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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 1169/2016
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1169/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/04/2025 con rinuncia di entrambe le parti ai termini per deposito di memorie conclusionali
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 C.F._1
ADDONE 2 POTENZA presso lo studio dell'Avv. PIROLO GIOVANNI,
c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù C.F._2
di procura agli atti
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla C/O UFFICIO Controparte_1
LEGALE ENTE VIA N. SAURO PALAZZO MOBILITÀ 85100
POTENZA, presso lo studio dell'Avv. PIGNATARI D'ERRICO
BRIGIDA, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._3
difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
- rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Antonio PICERNO giusta procura agli atti
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 04/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. con atto di appello notificato il 18 Marzo 2016 proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 674/15 emessa dal Giudice di Pace di Potenza pubblicata in data 26.10.15 e censurando, con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, l'errata applicazione di legge da parte del giudice di primo grado con riferimento al termine di prescrizione applicabile alle intimazioni di pagamento dei crediti di natura non tributaria analiticamente indicati nel ricorso introduttivo ( canone acqua;
sanzione codice della Strada;
passo carraio).
In particolare ,l'odierno ricorrente ha prospettato che l 'erroneità della impugnata sentenza risieda nella circostanza che il Giudice di Pace ha ritenuto di fare applicazione nel caso in esame del termine di prescrizione ordinario decennale e ciò in violazione dell'art 2946 cc, applicabile solo se sia individuabile una diversa norma in ordine al termine prescrizionale. Nel caso in esame la prescrizione era di cinque anni per tutti i tributi, forniture e sanzioni oggetto delle cartelle esattoriali ed era previsto dalle seguenti norme :
– per le sanzioni amministrative art . 28 l. 689/81
– per la fornitura di acqua 2948 cc. Si costituivano in giudizio il e Controparte_1 Controparte_3
, entrambi insistendo per il rigetto dell'impugnazione proposta.
[...]
All'udienza del 10.4.2018 il Comune di Potenza depositava documentazione attestante il collocamento a riposo dell'avv. Brigida Pignatari e chiedeva l'interruzione del giudizio;
Il GI, presone atto con proprio provvedimento di pari data ne dichiarava l'interruzione.
Il Giudizio veniva tempestivamente riassunto da parte appellante con ricorso depositato in data 27.04.2018; il Giudice all'epoca procedente, verificata la ritualità della notifica, all'esito della quale il CP_1 non si costituiva nel giudizio di riassunzione, rinviava la causa per
[...] la precisazione delle conclusioni.
pag. 2/6 In seguito ad una serie di rinvii resi necessari dal previo smaltimento delle cause più risalenti come da Programma di gestione vigente, la causa veniva chiamata dinnanzi alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario e assegnata in decisione all'udienza del 04.04.2025, in cui le parti costituite concordemente rinunciavano ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
1. Della legittimazione passiva dell' Controparte_3
Preliminarmente si esamina la questione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Nello scrutinare Controparte_3 detta eccezione come osservato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, (ud. 07/06/2023, dep. 06/11/2023), n.30777)
“occorre muovere dalla constatazione che non esiste un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nel giudizio di opposizione averso la cartella di pagamento, dell'ente impositore, variando esso per materia. Infatti, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata).
In termini più generali la giurisprudenza in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative si è consolidata nel senso, da un lato, di escludere il litisconsorzio necessario tra l' e l'ente impositore, dall'altro di affermare la Controparte_4 legittimazione passiva concorrente in capo ad entrambi gli enti, essendo onere di ciascuno di essi (e, soprattutto, dell' ) chiamare in Controparte_4
pag. 3/6 causa l'altro per evitare le conseguenze negative dell'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso.
Ciò in quanto l'ente riscossore, essendo il soggetto che ha avviato l'esecuzione forzata con la notifica della cartella, non può non essere il naturale contraddittore della eventuale contestazione (tra le molteplici, Cass. Civ. 12.03.2021 n. 7086; Cass. Civ. 25.06.2020 n. 12674; Cass. Civ. 07.07.2017 n. 16965).
Tale principio trova il suo fondamento espresso nell'art. 39 D. Lgs. n.
112/1999 che afferma testualmente che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esaminato non risulta in alcun modo intaccato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/22 le quali, lungi dall'affermare un principio generale valido per tutte le procedure di opposizione all'esecuzione promossa dall'ente della riscossione, distingue le ipotesi in cui la cartella di pagamento ha ad oggetto una pretesa di natura tributaria da quelle in cui la pretesa azionata ha natura previdenziale da quelle, infine, in cui ad essere impugnata è una cartella fondata su sanzione amministrativa.
Ebbene, solo nell'ipotesi di pretesa previdenziale viene affermato il principio della legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore, rimanendo immutato, nelle altre ipotesi, il principio per cui la legittimazione passiva compete sia all'ente della riscossione sia all'ente impositore, con reciproco onere, per entrambi, di chiamata in causa per rispettiva manleva.
