TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1287/2022 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 P il cu lla via Saragozza n. 92 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_2 C.F._2 A il cui via Gambasca n.23 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3 Ma esso alla via Gambasca n.23 è eletto domicilio
– parti convenute – 3) (CF: ), in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 pro dall' URIALDI presso il cui studio in Vesime (AT) alla piazza Vittorio Emanuele II n. 12 è eletto domicilio
– terzo chiamato/chiamante – 4) (CF: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rap dife Simona CRISPO, elettivamente domiciliata in Sanremo alla via Pallavicino n. 4 presso lo studio dell'avv. Gian Piero BOERI
– terza chiamata–
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_3 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, NEL MERITO Accertare e dichiarare la responsabilità CP_ dei convenuti signori e nella causazione dei danni descritti in atti e per l'effetto condannarli, a titolo di risarcimento del Pt_2 danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma quantificata in euro 10.448,37 o la diversa somma, superiore o inferiore che risultata dovuta all'esito del giudizio o comunque di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con riguardo alle spese legali della fase dell'ATP se ne chiede la liquidazione nella misura di cui alle fatture avv. Pernice allegate all'atto di citazione (importo già incluso nella cifra sopra menzionata) o, in subordine, riservatane la liquidazione al Giudice dell'odierno merito. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”: a) La ditta ha Parte_4 effettuato le riparazioni di cui al preventivo e alle fatture che si mostrano al teste (docc.5-6-7); b) La ditta Cicconetti ha incassato dalla famiglia a saldo delle predette fatture gli importi di cui ai documenti che si mostrano (docc. 15-16); c) L'arch. Parte_5 Per_1
ha incassato dalla famiglia il saldo delle proprie prestazioni professionali come CTP del procedimento
[...] Parte_5 Tribunale di Imperia n. 313/2020 RG (si mostrino al teste i docc. 10, 13 e 14); d) La famiglia ha dovuto acquistare il materasso di cui al documento che CP_4 si
1 dott. Pasquale LONGARINI mostra al teste (doc.11) in sostituzione di altro rovinato dalle infiltrazioni di umidità per cui è causa. Si indicano a testimoni: il legale rappresentante della ditta Cicconetti srl con sede in Riva Ligure;
l'arch. con studio in Milano;
Persona_1 Testimone_1 [...]
tutti residenti a [...]. Con vittoria di compensi di avvocato, spese, iva e cpa come per legge e rimborso spese Tes_2 Testimone_3 generali. Riservate le ulteriori istanze istruttorie in caso di contestazioni avversarie»
⁃ per le parti convenute e Controparte_5 Controparte_1 «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre, di dedurre ed indicare testi, se necessario;
Previe le declaratorie del caso;
I In via istruttoria: 1) Ammettere i Capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti da 1) a 12) dai convenuti in materia diretta sub II-2. nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata 04.10.2023 nonché i Capitoli di prova per interrogatorio formale e testi da loro dedotti da 1) a 3) in materia contraria sub III-2. nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. datata 23.10.2023, con i quattro testi hinc inde indicati in entrambe le memorie, da valere anche in prova contraria sui capitoli dedotti dal
ed eventualmente ammessi, e con delega ex art. 203 c.p.c. al Tribunale Ordinario di Torino per l'assunzione delle Controparte_2 Testimone_ Testimone_ deposizioni testimoniali dei SI.ri , e , ed inoltre con la precisazione che, nei capitoli di Testimone_4 prova nn. 11) e 12) dedotti sub II-2. nella suddetta seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata 04.10.2023, la data dei messaggi WhatsApp (doc. 10), richiamati in entrambi i medesimi capitoli, deve intendersi 22.04.2021 in luogo di quella del 22.04.2023 ivi così indicata per un mero lapsus calami;
2) Respingere l'istanza del 2 di escutere tramite testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. i testi Controparte_2 Testimone_1 Testimone_
, , , e , mentre non ci si oppone alla loro escussione Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 tramite delega al Tribunale Ordinario di Asti;
3) All'esito dell'assunzione delle prove orali, disporre la più opportuna CTU atta ad accertare l'effettiva causa delle infiltrazioni lamentate dall'attrice ribadendo come siano divenute del tutto Parte_1 inattendibili le risultanze peritali della consulenza tecnica depositata in sede di ATP dal Geom. il quale ha attribuito Controparte_6 la pretesa causa delle infiltrazioni alla “probabile rottura, in più punti, della guaina di impermeabilizzazione, dovuta alla vetustà”, che invece era del tutto inesistente ab origine proprio nella porzione di balcone/terrazzo a sbalzo ove era posto il pluviale forato e poi sostituito. II In via principale: 1) Respingere tutte le domande attoree, così come formulate nei confronti dei conchiudenti, mandandoli assolti da tali domande;
2) Accertare che il è l'unico responsabile dei danni descritti nell'atto di citazione di dichiarando tenuto e Controparte_2 Parte_1 condannando il medesimo Condominio a risarcire all'attrice tali danni nella misura che sarà accertata e liquidata in corso di causa. III In via subordinata, per il solo, non creduto, denegatissimo caso in cui si dovesse ritenere la corresponsabilità dei conchiudenti: ♦ Determinare - ai sensi dell'art. 2055, II comma, c.c. - la gravità della colpa dei conchiudenti nella causazione dei pretesi danni per cui è causa rispetto alla colpa degli altri corresponsabili, stabilendo le percentuali delle rispettive colpe. In ogni caso con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, compresi il rimborso forfettario delle spese generali, il CPA e, se non detraibile, l'IVA di legge. Salvis iuribus»
⁃ per il terzo chiamato/chiamante Controparte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
in via principale nel merito: ad esito della completa e regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata
[...]
, rigettare la pretesa azionata nei confronti del per essere la stessa del tutto infondata sia in fatto che in Parte_6 CP_2 diritto;
in via di subordine, nel caso di denegata e non creduta ipotesi di condanna del per ritenute sue Controparte_2 responsabilità, accertare l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione e per l'effetto condannare la Parte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il , per quanto lo stesso fosse tenuto a
[...] CP_2 risarcire in favore dell'Attrice per i danni lamentati nella misura accertata e/o liquidata in corso di causa e quindi per ogni pretesa economica e/o spesa e/o voce di risarcimento che in denegata ipotesi potesse a questo derivare dal presente giudizio a seguito di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi del presente giudizio nonché delle spese relative al procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p. (Tribunale di Imperia, Procedimento per ATP n. RG 313/2020) pari ad € 3.734,54 e/o nella minore o maggiore somma che verrà liquidata dall'Ill.mo Giudicante, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA»
⁃ per la terza chiamata Controparte_3 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiecits contrariis, in via principale, respingere le domande proposte nei confronti del CP_2 in quanto infondate ed indimostrate e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal
[...]
