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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDACIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N.R.G. 1617/2025 promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Bono Lucia, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio in Mede (PV), via dei Mille, n. 6
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Grittini Roberto, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio sito in Abbiategrasso (MI), C.so San Martino, n. 81
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui le parti hanno rassegnatole seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 «-affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_1
-collocamento prevalente presso la madre;
-il padre vedrà e starà con la figlia il sabato dalle ore 10 alle 21 della domenica tutti i fine settimana;
infrasettimanalmente preleverà la bambina da scuola e la terrà fino alle 21 quando la riposterà dalla mamma, una volta a settimana;
-vacanze natalizie dal 24 al 30 e dal 31 al 6 alternativamente;
il giorno di Natale si alterneranno pranzo e cena;
la minore resterà nel 2025 per la sera di Natale con il padre che la riporterà dalla madre la mattina del 26;
-vacanze pasquali divise a metà e trascorse secondo il criterio dell'alternanza, alternando Pasqua e
Lunedì dell'Angelo;
-durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi oltre ad una altra settimana in altro mese estivo;
gli accordi sulle date delle vacanze andranno presi entro il
15 giugno;
-il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
-il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore, entro il 25 di ogni mese, e con decorrenza da settembre 2025 € 200,00 mensili oltre un contributo di € 100,00 mensile per la rata dell'asilo, e quando la minore andrà a scuola elementare le spese relative alla mensa saranno divise a metà tra i genitori;
per il resto delle spese extra le parti divideranno le stesse secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia al 50%;
-l'assegno unico spetterà per intero alla madre prevalente collocataria:
-spese compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso presentato ai sensi dell'art. 473 bis.12 cod. proc. civ., depositato il 31 marzo 2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, è stato instaurato un procedimento contenzioso che all'esito della comparizione delle parti avanti al giudice ha visto le stesse raggiungere un accordo circa le condizioni di affido, collocamento, mantenimento della figlia minore nonché dei rapporti dei genitori con il figlio minore, Per_1 precisando congiuntamente le conclusioni come sopra.
Il Collegio ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 24.11.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDACIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N.R.G. 1617/2025 promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Bono Lucia, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio in Mede (PV), via dei Mille, n. 6
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Grittini Roberto, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio sito in Abbiategrasso (MI), C.so San Martino, n. 81
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui le parti hanno rassegnatole seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 «-affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_1
-collocamento prevalente presso la madre;
-il padre vedrà e starà con la figlia il sabato dalle ore 10 alle 21 della domenica tutti i fine settimana;
infrasettimanalmente preleverà la bambina da scuola e la terrà fino alle 21 quando la riposterà dalla mamma, una volta a settimana;
-vacanze natalizie dal 24 al 30 e dal 31 al 6 alternativamente;
il giorno di Natale si alterneranno pranzo e cena;
la minore resterà nel 2025 per la sera di Natale con il padre che la riporterà dalla madre la mattina del 26;
-vacanze pasquali divise a metà e trascorse secondo il criterio dell'alternanza, alternando Pasqua e
Lunedì dell'Angelo;
-durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi oltre ad una altra settimana in altro mese estivo;
gli accordi sulle date delle vacanze andranno presi entro il
15 giugno;
-il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
-il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore, entro il 25 di ogni mese, e con decorrenza da settembre 2025 € 200,00 mensili oltre un contributo di € 100,00 mensile per la rata dell'asilo, e quando la minore andrà a scuola elementare le spese relative alla mensa saranno divise a metà tra i genitori;
per il resto delle spese extra le parti divideranno le stesse secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia al 50%;
-l'assegno unico spetterà per intero alla madre prevalente collocataria:
-spese compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso presentato ai sensi dell'art. 473 bis.12 cod. proc. civ., depositato il 31 marzo 2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, è stato instaurato un procedimento contenzioso che all'esito della comparizione delle parti avanti al giudice ha visto le stesse raggiungere un accordo circa le condizioni di affido, collocamento, mantenimento della figlia minore nonché dei rapporti dei genitori con il figlio minore, Per_1 precisando congiuntamente le conclusioni come sopra.
Il Collegio ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 24.11.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3