rimborso/compensazione di quanto pagato in adempimento dell'avviso di accertamento annullato con le somme dovute a futuro pagamento IMU/TASI. L'istanza di compensazione, dopo il decesso della Nominativo_1 avvenuto il 27.5.2017, era stata reiterata da essi germani Ricorrente_1 nelle date del 11.12.2017, 6.6.2018, 11.12.2018, 11.6.2019, 16.12.2019, 12.6.2020, 13.12.2020, 9.6.2021, 13.6. 2022, 13.12.2022, 10.1.2023
(come da documentazione versata in atti) ed era rimasta priva di risposta, sino alla comunicazione di rigetto il 4.4.2023 dell'ente locale per asserito decorso del termine di prescrizione. I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di avere presentato una ulteriore istanza di compensazione/rimborso il 5.5.2023 e hanno versato in atti prova di quanto sostenuto insieme all'atto con cui, in data 12.9.2016, il Ragioniere responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Sommatino aveva riconosciuto il credito della Nominativo_1 e, in parte, si era dichiarato pronto alla compensazione con quanto dovuto a titolo di Imu e Tasi 2016, ammettendo altresì che, a compensazione effettuata, sarebbe residuato un credito di euro 1.176,77.
Nonostante sia stato regolarmente intimato e dopo avere avanzato il 5.11.2025 istanza di visibilità del fascicolo processuale, il Comune di Sommatino non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che il ricorso vada accolto.
Risulta, infatti, documentato dai ricorrenti, nella contumacia del Comune, che i fratelli Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi della madre Nominativo_1, sono titolari per successione di un credito da ripetizione di indebito pari all'importo pagato in esecuzione di un precedente atto impositivo annullato con sentenza di questa Corte passata in giudicato.
L'istanza di compensazione, più volte inutilmente reiterata ad onta di eventuali prescrizioni comunque non eccepite in giudizio, nonostante un originario parziale riconoscimento del credito da parte del Comune di
Sommatino, appare dunque fondata, sicché appare dimostrato – come sostenuto dai ricorrenti – che nulla sia dovuto all'ente locale sino a concorrenza del credito.
Ne consegue che gli avvisi impugnati vanno annullati per inesistenza della pretesa fiscale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sommatino alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caltanissetta 16 dicembre 2025 Il Giudice Daniela Monaco
Crea
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MONACO CREA DANIELA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sommatino - Piazza Vittoria N. 5 93019 Sommatino CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Sommatino - Piazza Vittoria N. 5 93019 Sommatino CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 509/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 18.4.2024 al Comune di Sommatino, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno impugnato gli avvisi di accertamento n. 41 e 44 del 14.12.2023, dell'importo di euro 190,00 ciascuno, loro rispettivamente notificati il 21.3.2024 per omesso versamento Imu anno di imposta 2018 relativamente a terreni loro pervenuti in eredità.
Le parti ricorrenti hanno eccepito di nulla dovere al Comune di Sommatino atteso che la loro madre e dante causa era creditrice nei confronti dell'ente locale intimato dell'importo di euro 1.676,00. Invero, hanno dedotto che, in conseguenza dell'annullamento, sancito dalla sentenza n. 445/01/12 della allora Commissione
Tributaria Provinciale di Caltanissetta del 13.3.2012/24.9.2012, di un avviso di accertamento emesso dal medesimo Comune, la di loro madre aveva, in data 9.9.2016 tramite mail e successivamente in data
13.9.2016 con istanza corredata dai documenti giustificativi richiesti dal Comune, avanzato istanza di rimborso/compensazione di quanto pagato in adempimento dell'avviso di accertamento annullato con le somme dovute a futuro pagamento IMU/TASI. L'istanza di compensazione, dopo il decesso della Nominativo_1 avvenuto il 27.5.2017, era stata reiterata da essi germani Ricorrente_1 nelle date del 11.12.2017, 6.6.2018, 11.12.2018, 11.6.2019, 16.12.2019, 12.6.2020, 13.12.2020, 9.6.2021, 13.6. 2022, 13.12.2022, 10.1.2023
(come da documentazione versata in atti) ed era rimasta priva di risposta, sino alla comunicazione di rigetto il 4.4.2023 dell'ente locale per asserito decorso del termine di prescrizione. I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di avere presentato una ulteriore istanza di compensazione/rimborso il 5.5.2023 e hanno versato in atti prova di quanto sostenuto insieme all'atto con cui, in data 12.9.2016, il Ragioniere responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Sommatino aveva riconosciuto il credito della Nominativo_1 e, in parte, si era dichiarato pronto alla compensazione con quanto dovuto a titolo di Imu e Tasi 2016, ammettendo altresì che, a compensazione effettuata, sarebbe residuato un credito di euro 1.176,77.
Nonostante sia stato regolarmente intimato e dopo avere avanzato il 5.11.2025 istanza di visibilità del fascicolo processuale, il Comune di Sommatino non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che il ricorso vada accolto.
Risulta, infatti, documentato dai ricorrenti, nella contumacia del Comune, che i fratelli Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi della madre Nominativo_1, sono titolari per successione di un credito da ripetizione di indebito pari all'importo pagato in esecuzione di un precedente atto impositivo annullato con sentenza di questa Corte passata in giudicato.
L'istanza di compensazione, più volte inutilmente reiterata ad onta di eventuali prescrizioni comunque non eccepite in giudizio, nonostante un originario parziale riconoscimento del credito da parte del Comune di
Sommatino, appare dunque fondata, sicché appare dimostrato – come sostenuto dai ricorrenti – che nulla sia dovuto all'ente locale sino a concorrenza del credito.
Ne consegue che gli avvisi impugnati vanno annullati per inesistenza della pretesa fiscale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sommatino alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caltanissetta 16 dicembre 2025 Il Giudice Daniela Monaco
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