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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. AN IO viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 3.11.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 184/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del , rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Controparte_3
EC IV e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente (come precisate nelle note scritte depositate Parte_1 in data 13.11.2025)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma Controparte_2 di € 5.088,40 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e
Pagina | 1 non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18. per parte resistente Controparte_2
nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. oggetto: indennità sostitutiva ferie – indennità sostitutiva festività soppresse
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente esponeva di aver lavorato come docente in forza di vari contratti a tempo determinato durante gli aa.ss. da 2019/2020 a 2021/2022 come di seguito indicato:
Parte ricorrente si doleva che, durante tali aa. ss., non aveva goduto integralmente delle ferie maturate e delle festività soppresse e che non aveva ricevuto alcuna indennità sostitutiva. Parte ricorrente precisava di non essere stata invitata a fruire delle ferie e di non essere stato informato che non fruendone avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva.
Costituitosi in giudizio, il resistente premetteva che le ferie dei docenti con CP_1 contratti di supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Il formulava quindi, sulla base di tale CP_1 criterio, conteggio alternativo rispetto alla quantificazione dell'indennità sostitutiva delle ferie richiesta da parte ricorrente.
Il eccepiva inoltre l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale del CP_1 diritto all'indennità sostitutive delle ferie non godute.
Con riferimento all'indennità per le festività soppresse, il evidenziava che non CP_1 potesse essere riconosciuta a parte ricorrente in quanto quest'ultima non aveva preventivamente richiesto di fruirne.
*
Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente non è meritevole di CP_1 accoglimento. Sul punto ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Corte
Pagina | 2 di legittimità secondo cui «l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione» (Cass. I, 10 febbraio 2020, n. 3021, Rv. 657052
– 01; cfr. altresì Cass. VI-L, 9 marzo 2017, n. 6115).
Ne deriva che il diritto di parte ricorrente non è prescritto, posto che parte ricorrente richiede l'indennità a partire dall'a.s. 2019/2020 e il ricorso introduttivo è stato notificato necessariamente anteriormente al 29.10.2025 (data di costituzione in giudizio del
). CP_1
Sull'indennità sostitutiva delle ferie.
Ritiene questo giudice che la domanda di parte ricorrente sia parzialmente fondata.
Infatti, i giorni di ferie monetizzabili devono determinati sottraendo ai giorni ferie spettanti sia i giorni di ferie fruiti a domanda sia i giorni di sospensione delle lezioni
(previsti dal calendario scolastico regionale) compresi nel periodo contrattuale.
Sul punto questo giudice condivide integralmente le argomentazioni espresse da Trib.
Torino, sez. lav., sent. n. 1791/2025 in causa RGL 1791/2025 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito riportata:
«
4. La disciplina applicabile ratione temporis ai contratti a tempo determinato oggetto di causa è rinvenibile nelle seguenti disposizioni:
- l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), significativamente rubricato
“Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto per tutti i dipendenti pubblici un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di comparto, escludendo in ogni caso la possibilità di monetizzare le ferie non fruite: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”; occorre precisare che la disposizione ha superato
Pagina | 3 il vaglio di costituzionalità essendo stata ritenuta conforme sia alla Costituzione italiana che al diritto dell'Unione (cfr. Corte Cost. n. 95/2016);
- a pochi mesi dall'introduzione del sopra riportato regime generale per le ferie del pubblico impiego, la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) all'art. 1 comma 54 ha introdotto una disciplina speciale delle ferie del personale docente, applicabile sia ai docenti di ruolo che al personale supplente: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- il successivo comma 55 del medesimo art. 1 L. 228/2012 è intervenuto sul sopra riportato art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, aggiungendo in fine il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”.