nei confronti di in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di Controparte_2 Parte_8 accertamento di una qualsivoglia responsabilità del e di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte Controparte_2 nei suoi confronti, dichiarare non operativa la garanzia assicurativa prestata da per tutti i motivi Parte_8 dedotti e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal nei confronti di Controparte_2 [...] in quantoinfondata;
in via di ulteriore subordine, nel denegato e non creduto caso di accertamento di Parte_8 una qualsivoglia responsabilità del e di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte nei suoi confronti Controparte_2 e di ritenuta operatività della garanzia prestata da limitare la denegata condanna in garanzia di Parte_8 in ragione di condizioni, limiti e scoperti previsti nel contratto assicurativo;
in via istruttoria, Parte_8 ammettere, previo occorrendo, i capitoli di prova per testi dedotti nella memoria in data 4/10/2023: 1) vero che soltanto nel febbraio/marzo 2023 successivamente alla proposizione del giudizio in oggetto ho potuto accertare che il era in Controparte_2 precedenza contraddistinto dal civico 14 poi modificato dal con assegnazione della numerazione civica nel Controparte_7 numero civico 20; 2) vero che l'amministrazione ha omesso di comunicare a il cambio di numerazione civica del . Si Parte_8 Controparte_2Testimone_ indica a teste il geom. con studio in Sanremo. Con vittoria di spese e compensi di lite»
2 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. quale comproprietaria dell'unità immobiliare ubicata Parte_1 in via Piani Paorelli al primo piano del CP_7 Controparte_2 premesso di aver svolto ricorso per ATP (RG 313/2020) al fine di accertare le cause dei fenomeni di infiltrazioni di umidità e di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà di e laddove venivano certificati Controparte_8 Controparte_1 danni interni, ed esterni alla propria proprietà derivanti da parti private di esclusiva proprietà di (ammaloramento delle coperture inerenti il balcone Parte_9 aggettante ed il lastrico solare), lamentati danni patrimoniali per complessivi € 10.448,37, dedotta una responsabilità ex art. 2051 cc, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio e per Controparte_5 Controparte_1 sentirli condannare al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 10.448,37 a titolo di danno patrimoniale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase dell'ATP. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, Controparte_8 Controparte_1 ritenuto che la causa delle infiltrazioni lamentate da e rilevate in Parte_1 sede di CTU in ATP, era da individuarsi nella r CP_9 sottotraccia, non potuta accertare in sede di ATP, dedotta la responsabilità esclusiva del contesta la debenza dei risarcimenti richiesti, Controparte_2 instavano, in via preliminare, per essere autorizzati a chiamare in causa il CP_2 in via principale, per il rigetto delle domande attoree svolte nei propri
[...] subordinata, qualora ritenuti corresponsabili dei lamentati danni, per il contenimento del risarcimento in ragione della propria percentuale di colpa, con vittoria di spese. 1.2) Autorizzata la sua chiamata in giudizio, si costituiva in giudizio il
in persona dell'amministratore pro–tempore, che rilevato che Controparte_2 la causa delle lamentate e riscontrate infiltrazioni era stata individuata dal CTU in ATP nella porzione di terrazzo a sbalzo (o aggettante) che, sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiva un prolungamento dell'appartamento dal quale protendeva di proprietà esclusiva di , i quali peraltro omettevano di vigilare che Parte_9
l'impresa , i 1 per il rifacimento della porzione di terrazzo CP_10 oggetto di contesa, si adoperasse per coprire con teli la soletta non ancora rivestita della guaina così determinando un aggravamento della situazione, escluso che la causa delle infiltrazioni fosse da rinvenirsi nella rottura del pluviale condominiale, della quale i chiamanti non aveva offerto adeguato supporto probatorio, contestata la quantificazione dei danni lamentati dalla parte attrice, invocata la vigenza ed operatività del contratto di assicurazione globale fabbricati n. 2017/80/2265815 sottoscritto con la società , instava, previa Controparte_11 autorizzazione alla chiam
[...]
, in via principale, per il rigetto della pretesa azionata nei propri Parte_7 confronti, in via subordinata, per essere manlevata dalla società
[...]
di quanto fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice, con Parte_7 nsi anche della fase di ATP. 1.3) Autorizzata la sua chiamata in giudizio, si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona dell'amministratore pro–tempore, che Controparte_11 associandosi alle difese e contestazioni svolte nel merito dal CP_2
rilevata la inoperatività della garanzia assicurativa attivata dal
[...]
Condominio, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea proposta nei confronti del in via subordinata, per il rigetto della domanda Controparte_2 di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti dal in Controparte_2
3 dott. Pasquale LONGARINI via di ulteriore subordine, per il contenimento della condanna in garanzia in ragione della condizioni/limiti/scoperti previsti nel contratto assicurativo, con vittoria di spese e compensi di lite. 1.4) Respinta l'istanza di prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 11.06.2015 previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex artt. 189/190 cpc.
(2) rimessione della causa sul ruolo. La richiesta di rimessione della causa sul ruolo per assunzione delle prove orali e licenziamento di CTU, svolta da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, va respinta atteso che, in ragione della documentazione anche tecnica, versata in atti, la prova orale è irrilevante ai fini del decidere, mentre la CTU, fin ragione della esaustività dell'accertamento tecnico preventivo e della modifica dello stato dei luoghi, sarebbe del tutto inutile.
(3) le infiltrazioni/la causa delle infiltrazioni/i danni nella proprietà Sul punto, non si può Pt_1 prescindere dagli esiti della CTU in ATP che accertava: _ che la porzione di alloggio di proprietà della (censito al Catasto Comune di al Fol. 6, mappale Pt_1 CP_7
474, sub. 8) che ava danni era sottostante al ces ol. 6, mappale 474 sub. 15 di proprietà dei convenuti _ la presenza di danni interni «nel locale CP_12 soggiorno, in particolare sul soffitto e sull'architrave della porta finestra di accesso al balcone a sbalzo», consistiti «sul soffitto, efflorescenze di intonaco e distacchi di pittura dal supporto. La parte maggiormente ammalorata si trova nell'amgolo presso il confine con la proprietà e l'architrave Pt_10 della porta finestra di accesso la balcone ….»; _ la presenza di danni esterni rilevato in «efflorescenze, segno delle infiltrazioni dalla proprietà , sono in corso e si manifestano Pt_2 esternamente. Ed ancora, esternamente, il balcone, a sbalzo, di proprietà è coperto dal balcone a Pt_1 sbalzo di proprietà . Ebbene tutto il sottobalcone del si trova in carenti Parte_9 Pt_2 condizioni di manutenzione e conservazione con rigonfiamenti, spaccature e cospicue macchie, insomma sono inequivocabili al CTU i danni dovuti a copiose infiltrazioni di acqua meteoritica provenienti dal balcone . L'era interessata esterna è proprio quella a confine con i danni interni dell'alloggio Pt_2 dell'attore SI.ra . Pt_1
3.1) Prima di entrare nel merito della vertenza e delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, per una compiuta disamina, è utile rammentare che: _ il balcone aggettante (cioè sporgente rispetto alla facciata) è parte di proprietà esclusiva del singolo condomino, salvo gli elementi decorativi visibili (come frontalini e sottobalconi), che rientrano tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 cc;
