Ordinanza cautelare 9 gennaio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02977/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7191 del 2025, proposto da
Fitness San Vitaliano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parisi e Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Napoli, alla via G. Carducci n. 37;
contro
Comune di San Vitaliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.,
“ a) dell’ordinanza settoriale n. 41 del 11.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, notificata a mezzo pec in pari data, mediante la quale, previa rettifica dell’ordinanza settoriale n. 38/25, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di “palestra” e, contestualmente, irrogata sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 della L.R. n. 7 del 21.04.2020;
b) del provvedimento espresso di diniego del 12.12.2025, notificato a mezzo pec in pari data, opposto dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano rispetto alla segnalazione certificata di agibilità prodotta dalla Fitness San Vitaliano S.r.l. mediante lo sportello telematico “Impresainungiorno” del SUAP per l’immobile di cui al Fg. 5 part. 640 sub 5, assunta al protocollo SUAP con n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 214041/11-11-2025;
c) della nota prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0230276 del 11.12.2025 recante “Comunicazione SUAP pratica n.10817761215-11112025-1429 - SUAP 6814 - 10817761215 FITNESS SAN VITALIANO SRL - Diniego definitivo”;
d) della nota prot. N.0015438/2025 del 11.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano recante “Divieto di prosecuzione attività di “Palestra” di cui al prot. SUAP REP_PROV_NA/NA-SUPRO 214213/11-11-2025”;
e) dell’ordinanza settoriale n. 38 del 11.11.2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, di poi rettificata con l’adozione del provvedimento quivi gravato sub a), mediante la quale veniva disposta la chiusura dell’attività commerciale di “palestra” e, contestualmente, irrogata sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 della L.R. n. 7 del 21.04.2020;
f) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo; ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vitaliano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. GE MA IG, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
PREMESSO quanto esposto con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo PEC il 19.12.2025, e depositato in pari data;
RILEVATO che con il detto ricorso sono stati avversati i provvedimenti inibitori adottati a vario titolo dal Comune di San Vitaliano in relazione all’apertura di una palestra nei locali condotti in locazione dalla società ricorrente alla via Provinciale per Nola;
RILEVATO che, con atto depositato in data 31 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente ha esposto che, nelle more della definizione del merito del giudizio, la propria assistita aveva conseguito, in data 9 marzo 2026, il rilascio dell’Autorizzazione dell’esercizio di una media struttura di vendita “tipologia ME” (ottenuta sul presupposto di SCA prodotta in data 06.02.2026, positivamente esitata dall’Ente comunale in data 03.03.2026, nonché di SCIA antincendio e di valutazione della sicurezza redatta ai sensi del D.M. 2018 attestante la sicurezza sismica dell’immobile senza l’esecuzione di interventi strutturali al fabbricato), e che, in ragione dei descritti e sopraggiunti fatti, era venuto meno l’interesse della Fitness San Vitaliano S.r.l. a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia nel merito della controversia, in quanto la palestra era ormai effettivamente aperta ed in esercizio; conseguentemente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso;
RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 8107, 14 ottobre 2024, n. 5396, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto dalla difesa di parte ricorrente e della giurisprudenza sopra richiamata, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO quanto alle spese che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE MA IG, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE MA IG |
IL SEGRETARIO