5. L'espressa previsione di cessazione di efficacia di ogni precedente disposizione normativa o contrattuale più favorevole con l'entrata in vigore dell'art. 5 comma 8 cit. impone di valutare le previsioni normative sopra riportate senza suggestioni interpretative provenienti dal regime previgente, dettato dal CCNL per il personale del comparto scuola 20062009 che considerava separatamente il regime delle ferie per i docenti di ruolo e per i docenti assunti con contratto a termine. In particolare, l'art. 13 prevedeva per il personale di ruolo l'obbligo di godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ovvero tra i 1° luglio ed il 31 agosto), l'obbligo di farne richiesta al dirigente scolastico ed il divieto di monetizzazione;
l'art. 19 prevedeva, per i docenti a termine, che la fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non fosse obbligatoria, e che si desse luogo al pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto qualora il docente non avesse richiesto di fruirne.
6. L'intervento, a dichiarati fini di riduzione di spesa, dell'art. 5 comma 8 D.L. 92/2012 ha superato ogni precedente regime per le ferie di tutto il pubblico impiego, introducendo una esplicita e generalizzata previsione di fruizione obbligatoria delle ferie con le modalità previste dai singoli ordinamenti, ed un altrettanto espresso ed assoluto (“in nessun caso”) divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la sola eccezione di cui all'ultimo periodo introdotto dal comma 55 sopra riportato.
7. L'ordinamento del personale docente fornisce le indicazioni relative alla fruizione delle ferie nel richiamato art. 1 comma 54 L. 228/2012, che individua i periodi destinati alla fruizione delle ferie in relazione al peculiare andamento dell'anno scolastico, caratterizzato – a differenza dagli altri comparti del pubblico impiego – da disomogeneità funzionali riferite alla presenza ciclica di periodi destinati alle lezioni, alle attività di scrutinio e valutazione, ed alla sospensione delle attività didattiche.
8. La disposizione in esame (che conviene nuovamente riportare: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione
Pagina | 4 di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”) individua dei segmenti temporali – i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, i giorni destinati a scrutini, esami e attività valutative, e la rimanente parte dell'anno – che non paiono perfettamente coordinati, se si ha riguardo alle definizioni di cui all'art. 74 D.Lgs. 297/1994: tale norma definisce l'anno scolastico nel periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto;
definisce il periodo delle attività didattiche – comprensive anche degli scrutini e degli esami e delle attività di aggiornamento – tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità; prevede per almeno 200 giorni lo svolgimento delle lezioni;
rimette ad ordinanza ministeriale il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;
rimette a determina del sovrintendente scolastico regionale la indicazione della data di inizio delle lezioni e del calendario relativo al loro svolgimento.
9. L'apparente incongruenza tra la previsione della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (quest'ultimo riguardante esclusivamente il periodo tra il giorno d'inizio delle lezioni – individuato da ordinanza ministeriale – e l'ultimo giorno delle lezioni), e l'eccezione relativa allo svolgimento di scrutini, esami di Stato e attività valutative, che per definizione rientrano nel periodo delle attività didattiche ma occupano giornate normalmente successive al termine delle lezioni, e che – pertanto – non sono comprese nel calendario scolastico regionale, e la conseguente difficoltà di individuare a quale periodo si riferisca
“la rimanente parte dell'anno” (nella quale la fruizione è limitata a soli 6 giorni purché sia assicurata la sostituzione non onerosa del docente assente), scontano un'imperfetta tecnica legislativa ma sono agevolmente superabili in via interpretativa.
10. L'interpretazione sistematica e teleologica consente di assegnare un significato inequivoco alla norma (che, si ripete, è finalizzata a dettare l'ordinamento specifico del personale docente riguardo alla fruizione delle ferie, così integrando il rinvio aperto contenuto nell'art. 5 comma 8 cit.): il periodo in cui il personale docente è obbligato a fruire delle ferie è determinato affiancando ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, la rimanente parte dell'anno con le richiamate eccezioni;
sono così individuati come fruibili tutti i giorni in cui non siano previste lezioni (in base al calendario scolastico regionale), e quelli che non siano destinati a scrutini, esami di Stato o attività valutative (in base all'ordinanza ministeriale, normalmente entro il 30 giugno – e quindi entro la fine del periodo di attività didattiche – con possibilità di conclusione degli esami di maturità a luglio).