_ il terrazzo di copertura, se funge da tetto per l'unità sottostante, anche quando attribuito in uso esclusivo a un solo condomino, mantiene natura condominiale in quanto elemento funzionale alla protezione dell'intero edificio. 3.1.1) I balconi “aggettanti” sporgono dai muri perimetrali dell'edificio, ovvero la loro superficie si estende sulla facciata dell'edificio, rimanendo sospesi nel vuoto. Da un punto di vista propriamente strutturale il balcone de quo è un prolungamento dell'immobile il cui solaio e pavimento appartengono unicamente al proprietario dell'immobile di cui sono pertinenza in quanto non assumono una funzione di sostegno né di copertura del condominio risultando, per l'effetto, elementi accidentali esclusi dalla proprietà comune. Occorre tuttavia sottolineare che vi sono alcuni elementi decorativi dei balconi aggettanti, quali i frontalini o fregi, le cui spese di ripristino e manutenzione possono essere imputate a tutti i condomini, se concorrono a delineare l'aspetto architettonico dello stabile, in rispondenza alla nozione di decoro, definendone il prospetto e partecipando alla sua estetica. Ed infatti, giurisprudenza è
4 dott. Pasquale LONGARINI unanime nel riconoscere i concetti sopra richiamati, in quanto, secondo orientamento costante e consolidato, in tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, "quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (cass. n.7042/2020). A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell'appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. In considerazione di tali assodati principi, nel caso di balcone aggettante, qualora si verifichino infiltrazioni al piano sottostante, per carenza di manutenzione della pavimentazione dello stesso, l'onere di provvedere alla eliminazione delle cause ricade unicamente sul proprietario, essendo esclusivo titolare ed avente causa. Alla luce di ciò, è chiara la assenza di legittimazione passiva del convenuto, per cui, stante CP_2 la soccombenza, il Giudicante ha condannato gli attori al pagamento delle competenze legali. 3.2) Ebbene, nella specie, il CTU in ATP, all'esito di un percorso tecnico e logico privo di contraddizioni ed incongruenze, fornendo adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti, ha concluso che «la causa dei lamentati danni, nell'alloggio sono dovuti CP_13 alla scarsa condizione, dovuti alla vetustà, della impermeabilizzazione della porzione a sbalzo o balcone, della proprietà . Dall'epoca di accatastamento 1989, si deduce che la posa Parte_9 della impermeabilizzazione è avvenuta da oltre 30 anni, quindi è la vetustà della impermeabilizzazione della proprietà la causa della condizione dell'alloggio MILANI» (pag.4). Parte_9
3.3) Parti convenute, rilevando che all'esito dell'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo e del balcone, avvenuta dopo l'espletamento della CTU in ATP, si era accertato «che il pluviale condominiale era rotto al di sotto del filo della medesima pavimentazione» (pag. 2 comparsa di costituzione), sostengono che tale circostanza «è da considerarsi la causa esclusiva delle infiltrazioni lamentate dall'attrice» (pag. 2 comparsa di costituzione). 3.3.1) Pur nella impossibilità di capire se il pluviale evocato nella comparsa di costituzione sia lo stesso di quello già indagato nella causa del 2012 o altro (non è dato sapere ove fosse posizionato il pluviale rotto, di cui alle foto sub. 3 di parti convenute, e neppure è dato risalire all'epoca cui tale foto risalgono), il CTU in ATP, dimostrata l'inconferenza/infondatezza dell'accostamento delle due vicende processuali, ha escluso che l'invocata rottura del pluviale fosse stata la causa delle infiltrazioni lamentate dal nella procedura che ci occupa. Il CTU in ATP, indagando le possibili altre Pt_1
escluso che le infiltrazioni nell'abitazione del potessero essere Pt_1 ricondotte ai pluviali, sia con riferimento a quelli esterni e visibili che a quelli sottotraccia. Con riferimento al pluviale esterno, afferma che non deve essere messo in correlazione con i danni, trovandosi ad un'altezza di 2 metri e ad una significativa distanza rispetto agli ammaloramenti che si presentavano dislocati in più punti, sia nell'alloggio di che nell'alloggio (contrariamente a quanto si legge Pt_1 Pt_2 alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta, che nella precedente causa del 2012 il CTU non aveva ravvisato «… alcun ammaloramento alle coperture inerenti il balcone aggettante o il lastrico solare», dalla CTU in ATP della procedura in oggetto è invece emerso tutt'altro: «lo scrivente dopo avere ricostruito in modo empirico, ma comunque corretto, con i consulenti presenti, l'occupazione del sottostante alloggio sulla terrazza , è Pt_1 Parte_9 stato possibile individuare dove si trovano le maggiori infiltrazioni nel soggiorno Concentrando Pt_1 le proprie ricerche, internamente, nella camera da letto del , ed esternamente sulla facciata Pt_2 corrispondente. Da tale indagine è emerso che dietro la testa letto, la parete fino ad una altezza di circa 100 cm era sottoposta ad infiltrazioni, con rigonfiamenti, distacchi di intonaco e muffa in una zona
5 dott. Pasquale LONGARINI piuttosto, “precisa”. Comunque distante dal pluviale danneggiato. Tale zona “precisa”, si trova sulla verticale della zona maggiormente compromessa dell'alloggio ovvero la zona tra l'architrave Pt_1 della porta finestra e l'angolo di confine, proprietà Distante circa 60 cm dal pluviale Pt_1 Pt_10 individuato come causa delle lamentele della proprietà durante la CTU depositata nel 2014. Lo Pt_1 scrivente ha anche indagato la porta finestra dell'alloggio posta a sud, nel soggiorno. Ebbene Pt_2 per una altezza di circa 20 cm la parete interna, pare essere o essere stata, interessata da infiltrazioni, che hanno gonfiato l'intonaco. Tale apertura dista dal pluviale indagato nel 2004, a più di 2,00 m. Esternamente, lungo il balcone a sbalzo, lo zoccolino del balcone , in parte è distaccato, pare che Pt_2 in qualche modo sia stato manutentato ma con prodotti, tipo silicone, non adatto allo scopo. Come già descritto, dall'attento esame dei luoghi lo scrivente ha riscontrato che il pluviale ad una altezza di circa m 2,00 rispetto al calpestio è danneggiato con un taglio largo alcuni cm. Certo la funzione è quella di allontanare l'acqua meteorica raccolta dalla copertura condominiale. Tale rottura, dovuta alla vetustà, appare infatti molto arrugginita, ma non arreca direttamente i danni lamentati dall'attore. Concludendo si può affermare che la proprietà è sottoposta a copiose infiltrazioni di Parte_9 acqua meteorica, a causa della probabile rottura, in più punti, della guaina di impermeabilizzazione, dovuta alla vetustà, e che tale condizione, abbastanza comune, provoca le lamentele manifestate dalla proprietà ). Con riferimento al pluviale sottotraccia, ne esclude una rilevanza Pt_1 causale laddove, in sede di riposta alle osservazioni del CTO geom. , Pt_2 affermava «lo scrivente, da quanto indagato, non ritiene che la rottura del pluviale, comunque documentata, sia la causa dei danni lamentati dalla proprietà sottostante. Certo in fase di Pt_1 manutenzione del balcone, la porzione di pluviale, passante nella soletta poteva essere anche indagata ed eventualmente sostituita». 3.3.1.1) Del resto, mentre nella vicenda del 2012, i fenomeni infiltrativi coinvolgevano prevalentemente i frontalini condominiali e la parte esterna dell'intradosso dei balconi aggettanti sovrastanti le proprietà e (docc.
