Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
In presenza di istanza per l'ammissione al regime di semilibertà, a norma dell'art. 50, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 5 della legge n. 165 del 1998, la sospensione dell'esecuzione già disposta in relazione alla contestuale domanda per l'affidamento in prova al servizio sociale non viene meno, quantunque la letterale formulazione dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., anch'esso nella versione risultante dalle modificazioni introdotte dalla citata legge n. 165 del 1998, faccia riferimento solo all'ipotesi di ammissione alla semilibertà contemplata nell'art. 50, comma primo, della legge n. 354 del 1975. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il riduttivo richiamo a quest'ultima ipotesi non può significare che, per le condanne a pene comprese tra i sei mesi e i tre anni, il tribunale di sorveglianza possa concedere la semilibertà in deroga al termine di espiazione di almeno metà della pena solo dopo l'inizio dell'esecuzione, giacché una simile interpretazione sarebbe in contrasto, oltre che con la logica, anche con la contestualità della valutazione che il tribunale di sorveglianza deve compiere con riferimento all'insufficienza dei presupposti per l'affidamento in prova, da un lato, e, dall'altro, alla sufficienza dei medesimi elementi per l'ammissione alla semilibertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.01.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 682
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 25521/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AR NI n. il 22.05.1953
avverso ordinanza del 10.03.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LA GIOIA VITO lette le conclusioni del P.G. Dr. G.Viglietta che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza limitata, ente alla semilibertà;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 10/3/1998 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato la istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da RI NT dallo stato di libertà. Il rigetto è motivato dal fatto che il richiedente, già condannato per numerosi precedenti penali specifici e gravato da carichi pendenti, non ha ancora avviato una seria revisione critica del proprio passato.
Con la stessa ordinanza è stata dichiarata inammissibile la istanza di semilibertà perché la pena complessiva da espiare supera il limite di cui all'art.50 co.1 dell'ordinamento penitenziario. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RI deducendo la erronea applicazione dell'art.47 ord. pen. e la illogicità della motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato con riferimento alla istanza di affidamento. Infatti la ordinanza impugnata ha esattamente applicato i criteri di valutazione indicati nell'art. 47 ord.pen. ed ha logicamente richiamato i reiterati precedenti specifici e i procedimenti pendenti. Tali elementi negativi assumono infatti un particolare rilievo quando la istanza viene proposta, come nel caso concreto, dallo stato di libertà in assenza della osservazione scientifica della personalità svolta nell'istituto penitenziario. Per quanto attiene invece al beneficio della semilibertà è necessario prendere in considerazione, come fa rilevare il P.G. nelle conclusioni scritte, la modifica legislativa dell'art.50 ord.pen., introdotta con l'art.5 della legge 27/5/1998, n.165, trattandosi di norma penale speciale.
Il testo attuale dell'art.50 dichiara concedibile, al condannato libero in regime di sospensione della esecuzione, che abbia chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, la misura della semilibertà senza attendere la espiazione di metà della pena e negli stessi limiti di pena previsti per l'affidamento. In tal senso infatti deve essere intesa la espressione "anche prima dell'espiazione di metà della pena" dopo la eliminazione del richiamo ai risultati della osservazione della personalità contenuto nel testo previgente.
È pur vero che l'art.656 c.p.p., anch'esso modificato dalla detta legge 165/98, prevede ora, al comma 5, la sospensione della esecuzione della pena in presenza di una istanza tendente ad ottenere, tra gli altri, il beneficio di cui all'art.50 co.1, ma il richiamo appare impreciso perché la concedibilità della semilibertà, in deroga al termine di espiazione di metà della pena, qualora sia stato richiesto l'affidamento in prova e negli stessi limiti dell'art.47, non può significare che, per le condanne comprese tra sei mesi e tre anni, viene meno la sospensione dell'esecuzione disposta al momento della istanza di affidamento in prova, sicché solo successivamente il Tribunale di Sorveglianza possa concedere la semilibertà in deroga al termine di espiazione di metà della pena. Questa soluzione sarebbe in contrasto, oltre che con la logica, anche con la contestualità della valutazione che il Tribunale di Sorveglianza deve compiere con riferimento alla insufficienza dei presupposti per la concessione dell'affidamento, da un lato, e. dall'altro lato, alla sufficienza dei medesimi elementi per la concessione della semilibertà. Deve perciò ritenersi che il richiamo contenuto nell'art.656 c.p.p., si riferisca anche alla semilibertà concedibile a sensi del secondo comma dell'art.50 ord.pen.
La ordinanza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della istanza di semilibertà, con rinvio allo stesso Tribunale per il giudizio di merito.
P. Q. M.
la Corte annulla la ordinanza impugnata limitatamente al diniego della semilibertà e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999