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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza dell'11.3.2025 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 14054/2024
tra
rappresentata e difesa come in atti dagli avv. Giuseppe Iorio ed Alessia Parte_1
Iorio ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver lavorato per il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, dal 27.03.2000 fino al 31.08.2010; di aver chiesto ed ottenuto, alla conclusione del rapporto di lavoro, decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto al predetto Consorzio il pagamento della somma di euro € 13.304,68 a titolo di TFR. Tanto premesso, esponeva che in data 2.7.2019 il CUB aveva trasmesso all' il modello CP_1
TFR1, quale prospetto di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto ai fini dell'erogazione della prestazione da parte dell'istituto. Non avendo ricevuto il pagamento, evidenziava di aver sollecitato il pagamento del TFR all' in data 15.1.2024. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire il TFR pari ad euro 13.304,68 risultante dal modello TFR1 prodotto in atti e, per l'effetto, condannarsi l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento del predetto CP_1 importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che Controparte_2 eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto esercitato nei confronti dell' . CP_1
All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
******** Il ricorso non può trovare accoglimento. Va fatta applicazione del principio secondo cui la controversia deve essere decisa sulla scorta della ragione più liquida, principio questo desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 11458/2018; Ordinanza n. 363/2019). È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' tempestivamente costituitosi in CP_1 giudizio. Parte ricorrente ha dedotto nelle note di trattazione di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 1039/2013 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato con pedissequo atto di precetto in data 19/06/2013, e che con la mancata opposizione avverso il Decreto ingiuntivo la prescrizione mutava in decennale. Deve però rilevarsi che il suddetto ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo è stato proposto nei confronti del Consorzio convenuto e non nei confronti dell' , soggetto CP_1 giuridico convenuto in giudizio dall'attore per il pagamento del trattamento di fine rapporto. Il ricorrente, in altre parole, avrebbe potuto e dovuto presentare la domanda di pagamento del TFS all' in epoca antecedente e tale domanda avrebbe avuto l'effetto di CP_1 interrompere il decorso del termine prescrizionale, costituendo un tipico atto di esercizio del diritto del quale si discute. La Corte di MI (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 1159 del 18/01/2018) afferma in merito all'interruzione della prescrizione “….va infatti considerato che, secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943 c.c., comma 4, consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso;
essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anzichè di obbligo, nel soggetto controinteressato (vedi Cass. 21/12/2010 n. 25861 con specifico riferimento all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro, cui adde, Cass. 8/1/2016 n.121, Cass. 2/12/2016 n. 24675 in tema di azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo, nonchè Cass. 17/3/2017 n.6974 in tema di rescissione del contratto); nell'ottica descritta la prescrizione dell'azione di annullamento, di natura costitutiva, è da ritenersi insuscettibile di interruzione mediante atto di messa in mora, essendo all'uoponecessaria la proposizione della azione in sede giudiziaria che, nella fattispecie qui scrutinata, non risulta proposta”. La Corte di MI (cfr. Sez. L, Sentenza n. 3074 del 22/03/1991) ha inoltre affermato che l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione è circoscritta, sia dal lato attivo che da quello passivo, ai soggetti di tale atto (il quale sul piano sostanziale è un negozio unilaterale recettizio), senza alcuna influenza sulle posizioni di terzi, salve le particolari ipotesi di cui agli artt. 1309, 1310, comma primo, e 1957, comma quarto, cod. civ.. La Corte nella suddetta pronuncia ha esposto “In ogni caso, e per completezza di trattazione per quanto concerne il controllo sull'esatta applicazione delle norme di diritto, si rileva come senz'altro esatta e assorbente di ogni altro profilo sia la richiamata considerazione circa la diversità dei soggetti passivi delle due azioni: la citazione del febbraio 1979 è stata invero rivolta al e all mentre la causa di lavoro, instaurata con il ricorso del 3 Pt_2 Pt_3 giugno 1983, è stata promossa contro la soc. e, perciò, contro un distinto CP_3 soggetto giuridico. Pertinente è stato quindi il richiamo da parte del giudice d'appello alla sentenza 9 luglio 1979 n. 3933 di questa Corte dalla quale è enunciabile un univoco principio generale che s'inserisce nella linea interpretativa secondo cui (pur nell'assenza di una specifica disposizione nell'ambito dell'art. 2945 cod. civ.) gli effetti dell'interruzione della prescrizione sono circoscritti, sia dal lato attivo che da quello passivo, ai soggetti dell'atto interruttivo = il quale sul piano sostanziale è un negozio unilaterale = senza influenza alcuna sulla posizione di terzi, salve le particolari ipotesi di cui agli artt. 1309, 1310, comma 1 e 1957, comma 4, cod. civ. (cfr. altresì l'art. 1073, comma 6). Il suddetto principio = che si ricollega a quello generale circa l'ambito di efficacia sostanziale degli atti giuridici = tende peraltro a salvaguardare la posizione del soggetto al quale l'atto interruttivo non sia specificamente indirizzato e che quindi non avrebbe la possibilità di difendere adeguatamente tale posizione…” Pertanto il decreto ingiuntivo indicato da parte ricorrente, emesso nei confronti del Consorzio e notificato esclusivamente allo stesso Consorzio, non è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti di altro soggetto giuridico, vale a dire l . CP_1
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento. Le spese di lite sono integramente compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della vicenda oggetto di causa e del carattere interpretativo delle questioni sottese al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Aversa, 12.3.2025
Il giudice dr ssa Ida Ponticelli