2.1 e 2.2 allegati al Pt_10 CP_14 ricorso ex art. 696), nel caso che ci occupa, i fenomeni infiltrativi interessano l'interno dell'abitazione e la parte interna del soffitto del balcone (docc. da 5.1 a 6.9. Pt_1 allegati al ricor . 696). 3.3.2) Non è, in ogni caso, dato sapere se il pluviale sia stato lesionato ad opera di mezzi meccanici e/o dagli stessi operai che ebbero a ripristinare la copertura su incarico dei convenuti. Il pluviale appare essere lesionato nella parte sovrastante il piano orizzontale di posa guaina. All'evidenza, se la guaina fosse stata integra e correttamente mantenuta, l'eventuale fuoriuscita di acqua dal pluviale condominiale non sarebbe penetrata al di sotto, nella proprietà attrice. Dunque, l'asserita rottura del pluviale, oramai sostituito in assenza di contraddittorio, rendendo impraticabile una rinnovazione della CTU, non può essere la causa delle infiltrazioni 3.4) Neppure ha pregio l'argomento che al di sotto della pavimentazione del proprio terrazzo non vi sarebbe stata alcuna guaina impermeabilizzante, la cui rottura è stata riconosciuta quale causa delle infiltrazioni. 3.4.1) Tale allegazione trova, infatti, smentita, nella relazione di CTU svolta nella causa RG 232/2012, versata in atti, ove, nelle osservazioni del CTP di parte , si legge Pt_2
«il terrazzo nella sua interessa, come tutti i terrazzi che fungono da copertura, ha l'indispensabile necessità della presenza di un'impermeabilizzazione che attualmente risulta palesemente esserci sotto le piastrelle che costituiscono la pavimentazione e che vista l'età della casa è da ritenersi costituita da guaine catramate in parte sovrapposte» (doc. 17 parti convenute, pag. 26, ultimo cpv). 3.4.2) La presenza della guaina, oltre ad essere stata confermata nella precedente causa, è stata ribadita dallo stesso nelle osservazioni alla bozza di CTU Controparte_5 per ATP prodromico al presente giudizio, laddove si afferma «il sottoscritto, pur ritenendo
6 dott. Pasquale LONGARINI corretta la valutazione della CTU sulla vetustà dell'impermeabilizzazione». È noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetti ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (cass. UU, n.2591/2016). Nel caso di specie, i condomini convenuti, per il fatto stesso di avere ritenuta corretta la valutazione della CTU sulla vetustà dell'impermeabilizzazione, hanno per ciò solo ammesso la presenza della guaina. 3.5) Tanto premesso, propedeutico per poter condurre una analisi esaustiva della situazione di fatto inerente la fattispecie in esame, è confacente procedere ad esaminare il profilo della responsabilità dei condomini proprietari del balcone aggettante. 3.5.1) È noto che per quanto concerne i danni derivanti da immobili, si configura la responsabilità ex art. 2051 cc, che ha natura oggettiva, ovvero sussiste per il solo fatto del rapporto di custodia del bene ed il verificarsi di un evento dannoso proveniente dallo stesso. Invero, la disciplina dettata dalla richiama norma, prevede che Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>. Al potere sulla cosa ed alla sua disponibilità deriva, dunque, il connesso e correlato obbligo di manutenzione ed intervento, gravante –appunto – sul custode. Parimenti, è appropriato ricordare che la suddetta responsabilità opera in via presuntiva, salva la dimostrazione da parte del custode che il danno è derivato da caso fortuito, ovvero da fatto del terzo o dello stesso danneggiato: Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato> (cass. n.1756/2024). 3.5.2) Ebbene, dalla CTU esperita è emerso che i fenomeni infiltrativi hanno la propria origine e causa dal balcone aggettante dell'immobile posto al piano superiore e sono dovuti alla mancata tenuta della impermeabilizzazione che, nella specie, non coinvolgono il ma solo i condomini comproprietari. Invero, nel corso delle CP_2 operazioni peritali è emerso che il balcone de quo è di proprietà esclusiva dei convenuti, che devono essere condannati in solido a risarcire il ei danni patrimoniali per Pt_1 lavori di ripristino interni ed esterni, in nesso di causalità con le dette infiltrazioni, dallo stesso subiti all'interno del suo alloggio, documentati in € 4.745,80 (€ 3.890 + IVA – docc. 6/7 atto di citazione;
docc. 15/16 seconda memoria istruttoria). All'uopo va osservato che dal preventivo e dalle fatture dell'impresa i inferisce che Parte_4 la somma pagata dalla ttiene proprio ed esclusi stino dei danni Pt_1 descritti dal CTU. 3.5.3) Le parti convenute sono altresì tenuto al pagamento, in solido tra loro: (i) delle spese legali del procedimento ATP n.313/2020 RG, liquidate, in ragione del valore della causa, in complessive € 972,90 (di cui € 846,00 per compenso tabellare ed € 126,90 per spese generali al 15%) oltre, contributo unificato, IVA e CPA come per legge. Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale prima della causa (Cass. n. 24481/2020). Le spese stragiudiziali sono autonome rispetto a quelle giudiziali. Vale il principio della valutazione “ex ante”, cioè, “in vista” di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ritenuto che
la lite poteva essere definita in sede di ATP anziché nel processo, non v'è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a 7 dott. Pasquale LONGARINI quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale;
(ii) delle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, documente in € 1.667,55, atteso che devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cpc a carico del soccombente 3.5.4) Va respinta la richiesta di pagamento della somma di € 417,91 non essendo stata offerta la prova che il materasso fosse stato rovinato dalle infiltrazioni d'acqua 3.5.5) Ai sensi dell'art. 2055 cc, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al suo risarcimento: «L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno» (cass. n. 1842/2021). 3.6) Da tutto quanto sopra, esclusa la responsabilità del Controparte_2 consegue l'accoglimento della domanda attorea svolta nei confronti dei condomini proprietari nei limiti di cui sopra, con effetto di assorbimento della domanda di garanzia svolta da e nei confronti del Controparte_5 Controparte_1
e della domanda di garanzia/manleva svolta dal predetto Controparte_2
. Controparte_11
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) rapporti In ragione della soccombenza, e Controparte_15 Controparte_5 [...]
devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare, in solido tra CP_1 loro, a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del
8 dott. Pasquale LONGARINI 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.00,00: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 4.1) rapporti In ragione della soccombenza, e Parte_11 Controparte_5
devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare, in Controparte_1 solido tra loro, al le spese di lite del presente giudizio, Controparte_2 così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.00,00: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 4.2) rapporti Nulla per le spese processuali nei rapporti tra Controparte_16 chiamante e chiamata.