11. Imponendo al personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato, posto che la attuale normativa non differenzia più il regime delle ferie) l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, la disposizione introduce un'eccezione al corrispondente divieto di fruirne quando l'attività scolastica è in pieno svolgimento: la facoltà di godere di 6 giorni di ferie (e quindi solo di una piccola parte di quelle complessivamente maturate nell'anno) nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni (che costituiscono l'attività di estrinsecazione diretta della funzione docente, distinta in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento: cfr. art. 43 CCNL), o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
Pagina | 5 12. Così individuato il regime generale di godimento delle ferie del personale docente dettato dall'art. 1 comma 54 cit., viene in rilievo la contestuale deroga posta dal successivo comma 55 al generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie non fruite sancito dall'art. 5 comma 8 cit., che viene posta ad esclusivo favore del “personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Per i docenti a termine con contratto di supplenza temporanea o con scadenza al 30 giugno, quindi, il generale divieto di monetizzazione delle ferie non fruite viene meno nella sola misura corrispondente ai giorni di differenza tra quelli complessivamente maturati e non fruiti, e quelli in cui ne sia stata consentita la fruizione.
13. A tale disposizione si è attenuto il , che ha detratto dal numero di giorni CP_1 complessivamente maturati in ragione della durata del contratto di lavoro a termine quei giorni – diversi da quelli di lezione o in cui si sono svolti scrutini, esami o attività valutative (nei quali non è consentito di godere delle ferie) – in cui il docente ne abbia effettivamente goduto o avrebbe potuto goderne ma non ne ha richiesto la fruizione, ammettendo la indennizzabilità della sola eventuale differenza.
14. Parte ricorrente contesta che le disposizioni esaminate, così come applicate dal MIM, siano compatibili con la disciplina eurounitaria come interpretata dalla CGUE, ed in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88, che riproduce in termini identici l'articolo 7 della direttiva 93/104, così formulato: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». In particolare parte ricorrente, richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione seguito ad alcune pronunce della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità tra la direttiva e la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, rivendica il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non formalmente fruiti, non essendone ammissibile la perdita automatica in assenza di informazione adeguata da parte del datore di lavoro.
15. La CGUE ha preso in esame più volte le sopra riportate disposizioni della direttiva, confrontandole con normative nazionali che variamente prevedevano la perdita definitiva del diritto al godimento delle ferie per essere il rapporto di lavoro cessato senza effettiva fruizione delle stesse, nonché la perdita del diritto all'indennità sostitutiva: tra le pronunce più recenti, che compendiano l'assetto interpretativo emergente da plurime precedenti pronunce, si richiama la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22 (dettata su fattispecie in cui veniva in raffronto proprio l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, ancorché al di fuori del comparto scolastico), nella quale si legge:
“25 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata).
Pagina | 6 26 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 25 e giurisprudenza citata).
[…]
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata).
34 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max- zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). Persona_1
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C- 684/16,
EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
16. Già con la sentenza 6/11/2018 in causa C-684/16 la CGUE aveva chiarito quali fossero le cautele che il datore di lavoro doveva adottare per rendere effettivo il diritto del lavoratore a beneficiare di ferie annuali retribuite, così da legittimare la perdita dell'indennità sostitutiva qualora il lavoratore stesso non ne avesse fruito pur avendone avuto l'effettiva possibilità:
“41 Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto Per lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata).
[…]
43 Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al
Pagina | 7 datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
44 Sebbene occorra precisare, in risposta agli interrogativi sollevati al riguardo dalla prima questione, che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del Per_ 29 novembre 2017, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63).
45 A tal fine (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_4 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
17. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 in cui riprende quanto affermato nella sentenza 05/05/2022 n. 14268 (entrambe peraltro espressamente riferite al solo periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno: periodo comprensivo di quello destinato a scrutini, esami e attività valutative nel quale di regola le ferie non possono essere godute), richiama i principi eurounitari sopra riportati affermando che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”: ciò in quanto “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico […] ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo
Pagina | 8 né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
18. L'adattamento dei principi eurounitari, sopra richiamati ai §§ 15 e 16, alla fattispecie in esame impone tuttavia di considerare nel concreto le peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica. In un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La CGUE si è trovata a pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame.
19. Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola, senza peraltro allegare né provare di essere stata tenuta ad essere a disposizione proprio in tali giorni per le attività individuali funzionali all'insegnamento (la cui effettuazione ed organizzazione è rimessa all'iniziativa individuale e sfugge al controllo datoriale) né tanto meno di aver reso la prestazione lavorativa nei giorni che l'impianto normativo sopra esaminato determina per l'obbligatoria fruizione delle ferie: sulla base della tradizionale ripartizione degli oneri probatori in materia, si sta formando all'interno di questo Ufficio un condivisibile orientamento che nega l'indennità sostitutiva sulla presunzione che i docenti abbiano effettivamente fruito delle ferie nei giorni indicati dalla legge, senza che tali conclusioni siano impedite dall'assenza di una domanda formale di fruizione delle ferie (cfr. ex multis, le approfondite argomentazioni rinvenibili nelle sentenze Trib. Torino, 28/07/2025 n. 1387 e 29/05/2025 n. 1383, est. dr.ssa Paliaga;
Trib. Torino, 17/07/2025 n. 1919, est. dott. Mollo).
20. Se tuttavia si ritenesse di aderire alle premesse del ragionamento sviluppato dalla Corte di legittimità (che i docenti non di ruolo non possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico), nondimeno le conclusioni a cui giunge la pronuncia in esame – ovvero che la perdita dell'indennità sostitutiva non si verifica, in assenza di domanda del docente, ove “il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse” – non paiono affatto le uniche necessitate per ricondurre la speciale normativa in esame a conformità con i principi eurounitari supra esposti.
Pagina | 9 21. E' incontroverso che il ricorrente non abbia avanzato formale domanda di ferie per i giorni per la cui monetizzazione agisce: seguendo l'indicazione della Corte di Cassazione dovrebbe escludersi qualsiasi automatica fruizione delle ferie, ancorché il docente neppure affermi di aver reso la prestazione di insegnamento o altra attività ad essa funzionale.
22. Nel sistema scolastico la peculiarità è l'indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti di ruolo o quelli a tempo determinato con scadenza del contratto al 31 agosto, il numero di giorni di ferie annuali maturate (30 o 32 giorni a seconda dell'anzianità) è superiore ai giorni di mancanza delle lezioni e delle attività conclusive, e gli stessi dovranno individuarli nell'apposita domanda da presentare al dirigente scolastico;
per costoro, qualora il rapporto cessi e le ferie non siano state fruite, il divieto di monetizzazione non ammette deroghe. Per i docenti – quali il ricorrente – con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
23. Coerentemente con le disposizioni normative sopra esaminate (ed in particolare con l'ultimo periodo dell'art. 5 comma 8 cit., introdotto dall'art. 55 della legge di stabilità 2013), il CCNL 2019/21 all'art. 35 (rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”) prevede che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
24. La regola quindi è inequivocabilmente la fruizione obbligatoria ed effettiva delle ferie maturate nei giorni dedicati: la monetizzazione è limitata a quelli in cui la durata del rapporto a termine, o altra causa riferibile al datore di lavoro, non ne abbia consentito la fruizione, con perdita della indennità per gli ulteriori giorni.
25. Poiché tale regola si ricava esplicitamente e senza incertezze sia dalle disposizioni di legge più volte citate che dal contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, non può affermarsi che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, a meno di voler imporre una formalità ridondante che la CGUE richiede “se necessario” in fattispecie non sovrapponibili (lavoratore che ha effettivamente lavorato e non è assistito da normativa speciale), e comunque sempre quale mera esemplificazione del dovere datoriale di favorire il godimento effettivo e non quale cautela ineludibile. Ciò che va verificato in concreto, per la prova di compatibilità dell'assetto descritto con la direttiva UE, è che il docente sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, per aver il datore di lavoro esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse in condizione di fruirne;
se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite (o meglio, si è astenuto dal richiedere formalmente di fruirne, pur restando inattivo) dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (cfr. supra, § 16).
