Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 21/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14058 /2023 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO ERNESTO C.F._1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. RICCARDO FUSO (C.F. ), elett.te C.F._2 dom.ta presso lo studio dell'avv. Giovanni Manna in Via Roma 148/E,
Casalnuovo di Napoli, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché
in persona del legale rapp. Controparte_2 pt., rappresentata e difesa dall'avv. GRAPPONE CRISTINA, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1
2713/2020, con il quale ha convenuto la , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., innanzi all'intestato Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 aprile 2010;
2) Condannare, per l'effetto, la resistente ad attribuire alla ricorrente la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente
CCNL già a far data dal 01 aprile 2010 ed al pagamento delle differenze retributive e contributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° richiesto, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., nonché al versamento in favore dell'ente previdenziale competente dei relativi contributi, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
Richiamato per esteso l'atto introduttivo del relativo giudizio, la ricorrente ha dedotto che la causa è stata assegnata al Giudice del Lavoro Dott. Persona_1
, del Tribunale di Napoli;
che la parte convenuta si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6551/2021 pubblicata il 18.11.2021, in parziale accoglimento del ricorso ha così statuito:
“in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ad inquadrare nella Parte_1
qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del c.c.n.l. sin dal febbraio 2010; nonché al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali maturate a partire dal 01.2.2015, oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge ed € 118,50 di contributo unificato, con attribuzione in favore dell'avv. Ernesto Maria Cirillo”.
Il ricorrente in riassunzione ha dedotto, altresì:
- di aver proposto ricorso presso la Corte di Appello di Napoli, al fine di ottenerne la riforma limitatamente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso proposta nel giudizio di primo grado e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6551/2021 che per il resto va confermata, così provvedere: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla premessa, il diritto del sig.ra al riconoscimento già a far data dal 01.04.2010, Pt_1
ovvero dalla diversa data che riterrà l'Ecc.ma Corte, delle differenze retributive e contributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° richiesto e, pertanto condannare l'odierna appellata al pagamento delle stesse, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) condannare
l'appellata al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatarii”;
- che il citato ricorso, recante n.r.g. 1122/2022, è stata assegnato alla cognizione del G.R. dott.ssa Gentile Gabriella;
- che a tale giudizio è stato riunito quello contrassegnato con r.g. n.
1158/2022 introdotto a seguito di proposizione di autonomo ricorso in appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Napoli n.
6551/2021 da parte di che ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni: “- dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata in quanto viziati di nullità per violazione dell'art. 102
Cpc con rimessione, ex art. 354 Cpc, delle parti avanti al Tribunale di
3 Napoli – Sezione Lavoro affinché si provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio;
- comunque, respingere tutte le domande spiegate dalla IG.ra nel ricorso di primo Pt_1
grado perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati nel presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
- che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2565/2023 comunicata in data 19.06.2023, ha così deciso: “dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, innanzi al quale il processo andrà riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 353, comma II c.p.c.”.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 aprile 2010;
2) Condannare, per l'effetto, la resistente ad attribuire alla ricorrente la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente
CCNL già a far data dal 01 aprile 2010 ed al pagamento delle differenze retributive e contributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° richiesto, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., nonché al versamento in favore dell'ente previdenziale competente dei relativi contributi, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
4 La si è costituita tempestivamente in data 02.05.2024, Controparte_1
richiamando integralmente i propri atti difensivi nei giudizi di primo e secondo grado, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente: accertare e dichiarare le prescrizioni eccepite al capitolo B della parte in diritto della memoria ex art. 416 cpc di primo grado del
03.09.2020 (cfr. doc. 01) e, per l'effetto, respingere/limitare l'accoglimento della domanda;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con memoria del 23.04.2024 si è costituito l' che ha formulato le seguenti CP_2
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, preso atto dell'avvenuta adesione dell' alla domanda formulata dalla lavoratrice, ove CP_2
accerti la fondatezza dei fatti dedotti dalla lavoratrice medesima, dichiarare la sussistenza del correlato diritto dell ad ottenere dal datore convenuto il CP_2
pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione per le ragioni invocate dalla lavoratrice, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9)e 10) L 335/1995, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte
5 le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note illustrative, lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. hanno carattere di “pregiudizialità assoluta” e, ricorrendone i presupposti “il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado” (ex multis , Sez. Lav. , sentenza n. 432 del 14.1.2003, nonché, più di recente sentenza terza sez. civ. n. 34897 del 2022).