(5) sulle spese di CTU in ATP. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU in ATP vanno poste definitivamente a carico della parte attrice e delle parti convenute, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) ritenuta la esclusiva responsabilità di in Controparte_5 Controparte_1 ordine alle infiltrazioni che hanno ca di condanna e al Parte_1 Controparte_5 Controparte_1 a loro, in fa € Parte_1 4.754,80, oltre interessi legali ex art. 1284, a notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danni patrimoniali per lavori di ripristino interni ed esterni;
(ii) della somma di € 972,90 oltre IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali ex art. 1284, co,4, cc a far data dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di spese delle spese legali del procedimento ATP n.313/2020 RG;
(iii) della somma di € 1.666,55, oltre interessi legali ex art. 1284, co,4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di spese per accertamento tecnico preventivo ante causam
9 dott. Pasquale LONGARINI (b) rigetta nel resto (c) condanna e al pagamento, in solido tra Controparte_5 Controparte_1 loro, in favore io che liquida in complessivi Parte_1
€ ad € 2.921,0 er compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge (d) condanna e al pagamento, in solido tra Controparte_5 Controparte_1 loro, in favore ell'amministratore pro–tempore, Controparte_2 delle spese di giu € ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge (e) nulla per le spese processuali nei rapporti tra chiamante e chiamata. (F) pone le spese di CTU in ATP definitivamente a carico di e Parte_1
in solido tra loro Parte_12 spone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1287/2022 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 P il cu lla via Saragozza n. 92 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_2 C.F._2 A il cui via Gambasca n.23 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3 Ma esso alla via Gambasca n.23 è eletto domicilio
– parti convenute – 3) (CF: ), in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 pro dall' URIALDI presso il cui studio in Vesime (AT) alla piazza Vittorio Emanuele II n. 12 è eletto domicilio
– terzo chiamato/chiamante – 4) (CF: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rap dife Simona CRISPO, elettivamente domiciliata in Sanremo alla via Pallavicino n. 4 presso lo studio dell'avv. Gian Piero BOERI
– terza chiamata–
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_3 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, NEL MERITO Accertare e dichiarare la responsabilità CP_ dei convenuti signori e nella causazione dei danni descritti in atti e per l'effetto condannarli, a titolo di risarcimento del Pt_2 danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma quantificata in euro 10.448,37 o la diversa somma, superiore o inferiore che risultata dovuta all'esito del giudizio o comunque di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con riguardo alle spese legali della fase dell'ATP se ne chiede la liquidazione nella misura di cui alle fatture avv. Pernice allegate all'atto di citazione (importo già incluso nella cifra sopra menzionata) o, in subordine, riservatane la liquidazione al Giudice dell'odierno merito. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”: a) La ditta ha Parte_4 effettuato le riparazioni di cui al preventivo e alle fatture che si mostrano al teste (docc.5-6-7); b) La ditta Cicconetti ha incassato dalla famiglia a saldo delle predette fatture gli importi di cui ai documenti che si mostrano (docc. 15-16); c) L'arch. Parte_5 Per_1
ha incassato dalla famiglia il saldo delle proprie prestazioni professionali come CTP del procedimento
[...] Parte_5 Tribunale di Imperia n. 313/2020 RG (si mostrino al teste i docc. 10, 13 e 14); d) La famiglia ha dovuto acquistare il materasso di cui al documento che CP_4 si
1 dott. Pasquale LONGARINI mostra al teste (doc.11) in sostituzione di altro rovinato dalle infiltrazioni di umidità per cui è causa. Si indicano a testimoni: il legale rappresentante della ditta Cicconetti srl con sede in Riva Ligure;
l'arch. con studio in Milano;
Persona_1 Testimone_1 [...]
tutti residenti a [...]. Con vittoria di compensi di avvocato, spese, iva e cpa come per legge e rimborso spese Tes_2 Testimone_3 generali. Riservate le ulteriori istanze istruttorie in caso di contestazioni avversarie»
⁃ per le parti convenute e Controparte_5 Controparte_1 «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre, di dedurre ed indicare testi, se necessario;
Previe le declaratorie del caso;
I In via istruttoria: 1) Ammettere i Capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti da 1) a 12) dai convenuti in materia diretta sub II-2. nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata 04.10.2023 nonché i Capitoli di prova per interrogatorio formale e testi da loro dedotti da 1) a 3) in materia contraria sub III-2. nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. datata 23.10.2023, con i quattro testi hinc inde indicati in entrambe le memorie, da valere anche in prova contraria sui capitoli dedotti dal
ed eventualmente ammessi, e con delega ex art. 203 c.p.c. al Tribunale Ordinario di Torino per l'assunzione delle Controparte_2 Testimone_ Testimone_ deposizioni testimoniali dei SI.ri , e , ed inoltre con la precisazione che, nei capitoli di Testimone_4 prova nn. 11) e 12) dedotti sub II-2. nella suddetta seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata 04.10.2023, la data dei messaggi WhatsApp (doc. 10), richiamati in entrambi i medesimi capitoli, deve intendersi 22.04.2021 in luogo di quella del 22.04.2023 ivi così indicata per un mero lapsus calami;
2) Respingere l'istanza del 2 di escutere tramite testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. i testi Controparte_2 Testimone_1 Testimone_
, , , e , mentre non ci si oppone alla loro escussione Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 tramite delega al Tribunale Ordinario di Asti;
3) All'esito dell'assunzione delle prove orali, disporre la più opportuna CTU atta ad accertare l'effettiva causa delle infiltrazioni lamentate dall'attrice ribadendo come siano divenute del tutto Parte_1 inattendibili le risultanze peritali della consulenza tecnica depositata in sede di ATP dal Geom. il quale ha attribuito Controparte_6 la pretesa causa delle infiltrazioni alla “probabile rottura, in più punti, della guaina di impermeabilizzazione, dovuta alla vetustà”, che invece era del tutto inesistente ab origine proprio nella porzione di balcone/terrazzo a sbalzo ove era posto il pluviale forato e poi sostituito. II In via principale: 1) Respingere tutte le domande attoree, così come formulate nei confronti dei conchiudenti, mandandoli assolti da tali domande;
2) Accertare che il è l'unico responsabile dei danni descritti nell'atto di citazione di dichiarando tenuto e Controparte_2 Parte_1 condannando il medesimo Condominio a risarcire all'attrice tali danni nella misura che sarà accertata e liquidata in corso di causa. III In via subordinata, per il solo, non creduto, denegatissimo caso in cui si dovesse ritenere la corresponsabilità dei conchiudenti: ♦ Determinare - ai sensi dell'art. 2055, II comma, c.c. - la gravità della colpa dei conchiudenti nella causazione dei pretesi danni per cui è causa rispetto alla colpa degli altri corresponsabili, stabilendo le percentuali delle rispettive colpe. In ogni caso con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, compresi il rimborso forfettario delle spese generali, il CPA e, se non detraibile, l'IVA di legge. Salvis iuribus»
⁃ per il terzo chiamato/chiamante Controparte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
in via principale nel merito: ad esito della completa e regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata
[...]
, rigettare la pretesa azionata nei confronti del per essere la stessa del tutto infondata sia in fatto che in Parte_6 CP_2 diritto;
in via di subordine, nel caso di denegata e non creduta ipotesi di condanna del per ritenute sue Controparte_2 responsabilità, accertare l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione e per l'effetto condannare la Parte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il , per quanto lo stesso fosse tenuto a
[...] CP_2 risarcire in favore dell'Attrice per i danni lamentati nella misura accertata e/o liquidata in corso di causa e quindi per ogni pretesa economica e/o spesa e/o voce di risarcimento che in denegata ipotesi potesse a questo derivare dal presente giudizio a seguito di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi del presente giudizio nonché delle spese relative al procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p. (Tribunale di Imperia, Procedimento per ATP n. RG 313/2020) pari ad € 3.734,54 e/o nella minore o maggiore somma che verrà liquidata dall'Ill.mo Giudicante, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA»
⁃ per la terza chiamata Controparte_3 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiecits contrariis, in via principale, respingere le domande proposte nei confronti del CP_2 in quanto infondate ed indimostrate e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal
[...]