Pagina | 10 26. Si è già osservato che la legge, integrata dall'ordinanza ministeriale e dal calendario scolastico regionale, predetermina con precisione i periodi di fruibilità necessaria delle ferie, con evidente considerazione della necessità datoriale di ricevere la prestazione di insegnamento nei periodi in cui sono in corso le lezioni e le attività valutative, nei quali le ferie non sono ammesse se non in minima parte (e non vi possono essere dubbi che il personale docente sia pienamente informato della consistenza di tali periodi); negli ulteriori periodi è in re ipsa la sospensione dell'attività di insegnamento, che costituisce – unitamente alle attività funzionali alla prestazione di insegnamento, sia collegiali che individuali – l'oggetto precipuo della prestazione richiesta al docente. In altre parole, normalmente nei giorni destinati per legge alle ferie obbligatorie del personale docente non è richiesta né possibile la prestazione lavorativa: le lezioni sono sospese, le scuole sono chiuse e non sono in corso scrutini, esami o altre attività valutative;
tale situazione è ben nota ai dipendenti in quanto predeterminata da disposizioni di legge e di contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, ed è oggettivamente e concretamente percepibile con evidenza in base all'assetto organizzativo del datore di lavoro nei termini descritti, nel quale si estrinseca il dovere di diligenza richiesto dalla CGUE al datore di lavoro per favorire l'effettivo godimento delle ferie: deve quindi ritenersi che i docenti fossero pienamente informati e posti in grado di fruire concretamente del riposo e del relax che costituiscono lo scopo precipuo della previsione relativa al periodo minimo di ferie annuali retribuite, essendo inseriti in un contesto organizzativo datoriale predisposto appositamente per agevolare il pieno esercizio di tale diritto.
27. In tale situazione, non risulta che siano state previste attività funzionali all'insegnamento collegiali che richiedessero una partecipazione attiva del docente, né è stato in concreto allegata e dimostrata la necessità indifferibile di svolgere attività funzionali all'insegnamento individuali di consistenza tale da porre ostacolo alla possibilità di concreto godimento delle ferie: si verifica pertanto – analogamente alla presunzione di effettiva fruizione delle ferie oggetto della giurisprudenza richiamata al § 19, che ammette la prova contraria – una presunzione semplice che al docente sia stato consentito di godere delle ferie, avverso la quale non è stata offerta alcuna prova contraria, con conseguente perdita del diritto all'indennità sostitutiva.
28. Nella situazione descritta, ciò che è mancato rispetto al formale godimento delle ferie maturate dal docente è unicamente la presentazione della domanda di fruizione: pur se non formalmente in ferie, il docente non ha reso alcuna prestazione lavorativa richiesta o ricevibile dal datore di lavoro, e non sono emersi motivi per cui la fruizione delle ferie non fosse consentita;
al contrario, l'organizzazione scolastica presupponeva proprio in tali periodi l'assenza di prestazione lavorativa, in pieno adempimento del dovere datoriale di adoperarsi in concreto per consentire l'effettiva fruizione dei periodi di ristoro delle energie dei dipendenti.
29. La perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie che, pur consentite e sostanzialmente di fatto godute, non sono state formalizzate per assenza di domanda da parte del docente indubbiamente informato e consapevole, appare pertanto pienamente rispettosa della disciplina eurounitaria, senza che si renda necessaria l'imposizione di ulteriori specifici oneri al datore di lavoro. Va infatti tenuto presente che “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe (…) incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite” (CGUE sent. 6 novembre 2018 in causa C-684/16, pt. 48; cfr. CGUE sent. 18/01/2024 n. 218 in causa C-218/22,
Pagina | 11 pt. 48): principi peraltro espressi – si sottolinea – in fattispecie in cui i lavoratori, al contrario dell'odierna parte ricorrente, avevano reso piena ed effettiva prestazione lavorativa e non si erano limitati ad omettere la domanda di fruizione pur restando inattivi.
»
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente è accoglibile nei limiti dei conteggi effettuati dal , considerato che i parametri utilizzati dal CP_1 CP_1
(numero di giorni di ferie maturati per ciascun a.s., stipendio giornaliero e giorni di ferie fruiti a domanda) sono i medesimi che il ricorrente ha impiegato nella formulazione del conteggio alternativo presente nelle note scritte del 13.11.2025 differendo i due conteggi in punto ferie unicamente sulla computabilità o meno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente dell'importo di € 626,13 lordi a titolo di indennizzo per ferie non fruite per gli aa. ss. 2019/2020 (€ 232,50), 2020/2021 (€ 262,66) e 2021/2022 (€ 130,97). A tale importo dovrà essere aggiunta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori, in considerazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione vigente nell'ambito del pubblico impiego (per tutte, Cass. lav., 2 luglio 2020, n. 13624 e Cass. lav., 22 novembre 2023, n. 32408). Accessori maturati dalle singole scadenze al saldo.
Sull'indennità sostitutive delle festività soppresse.
La domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento di un'indennità per il mancato godimento delle festività soppresse non è, ad avviso di questo giudice, meritevole di accoglimento. Occorre richiamare la disciplina legislativa e collettiva che regola la materia nel caso di specie:
• art. 1 l. 937/1977 Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde.
• art. 14 CCNL comparto scuola 2009 (allo stesso modo art. 95 CCNL comparto scuola 2019): 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai
Pagina | 12 sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e
l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato (né tantomeno provato) di aver richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio. Pertanto, nessuna indennità sostitutiva può essere riconosciuta a tale titolo.
A conclusioni diversi non è possibile giungere nemmeno sulla base della disciplina europea (direttiva 2003/88/CE), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (segnatamente: C. giust. UE, 6 novembre 2018, e , Per_5 Per_6
C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871; C. giust. UE, 6 novembre 2018, Per_7
C-619/16, EU:C:2018:872; C. giust. UE, 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874).
Infatti, dalle disposizioni normative e collettive sopra richiamate emerge che non è possibile applicare gli stessi principi previsti per le ferie (o congedo ordinario) alle festività di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977. Sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto:
i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett.
b), l. 937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola];
ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro.
Risulta, quindi, evidente, da un lato, l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva 2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir.
2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir. 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Giova precisare che la stessa Corte giustizia dell'Unione europea ha ribadito che la dir. 2003/88/CE pone requisiti minimi per il
Pagina | 13 riconoscimento delle ferie, soddisfatti i quali gli Stati membri sono liberi di prevedere anche disposizioni più favorevoli per i lavoratori (cfr. C. giust. UE, 24 gennaio 2012,
C-282/10, EU:C:2012:33, punti 48-49). Per_8
Ebbene,
− il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola 2009; allo stesso modo art. 95 CCNL comparto scuola 2019). Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir. 2003/88/CE;
− per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola 2009; allo stesso modo allo stesso modo art. 35 CCNL comparto scuola 2019). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir.
2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di
Giustizia con riferimento alle ferie poiché:
i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno, che rispondono a diverse ragioni giustificatrici: le ferie sono un periodo compensativo per il lavoro prestato il cui scopo è il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore (e, per tale ragione, sono irrinunciabili e tale diritto è espressamente previsto dalla Costituzione) mentre i giorni di riposo che hanno sostituito le festività soppresse trovano fondamento, appunto, nelle festività che hanno sostituito che, tuttavia, non miravano a garantire il riposo del lavoratore bensì a consentigli di partecipare alle solennità civili e religiose (cfr. Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 991/2024 in causa R.G.L. 991/2024);
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE;
iii) il riconoscimento, in aggiunta alle ferie, di un ulteriore periodo di riposo
(festività soppresse) è misura di maggior favore per il lavoratore rispetto a quella minima richiesta dalla direttiva, pertanto, tenuto conto della giurisprudenza europea sopra richiamata, rientra nella facoltà degli Stati membri sottoporla a condizioni eventualmente più restrittive di quelle previste per le ferie, sanzionando quindi la condotta di inerzia del lavoratore che omette di richiedere di godere di tale periodo di riposo con la perdita della possibilità di fruizione dello stesso e il divieto della relativa monetizzazione previsto in via generale dall'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 che, significativamente, si riferisce sia alle ferie che ai riposi; con la precisazione che è in
Pagina | 14 quest'ultima categoria (riposi) che, stante il tenore letterale delle relative disposizioni, devono essere ricondotti i giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL comparto scuola 2009 (allo stesso modo art. 95 CCNL comparto scuola 2019): non viene, pertanto, in rilievo la disposizione derogatoria per il personale scolastico (art. 1, comma 54-56, l. 228/2012) che si riferisce esclusivamente alle ferie.
