Versione
24 aprile 1983
24 aprile 1983
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 1288Provvedimento: Pubblicato il 09/06/2020 N. 01288/2020 REG.PROV.COLL. N. 02700/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2001, proposto da SI RI, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia; contro - l'Azienda Sanitaria Provinciale di RA (già Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di RA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Virgilio Vasta ed elettivamente domiciliata …Leggi di più...
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