Tanto premesso, ritiene il giudicante, tenuto conto dei verbali della causa prodotti dalla parte ricorrente, di condividere integralmente l'accertamento contenuto nella pronuncia del Tribunale di Napoli, n. 6551/2021, in ordine al superiore inquadramento da riconoscersi all'odierno ricorrente, salvo quanto appresso verrà precisato in ordine alla questione della prescrizione dei crediti retributivi.
In ordine al riconoscimento della qualifica superiore può essere richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a mente del quale il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che es-sa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr.
Cass.civ. sez. lav. 27-09- 2010 n.20272; 31-12-2009 n.28284; 6-3-2007, n.5128; nn.12156/2003; 12353/2003; 11125/2001; 14608/2001; 2859/2001).
Con riguardo poi alla modifica dell'art.2103 c.c. da parte della L.n.81/2015, essa
– ed in particolare quella di cui al VII comma dell'art. cit. – non può incidere su eventuali diritti acquisiti dal lavoratore prima dell'entrata in vigore della legge anche se non accertati giudizialmente.
Da ciò consegue che nel caso di specie, in cui si assume lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori sin dall'aprile 2010, occorre accertare se l'adibizione del ricorrente a mansioni superiori sia avvenuto per un periodo
6 superiore al trimestre, come previsto dall'art.2103 c.c. nella sua formulazione antecedente l'indicata modifica legislativa.
Sinteticamente, è opportuno evidenziare che la ricorrente, a fondamento della domanda proposta, ha dichiarato di essere dipendente della società convenuta dal
01.12.2003 attualmente inquadrata nel livello 4° del CCNL ed appartenente alla funzione Open Access di Napoli. La ricorrente ha precisato di essere stata trasferita dal gennaio 2009 presso il settore Open Access, espletando, di fatto, le mansioni di “specialista di attività tecniche integrate”, riconducibili al 5° livello del c.c.n.l.;, dopo corsi professionali ed affiancamenti sul campo.
In punto di fatto ha affermato che dopo un lungo percorso professionale, a far data dal mese di febbraio del 2009, ha iniziato ad occuparsi della rete dati di ultima generazione (xdsl, adsl, isdn, decoder), della configurazione e riconfigurazione dei software (modem, router, Pc del cliente per installare servizi e prodotti), con interventi su apparati e i servizi di manutenzione e revisione di apparati come vdsl adsl che permettono la navigazione in rete ai clienti tramite servizi fttcCab (fibra in armadio) con installazione, configurazione e riconfigurazione di router, modem, server presso clienti anche business e TOP e che il ruolo riconosciutogli dall'azienda è di cd “Tecnico On Field” operando dalla Centrale alla rete e fino al cliente finale, per gestione guasti, installazione impianti, attivazione servizi sia legati alla tecnologia dati e fonia.
In diritto ha richiamato l'art 23 del CCNL applicabile e l'art 2103 c.c. Deduceva pertanto che in ragione della attività svolta appariva illegittimo l'inquadramento nel IV livello e che pertanto per tali attività competeva il 5° livello del CCNL.
La contrattazione del settore prevede il riconoscimento del V livello per quei lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l 'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
In particolare, il profilo di Specialista di attività tecniche integrate si riferisce al
Lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/
Specialista di attività tecniche, svolge con adeguata autonomia, anche con
l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software) ".
7 Di contro, il 4° livello individua quei lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche: Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elabora-zione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica.
Nel dettaglio, lo Specialista di attività tecniche è quel lavoratore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento,
l'esercizio e la manutenzione degli im-pianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
Dall'esame delle riportate declaratorie si rileva che entrambe prevedono un grado di autonomia operativa sostanzialmente analogo.
L'elemento caratterizzante il superiore inquadramento vantato, invece, è costituito dal grado di conoscenze specialistiche - qualificate per il 4° livello, elevate per il 5° - a cui corrisponde la diversa natura dei compiti assegnati: di natura specialistica per il 4° livello, ad elevata tecnicalità per il 5° livello. Per l'individuazione del grado delle suindicate “conoscenze” il ccnl ha specificato che lo Specialista di attività tecniche integrate, oltre a svolgere (per quanto rileva in questa sede) le attività dello Specialista di attività tecniche, compie una serie di interventi presso il cliente finale richiedenti competenze di ICT.
