Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
L'impugnazione, anche ai fini penali, consentita dall'art. 577 cod. proc. pen. alla persona offesa costituitasi parte civile nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è esperibile anche qualora trattasi di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (La Corte ha osservato che la sentenza di proscioglimento dal reato di ingiuria aggravata, punito nel processo dinanzi al giudice di pace con pena alternativa, è appellabile dal P.M. ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000, e dunque anche dalla parte civile in virtù del disposto dell'art. 576 cod. proc. pen., norma applicabile al pari di quella ex art. 577 stesso codice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2005, n. 26054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26054 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/05/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1232
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 29472/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO RA, n. Concenighe Agordino il 27 gennaio 1947;
Avverso sentenza del tribunale di Belluno, sez. dist. di Pieve di Cadore, in data 24 febbraio 2004;
Sentita la relazione svolta dal cons. Dr. Dubolino;
Sentiti il P.G., in persona del sost. Dott. G. Gialanella, e l'avv. Patelmo, per la parte civile (nessuno essendo comparso per il ricorrente), i quali hanno entrambi chiesto il rigetto del ricorso. Osserva la corte:
IN FATTO
Con sentenza del giudice di pace di Pieve di Cadore in data 7 luglio 2003 SO RA venne assolto, con la formula "non aver commesso il fatto", dall'addebito di ingiurie in danno di LS GE. Su appello proposto, ai soli fini civilistici, dalla persona offesa, costituitasi parte civile, il tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenne l'imputato civilisticamente responsabile del fatto a lui addebitato e lo condannò, pertanto, al risarcimento del danno nonché alla rifusione delle spese in favore dell'appellante. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) violazione degli artt. 178, lett. c), 429, 601 c.p.p. e degù" artt. 2 e 39 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, determinante nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello "per omessa od insufficiente indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione nonché per omesso avvertimento all'imputato 'che non comparendo sara' giudicato in contumacià".
2) violazione delle medesime norme sopraindicate, determinante ulteriore causa di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per mancato rispetto del termine di comparizione, essendo avvenuta la notifica di detto decreta il giorno 7 febbraio 2004 per l'udienza del 24 febbraio 2004;
3) violazione degli artt. 178 lett. c), 429, 478, 479, 486, 601 c.p.p. e degli artt. 2 e 39 del D.L.vo n. 274/2000 "per essersi il giudizio svolto senza che ricorressero i presupposti per la declaratoria di rituale contumacia dell'imputato", peraltro indicato, nel verbale di udienza, soltanto come "assente";
4) violazione degli artt. 573, 577, 593 c.p.p., 2 e 39 del D.L.vo n. 274/2000 per mancato riconoscimento della eccepita inammissibilità
dell'appello proposto dalla parte civile, assumendosi, al riguardo, che quest'ultima essendo stato instaurato il giudizio davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 20 e non dell'art. 21 del citato D.L.vo n. 274/2000, non avrebbe potuto proporre appello ne' ai sensi dell'art. 38 del medesimo D.L.vo ne' ai sensi dell'art. 577 c.p.p., ma avrebbe soltanto potuto proporre ricorso per Cassazione;
5) violazione degli artt. 192, 193 e 194 c.p.p., unitamente a mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta prova della responsabilità del ricorrente relativamente al fatto a lui addebitato, essendosi tratta detta prova essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa, nonostante la presenza di numerosi elementi (già in parte valorizzati dal giudice di prime cure), che avrebbero dovuto indurre a ritenerle non attendibili. Con successivi motivi nuovi la difesa del ricorrente, oltre ad ulteriormente Illustrare e sostenere le già rassegnate ragioni di censura, ha lamentato come erronea ed ingiustificata la ritenuta tempestività della querela, di cui era stata eccepita, invece, la tardività.
IN DIRITTO
Va in primo luogo esaminato, per evidenti ragioni di ordine logico, il quarto motivo di ricorso, attinente alla ammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla parte civile ed in accoglimento del quale è stata pronunciata l'impugnata sentenza. Ritiene il collegio che esso, nonostante l'encomiabile impegno argomentativo della difesa, non sia meritevole di accoglimento. Questa Corte ha già infatti avuto modo di affrontare il problema della operatività o meno, anche nel caso di sentenze pronunciate dal giudice di pace, del disposto di cui all'art. 577 c.p.p., risolvendolo in senso positivo. Si veda, in proposito, Cass. 5^, 6 - 28 maggio 2004 n. 24367, PC in proc. Giorgi, RV 229551, secondo cui:
L'impugnazione, anche ai fini penali, consentita dall'art. 577 cod. proc. pen. alla persona offesa costituitasi parte civile nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è, esperibile anche qualora trattisi di sentenza pronunciata dal giudice di pace, alla stregua del generale richiamo alla disciplina del codice di rito contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace;
nel qual caso, trattandosi di reati per i quali è prevista la pena alternativa, il mezzo di impugnazione esperibile è quello dell'appello al tribunale, ai sensi dell'art. 39 del citato D.Lgs.
Ritiene il collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalla linea interpretativa segnata da tale pronuncia, la cui applicazione trova giustificazione, nella specie, sul piano fattuale, nel rilievo che all'imputato era stato addebitato il reato di ingiuria aggravata (art. 594, commi 1^ e 4^ cod. pen.), per cui, essendosi in presenza di delitto punito alternativamente con pena pecuniaria o con pena detentiva superiore nel massimo, a sei mesi, la pena applicabile, in caso di condanna, dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), seconda parte, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, sarebbe stata, alternativamente, quella pecuniaria ovvero quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Ragion per cui la sentenza di proscioglimento sarebbe stata appellabile dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 36, comma 1, ultima parte, del citato D.L.vo n. 274/2000 e doveva perciò ritenersi appellabile anche dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576 cpp. al quale, con riguardo alla individuazione del mezzo d'impugnazione, non può non correlarsi il successivo art. 577.
Passando quindi all'esame degli altri motivi originali di ricorso, ed iniziando da quelli in rito, ritiene il collegio che anch'essi non appaiano meritevoli di accoglimento, in quanto:
-con riguardo al primo, premesso (per la precisione) che l'atto notificato all'imputato, quale trascritto nel ricorso e verificato anche dal collegio, conteneva l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'udienza (24 febbraio 2004, ore 12.00) e che il luogo di comparizione era chiaramente ed inequivocabilmente desumibile dall'intestazione dell'atto medesimo (Tribunale di Belluno - sez. distaccata di Pieve di Cadore), per cui l'unica effettiva manchevolezza, tra quelle originariamente denunciate, era quella costituita dall'assenza dell'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, si sarebbe proceduto in contumacia, vale osservare che, dal verbale di udienza, nel quale si dava atto della presenza del difensore di fiducia dell'imputato, non risulta l'avvenuta formulazione, da parte del medesimo, di alcuna eccezione;
ragion per cui, dando luogo la suddetta manchevolezza ad una nullità generale ma non assoluta, e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 182 c.p.p., essa non poteva più essere dedotta in tempo successivo al compimento delle formalità di apertura del dibattimento, ostandovi il disposto di cui al comma 2, prima parte, e comma 3, del citato art. 182; osservazione, questa, che vale poi anche con riguardo alle ulteriori manchevolezze della vocatio in jus segnalate nei motivi nuovi (in particolare quella attinente alla indicazione del provvedimento impugnato) non dando luogo neppur esse alla configurabilità di nullità di carattere assoluto ex art. 179 c.p.p.; - con riguardo al secondo motivo, rappresentandosi anche in esso, ancora una volta, una nullità di carattere non assoluto, vale quanto già ora osservato relativamente al primo;
- con riguardo al terzo motivo, premesso che non. appare chiaro se la difesa abbia inteso dolersi del fatto in sè costituito dalla celebrazione del giudizio senza la presenza dell'imputato ovvero della mancanza di una formale dichiarazione di contumaciali appare sufficiente osservare che, sotto il primo profilo la doglianza è superata dai precedenti rilievi circa la mancata deduzione delle nullità attinenti alla vocatio in jus;
sotto il secondo, appare superata dalla considerazione che, anche ad ammettere che la mancata dichiarazione di contumacia avesse comportato l'omissione dell'adempimento di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. (del che, peraltro, non si fa menzione nel ricorso), tale mancanza non avrebbe comunque prodotto alcun danno, atteso che detto adempimento è unicamente finalizzato a far decorrere i termini dell'impugnazione e l'impugnazione, nella specie, è stata ritualmente proposta e ritenuta tempestiva.
Rimane quindi a questo punto da esaminare, dei motivi originar, soltanto il quinto ed ultimo, da riguardarsi, ad avviso del collegio, come del tutto inammissibile, in quanto esclusivamente costituito da argomentazioni in fatto, volte a rimettere in discussione la motivata, analitica e non manifestamente illogica valutazione delle risultanze probatorie (ivi comprese quelle richiamate dalla difesa a sostegno del proprio assunto), operata dal giudice di merito. Quanto ai motivi nuovi, e segnatamente al primo di essi, concernente la tempestività della querela (valendo per gli altri, meramente illustrativi di quelli originaria quanto già osservato in precedenza), ritiene il collegio che, essendo stata la questione espressamente affrontata nella sentenza impugnata, con richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di obiettiva incertezza circa l'osservanza del termine previsto dalla legge, essa va risolta in favore del querelante, la mancata formulazione di censure a tale riguardo netto originario atto d'impugnazione precludesse la possibilità di farne oggetto di motivi nuovi, presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Giova, al riguardo, ricordare l'ormai da tempo pacifico principio affermato dalle S.U. di questa Corte con sentenza 25 febbraio - 20 aprile 1998 n. 4683, Bono, secondo cui i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità avere esclusivamente ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di gravame. Nè vale in contrario richiamare, come pure si fa da parte della difesa, il principio di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p., nella parte in cui questo si riferisce anche all'eventuale mancanza di condizioni di procedibilità, potendo e dovendo tale principio operare, nel giudizio di legittimità, solo in quanto detta mancanza sia obiettivamente rilevabile in modo certo e non quando, sussistendo (come nella specie) incertezza, il giudice di merito abbia affrontato il problema risolvendolo in un modo o nell'altro, rimanendo in tal caso gravata la parte interessata, secondo i principi generali in materia di devoluzione, dell'onere di una tempestiva impugnazione anche sul punto in questione. E ciò a prescindere dalla considerazione che, comunque, la soluzione adottata, nel caso in esame, dal giudice di merito appare assolutamente ineccepibile, in quanto conforme al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, posta l'accertata inesistenza di elementi atti a smentire quanto sostenuto dalla persona offesa, secondo cui i fatti per i quali essa aveva proposto querela l'11 aprile 2002 erano avvenuti intorno alla metà del mesi di gennaio dello stesso anno. Conclusivamente, il ricorso va quindi respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla costituita parte civile, intervenuta anche in questa sede, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro l .500, di cui euro 1350 per onoraria.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005