Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2004, n. 36049
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Sentenza 23 giugno 2004

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In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2004, n. 36049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36049
    Data del deposito : 23 giugno 2004

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