Infatti, le parti collettive hanno valorizzato lo svolgimento delle attività presso il cliente finale - non previste per il profilo dello Specialista di attività tecniche - evidentemente perché oggettivamente indicativo di un più elevato livello di professionalità; che esse non hanno individuato una tipologia particolare di cliente finale, che, pertanto, può essere tanto un'abitazione privata che un cliente commerciale (es. una banca o un ospedale); che l'acronimo ICT implica l'operatività su servizi integrati di informatica e telefonia, quindi su linea telefonica e linea dati;
che la configurazione e riconfigurazione dei software deve essere evidentemente rapportata al tipo di attività in questione.
Ai fini del decidere occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria espletata nel giudizio che si è svolto innanzi al Giudice in assenza di contestazioni Per_1
8 specifiche delle parti della presente causa, riportando integralmente le dichiarazioni dei testi escussi.
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
“conosco i fatti di causa in quanto dipendente della convenuta con analoga lite pendente. Fino a settembre 2019 ho svolto identiche mansioni della ricorrente.
Ero inquadrato al quarto livello, penso come lei. Noi tecnici lavoriamo singolarmente ma abbiamo modo di vederci mentre lavoriamo, lavorando nella stessa zona con centrale . La ricorrente si recava presso i clienti, Persona_2 privati e top, per installazione manutenzione e guasti sulle reti RTG, ADSL, Fibra. Utilizzava rilevatori di segnale, palmare, Golden modem eccetera… per
l'esecuzione del Lavoro. La ricorrente risolveva la problematica utilizzando le apparecchiature e le conoscenze, ma quando non riesce viene contattato telefonicamente il settore supporto, penso ICT, che ad esempio ci guida quando il modem non si allinea per problemi di rete. Il modem è autoinstallante. La ricorrente configura i vari device del cliente ad esempio PS smartphone Xbox eccetera ossia li collega alla rete WiFicon la LAN. Ho conosciuto sul lavoro la ricorrente quando è stata assegnata a credo nel 2011, ma mi risulta Persona_2 che proveniva dalla centrale dove svolgeva le stesse mansioni. Io e la Pt_2 ricorrente abbiamo svolto corsi di formazione anche insieme circa una volta
l'anno. Ad esempio l'ultimo sull'installazione e guasti linea SDN. Luogo e tipologia dell'intervento sono indicati sul palmare. È l'operatore ad effettuare la diagnosi utilizzando il palmare. È il tecnico a predisporre il Golden modem ad esempio indicando il nome dell'operatore avendo parametri diversi. Mi risulta che ci sia una procedura, ma io non lo utilizzavo. Al termine di ciascun intervento se la diagnosi del palmare è positiva si segnala la chiusura dell'intervento. In caso contrario nelle note l'intervento si chiude ma si segnala che va riassegnato ad esempio ad un altro settore (tecnico NOF)”.
La teste , ha precisato: Tes_2
“sono dipendente dal 2007 sono assistente tecnico da circa 4 anni. CP_1
Prima ero tecnico on Field anche se lavoravo già in ufficio. Abbiamo lavorato insieme soltanto per qualche mese circa 7 anni fa quando lei fu utilizzata in attività di ufficio. So che la ricorrente è un tecnico on Field. Come assistente conosco gli skill della ricorrente. Lei è un tecnico impianti e servizi e si occupa sia di nuove installazioni che della manutenzione dei singoli clienti che possono essere sia privati che top, come banche supermercati eccetera . Sul palmare trova la lista degli attività da svolgere NR e se necessario si reca dal cliente per installare il modem che è autoinstallante oppure per configurare device del cliente come PC, TV smart, cellulari eccetera collegandoli al WiFi. Oltre al cellulare il tecnico può utilizzare il cerca coppia, usa sempre il Golden modem
9 per collaudare la linea;
il tecnico collega il Golden modem alla linea per verificare e collaudare i parametri verificando dai risultati del Golden modem se sono coerenti con la linea associata al cliente. Qualora il collaudo non sia positivo il tecnico si attiva ad esempio sostituendo il filo del raccordo oppure recandosi nei punti di sezionamento TIM (armadio o Box) per sostituire le coppie del cliente verificandone il funzionamento con il mager (verifica l'isolamento delle coppie). Nel caso sostituisce il modem se TIM. Ci sono delle regole standardizzate (colorazione dei cavi, come devono essere fatti i collegamenti) che il tecnico deve seguire sia per le installazioni sia per i guasti. È il singolo tecnico in base alle sue competenze che può ridurre i tempi per gli interventi che legge sul palmare che è fatta da un altro reparto. Se necessario il tecnico può chiedere l'intervento di una seconda unità sia per motivi di sicurezza sia per la complessità. Sono proprio io ad essere contattata dal tecnico incaso di difficoltà
e io decido se mandare un operatore a supporto o se affidare la WR ad un'impresa terza. Capita spesso che la diagnosi sul palmare si è sbagliata, diversa da quello che poi è il problema effettivo”.
