Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/05/2026, n. 7985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7985 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04184/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4184 del 2023, proposto da
H.S. Hospital Service S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Bottacchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Direzione A1400A - SANITA' E WELFARE della Regione NT (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TO e LZ (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della:
- deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
- deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
- deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
- deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
- deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
- deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
- deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
- deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
- deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
- deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
- deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
- deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
- deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
- deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
- deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
- deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Vista la memoria depositata in data 10 marzo 2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. FR FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
2. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti.
3. Successivamente, con memoria depositata in data 10 marzo 2026, depositava una memoria con la quale evidenziava che nel rispetto del termine di giorni 30 previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, aveva provveduto al pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Dal che ne conseguiva, in base alla citata normativa, “la cessazione della materia del con-tendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite” (tant’è che l’intestato Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, con sentenza n. 21173/2025 pubblicata il 26/11/2025, aveva già dichiarato, con riferimento ad analoga fattispecie, la cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente “provveduto al pagamento che determina, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DL 95/2025”.
Nel contempo chiedeva la compensazione delle le spese di lite, cui non si opponevano le amministrazioni resistenti.
4. All’udienza di smaltimento del 24 aprile 2026, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi art 74 c.p.a. – secondo cui “ nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” - tenuto conto, da un lato, di quanto stabilito dall’art. 7 DL 95/2025, per il quale decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'integrale versamento – da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici - dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti; dall’altro, l’attestazione dell’avvenuto non sono state depositate in giudizio dalle amministrazioni regionali, come previsto dalla citata normativa, ma direttamente dalla parte ricorrente.
6. Spese di lite compensate, come da richiesta e da disposto normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL TA, Presidente FF
FR FA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| FR FA | CL TA |
IL SEGRETARIO