In altri termini, il contribuente che impugni una cartella esattoriale - alla quale può essere assimilato l'atto della riscossione opposto in questa sede - emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già
pag. 4/6 al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n.112/1999 ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (v. Cass. Sez. 5 sentenza n. 9762 del 7.5.2014, Sez. 5 sentenza n. 8370 del 24.4.2015, Sez. 5 ordinanza n. 10528 del 28.4.2017, Sez. 5 sentenza n. 8295 del 4.5.2018).
L'eccezione proposta dunque non merita di essere accolta e, pertanto, il contraddittorio tra tutte le parti risulta validatamente costituito.
2.Della prescrizione dei crediti di natura non tributaria
Venendo al merito dell'impugnazione, questa è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
Infatti, per quanto concerne le intimazione di pagamento correlate a sanzioni amministrative del Codice della strada, si applica il termine di prescrizione di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, senza che tale originaria notifica possa convertire il termine di prescrizione in decennale, come erroneamente assunto dal Giudice di Pace. ( cfr. sul punto in principio generale già stato affermato dalla pronuncia n. 25790/2009 della Cassazione a sezioni unite)
Lo stesso vale per i canoni idrici, rispetto ai quali vige parimenti il termine di prescrizione breve di cinque anni decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che mancata impugnazione della cartella esattoriale “produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Dall'esame degli atti, l'appello deve invece essere dichiarato parzialmente inammissibile con riferimento alla , che risulta annullata dalla Per_1
Commissione Tributaria e, in ogni caso, non rimessa alla giurisdizione ordinaria in sede di primo grado ( cfr. decisione della CTP allegata da parte ricorrente).
pag. 5/6 Le spese del doppio grado di giudizio e sono liquidate considerato il valore della controversia, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di POTENZA, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza n. 674/15 l'appello, dichiara prescritti i tributi delle seguenti intimazioni di pagamento 1) 092 2013 900 104 4017/000 – 2) 092 2013 900 104 3411/000 ; 3) 092 2013 900 104 3815/000 – 4) 092 2013 900 104 3916/000 – 5) 092 2013 900 104 4118/000 (sanzioni amministrative) –– 8) 092 2013 900 1043512/000 – 9) 092 2013 900 104 3310/000 (acqua), con conseguente annullamento delle stesse
2) Condanna le appellate soccombenti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 852 per compensi ed euro 145,50 per spese ( giudizio di appello) ed in euro 633 per compensi ed euro 18,61 ( spese di notifica) del giudizio di primo grado.
Così deciso in Potenza il 22/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 1169/2016
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1169/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/04/2025 con rinuncia di entrambe le parti ai termini per deposito di memorie conclusionali
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 C.F._1
ADDONE 2 POTENZA presso lo studio dell'Avv. PIROLO GIOVANNI,
c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù C.F._2
di procura agli atti
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla C/O UFFICIO Controparte_1
LEGALE ENTE VIA N. SAURO PALAZZO MOBILITÀ 85100
POTENZA, presso lo studio dell'Avv. PIGNATARI D'ERRICO
BRIGIDA, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._3
difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
- rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Antonio PICERNO giusta procura agli atti
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 04/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. con atto di appello notificato il 18 Marzo 2016 proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 674/15 emessa dal Giudice di Pace di Potenza pubblicata in data 26.10.15 e censurando, con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, l'errata applicazione di legge da parte del giudice di primo grado con riferimento al termine di prescrizione applicabile alle intimazioni di pagamento dei crediti di natura non tributaria analiticamente indicati nel ricorso introduttivo ( canone acqua;
sanzione codice della Strada;
passo carraio).
In particolare ,l'odierno ricorrente ha prospettato che l 'erroneità della impugnata sentenza risieda nella circostanza che il Giudice di Pace ha ritenuto di fare applicazione nel caso in esame del termine di prescrizione ordinario decennale e ciò in violazione dell'art 2946 cc, applicabile solo se sia individuabile una diversa norma in ordine al termine prescrizionale. Nel caso in esame la prescrizione era di cinque anni per tutti i tributi, forniture e sanzioni oggetto delle cartelle esattoriali ed era previsto dalle seguenti norme :
– per le sanzioni amministrative art . 28 l. 689/81
– per la fornitura di acqua 2948 cc. Si costituivano in giudizio il e Controparte_1 Controparte_3
, entrambi insistendo per il rigetto dell'impugnazione proposta.
[...]
All'udienza del 10.4.2018 il Comune di Potenza depositava documentazione attestante il collocamento a riposo dell'avv. Brigida Pignatari e chiedeva l'interruzione del giudizio;
Il GI, presone atto con proprio provvedimento di pari data ne dichiarava l'interruzione.
Il Giudizio veniva tempestivamente riassunto da parte appellante con ricorso depositato in data 27.04.2018; il Giudice all'epoca procedente, verificata la ritualità della notifica, all'esito della quale il CP_1 non si costituiva nel giudizio di riassunzione, rinviava la causa per
[...] la precisazione delle conclusioni.
pag. 2/6 In seguito ad una serie di rinvii resi necessari dal previo smaltimento delle cause più risalenti come da Programma di gestione vigente, la causa veniva chiamata dinnanzi alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario e assegnata in decisione all'udienza del 04.04.2025, in cui le parti costituite concordemente rinunciavano ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
1. Della legittimazione passiva dell' Controparte_3
Preliminarmente si esamina la questione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Nello scrutinare Controparte_3 detta eccezione come osservato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, (ud. 07/06/2023, dep. 06/11/2023), n.30777)
“occorre muovere dalla constatazione che non esiste un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nel giudizio di opposizione averso la cartella di pagamento, dell'ente impositore, variando esso per materia. Infatti, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata).
In termini più generali la giurisprudenza in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative si è consolidata nel senso, da un lato, di escludere il litisconsorzio necessario tra l' e l'ente impositore, dall'altro di affermare la Controparte_4 legittimazione passiva concorrente in capo ad entrambi gli enti, essendo onere di ciascuno di essi (e, soprattutto, dell' ) chiamare in Controparte_4
pag. 3/6 causa l'altro per evitare le conseguenze negative dell'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso.
Ciò in quanto l'ente riscossore, essendo il soggetto che ha avviato l'esecuzione forzata con la notifica della cartella, non può non essere il naturale contraddittore della eventuale contestazione (tra le molteplici, Cass. Civ. 12.03.2021 n. 7086; Cass. Civ. 25.06.2020 n. 12674; Cass. Civ. 07.07.2017 n. 16965).
Tale principio trova il suo fondamento espresso nell'art. 39 D. Lgs. n.
112/1999 che afferma testualmente che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esaminato non risulta in alcun modo intaccato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/22 le quali, lungi dall'affermare un principio generale valido per tutte le procedure di opposizione all'esecuzione promossa dall'ente della riscossione, distingue le ipotesi in cui la cartella di pagamento ha ad oggetto una pretesa di natura tributaria da quelle in cui la pretesa azionata ha natura previdenziale da quelle, infine, in cui ad essere impugnata è una cartella fondata su sanzione amministrativa.
Ebbene, solo nell'ipotesi di pretesa previdenziale viene affermato il principio della legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore, rimanendo immutato, nelle altre ipotesi, il principio per cui la legittimazione passiva compete sia all'ente della riscossione sia all'ente impositore, con reciproco onere, per entrambi, di chiamata in causa per rispettiva manleva.
In altri termini, il contribuente che impugni una cartella esattoriale - alla quale può essere assimilato l'atto della riscossione opposto in questa sede - emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già
pag. 4/6 al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n.112/1999 ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (v. Cass. Sez. 5 sentenza n. 9762 del 7.5.2014, Sez. 5 sentenza n. 8370 del 24.4.2015, Sez. 5 ordinanza n. 10528 del 28.4.2017, Sez. 5 sentenza n. 8295 del 4.5.2018).
L'eccezione proposta dunque non merita di essere accolta e, pertanto, il contraddittorio tra tutte le parti risulta validatamente costituito.
2.Della prescrizione dei crediti di natura non tributaria
Venendo al merito dell'impugnazione, questa è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
Infatti, per quanto concerne le intimazione di pagamento correlate a sanzioni amministrative del Codice della strada, si applica il termine di prescrizione di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, senza che tale originaria notifica possa convertire il termine di prescrizione in decennale, come erroneamente assunto dal Giudice di Pace. ( cfr. sul punto in principio generale già stato affermato dalla pronuncia n. 25790/2009 della Cassazione a sezioni unite)
Lo stesso vale per i canoni idrici, rispetto ai quali vige parimenti il termine di prescrizione breve di cinque anni decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che mancata impugnazione della cartella esattoriale “produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Dall'esame degli atti, l'appello deve invece essere dichiarato parzialmente inammissibile con riferimento alla , che risulta annullata dalla Per_1
Commissione Tributaria e, in ogni caso, non rimessa alla giurisdizione ordinaria in sede di primo grado ( cfr. decisione della CTP allegata da parte ricorrente).
pag. 5/6 Le spese del doppio grado di giudizio e sono liquidate considerato il valore della controversia, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di POTENZA, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza n. 674/15 l'appello, dichiara prescritti i tributi delle seguenti intimazioni di pagamento 1) 092 2013 900 104 4017/000 – 2) 092 2013 900 104 3411/000 ; 3) 092 2013 900 104 3815/000 – 4) 092 2013 900 104 3916/000 – 5) 092 2013 900 104 4118/000 (sanzioni amministrative) –– 8) 092 2013 900 1043512/000 – 9) 092 2013 900 104 3310/000 (acqua), con conseguente annullamento delle stesse
2) Condanna le appellate soccombenti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 852 per compensi ed euro 145,50 per spese ( giudizio di appello) ed in euro 633 per compensi ed euro 18,61 ( spese di notifica) del giudizio di primo grado.
Così deciso in Potenza il 22/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
pag. 6/6