Il teste ha dichiarato: “sono dipendente dal 1992, Tes_3 CP_1 responsabile tecnico dal dicembre 2013. Il mio interfaccia con i tecnici è
l'assistente signora La ricorrente è un tecnico on Field impianti e Tes_2 servizi e si occupa di installazione e manutenzione di clienti residenziali e business (aziende), anche top qualora sia un'operazione come installare un modem. Per interventi più complessi, ad esempio installazione di router, vengono utilizzati altri skill. Tutti i tecnici vengono formati ed aggiornati nel tempo ed utilizzano un palmare per la presa in carico e gestione delle attività (WR). Il tecnico che lavora da singolista opera con autonomia ma deve seguire le norme tecniche cui si deve attenere sia per le installazioni sia per la manutenzione, anche per una semplice permuta in un armadio (dove passare il filo). Il tecnico utilizza il Golden modem che misura la velocità della linea;
il misuratore di isolamento;
il microtelefono e tablet. La prima diagnosi sul guasto viene fatta dall'ufficio ASA che riceve la chiamata del cliente ed è questa che il tecnico legge sul palmare. La diagnosi è indicativa, il tecnico la verifica con gli strumenti a disposizione e seguendo le norme tecniche risolve il problema. Ove ciò non sia possibile, segnala all'ufficio SM eventuale richiesta di collaborazione di un collega o per motivi di sicurezza o per ragioni tecniche. Nel caso il tecnico chiude l'attività specificato nelle note e passaggio ad impresa terza”.
Infine, rispondeva : “sono dipendente con analoga lite Persona_3 CP_1 pendente, conosco la ricorrente fin dall'assunzione del 2009 come tecnico on
Field. Abbiamo svolto insieme anche l'attività iniziale di formazione, ma gli aggiornamenti no perché fatti in base alla zona. Da gennaio 2015 lavoriamo insieme, zona Napoli nord. Il tecnico si reca dal cliente, residenziale e business,
10 per l'attività di installazione e manutenzione utilizzando palmare su cui vi è la
WR per l'attività richiesta;
utilizza il Golden modem, il microtelefono, il mager.
Sul palmare si legge l'analisi presunta che viene verificata sul campo dal tecnico attraverso la strumentazione . Il tecnico segue le norme tecniche per svolgere la sua attività. Oltre all'installazione del modem il tecnico configura anche devices del cliente, in passato ad esempio la IDTV. Il tecnico effettua il collaudo ed in caso di problematiche in corso di opera segnala la criticità sul palmare mare e chiede l'intervento del supporto delivery assurance rimanendo presso il cliente.
All'occorrenza chiede l'affiancamento di un collega. A fine intervento, se non risolta la problematica, ci si interfaccia con l'assistente , che Tes_2 decide se è rinviare l'intervento o affidarlo a terzi. Nonostante vi siano le norme tecniche, il tecnico in base all' esperienza, per velocizzare intervento, può decidere di saltare alcuni passaggi “.
Tanti premesso, questo Tribunale, all'esito del contraddittorio, ritiene di condividere le osservazioni di merito espresse nella sentenza n. 6561/2021 di
[...]
il quale ha osservato quanto segue: Per_1
“Premesso che, pacificamente, la ricorrente non ha svolto attività di coordinamento operativo, di supporto professionale o di controllo di altri lavoratori, dalla prova testimoniale espletata si evince il suo svolgimento di attività direttamente presso il cliente finale;
elemento, quest'ultimo, valorizzato dal contratto collettivo, evidentemente perché indicativo di un più elevato livello di professionalità ed autonomia.
Quanto alle competenze tecnico-specialistiche in possesso, i testi hanno confermato che la ricorrente operava sia sull'ADSL che sulla fibra, seppur mista, in quanto la tecnologia FTTC si presenta in fibra fino all'armadio stradale e prosegue in rame fino a dentro l'abitazione dell'utente; in relazione alle competenze ICT -che, secondo le previsioni del contratto collettivo, sono necessarie per assicurare la piena funzionalità dei sistemi all'esito degli interventi di attivazione ed assistenza - deve rilevarsi che l'acronimo utilizzato dal contratto collettivo implica la operatività su servizi integrati di informatica e telefonia, id est su linea telefonica e linea dati. I testi hanno confermato che la sig.ra Pt_1 forniva assistenza tecnica alla clientela residenziale e Top di;
si CP_1 occupava di attivazione di fonia o dati, operava anche sulla navigazione internet;
collaudava i risultati dell'intervento.
Relativamente alla tecnicalità dell'attività è emerso che il sistema comunicava esclusivamente il luogo dell'intervento, la tipologia e il nominativo del cliente;
in particolare, viene indicato se si tratta di una manutenzione o di una installazione, mentre la procedura operativa non può essere ricavata dal sistema informatico che fornisce solo una pre-diagnosi. Tuttavia, è il tecnico che, in autonomia,
11 approfondisce la natura del disservizio e individua la tipologia di manutenzione da effettuare.
Da ultimo, è provata la sua frequenza da parte della ricorrente di corsi di formazione “Ad esempio l'ultimo sull'installazione e guasti linea SDN” (cfr la deposizione del teste ).” Tes_1
Essendo stato provato l'espletamento prevalente e continuativo da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, di cui al livello 5° del c.c.n.l., non coerenti con il 4° livello riconosciuto, la va condannata ad inquadrare la ricorrente Controparte_1 nel superiore livello invocato”.
Invero si ribadisce che “ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello), è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information
Communication Technology, ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati (servizi integrati).
Pertanto il profilo rivendicato, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° liv riconosciuto dall'azienda, richiede: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie (4° liv) ma anche in più attivazione e assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di ICT, per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza ( 4° liv); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° liv.”(sentenza n. 477/2022 dott.ssa M.R.Lombardi).
Si richiamano anche le argomentazioni rese in controversia analoga decisa dal
Tribunale di Napoli, NRG n. 9013/2019, sentenza n. 5232/2023 pubbl. il
18/09/2023, est. Martina Brizzi .
All'esito dell'istruttoria compiuta può affermarsi che il ricorrente sia in possesso della professionalità aggiuntiva, rispetto a quella del livello 4 di inquadramento
12 costituita dall'assicurare la piena funzionalità del servizio/prodotto attivato o su cui ha prestato assistenza, e ciò mediante un'attività personalmente svolta che dia atto dell'ulteriore competenza e professionalità acquisite, tramite configurazione e riconfigurazione dei software, e pertanto le dichiarazioni sopra riportate consentono di ritenere che la ricorrente ha svolto le mansioni di specialista di attività tecniche integrate di cui al V livello, tanto sin dal 1 aprile 2010 , come richiesto in ricorso.
Conseguentemente, essendo stato provato l'espletamento prevalente e continuativo da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla qualifica di
“Specialista di attività tecniche integrate”, di cui al livello 5° del c.c.n.l., non coerenti con il 4° livello riconosciuto, la va condannata ad Controparte_1 inquadrare la ricorrente nel superiore livello invocato dal 1 aprile 2010 (Sent. Gl
De Matteis n. 6551/2021, RG 2713/2020).
La parte resistente va condannata, pertanto, al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali costituito nella presente controversia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificare in separato giudizio.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, ormai noto è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, pronunciatasi proprio sulla questione oggetto del presente ricorso, all'esito dell'esame del novellato quadro normativo ha ritenuto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del d.lgs. n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4, e 2935 cod.civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza di esso (Cass. n.26246 del 2022, n.29981 del 2022, da ultimo Cass. sentenza n. 2099/2024 pubblicata il
10.6.2024).
In assenza di recenti mutamenti dell'orientamento della Corte di Cassazione sul tema, si ritiene di aderire al citato orientamento.
