Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 682
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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In presenza di istanza per l'ammissione al regime di semilibertà, a norma dell'art. 50, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 5 della legge n. 165 del 1998, la sospensione dell'esecuzione già disposta in relazione alla contestuale domanda per l'affidamento in prova al servizio sociale non viene meno, quantunque la letterale formulazione dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., anch'esso nella versione risultante dalle modificazioni introdotte dalla citata legge n. 165 del 1998, faccia riferimento solo all'ipotesi di ammissione alla semilibertà contemplata nell'art. 50, comma primo, della legge n. 354 del 1975. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il riduttivo richiamo a quest'ultima ipotesi non può significare che, per le condanne a pene comprese tra i sei mesi e i tre anni, il tribunale di sorveglianza possa concedere la semilibertà in deroga al termine di espiazione di almeno metà della pena solo dopo l'inizio dell'esecuzione, giacché una simile interpretazione sarebbe in contrasto, oltre che con la logica, anche con la contestualità della valutazione che il tribunale di sorveglianza deve compiere con riferimento all'insufficienza dei presupposti per l'affidamento in prova, da un lato, e, dall'altro, alla sufficienza dei medesimi elementi per l'ammissione alla semilibertà).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 682
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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