Ne consegue che la disciplina europea – e l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può condurre a ritenere sussistente in capo al datore di lavoro un onere di invito al lavoratore a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL comparto scuola nonché di avvisarlo che, in mancanza di fruizione, tali giorni saranno persi.
Le considerazioni sopra svolte sono confermate dall'orientamento della Corte di giustizia UE che, senza possibilità di equivoco, ha statuito che «spetta pertanto agli
Stati membri, da un lato, decidere se concedere o meno ai lavoratori giorni di ferie annuali retribuite ulteriori eccedenti il periodo minimo di quattro settimane garantito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e, dall'altro lato, definire, se del caso, le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie ulteriori, senza dover, in proposito, rispettare le norme di tutela che la Corte ha elaborato in relazione a detto periodo minimo» (C. giust. UE, 19 novembre 2019, TSN e AKT, C-609/17 e C-610/17,
EU:C:2019:981, punto 36).
In ragione di quanto sopra, non ritiene questo giudice possa affermarsi una sostanziale assimilabilità delle ferie e ai giorni di riposo per festività soppresse, non potendosi non evidenziare che il diritto positivo pone anche una estremamente significativa differenza di disciplina in caso di mancato godimento delle stesse: a differenza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1 l. 937/1977 prevede una quantificazione forfettaria per i giorni di festività soppresse non goduti. È dunque prevista una quantificazione uguale per ogni lavoratore a prescindere dalla retribuzione in concreto percepita;
vale a dire, l'indennità sostitutiva delle festività soppresse non godute prescinde dalla retribuzione del lavoratore, a differenza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tale estrema diversità – prevista dalla legge, richiamata dal CCNL applicabile – induce ulteriormente a non ritenere assimilabili le ferie ai giorni di riposo per festività soppresse.
Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate nonché del rigetto della domanda relativa alle festività soppresse, nella somma di cui in dispositivo (comprensiva di € 30,00 per maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014).
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Pagina | 15 1) condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a corrispondere in favore di , a titolo CP_3 Parte_1 di indennità sostitutiva delle ferie per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, la somma lorda di € 626,13 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori su tale importo dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta la domanda di con riferimento all'indennità Parte_1 sostitutiva delle festività soppresse;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 288,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, da distrarsi in favore degli
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari, e spese successive occorrende.
Così deciso in Ivrea il 14.11.2025
Il Giudice
AN IO
Pagina | 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. AN IO viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 3.11.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 184/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del , rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Controparte_3
EC IV e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente (come precisate nelle note scritte depositate Parte_1 in data 13.11.2025)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma Controparte_2 di € 5.088,40 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e
Pagina | 1 non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18. per parte resistente Controparte_2
nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. oggetto: indennità sostitutiva ferie – indennità sostitutiva festività soppresse
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente esponeva di aver lavorato come docente in forza di vari contratti a tempo determinato durante gli aa.ss. da 2019/2020 a 2021/2022 come di seguito indicato:
Parte ricorrente si doleva che, durante tali aa. ss., non aveva goduto integralmente delle ferie maturate e delle festività soppresse e che non aveva ricevuto alcuna indennità sostitutiva. Parte ricorrente precisava di non essere stata invitata a fruire delle ferie e di non essere stato informato che non fruendone avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva.
Costituitosi in giudizio, il resistente premetteva che le ferie dei docenti con CP_1 contratti di supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Il formulava quindi, sulla base di tale CP_1 criterio, conteggio alternativo rispetto alla quantificazione dell'indennità sostitutiva delle ferie richiesta da parte ricorrente.