Ne consegue l'irrilevanza del requisito dimensionale, valorizzato dalle parti resistente, in quanto l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria . Pertanto è evidente che nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
13 Pertanto, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale breve è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo e l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi deve essere disattesa.
Posto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello CCNL dei dipendenti delle aziende di Telecomunicazione e la conseguente condanna di al pagamento, in favore dello stesso, delle differenze retributive dal CP_1
1aprile 2010, va esaminata la domanda di condanna alla corrispondente regolarizzazione contributiva.
In proposito, si rileva che l' ha aderito alle domande del ricorrente, CP_2 chiedendo accertarsi, ove si accerti la fondatezza dei fatti dedotti dalla lavoratrice medesima, la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore CP_2 convenuto il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione per le ragioni invocate dalla lavoratrice, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione ex art 3 commi 9)e 10) L 335/1995.
Aderendo alla domanda della ricorrente, l' ha interrotto con il presente atto CP_2 la prescrizione dei contributi non già estinti.
L'istituto, peraltro, nella memoria ha dedotto di non aver ricevuto una denunzia da parte del lavoratore.
Dalla relazione istruttoria dell' si evince che “Risulta, invece, essere stato CP_2 effettuato, in data 16/02/2022, il versamento di € 3363,22 imputato da
[...] alla regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice CP_1 ricorrente”.
L' nella memoria ha dedotto che: “In considerazione della comunicazione del CP_2
10.02.2022 e del versamento effettuato in data 16.02.2022 da Controparte_1 si può ritenere interrotta la prescrizione, con primo periodo regolarizzabile
[...] individuabile con la mensilità 02/2017”.
Va in proposito rilevato che l'utile esercizio dell'azione di adempimento dell'obbligazione contributiva, diretta propriamente all'esecuzione coattiva della prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, trova un limite nell'intervenuta prescrizione dei contributi atteso che, per espressa previsione normativa (art. 55 RDL 1827/1935 ed ora art. 3 comma 9, legge 335/1995), le predette contribuzioni, una volta prescritte, "non possono essere più versate" e diventano, di conseguenza, irricevibili da parte dell'ente previdenziale (cfr. Cass.
8888/2003; Cass. 330/2002; Cass. 9525/2002; Cass. 11140/2001).
14 Peraltro, la giurisprudenza riconosce al lavoratore un'azione giudiziaria per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi non versati quale presidio concreto del diritto del lavoratore dipendente alla integrità della propria "posizione assicurativa" intesa come istituto autonomo rispetto al diritto alle prestazioni previdenziali nei limiti in cui i contributi non si siano prescritti (Cass. 30.1.89, n. 575; Cass. 26.1.89, n. 483; Cass. 13.2.82, n.
924; Cass. 18.7.79 n. 4227; Cass. 18.6.75, n. 2452; Cass. 12.6.75, n. 1097).
L'ordinamento prevede alcuni strumenti a tutela della posizione assicurativa del lavoratore per il caso di mancato versamento di contribuzione da parte del datore di lavoro.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali (art. 2116, comma 11,
c.c.; artt. 392 e 403 legge n. 153/69) consente al lavoratore l'accesso alle prestazioni previdenziali anche in mancanza di regolare versamento di contribuzione da parte del datore di lavoro. Tale previsione trova un limite negli effetti della prescrizione della contribuzione previdenziale (art. 3 commi 9 e 10, della legge n. 335/1995).
Nelle ipotesi in cui non sia possibile la diretta applicazione del principio di automatismo delle prestazioni, il lavoratore potrà esperire azione di risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro per omessa e/o irregolare contribuzione, ipotesi non ricorrente nel caso che ci occupa.