nei confronti di in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di Controparte_2 Parte_8 accertamento di una qualsivoglia responsabilità del e di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte Controparte_2 nei suoi confronti, dichiarare non operativa la garanzia assicurativa prestata da per tutti i motivi Parte_8 dedotti e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal nei confronti di Controparte_2 [...] in quantoinfondata;
in via di ulteriore subordine, nel denegato e non creduto caso di accertamento di Parte_8 una qualsivoglia responsabilità del e di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte nei suoi confronti Controparte_2 e di ritenuta operatività della garanzia prestata da limitare la denegata condanna in garanzia di Parte_8 in ragione di condizioni, limiti e scoperti previsti nel contratto assicurativo;
in via istruttoria, Parte_8 ammettere, previo occorrendo, i capitoli di prova per testi dedotti nella memoria in data 4/10/2023: 1) vero che soltanto nel febbraio/marzo 2023 successivamente alla proposizione del giudizio in oggetto ho potuto accertare che il era in Controparte_2 precedenza contraddistinto dal civico 14 poi modificato dal con assegnazione della numerazione civica nel Controparte_7 numero civico 20; 2) vero che l'amministrazione ha omesso di comunicare a il cambio di numerazione civica del . Si Parte_8 Controparte_2Testimone_ indica a teste il geom. con studio in Sanremo. Con vittoria di spese e compensi di lite»
2 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. quale comproprietaria dell'unità immobiliare ubicata Parte_1 in via Piani Paorelli al primo piano del CP_7 Controparte_2 premesso di aver svolto ricorso per ATP (RG 313/2020) al fine di accertare le cause dei fenomeni di infiltrazioni di umidità e di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà di e laddove venivano certificati Controparte_8 Controparte_1 danni interni, ed esterni alla propria proprietà derivanti da parti private di esclusiva proprietà di (ammaloramento delle coperture inerenti il balcone Parte_9 aggettante ed il lastrico solare), lamentati danni patrimoniali per complessivi € 10.448,37, dedotta una responsabilità ex art. 2051 cc, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio e per Controparte_5 Controparte_1 sentirli condannare al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 10.448,37 a titolo di danno patrimoniale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase dell'ATP. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, Controparte_8 Controparte_1 ritenuto che la causa delle infiltrazioni lamentate da e rilevate in Parte_1 sede di CTU in ATP, era da individuarsi nella r CP_9 sottotraccia, non potuta accertare in sede di ATP, dedotta la responsabilità esclusiva del contesta la debenza dei risarcimenti richiesti, Controparte_2 instavano, in via preliminare, per essere autorizzati a chiamare in causa il CP_2 in via principale, per il rigetto delle domande attoree svolte nei propri
[...] subordinata, qualora ritenuti corresponsabili dei lamentati danni, per il contenimento del risarcimento in ragione della propria percentuale di colpa, con vittoria di spese. 1.2) Autorizzata la sua chiamata in giudizio, si costituiva in giudizio il
in persona dell'amministratore pro–tempore, che rilevato che Controparte_2 la causa delle lamentate e riscontrate infiltrazioni era stata individuata dal CTU in ATP nella porzione di terrazzo a sbalzo (o aggettante) che, sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiva un prolungamento dell'appartamento dal quale protendeva di proprietà esclusiva di , i quali peraltro omettevano di vigilare che Parte_9
l'impresa , i 1 per il rifacimento della porzione di terrazzo CP_10 oggetto di contesa, si adoperasse per coprire con teli la soletta non ancora rivestita della guaina così determinando un aggravamento della situazione, escluso che la causa delle infiltrazioni fosse da rinvenirsi nella rottura del pluviale condominiale, della quale i chiamanti non aveva offerto adeguato supporto probatorio, contestata la quantificazione dei danni lamentati dalla parte attrice, invocata la vigenza ed operatività del contratto di assicurazione globale fabbricati n. 2017/80/2265815 sottoscritto con la società , instava, previa Controparte_11 autorizzazione alla chiam
[...]
, in via principale, per il rigetto della pretesa azionata nei propri Parte_7 confronti, in via subordinata, per essere manlevata dalla società
[...]
di quanto fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice, con Parte_7 nsi anche della fase di ATP. 1.3) Autorizzata la sua chiamata in giudizio, si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona dell'amministratore pro–tempore, che Controparte_11 associandosi alle difese e contestazioni svolte nel merito dal CP_2
rilevata la inoperatività della garanzia assicurativa attivata dal
[...]
Condominio, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea proposta nei confronti del in via subordinata, per il rigetto della domanda Controparte_2 di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti dal in Controparte_2
3 dott. Pasquale LONGARINI via di ulteriore subordine, per il contenimento della condanna in garanzia in ragione della condizioni/limiti/scoperti previsti nel contratto assicurativo, con vittoria di spese e compensi di lite. 1.4) Respinta l'istanza di prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 11.06.2015 previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex artt. 189/190 cpc.
(2) rimessione della causa sul ruolo. La richiesta di rimessione della causa sul ruolo per assunzione delle prove orali e licenziamento di CTU, svolta da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, va respinta atteso che, in ragione della documentazione anche tecnica, versata in atti, la prova orale è irrilevante ai fini del decidere, mentre la CTU, fin ragione della esaustività dell'accertamento tecnico preventivo e della modifica dello stato dei luoghi, sarebbe del tutto inutile.
(3) le infiltrazioni/la causa delle infiltrazioni/i danni nella proprietà Sul punto, non si può Pt_1 prescindere dagli esiti della CTU in ATP che accertava: _ che la porzione di alloggio di proprietà della (censito al Catasto Comune di al Fol. 6, mappale Pt_1 CP_7
474, sub. 8) che ava danni era sottostante al ces ol. 6, mappale 474 sub. 15 di proprietà dei convenuti _ la presenza di danni interni «nel locale CP_12 soggiorno, in particolare sul soffitto e sull'architrave della porta finestra di accesso al balcone a sbalzo», consistiti «sul soffitto, efflorescenze di intonaco e distacchi di pittura dal supporto. La parte maggiormente ammalorata si trova nell'amgolo presso il confine con la proprietà e l'architrave Pt_10 della porta finestra di accesso la balcone ….»; _ la presenza di danni esterni rilevato in «efflorescenze, segno delle infiltrazioni dalla proprietà , sono in corso e si manifestano Pt_2 esternamente. Ed ancora, esternamente, il balcone, a sbalzo, di proprietà è coperto dal balcone a Pt_1 sbalzo di proprietà . Ebbene tutto il sottobalcone del si trova in carenti Parte_9 Pt_2 condizioni di manutenzione e conservazione con rigonfiamenti, spaccature e cospicue macchie, insomma sono inequivocabili al CTU i danni dovuti a copiose infiltrazioni di acqua meteoritica provenienti dal balcone . L'era interessata esterna è proprio quella a confine con i danni interni dell'alloggio Pt_2 dell'attore SI.ra . Pt_1
3.1) Prima di entrare nel merito della vertenza e delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, per una compiuta disamina, è utile rammentare che: _ il balcone aggettante (cioè sporgente rispetto alla facciata) è parte di proprietà esclusiva del singolo condomino, salvo gli elementi decorativi visibili (come frontalini e sottobalconi), che rientrano tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 cc;
