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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r. g. 65735 anno 2022, posta in decisione all'udienza del
19 ottobre 2024, vertente
TRA
- rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'Avv. Andrea Parte_1
Rizzelli, con domicilio eletto presso e nello Studio sito in Via Paraguay n. 5 – ROMA;
Parte attrice
E
- società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
e di in persona del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Procuratore Speciale, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Chiara Angeletti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Appia Nuova n. 288,
parte convenuta
E
- la in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_4
parte convenuta – contumace
OGGETTO: risarcimento danni materiali CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data e la causa trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc, all'udienza del 19 ottobre 2024,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Controparte_1
Italia di e di in persona del Controparte_5 Controparte_3
Procuratore Speciale e la in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_4
Esponeva parte attrice che :
“il giorno 16.05.2022, alle ore 14.30 circa, l'autovettura Volo XC 40 tg. GB465DT, di proprietà di percorreva regolarmente a moderata velocità e sulla propria mano la corsia di Parte_1 destra dell'Autostrada A1, dir. Roma allorquando, rallentando il suo conducente la marcia per esigenze di traffico verificatesi per un cantiere stradale in corso, veniva violentemente urtata nella parte posteriore destra (tamponata) dal furgone Citroen Jumper tg. FS063CM, di proprietà della e condotta da provocando il sinistro de quo e i Controparte_4 Persona_1 conseguenti, gravissimi danni alla vettura dell'attore, comprensivi del necessario trasporto a Roma del mezzo purtroppo gravemente danneggiato in autostrada;
sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigevano regolare rapporto di incidente stradale, descrittivo dell'accaduto…;in seguito al sinistro, che il conducente dell'autovettura Volvo XC 40 tg. GB465DT non poteva in alcun modo evitare, la stessa vettura subiva ingenti danni, come dettagliatamente descritti nelle fotografie e nella documentazione di spesa stilata dall' Controparte_6 danni per la riparazione dei quali è prevista una spesa pari a € 23.129,74; veniva inviata la rituale richiesta di danni a entrambe le Compagnie assicurative dei veicoli coinvolti nel sinistro, di seguito, per brevità “ , Controparte_7 CP_1 rappresentata in Italia dalla e CP_8 Controparte_9 [...] (di seguito, per brevità, “ ); mentre la Controparte_10 CP_10 CP_11 assicuratrice del responsabile civile, non procedeva alla gestione del sinistro,
[...] trattandosi di un'ipotesi di 'indennizzo diretto', la Compagnia assicuratrice del veicolo CP_1 dell'attore, procedeva alla gestione con l'incarico del tecnico di fiducia, perito , il Persona_2 quale espletava gli accertamenti peritali sul veicolo danneggiato di proprietà dell'attore, nell'interesse della Compagnia…”
Concludeva “ …riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del furgone Citroen Jumper tg.
FS063CM nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, previa verifica di tutte le violazioni al C.d.S. in cui il conducente del furgone Citroen Jumper tg. FS063CM è incorso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 149 del vigente Codice delle
Assicurazioni Private o di altra norma ritenuta applicabile al caso di specie, condannare, anche ed eventualmente in solido tra loro, la società proprietaria del furgone Citroen Jumper Controparte_4
tg. FS063CM, e la in persona del l.r.p.t., Controparte_12
rappresentata in Italia dalla in persona del l.r.p.t., al Controparte_9 risarcimento, in favore dell'attore di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, dal medesimo subiti a seguito dell'incidente de quo, danni che si quantifi-cano, quindi, nella complessiva misura di € 23.129,74 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria. Il tutto con gli interessi, come per legge, dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia per la fase stragiudiziale che per l'invito alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita, oltre spese generali e accessori tutti di legge, fiscali e previdenziali, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La compagnia assicurativa convenuta corrispondeva a titolo di offerta transattiva, con assegno Poste
Italiane del 30 settembre 2022, la somma di € 13.568,00. La somma veniva trattenuta soltanto a titolo di acconto sul maggior avere.
A nulla valevano le ulteriori richieste.
Si costituiva società rappresentante per la gestione dei sinistri in Controparte_1
Italia di e di in persona del Controparte_5 Controparte_3
Procuratore Speciale chiedendo di “…respingere, per tutti i motivi sopra esposti e dedotti, la domanda proposta dal sig. in quanto infondata ed assolutamente non provata, ritenendo Pt_1 congruo l'indennizzo già corrisposto pari ad € 13.568,00; …nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, contenere l'indennizzo richiesto nei limiti di quanto effettivamente ex adverso provato e dimostrato decurtato della somma già corrisposta, pari ad € 13.568,00; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nessuno si costituiva per la Controparte_4
La causa veniva istruita con prove documentali ed espletamento CTU tecnico-modale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 19 ottobre
2024, trattenuta in decisione, con concessioni dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Elementi utili per la ricostruzione dell'evento che ha cagionato danni al veicolo di parte attrice sono rilevabili dal verbale delle autorità intervenute sul posto e dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti.
Risulta inoltre confermata la dinamica del sinistro, dal CTU incaricato, dott. ing.
[...] il quale dichiara “…Ricostruita la dinamica dell'incidente stradale del 16 maggio 2022 Persona_3 per cui è causa mediante attenta analisi della documentazione in atti, si ritiene che il nesso eziologico del fatto in contestazione sia da ricondurre esclusivamente alla condotta tenuta dall'automobilista alla guida del veicolo Citroen Jumper, per il quale si ravvisano profili di colpa generica e specifica avendo disatteso le norme imposte dal Codice della Strada, segnatamente agli artt. 40, 149 e 141, per aver marciato nel tratto in questione senza rispettare la segnaletica orizzontale provocando così la collisione laterale con la cuspide del guard-rail di destra, per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e per non essere stato in grado di conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, per quest'ultimo sanzionato dall'autorità intervenuta;
Per quanto riguarda i danni, in precedenza descritti, derivati al sinistro del 16 maggio 2022 per cui è causa riportati dal veicolo Volvo XC 40 targato GB465DT, gli stessi sono da ritenere tutti coerenti e compatibili per altezze d'urto, intensità e morfologia con la dinamica descritta nell'atto di citazione;
il costo dei lavori necessari alla riparazione a regola d'arte dei danni riportati ammontano ad euro 20.287,99 I.V.A. inclusa se dovuta…”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto nel verificarsi dell'evento dannoso: per come sono stati descritti i fatti, il convenuto deve aver tenuto una condotta di guida tale, da non poter evitare, di urtare il veicolo di parte attrice.
Nessun ulteriore danno risulta provato.
Quanto alla richiesta del pagamento delle spese della fase stragiudiziale, si osserva quanto segue. Secondo la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2697/08), esiste il diritto inviolabile per il danneggiato, peraltro, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, pertanto, anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali. Chiarisce altresì che al contrario, se la pretesa viene avanzata nel successivo giudizio risarcitorio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cfr.: Cass. civ. Sez. III, 02-02-2006, n. 2275; Cass. civ. Sez. III, 31-
05-2005, n. 11606: “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio ove il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive”). Mancando ogni prova che l'attore, cui la relativa domanda compete, abbia sostenuto spese (peraltro necessarie e giustificate) nella fase stragiudiziale la richiesta, alla rifusione delle spese sia del giudizio che stragiudiziali, va rigettata.
L'acconto di € 13.568,00, del 30 settembre 2022, verrà detratto.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevolissimo divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che, tenuto conto della soccombenza, pone definitivamente a carico delle parti convenute del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie la domanda e, per l' effetto condanna le parti convenute, in solido, al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 6.719,99, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.
Così deciso in Roma, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso