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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1417/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 17/12/2025, vertente tra Parte_1
, nato a , difeso dall'avv. , e nata, con
[...] Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/5/2025 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 6/8/2011 a Manila (Filippine) secondo il rito civile Controparte_1
e di non aver avuto figli danna donna, ha riferito che con sentenza n. 897/24, pubblicata il 18/6/2024, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi senza assumere statuizioni di contenuto economico. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio.
***
La signora è rimasta contumace. CP_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa del signor di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Torino dell'anno 2011 al numero 338, parte II, serie C, e che con sentenza n. 897/2024, pubblicata il 18/6/2024, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di Parte_1 CP_1 ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, allo scioglimento del matrimonio.
***
La mancata opposizione della resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1417/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cassino, 17/12/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1417/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 17/12/2025, vertente tra Parte_1
, nato a , difeso dall'avv. , e nata, con
[...] Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/5/2025 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 6/8/2011 a Manila (Filippine) secondo il rito civile Controparte_1
e di non aver avuto figli danna donna, ha riferito che con sentenza n. 897/24, pubblicata il 18/6/2024, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi senza assumere statuizioni di contenuto economico. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio.
***
La signora è rimasta contumace. CP_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa del signor di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Torino dell'anno 2011 al numero 338, parte II, serie C, e che con sentenza n. 897/2024, pubblicata il 18/6/2024, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di Parte_1 CP_1 ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, allo scioglimento del matrimonio.
***
La mancata opposizione della resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1417/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cassino, 17/12/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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