Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2004, n. 36049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36049 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 23/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1457
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 2911/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento;
2) IS IA;
avverso la sentenza emessa dal tribunale di Trento in data 1 dicembre 2003;
Letti la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto, Dottor Guglielmo PASSACANTANDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso del IS e per l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato Salvatore Panagia;
OSSERVA
IS IA, quale legale rappresentante della società per azioni Agip Petroli, venne tratto al giudizio del tribunale di Trento per rispondere del reato di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 152 per avere, in cooperazione colposa con LO ZI, gestore di un impianto di distribuzione di carburante, effettuato uno scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione tra il 5 febbraio e il 5 settembre 2002, essendo scaduta nella prima delle due date la autorizzazione della quale l'esercizio era precedentemente in possesso ed essendo stata rilasciata nella seconda delle date quella nuova. Il tribunale, decidendo in composizione monocratica, ha mandato assolto l'imputato rilevando che destinatario dell'obbligo di richiesta della autorizzazione doveva considerarsi il solo gestore dell'impianto. Avverso la pronuncia hanno interposto ricorsi sia il procuratore generale della Repubblica che il IS. Il primo deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, tenuti alla osservanza della disposizione in materia di autorizzazione agli scarichi di acque sono sia il gestore dell'impianto produttivo che il titolare dell'insediamento.
Il secondo sostiene che la formula della pronuncia assolutoria avrebbe dovuto essere quella della insussistenza del fatto piuttosto che quella del non aver commesso il fatto, e ciò in quanto, vertendosi nella ipotesi di scarico già esistente e autorizzato ai sensi della normativa previgente si sarebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina transitoria di cui ai commi 11 e 12 del decreto legislativo in questione, conseguendone che, essendo prescritto nella materia che alla richiesta di nuova autorizzazione, i titolari di scarichi già esistenti e autorizzati dovessero provvedere, come termine ultimo, non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del decreto, la domanda di rinnovo della autorizzazione scaduta il 5 febbraio 2001 fu pur sempre tempestivamente presentata essendosi al relativo adempimento provveduto il 6 giugno 2002. Nè potrebbe, secondo il ricorrente rilevare il fatto che la normativa regionale prevedesse un termine più breve per la presentazione della richiesta in questione dovendo farsi applicazione, in ogni caso, della clausola di salvezza di cui all'ultimo periodo del comma 12 della disposizione transitoria.
La censura svolta dall'imputato - il cui esame si pone come pregiudiziale rispetto a quella del ricorso presentato dal procuratore generale - è infondata.
E invero, la assolutamente non equivoca formulazione del terzo periodo del richiamato comma 11 impone - ai sensi del primo comma dell'articolo 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" e nella assenza di ragioni, del resto neanche prospettate, che possano indurre a una diverso criterio - la adozione della interpretazione nota come letterale, ossia quella che ha come unico riferimento il significato lessicale delle espressioni usate dal legislatore, che, nella specie, ha prescritto che coloro che già fossero in possesso di autorizzazione rilasciata nella vigenza della disciplina normativa abrogata - pur potendo avvalersi ancora degli effetti di questa fino all'ottenimento di una nuova che accerti la conformità del singolo scarico alle sopravvenute previsioni, salvo il limite temporale massimo indicato nel terzo periodo dell'articolo 45 del nuovo testo normativo per la ipotesi di scarichi di sostanze pericolose - tuttavia debbano presentare la domanda di rinnovo "allo scadere delle autorizzazioni e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto". Orbene, altro senso non può attribuirsi a questa disposizione - tenuto conto dell'uso del congiuntivo e, (e non del disgiuntivo o) se non quello dell'obbligo per i titolari di scarichi precedentemente autorizzati di presentare la richiesta di nuova autorizzazione "in conformità alla presente normativa" in data contestuale alla scadenza di quella che era stata antecedentemente ottenuta, e, solo per la evenienza che per la stessa non fosse stata previsto un termine finale o se quello in essa indicato fosse andato ad esaurirsi in momento successivo ai quattro anni dalla entrata in vigore del decreto intervenuto, non dovesse superarsi, per un utile ottemperamento all'obbligo, tale periodo temporale da considerarsi quindi di carattere puramente residuale. Fondata è invece la censura del procuratore generale. Al proposito deve marcarsi che, nella giurisprudenza di questa Corte, è principio consolidato - dal quale non si ravvisa ragione alcuna per discostarsi - che il reato di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 152 (effettuazione di scarichi senza autorizzazione), si configura a carico sia del titolare dell'insediamento e sia del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della stessa legittimità della gestione (per tutte, Cass. pen., sez. 3^, 26 novembre 2001, Spada;
sez. 3^, 7 luglio 2000, Pignata).
In accoglimento del ricorso del procuratore generale si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Trento che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra formulato.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Trento;
rigetta il ricorso di IS IA.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004