_ il terrazzo di copertura, se funge da tetto per l'unità sottostante, anche quando attribuito in uso esclusivo a un solo condomino, mantiene natura condominiale in quanto elemento funzionale alla protezione dell'intero edificio. 3.1.1) I balconi “aggettanti” sporgono dai muri perimetrali dell'edificio, ovvero la loro superficie si estende sulla facciata dell'edificio, rimanendo sospesi nel vuoto. Da un punto di vista propriamente strutturale il balcone de quo è un prolungamento dell'immobile il cui solaio e pavimento appartengono unicamente al proprietario dell'immobile di cui sono pertinenza in quanto non assumono una funzione di sostegno né di copertura del condominio risultando, per l'effetto, elementi accidentali esclusi dalla proprietà comune. Occorre tuttavia sottolineare che vi sono alcuni elementi decorativi dei balconi aggettanti, quali i frontalini o fregi, le cui spese di ripristino e manutenzione possono essere imputate a tutti i condomini, se concorrono a delineare l'aspetto architettonico dello stabile, in rispondenza alla nozione di decoro, definendone il prospetto e partecipando alla sua estetica. Ed infatti, giurisprudenza è
4 dott. Pasquale LONGARINI unanime nel riconoscere i concetti sopra richiamati, in quanto, secondo orientamento costante e consolidato, in tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, "quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (cass. n.7042/2020). A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell'appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. In considerazione di tali assodati principi, nel caso di balcone aggettante, qualora si verifichino infiltrazioni al piano sottostante, per carenza di manutenzione della pavimentazione dello stesso, l'onere di provvedere alla eliminazione delle cause ricade unicamente sul proprietario, essendo esclusivo titolare ed avente causa. Alla luce di ciò, è chiara la assenza di legittimazione passiva del convenuto, per cui, stante CP_2 la soccombenza, il Giudicante ha condannato gli attori al pagamento delle competenze legali. 3.2) Ebbene, nella specie, il CTU in ATP, all'esito di un percorso tecnico e logico privo di contraddizioni ed incongruenze, fornendo adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti posti, ha concluso che «la causa dei lamentati danni, nell'alloggio sono dovuti CP_13 alla scarsa condizione, dovuti alla vetustà, della impermeabilizzazione della porzione a sbalzo o balcone, della proprietà . Dall'epoca di accatastamento 1989, si deduce che la posa Parte_9 della impermeabilizzazione è avvenuta da oltre 30 anni, quindi è la vetustà della impermeabilizzazione della proprietà la causa della condizione dell'alloggio MILANI» (pag.4). Parte_9
3.3) Parti convenute, rilevando che all'esito dell'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo e del balcone, avvenuta dopo l'espletamento della CTU in ATP, si era accertato «che il pluviale condominiale era rotto al di sotto del filo della medesima pavimentazione» (pag. 2 comparsa di costituzione), sostengono che tale circostanza «è da considerarsi la causa esclusiva delle infiltrazioni lamentate dall'attrice» (pag. 2 comparsa di costituzione). 3.3.1) Pur nella impossibilità di capire se il pluviale evocato nella comparsa di costituzione sia lo stesso di quello già indagato nella causa del 2012 o altro (non è dato sapere ove fosse posizionato il pluviale rotto, di cui alle foto sub. 3 di parti convenute, e neppure è dato risalire all'epoca cui tale foto risalgono), il CTU in ATP, dimostrata l'inconferenza/infondatezza dell'accostamento delle due vicende processuali, ha escluso che l'invocata rottura del pluviale fosse stata la causa delle infiltrazioni lamentate dal nella procedura che ci occupa. Il CTU in ATP, indagando le possibili altre Pt_1
escluso che le infiltrazioni nell'abitazione del potessero essere Pt_1 ricondotte ai pluviali, sia con riferimento a quelli esterni e visibili che a quelli sottotraccia. Con riferimento al pluviale esterno, afferma che non deve essere messo in correlazione con i danni, trovandosi ad un'altezza di 2 metri e ad una significativa distanza rispetto agli ammaloramenti che si presentavano dislocati in più punti, sia nell'alloggio di che nell'alloggio (contrariamente a quanto si legge Pt_1 Pt_2 alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta, che nella precedente causa del 2012 il CTU non aveva ravvisato «… alcun ammaloramento alle coperture inerenti il balcone aggettante o il lastrico solare», dalla CTU in ATP della procedura in oggetto è invece emerso tutt'altro: «lo scrivente dopo avere ricostruito in modo empirico, ma comunque corretto, con i consulenti presenti, l'occupazione del sottostante alloggio sulla terrazza , è Pt_1 Parte_9 stato possibile individuare dove si trovano le maggiori infiltrazioni nel soggiorno Concentrando Pt_1 le proprie ricerche, internamente, nella camera da letto del , ed esternamente sulla facciata Pt_2 corrispondente. Da tale indagine è emerso che dietro la testa letto, la parete fino ad una altezza di circa 100 cm era sottoposta ad infiltrazioni, con rigonfiamenti, distacchi di intonaco e muffa in una zona
5 dott. Pasquale LONGARINI piuttosto, “precisa”. Comunque distante dal pluviale danneggiato. Tale zona “precisa”, si trova sulla verticale della zona maggiormente compromessa dell'alloggio ovvero la zona tra l'architrave Pt_1 della porta finestra e l'angolo di confine, proprietà Distante circa 60 cm dal pluviale Pt_1 Pt_10 individuato come causa delle lamentele della proprietà durante la CTU depositata nel 2014. Lo Pt_1 scrivente ha anche indagato la porta finestra dell'alloggio posta a sud, nel soggiorno. Ebbene Pt_2 per una altezza di circa 20 cm la parete interna, pare essere o essere stata, interessata da infiltrazioni, che hanno gonfiato l'intonaco. Tale apertura dista dal pluviale indagato nel 2004, a più di 2,00 m. Esternamente, lungo il balcone a sbalzo, lo zoccolino del balcone , in parte è distaccato, pare che Pt_2 in qualche modo sia stato manutentato ma con prodotti, tipo silicone, non adatto allo scopo. Come già descritto, dall'attento esame dei luoghi lo scrivente ha riscontrato che il pluviale ad una altezza di circa m 2,00 rispetto al calpestio è danneggiato con un taglio largo alcuni cm. Certo la funzione è quella di allontanare l'acqua meteorica raccolta dalla copertura condominiale. Tale rottura, dovuta alla vetustà, appare infatti molto arrugginita, ma non arreca direttamente i danni lamentati dall'attore. Concludendo si può affermare che la proprietà è sottoposta a copiose infiltrazioni di Parte_9 acqua meteorica, a causa della probabile rottura, in più punti, della guaina di impermeabilizzazione, dovuta alla vetustà, e che tale condizione, abbastanza comune, provoca le lamentele manifestate dalla proprietà ). Con riferimento al pluviale sottotraccia, ne esclude una rilevanza Pt_1 causale laddove, in sede di riposta alle osservazioni del CTO geom. , Pt_2 affermava «lo scrivente, da quanto indagato, non ritiene che la rottura del pluviale, comunque documentata, sia la causa dei danni lamentati dalla proprietà sottostante. Certo in fase di Pt_1 manutenzione del balcone, la porzione di pluviale, passante nella soletta poteva essere anche indagata ed eventualmente sostituita». 3.3.1.1) Del resto, mentre nella vicenda del 2012, i fenomeni infiltrativi coinvolgevano prevalentemente i frontalini condominiali e la parte esterna dell'intradosso dei balconi aggettanti sovrastanti le proprietà e (docc.