La Cassazione, fin dalla sentenza n. 7459 del 2002 ha chiarito che “il diritto, la cui prescrizione impedisce il versamento dei contributi (art. 55-2 RDL n. 1827-
1935), è il diritto di credito che l' previdenziale vanta nei confronti del CP_2 datore di lavoro per il pagamento dei contributi alle scadenze stabilite dalla legge”. “Titolare di tale diritto è il suddetto , e solo esso;
CP_2 correlativamente, gli atti idonei ad interrompere il corso della relativa prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sono soltanto quelli, in tale norma indicati, che provengano dal titolare del diritto stesso, e cioè dall'Istituto previdenziale”. “Senonché non può trascurarsi che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, né si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva (cfr. Cass. 10 giugno 1992 n. 7104), è, tuttavia, connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. In questo peculiare contesto normativo, nel quale, per un verso, non è consentito al lavoratore, perché non legittimato, di interrompere la prescrizione in ordine al diritto dell' previdenziale al versamento dei contributi, ed in cui, per altro verso, CP_2
15 il titolare del diritto, l'Istituto previdenziale, potrebbe non provvedere [...] affinché non si verifichi l'effetto estintivo per decorso del tempo, si colloca la fattispecie in esame”.
Nel caso in cui l' non provveda a riscuotere i contributi dovuti, lasciando, CP_2 anzi, trascorrere, il termine di prescrizione “appare conforme al diritto far gravare sull'Ente - istituzionalmente deputato, oltre tutto, alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.), - che non si è adeguatamente attivato per la riscossione di un credito, che, ancorché proprio, vale a soddisfare altro diritto inerente alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità, vecchiaia, ecc.
(arg. ex art. 38, secondo comma Cost.), le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l' è CP_2 tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato. Deve, quindi, affermarsi che, ove l' previdenziale non abbia provveduto a conseguire CP_2 dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell'omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta ed al quale è precluso ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116, secondo comma, c.c.”.
Pertanto, l'ente previdenziale, dopo che abbia ricevuto regolare denuncia, corredata dalla prova della certezza della omissione contributiva, non potrà in seguito negare gli effetti derivanti dall'automatismo eccependo che la contribuzione si è successivamente prescritta. La prescrizione della contribuzione sopravvenuta dopo che l'ente è stato posto in condizioni di interromperla, infatti, non è ulteriormente opponibile all'assicurato, in forza dell'autonomia del rapporto giuridico di prestazione che lega l'ente previdenziale all'assicurato, svincolato dalle successive vicende del rapporto contributivo intercorrente con il datore di lavoro.
La rivendicazione dell'automatismo delle prestazioni, anche in sede giudiziaria, in ipotesi di contestazione sulla computabilità dei contributi medesimi, è l'unica strada percorribile nei confronti degli enti previdenziali, che pure hanno l'obbligo, di natura pubblicistica, di provvedere al recupero dei contributi omessi, perché il lavoratore non ha alcuna azione per costringere l'ente a recuperare il credito contributivo.
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il giudicante che in assenza di prova di alcuna denuncia di omissione contributiva all' e/o di rettifica del proprio CP_2 estratto conto contributivo da parte dell'assicurato (cfr. deduzioni della memoria difensiva dell' non contestate dal ricorrente ), il primo atto interruttivo della CP_2
16 prescrizione quinquennale dei contributi non può che coincidere con l'istanza di rettifica predisposta dalla del 10.02.2022, come dedotto dall' CP_1 CP_2
Ne consegue che si può ritenere interrotto il termine di prescrizione dei contributi a tale data e che il primo periodo regolarizzabile è la mensilità di febbraio 2017.
Le spese di lite possono essere compensate interamente nei confronti dell' e CP_2 nella misura della metà nei confronti della in ragione del CP_1 mutamento di orientamento in relazione all'eccezione di prescrizione e della mancata vocatio in ius dell' nel primo giudizio. La restante parte viene CP_2 liquidata nella misura di cui al dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il diritto di all'inquadramento nel V livello del Parte_1
CCNL di settore con il profilo professionale di Specialista di attività tecniche integrate, a decorrere dall'1.04.2010;
2. per l'effetto, condanna la al pagamento delle differenze tra Controparte_1 la retribuzione percepita dalla ricorrente, inquadrata al IV livello, e quella spettante in virtù del riconoscimento di cui al V livello, a far data dal 01.04.2010, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
3. condanna la al versamento dei contributi previdenziali Controparte_1 all' con decorrenza febbraio 2017; CP_2
4. compensa interamente le spese di lite nei confronti dell' ; CP_2
5. compensa per la metà le spese di lite con la resistente e condanna la
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della restante parte che liquida CP_1 in € 1300,00 oltre iva cpa e spese generali nella misura di legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli il 21.05.2025- 20/06/2025
Il
Giudice
Dott.ssa Martina Brizzi
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 20/06/2025 in
Cancelleria
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