Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di non esecutività di decreto penale di condanna, siccome ritualmente opposto con presentazione del relativo atto nella cancelleria di giudice diverso da quello dell'opposizione, che ne abbia rilasciato attestazione, rigetti l'istanza sul rilievo della non equipollenza di quest'ultima all'atto di opposizione, dichiaratamente mai pervenuto all'ufficio del giudice competente a definirla, non potendosi far gravare sul soggetto impugnante alcun onere di controllo sull'operato degli uffici addetti alla ricezione delle impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 25482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25482 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 946
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041027/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU EL, N. IL 15/01/1947;
avverso ORDINANZA del 29/08/2008 GIP TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. PREMESSO IN FATTO
- che RU AN, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 29 agosto 2008 del GIP del Tribunale di Sanremo, che in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna n. 385/2002 emesso nei suoi confronti il 15 maggio 2002, siccome opposto con atto depositato presso il Tribunale di Napoli il 21 giugno 2006;
- che nel ricorso si deduce, quale unico articolato motivo di gravame, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione illogicamente affermato che la documentazione allegata all'istanza - certificazione rilasciata il 18 novembre 2003 dall'Ufficio Impugnazioni del Tribunale di Napoli attestante l'iscrizione nel Reg Mod 24, in data 21 giugno 2002, dell'atto di opposizione a decreto penale e dell'atto di nomina di difensore con procura, presentati dall'avvocato Giuseppe De Angelis, relativi al decreto penale emesso dal GIP Tribunale Sanremo in data 15/5/2002 a carico di RU AN, nonché l'invio di tali atti al predetto ufficio giudiziario con assicurata n. 00456955146 - era insufficiente a dimostrare la fondatezza dell'incidente di esecuzione, posto che (1) all'ufficio GIP del Tribunale di Sanremo non risultava mai pervenuto l'atto di opposizione ma unicamente l'atto di nomina a difensore ex art. 96 c.p.p. dell'avv. De Angelis;
(2) che la certificazione di avvenuto deposito rilasciata a posteriori dalla Cancelleria, non poteva sostituire l'atto di opposizione, che oltre a risultare mai pervenuto in originale, non era stato neppure allegato in copia con certificazione di avvenuto deposito;
(3) che neppure l'atto di nomina a difensore poteva considerarsi un equipollente dell'atto di opposizione, sicché in mancanza di dichiarazione di opposizione, il titolo esecutivo doveva ritenersi validamente formato, in mancanza del quale unitamente ad una copia del decreto l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale effettuata presso il domicilio reale dell'imputata a mani del convivente, invece che presso il domicilio eletto.
RITENUTO IN DIRITTO
- che l'impugnazione proposta dal RU risulta fondata;
- che infatti, come a ragione sostenuto in ricorso, poiché sia il deposito da parte del difensore del RU nella Cancelleria del tribunale di Napoli, il 21 giugno 2002, dell'atto di opposizione al decreto penale di cui trattasi, sia l'avvenuto invio il 24 giugno 2002 di tale atto al GIP del tribunale di Sanremo, mediante lettera assicurata, costituiscono oggetto di specifica attestazione rilasciata dal cancelliere del predetto tribunale il 18 novembre 2003, atto di fede privilegiata, l'effettivo compimento di tali attività resta al di fuori della libera valutazione del giudice (in tal senso Cass., Sez. 1, Sentenza n. 260 del 7/3/1985, Rv. 168194 citata in ricorso, ed ancor prima Sez. 3, Sentenza n. 113 del 1/4/1966, Rv. 101050);
- che prevedendo l'art. 582 c.p.p., comma 2 la possibilità per le parti private ed il difensore di presentare anche nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano l'atto di impugnazione, "che in tali casi viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato", in presenza di attestazione comprovante l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di opposizione da parte del difensore del RU, la circostanza che tale atto non sia mai pervenuto alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato, non può costituire, da sola, motivo sufficiente per ritenere che il titolare del diritto di impugnazione abbia, per parte sua, omesso di osservare le prescrizioni a lui dirette, rappresentando principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che "nessun onere di controllo sull'operato degli uffici addetti alla ricezione delle impugnazioni, relativamente agli adempimenti posti dalla legge a carico degli stessi, può ritenersi gravante sui soggetti titolari del diritto di impugnazione" (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 1289 del 14/5/1991, Rv. 187970);
- che alla stregua di tali rilievi, come a ragione sostenuto anche dal Procuratore Generale nella sua argomentata e condivisibile requisitoria in atti, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Sanremo.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009