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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2427/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12871/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250058966434 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 969/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato l'8/6/2025 e depositato il 5/7/2025, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - NE e della regione Campania la cartella esattoriale n.
071/2025/0058966434/000, notificatale a mezzo racc.ta in data 08.05.2025 relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2019 per un importo di €. 243,39.
Ha fatto valere i seguenti motivi.
CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA ESATTIORIALE RISPETTO AI PRINCIPI DETTATI
DALL'ART. 7, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 – C.D. “STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE” che prevede: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA: "Non risulta infatti a questa difesa che durante il termine in questione sia stato notificato al contribuente alcun atto prodromico alla cartella esattoriale quivi impugnata idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, maturata il 2022!!!! Alcun atto di accertamento è stato notificato in data 29.09.2022 così come richiamato nella cartella esattoriale.
All'uopo si chiede prova dell'intero processo notificatorio".
L'amministrazione è decaduta dal diritto di riscossione delle somme intimate con la cartella di pagamento impugnata, e dunque ricorre la nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
La regione non si è costituita, benchè ritualmente citata.
Ha resistito, invece, l'agente della riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assunto su cui fonda il ricorso, vale a dire l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento prodromico, non è stato smentito, nè dalla Regione, che non ha partecipato al giudizio, nè dall'agente della riscossione, che non ha prodotto in luogo della regione l'atto impositivo che la ricorrrente ha indicato come non notificato.
La cartella, quindi, poggia su titolo di cui non è stata dimostrata la corretta formazione.
Risulta conseguentemente fondata anche l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va quindi accolto, con condanna alle spese degli enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, condannando gli enti resistenti in solido a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidandole in 300,00 € per compensi e 45,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato;
distrae le somme in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 22/1/2026. Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12871/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250058966434 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 969/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato l'8/6/2025 e depositato il 5/7/2025, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - NE e della regione Campania la cartella esattoriale n.
071/2025/0058966434/000, notificatale a mezzo racc.ta in data 08.05.2025 relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2019 per un importo di €. 243,39.
Ha fatto valere i seguenti motivi.
CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA ESATTIORIALE RISPETTO AI PRINCIPI DETTATI
DALL'ART. 7, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 – C.D. “STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE” che prevede: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA: "Non risulta infatti a questa difesa che durante il termine in questione sia stato notificato al contribuente alcun atto prodromico alla cartella esattoriale quivi impugnata idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, maturata il 2022!!!! Alcun atto di accertamento è stato notificato in data 29.09.2022 così come richiamato nella cartella esattoriale.
All'uopo si chiede prova dell'intero processo notificatorio".
L'amministrazione è decaduta dal diritto di riscossione delle somme intimate con la cartella di pagamento impugnata, e dunque ricorre la nullità per violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
La regione non si è costituita, benchè ritualmente citata.
Ha resistito, invece, l'agente della riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assunto su cui fonda il ricorso, vale a dire l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento prodromico, non è stato smentito, nè dalla Regione, che non ha partecipato al giudizio, nè dall'agente della riscossione, che non ha prodotto in luogo della regione l'atto impositivo che la ricorrrente ha indicato come non notificato.
La cartella, quindi, poggia su titolo di cui non è stata dimostrata la corretta formazione.
Risulta conseguentemente fondata anche l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va quindi accolto, con condanna alle spese degli enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, condannando gli enti resistenti in solido a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidandole in 300,00 € per compensi e 45,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato;
distrae le somme in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 22/1/2026. Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello