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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA ME,
in esito all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1742/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonia Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Papardo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonino Comunale e dall'avv. Vincenza Maccora, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.3.2025 premetteva di essere dipendente Parte_1 turnista dell' sin dal novembre 2023 con la qualifica di Operatore Controparte_1
Socio-Sanitario presso il reparto di Pneumologia, con il numero di matricola 10084 e riferiva
1 che nonostante l' avesse istituito la mensa per i propri dipendenti, tale Controparte_1 servizio non era a disposizione dei dipendenti turnisti a causa della negazione da parte dell' resistente. CP_1
Deduceva di aver trasmesso all' resistente, in data 12.3.2025, pec con la quale aveva CP_1 chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad accedere alla pausa mensa, nonché il diritto alla garanzia ed alla esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, ovvero l'erogazione di buoni pasto, o il pagamento di un controvalore in denaro, pari ad euro 5,16 per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, senza esito.
Richiamava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del Comparto
Sanità del 07.04.1999, successivamente integrato dall'art. 29 del CN 20.09.2001 e modificato dall'art.4 del CN del 31.07.2009 ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, egli svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Rilevava che egli ricorrente aveva svolto le proprie mansioni secondo una turnazione di 36 ore settimanali, suddivise in un turno di mattina delle ore 07:00 alle ore 13:00, un turno pomeridiano dalle ore 13:00 alle 20:00 e, infine, un turno notturno dalle ore 20:00 alle 07:00.
Assumeva che mediamente egli ricorrente aveva svolto almeno 15 turni lavorativi mensili nei quali la prestazione lavorativa aveva superato le 6 ore.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, a decorrere da novembre 2023 a tutt'oggi, posto che, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione assistenziale effettuata, era stata esclusa dall'accesso alla mensa e dalla concreta fruizione di modalità sostitutive del diritto alla mensa diversi dall'erogazione dei buoni pasto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla mensa nonché, nonché alla garanzia delle modalità sostitutive (erogazione di buoni pasto) per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare la sussistenza del credito in capo allo stesso, per il periodo compreso da novembre 2023 alla data odierna, nei confronti dell' Controparte_1
, della somma complessiva di euro 1.053,15 (somma derivante dalla moltiplicazione
[...]
2 del valore del singolo buono pasto di euro 4,13 per 15 turni mensili, moltiplicato tutto per 17 mesi, decorrenti dal mese di novembre 2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del proprio procuratore anticipatario.
2.- L , costituitasi in giudizio con memoria del 27.6.2025, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando di aver istituto nell'aprile 2022 il servizio mensa anche serale e che, quantomeno, a decorrere da tale momento, il ricorrente, qualora avesse voluto, ne avrebbe potuto fruire.
Deduceva che con deliberazione n. 549 del 07.04.2022 avente ad oggetto “soggetti aventi diritto di accesso al servizio” aveva riconosciuto il diritto sia di tutti i dipendenti che di tutti coloro che intrattengono con la stessa rapporti lavorativi ad usufruire del servizio mensa consacrandolo in un regolamento aziendale.
Faceva presente che con deliberazione n. 548 del 7.4.2022 avente ad oggetto “Applicazione art.
106, comma 1 lett. B – D.Lgs. n. 50/2016 (Forniture supplementari) deliberazione n. 222 del
17.2.2022 – estensione apertura mensa aziendale sperimentale per mesi 2 – ditta Elios
Ristorazione SpA”, aveva ampliato l'apertura della mensa aziendale nella fascia serale 19:00 –
20:30 per i dipendenti aventi diritto e che con deliberazione n. 1140 del 10.08.2022 aveva disposto il “Mantenimento fino al 31.12.2022 – tutt'oggi in essere ndr – del contratto con la ditta Elior Ristorazione s.p.a. per la somministrazione dei pasti serali, ex deliberazione n. 548 del 7.4.2022, con la variante dei cestini Freddi a scelta tra le diverse tipologie offerte”.
Deduceva che da ciò conseguiva che il ricorrente, a far data dalla delibera che aveva disposto l'apertura serale della mensa in via sperimentale, successivamente aggiornata con la variante dei cestini freddi, avrebbe ben potuto usufruire, al pari degli altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni, di tale servizio, in quanto erogato compatibilmente con le mansioni e gli orari di ciascun dipendente senza pregiudizio delle attività sanitarie e assistenziali.
Assumeva che, per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
3 Evidenziava, altresì, che risultava documentalmente provata la compatibilità tra i turni di lavoro del dipendente e gli orari di apertura della mensa aziendale;
rilevava, infatti, che dal raffronto tra le timbrature dei cartellini del ricorrente e la rendicontazione degli accessi alla mensa del medesimo reparto emergeva come i colleghi del ricorrente avessero regolarmente usufruito del predetto servizio.
Rilevava, inoltre, che il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno per un importo pari ad euro 1.035,15, corrispondente a 255 buoni dal valore di € 4,13, sottolineando che la mancata indicazione analitica dei turni per i quali si chiedeva il ristoro non consentiva di predisporre una difesa specifica e che il relativo conteggio risultava volutamente inesatto, in quanto non teneva conto dei criteri di calcolo corretti.
Affermava che, pertanto, le pretese del ricorrente erano articolate in modo temerario.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Invocava, altresì, la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3.- L'udienza del 18.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n.
5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CN 20 settembre 2001, integrativo del CN Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va
4 consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CN 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CN nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione
- nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Quanto alla “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 del richiamato art. 29
CN, la S.C. ha ritenuto che un chiaro indice interpretativo possa trarsi dal successivo comma
3, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da questa norma, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina
5 collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CN 2001 come modificato dall'art. 4 del
CN 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche all'esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva.
Posto che, come detto “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.lgs. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata
6 non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, l'istante ha lamentato l'impossibilità di fruire della pausa, in ragione di generiche esigenze di servizio e di continuità assistenziale che gli avrebbero impedito di sospendere l'attività lavorativa e allontanarsi dal reparto.
Va a questo punto precisato che l'obbligazione posta in capo al datore di lavoro dall'art. 29 cit. ha natura di obbligazione alternativa, con la conseguenza che egli, una volta istituto il servizio mensa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva e garantitone l'accesso ai lavoratori aventi diritto, si libera dall'obbligo, non configurandosi di contro un diritto del lavoratore alla fruizione, a libera scelta e in modo alternativo, della mensa o delle sue modalità sostitutive (a titolo esemplificativo, distribuzione di pasti confezionati, erogazione del buono pasto).
7 Ne consegue che una volta provato da parte dell' l'avvenuto adempimento CP_1 all'obbligazione alternativa posta a suo carico, è onere del lavoratore, secondo i normali criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., allegare e provare la sussistenza di valide ragioni di servizio comportanti l'impossibilità di sospendere, anche temporaneamente, l'attività lavorativa.
E nella specie il ricorrente si è limitato nell'atto introduttivo a richiamare generiche esigenze di servizio e di continuità assistenziali, rimaste però prive di riscontro probatorio;
nulla ha infatti dedotto parte ricorrente quanto alle asserite peculiarità delle prestazioni che gli avrebbero impedito di accedere alla mensa nonostante la piena compatibilità tra i propri orari di servizio e quelli di apertura della stessa, garantita, già prima dell'adozione del nuovo regolamento aziendale, dalle 13:30 alle 14:30 e, a decorrere dal 7 aprile 2022, dalle 12:00 alle 14:30 e dalle
19:00 alle 20:30, successivamente sostituita con la variante dei cestini freddi, ritirabili dalle ore
19.00 alle ore 20.00, in forza del contratto stipulato con la ditta Elior Ristorazione s.p.a. tutt'ora in essere. Né tantomeno il ricorrente ha formulato in ricorso richieste istruttorie su tale circostanza, essendosi limitato ad articolare circostanze relative all'articolazione del suo orario di lavoro, non contestata e documentale. L'ulteriore richiesta di integrazione probatoria formulata in corso di causa risulta tardiva ed inammissibile, prescindendo dalle difese di controparte.
La resistente ha, dunque, contestato la pretesa dell'istante di ottenere il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni notturni e, in generale, per tutti gli indicati turni mattutini-pomeridiani, atteso che nessuna disposizione aveva mai negato la fruizione del servizio ai turnisti e che la mensa era da sempre stata fruibile per tutti i dipendenti.
Dai cartellini presenze prodotti risulta infatti che solo in rare occasioni il ricorrente non ha avuto di fatto la possibilità di usufruire della mensa a causa dell'incompatibilità tra i turni espletati e gli orari della mensa (in particolare: 9 febbraio 2024, turno dalle 20:03 alle 7:13 del giorno successivo, 1 agosto 2024, turno dalle 20:04 alle 7:06 del giorno successivo). Orbene, in tal contesto probatorio, la mancata fruizione del servizio mensa, quantomeno in occasione dei turni il cui orario di lavoro non risultava di fatto incompatibile con gli orari di apertura della mensa aziendale, è allora da ricollegare ad una libera scelta del lavoratore, che non può pertanto risolversi in danno dell' CP_1
8 Al netto dei turni per i quali il ricorrente, in ragione della loro compatibilità con gli orari della mensa, avrebbe potuto fruirne, dai fogli presenza versati in atti emerge che nel periodo decorrente da novembre 2023 a marzo 2025 il diritto del ricorrente al pagamento dei buoni pasto è limitato a complessivi 2 turni.
6.- In ordine al quantum debeatur, l' va, quindi, condannata a risarcire Controparte_1
a il danno da egli subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto Parte_1 unicamente in relazione al numero dei turni rilevati, tenuto conto del costo del pasto stabilito dal CN (di € 4,13 a carico del datore di lavoro), che può essere agevolmente quantificato nella somma complessiva di € 8,16, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- . La domanda di condanna per lite temeraria spiegata ex art. 96 c.p.c. dalla resistente risulta generica e non provata, mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
8.- Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di quattro quinti delle spese di lite. La restante quote si pone a carico dell' e si liquida in favore CP_1 di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonia Russo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 28.3.2025 nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 8,16 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo
9 compreso tra l'1 novembre 2023 e il 28 marzo 2025, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di un quinto delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 64,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonia RUSSO, compensando la restante parte.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 19 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA ME
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA ME,
in esito all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1742/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonia Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Papardo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonino Comunale e dall'avv. Vincenza Maccora, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.3.2025 premetteva di essere dipendente Parte_1 turnista dell' sin dal novembre 2023 con la qualifica di Operatore Controparte_1
Socio-Sanitario presso il reparto di Pneumologia, con il numero di matricola 10084 e riferiva
1 che nonostante l' avesse istituito la mensa per i propri dipendenti, tale Controparte_1 servizio non era a disposizione dei dipendenti turnisti a causa della negazione da parte dell' resistente. CP_1
Deduceva di aver trasmesso all' resistente, in data 12.3.2025, pec con la quale aveva CP_1 chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad accedere alla pausa mensa, nonché il diritto alla garanzia ed alla esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, ovvero l'erogazione di buoni pasto, o il pagamento di un controvalore in denaro, pari ad euro 5,16 per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, senza esito.
Richiamava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del Comparto
Sanità del 07.04.1999, successivamente integrato dall'art. 29 del CN 20.09.2001 e modificato dall'art.4 del CN del 31.07.2009 ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, egli svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Rilevava che egli ricorrente aveva svolto le proprie mansioni secondo una turnazione di 36 ore settimanali, suddivise in un turno di mattina delle ore 07:00 alle ore 13:00, un turno pomeridiano dalle ore 13:00 alle 20:00 e, infine, un turno notturno dalle ore 20:00 alle 07:00.
Assumeva che mediamente egli ricorrente aveva svolto almeno 15 turni lavorativi mensili nei quali la prestazione lavorativa aveva superato le 6 ore.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, a decorrere da novembre 2023 a tutt'oggi, posto che, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione assistenziale effettuata, era stata esclusa dall'accesso alla mensa e dalla concreta fruizione di modalità sostitutive del diritto alla mensa diversi dall'erogazione dei buoni pasto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla mensa nonché, nonché alla garanzia delle modalità sostitutive (erogazione di buoni pasto) per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare la sussistenza del credito in capo allo stesso, per il periodo compreso da novembre 2023 alla data odierna, nei confronti dell' Controparte_1
, della somma complessiva di euro 1.053,15 (somma derivante dalla moltiplicazione
[...]
