Art. 16.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e le rispettive successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e nell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 .
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e le rispettive successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e nell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 .