Art. 3.
Alle operazioni di sistemazione e conversione di cui alla presente legge ed alla correlativa emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' sono applicabili tutte le disposizioni contenute negli articoli 4 , 5 , 6 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 , e nell' art. 6 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788 .
Alle operazioni di sistemazione e conversione di cui alla presente legge ed alla correlativa emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' sono applicabili tutte le disposizioni contenute negli articoli 4 , 5 , 6 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 , e nell' art. 6 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788 .