2 del valore del singolo buono pasto di euro 4,13 per 15 turni mensili, moltiplicato tutto per 17 mesi, decorrenti dal mese di novembre 2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del proprio procuratore anticipatario.
2.- L , costituitasi in giudizio con memoria del 27.6.2025, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando di aver istituto nell'aprile 2022 il servizio mensa anche serale e che, quantomeno, a decorrere da tale momento, il ricorrente, qualora avesse voluto, ne avrebbe potuto fruire.
Deduceva che con deliberazione n. 549 del 07.04.2022 avente ad oggetto “soggetti aventi diritto di accesso al servizio” aveva riconosciuto il diritto sia di tutti i dipendenti che di tutti coloro che intrattengono con la stessa rapporti lavorativi ad usufruire del servizio mensa consacrandolo in un regolamento aziendale.
Faceva presente che con deliberazione n. 548 del 7.4.2022 avente ad oggetto “Applicazione art.
106, comma 1 lett. B – D.Lgs. n. 50/2016 (Forniture supplementari) deliberazione n. 222 del
17.2.2022 – estensione apertura mensa aziendale sperimentale per mesi 2 – ditta Elios
Ristorazione SpA”, aveva ampliato l'apertura della mensa aziendale nella fascia serale 19:00 –
20:30 per i dipendenti aventi diritto e che con deliberazione n. 1140 del 10.08.2022 aveva disposto il “Mantenimento fino al 31.12.2022 – tutt'oggi in essere ndr – del contratto con la ditta Elior Ristorazione s.p.a. per la somministrazione dei pasti serali, ex deliberazione n. 548 del 7.4.2022, con la variante dei cestini Freddi a scelta tra le diverse tipologie offerte”.
Deduceva che da ciò conseguiva che il ricorrente, a far data dalla delibera che aveva disposto l'apertura serale della mensa in via sperimentale, successivamente aggiornata con la variante dei cestini freddi, avrebbe ben potuto usufruire, al pari degli altri dipendenti che si trovavano nelle medesime condizioni, di tale servizio, in quanto erogato compatibilmente con le mansioni e gli orari di ciascun dipendente senza pregiudizio delle attività sanitarie e assistenziali.
Assumeva che, per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
3 Evidenziava, altresì, che risultava documentalmente provata la compatibilità tra i turni di lavoro del dipendente e gli orari di apertura della mensa aziendale;
rilevava, infatti, che dal raffronto tra le timbrature dei cartellini del ricorrente e la rendicontazione degli accessi alla mensa del medesimo reparto emergeva come i colleghi del ricorrente avessero regolarmente usufruito del predetto servizio.
Rilevava, inoltre, che il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno per un importo pari ad euro 1.035,15, corrispondente a 255 buoni dal valore di € 4,13, sottolineando che la mancata indicazione analitica dei turni per i quali si chiedeva il ristoro non consentiva di predisporre una difesa specifica e che il relativo conteggio risultava volutamente inesatto, in quanto non teneva conto dei criteri di calcolo corretti.
Affermava che, pertanto, le pretese del ricorrente erano articolate in modo temerario.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Invocava, altresì, la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3.- L'udienza del 18.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n.
5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CN 20 settembre 2001, integrativo del CN Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va
4 consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CN 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CN nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione
- nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Quanto alla “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 del richiamato art. 29
CN, la S.C. ha ritenuto che un chiaro indice interpretativo possa trarsi dal successivo comma
3, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da questa norma, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina
5 collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CN 2001 come modificato dall'art. 4 del
CN 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche all'esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva.
Posto che, come detto “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.lgs. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata
6 non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, l'istante ha lamentato l'impossibilità di fruire della pausa, in ragione di generiche esigenze di servizio e di continuità assistenziale che gli avrebbero impedito di sospendere l'attività lavorativa e allontanarsi dal reparto.
Va a questo punto precisato che l'obbligazione posta in capo al datore di lavoro dall'art. 29 cit. ha natura di obbligazione alternativa, con la conseguenza che egli, una volta istituto il servizio mensa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva e garantitone l'accesso ai lavoratori aventi diritto, si libera dall'obbligo, non configurandosi di contro un diritto del lavoratore alla fruizione, a libera scelta e in modo alternativo, della mensa o delle sue modalità sostitutive (a titolo esemplificativo, distribuzione di pasti confezionati, erogazione del buono pasto).
7 Ne consegue che una volta provato da parte dell' l'avvenuto adempimento CP_1 all'obbligazione alternativa posta a suo carico, è onere del lavoratore, secondo i normali criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., allegare e provare la sussistenza di valide ragioni di servizio comportanti l'impossibilità di sospendere, anche temporaneamente, l'attività lavorativa.
E nella specie il ricorrente si è limitato nell'atto introduttivo a richiamare generiche esigenze di servizio e di continuità assistenziali, rimaste però prive di riscontro probatorio;
nulla ha infatti dedotto parte ricorrente quanto alle asserite peculiarità delle prestazioni che gli avrebbero impedito di accedere alla mensa nonostante la piena compatibilità tra i propri orari di servizio e quelli di apertura della stessa, garantita, già prima dell'adozione del nuovo regolamento aziendale, dalle 13:30 alle 14:30 e, a decorrere dal 7 aprile 2022, dalle 12:00 alle 14:30 e dalle
19:00 alle 20:30, successivamente sostituita con la variante dei cestini freddi, ritirabili dalle ore
19.00 alle ore 20.00, in forza del contratto stipulato con la ditta Elior Ristorazione s.p.a. tutt'ora in essere. Né tantomeno il ricorrente ha formulato in ricorso richieste istruttorie su tale circostanza, essendosi limitato ad articolare circostanze relative all'articolazione del suo orario di lavoro, non contestata e documentale. L'ulteriore richiesta di integrazione probatoria formulata in corso di causa risulta tardiva ed inammissibile, prescindendo dalle difese di controparte.
La resistente ha, dunque, contestato la pretesa dell'istante di ottenere il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni notturni e, in generale, per tutti gli indicati turni mattutini-pomeridiani, atteso che nessuna disposizione aveva mai negato la fruizione del servizio ai turnisti e che la mensa era da sempre stata fruibile per tutti i dipendenti.
Dai cartellini presenze prodotti risulta infatti che solo in rare occasioni il ricorrente non ha avuto di fatto la possibilità di usufruire della mensa a causa dell'incompatibilità tra i turni espletati e gli orari della mensa (in particolare: 9 febbraio 2024, turno dalle 20:03 alle 7:13 del giorno successivo, 1 agosto 2024, turno dalle 20:04 alle 7:06 del giorno successivo). Orbene, in tal contesto probatorio, la mancata fruizione del servizio mensa, quantomeno in occasione dei turni il cui orario di lavoro non risultava di fatto incompatibile con gli orari di apertura della mensa aziendale, è allora da ricollegare ad una libera scelta del lavoratore, che non può pertanto risolversi in danno dell' CP_1
8 Al netto dei turni per i quali il ricorrente, in ragione della loro compatibilità con gli orari della mensa, avrebbe potuto fruirne, dai fogli presenza versati in atti emerge che nel periodo decorrente da novembre 2023 a marzo 2025 il diritto del ricorrente al pagamento dei buoni pasto è limitato a complessivi 2 turni.
6.- In ordine al quantum debeatur, l' va, quindi, condannata a risarcire Controparte_1
a il danno da egli subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto Parte_1 unicamente in relazione al numero dei turni rilevati, tenuto conto del costo del pasto stabilito dal CN (di € 4,13 a carico del datore di lavoro), che può essere agevolmente quantificato nella somma complessiva di € 8,16, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- . La domanda di condanna per lite temeraria spiegata ex art. 96 c.p.c. dalla resistente risulta generica e non provata, mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
8.- Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di quattro quinti delle spese di lite. La restante quote si pone a carico dell' e si liquida in favore CP_1 di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonia Russo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 28.3.2025 nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 8,16 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo
9 compreso tra l'1 novembre 2023 e il 28 marzo 2025, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di un quinto delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 64,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonia RUSSO, compensando la restante parte.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 19 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA ME
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