Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2005, n. 26054
CASS
Sentenza 26 maggio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impugnazione, anche ai fini penali, consentita dall'art. 577 cod. proc. pen. alla persona offesa costituitasi parte civile nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è esperibile anche qualora trattasi di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (La Corte ha osservato che la sentenza di proscioglimento dal reato di ingiuria aggravata, punito nel processo dinanzi al giudice di pace con pena alternativa, è appellabile dal P.M. ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000, e dunque anche dalla parte civile in virtù del disposto dell'art. 576 cod. proc. pen., norma applicabile al pari di quella ex art. 577 stesso codice).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2005, n. 26054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26054
    Data del deposito : 26 maggio 2005

    Testo completo