2.1 e 2.2 allegati al Pt_10 CP_14 ricorso ex art. 696), nel caso che ci occupa, i fenomeni infiltrativi interessano l'interno dell'abitazione e la parte interna del soffitto del balcone (docc. da 5.1 a 6.9. Pt_1 allegati al ricor . 696). 3.3.2) Non è, in ogni caso, dato sapere se il pluviale sia stato lesionato ad opera di mezzi meccanici e/o dagli stessi operai che ebbero a ripristinare la copertura su incarico dei convenuti. Il pluviale appare essere lesionato nella parte sovrastante il piano orizzontale di posa guaina. All'evidenza, se la guaina fosse stata integra e correttamente mantenuta, l'eventuale fuoriuscita di acqua dal pluviale condominiale non sarebbe penetrata al di sotto, nella proprietà attrice. Dunque, l'asserita rottura del pluviale, oramai sostituito in assenza di contraddittorio, rendendo impraticabile una rinnovazione della CTU, non può essere la causa delle infiltrazioni 3.4) Neppure ha pregio l'argomento che al di sotto della pavimentazione del proprio terrazzo non vi sarebbe stata alcuna guaina impermeabilizzante, la cui rottura è stata riconosciuta quale causa delle infiltrazioni. 3.4.1) Tale allegazione trova, infatti, smentita, nella relazione di CTU svolta nella causa RG 232/2012, versata in atti, ove, nelle osservazioni del CTP di parte , si legge Pt_2
«il terrazzo nella sua interessa, come tutti i terrazzi che fungono da copertura, ha l'indispensabile necessità della presenza di un'impermeabilizzazione che attualmente risulta palesemente esserci sotto le piastrelle che costituiscono la pavimentazione e che vista l'età della casa è da ritenersi costituita da guaine catramate in parte sovrapposte» (doc. 17 parti convenute, pag. 26, ultimo cpv). 3.4.2) La presenza della guaina, oltre ad essere stata confermata nella precedente causa, è stata ribadita dallo stesso nelle osservazioni alla bozza di CTU Controparte_5 per ATP prodromico al presente giudizio, laddove si afferma «il sottoscritto, pur ritenendo
6 dott. Pasquale LONGARINI corretta la valutazione della CTU sulla vetustà dell'impermeabilizzazione». È noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetti ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (cass. UU, n.2591/2016). Nel caso di specie, i condomini convenuti, per il fatto stesso di avere ritenuta corretta la valutazione della CTU sulla vetustà dell'impermeabilizzazione, hanno per ciò solo ammesso la presenza della guaina. 3.5) Tanto premesso, propedeutico per poter condurre una analisi esaustiva della situazione di fatto inerente la fattispecie in esame, è confacente procedere ad esaminare il profilo della responsabilità dei condomini proprietari del balcone aggettante. 3.5.1) È noto che per quanto concerne i danni derivanti da immobili, si configura la responsabilità ex art. 2051 cc, che ha natura oggettiva, ovvero sussiste per il solo fatto del rapporto di custodia del bene ed il verificarsi di un evento dannoso proveniente dallo stesso. Invero, la disciplina dettata dalla richiama norma, prevede che Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>. Al potere sulla cosa ed alla sua disponibilità deriva, dunque, il connesso e correlato obbligo di manutenzione ed intervento, gravante –appunto – sul custode. Parimenti, è appropriato ricordare che la suddetta responsabilità opera in via presuntiva, salva la dimostrazione da parte del custode che il danno è derivato da caso fortuito, ovvero da fatto del terzo o dello stesso danneggiato: Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato> (cass. n.1756/2024). 3.5.2) Ebbene, dalla CTU esperita è emerso che i fenomeni infiltrativi hanno la propria origine e causa dal balcone aggettante dell'immobile posto al piano superiore e sono dovuti alla mancata tenuta della impermeabilizzazione che, nella specie, non coinvolgono il ma solo i condomini comproprietari. Invero, nel corso delle CP_2 operazioni peritali è emerso che il balcone de quo è di proprietà esclusiva dei convenuti, che devono essere condannati in solido a risarcire il ei danni patrimoniali per Pt_1 lavori di ripristino interni ed esterni, in nesso di causalità con le dette infiltrazioni, dallo stesso subiti all'interno del suo alloggio, documentati in € 4.745,80 (€ 3.890 + IVA – docc. 6/7 atto di citazione;
docc. 15/16 seconda memoria istruttoria). All'uopo va osservato che dal preventivo e dalle fatture dell'impresa i inferisce che Parte_4 la somma pagata dalla ttiene proprio ed esclusi stino dei danni Pt_1 descritti dal CTU. 3.5.3) Le parti convenute sono altresì tenuto al pagamento, in solido tra loro: (i) delle spese legali del procedimento ATP n.313/2020 RG, liquidate, in ragione del valore della causa, in complessive € 972,90 (di cui € 846,00 per compenso tabellare ed € 126,90 per spese generali al 15%) oltre, contributo unificato, IVA e CPA come per legge. Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale prima della causa (Cass. n. 24481/2020). Le spese stragiudiziali sono autonome rispetto a quelle giudiziali. Vale il principio della valutazione “ex ante”, cioè, “in vista” di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ritenuto che
la lite poteva essere definita in sede di ATP anziché nel processo, non v'è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a 7 dott. Pasquale LONGARINI quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale;
(ii) delle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, documente in € 1.667,55, atteso che devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cpc a carico del soccombente 3.5.4) Va respinta la richiesta di pagamento della somma di € 417,91 non essendo stata offerta la prova che il materasso fosse stato rovinato dalle infiltrazioni d'acqua 3.5.5) Ai sensi dell'art. 2055 cc, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al suo risarcimento: «L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno» (cass. n. 1842/2021). 3.6) Da tutto quanto sopra, esclusa la responsabilità del Controparte_2 consegue l'accoglimento della domanda attorea svolta nei confronti dei condomini proprietari nei limiti di cui sopra, con effetto di assorbimento della domanda di garanzia svolta da e nei confronti del Controparte_5 Controparte_1
e della domanda di garanzia/manleva svolta dal predetto Controparte_2
. Controparte_11
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) rapporti In ragione della soccombenza, e Controparte_15 Controparte_5 [...]
devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare, in solido tra CP_1 loro, a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del
8 dott. Pasquale LONGARINI 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.00,00: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 4.1) rapporti In ragione della soccombenza, e Parte_11 Controparte_5
devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare, in Controparte_1 solido tra loro, al le spese di lite del presente giudizio, Controparte_2 così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.00,00: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 4.2) rapporti Nulla per le spese processuali nei rapporti tra Controparte_16 chiamante e chiamata.
(5) sulle spese di CTU in ATP. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU in ATP vanno poste definitivamente a carico della parte attrice e delle parti convenute, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) ritenuta la esclusiva responsabilità di in Controparte_5 Controparte_1 ordine alle infiltrazioni che hanno ca di condanna e al Parte_1 Controparte_5 Controparte_1 a loro, in fa € Parte_1 4.754,80, oltre interessi legali ex art. 1284, a notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danni patrimoniali per lavori di ripristino interni ed esterni;
(ii) della somma di € 972,90 oltre IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali ex art. 1284, co,4, cc a far data dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di spese delle spese legali del procedimento ATP n.313/2020 RG;
(iii) della somma di € 1.666,55, oltre interessi legali ex art. 1284, co,4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di spese per accertamento tecnico preventivo ante causam
9 dott. Pasquale LONGARINI (b) rigetta nel resto (c) condanna e al pagamento, in solido tra Controparte_5 Controparte_1 loro, in favore io che liquida in complessivi Parte_1
€ ad € 2.921,0 er compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge (d) condanna e al pagamento, in solido tra Controparte_5 Controparte_1 loro, in favore ell'amministratore pro–tempore, Controparte_2 delle spese di giu € ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge (e) nulla per le spese processuali nei rapporti tra chiamante e chiamata. (F) pone le spese di CTU in ATP definitivamente a carico di e Parte_1
in solido tra loro Parte_12 spone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. Pasquale LONGARINI