Il eccepiva inoltre l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale del CP_1 diritto all'indennità sostitutive delle ferie non godute.
Con riferimento all'indennità per le festività soppresse, il evidenziava che non CP_1 potesse essere riconosciuta a parte ricorrente in quanto quest'ultima non aveva preventivamente richiesto di fruirne.
*
Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente non è meritevole di CP_1 accoglimento. Sul punto ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Corte
Pagina | 2 di legittimità secondo cui «l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione» (Cass. I, 10 febbraio 2020, n. 3021, Rv. 657052
– 01; cfr. altresì Cass. VI-L, 9 marzo 2017, n. 6115).
Ne deriva che il diritto di parte ricorrente non è prescritto, posto che parte ricorrente richiede l'indennità a partire dall'a.s. 2019/2020 e il ricorso introduttivo è stato notificato necessariamente anteriormente al 29.10.2025 (data di costituzione in giudizio del
). CP_1
Sull'indennità sostitutiva delle ferie.
Ritiene questo giudice che la domanda di parte ricorrente sia parzialmente fondata.
Infatti, i giorni di ferie monetizzabili devono determinati sottraendo ai giorni ferie spettanti sia i giorni di ferie fruiti a domanda sia i giorni di sospensione delle lezioni
(previsti dal calendario scolastico regionale) compresi nel periodo contrattuale.
Sul punto questo giudice condivide integralmente le argomentazioni espresse da Trib.
Torino, sez. lav., sent. n. 1791/2025 in causa RGL 1791/2025 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito riportata:
«
4. La disciplina applicabile ratione temporis ai contratti a tempo determinato oggetto di causa è rinvenibile nelle seguenti disposizioni:
- l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), significativamente rubricato
“Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto per tutti i dipendenti pubblici un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di comparto, escludendo in ogni caso la possibilità di monetizzare le ferie non fruite: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”; occorre precisare che la disposizione ha superato
Pagina | 3 il vaglio di costituzionalità essendo stata ritenuta conforme sia alla Costituzione italiana che al diritto dell'Unione (cfr. Corte Cost. n. 95/2016);
- a pochi mesi dall'introduzione del sopra riportato regime generale per le ferie del pubblico impiego, la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) all'art. 1 comma 54 ha introdotto una disciplina speciale delle ferie del personale docente, applicabile sia ai docenti di ruolo che al personale supplente: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- il successivo comma 55 del medesimo art. 1 L. 228/2012 è intervenuto sul sopra riportato art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, aggiungendo in fine il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”.
5. L'espressa previsione di cessazione di efficacia di ogni precedente disposizione normativa o contrattuale più favorevole con l'entrata in vigore dell'art. 5 comma 8 cit. impone di valutare le previsioni normative sopra riportate senza suggestioni interpretative provenienti dal regime previgente, dettato dal CCNL per il personale del comparto scuola 20062009 che considerava separatamente il regime delle ferie per i docenti di ruolo e per i docenti assunti con contratto a termine. In particolare, l'art. 13 prevedeva per il personale di ruolo l'obbligo di godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ovvero tra i 1° luglio ed il 31 agosto), l'obbligo di farne richiesta al dirigente scolastico ed il divieto di monetizzazione;
l'art. 19 prevedeva, per i docenti a termine, che la fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non fosse obbligatoria, e che si desse luogo al pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto qualora il docente non avesse richiesto di fruirne.
6. L'intervento, a dichiarati fini di riduzione di spesa, dell'art. 5 comma 8 D.L. 92/2012 ha superato ogni precedente regime per le ferie di tutto il pubblico impiego, introducendo una esplicita e generalizzata previsione di fruizione obbligatoria delle ferie con le modalità previste dai singoli ordinamenti, ed un altrettanto espresso ed assoluto (“in nessun caso”) divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la sola eccezione di cui all'ultimo periodo introdotto dal comma 55 sopra riportato.
7. L'ordinamento del personale docente fornisce le indicazioni relative alla fruizione delle ferie nel richiamato art. 1 comma 54 L. 228/2012, che individua i periodi destinati alla fruizione delle ferie in relazione al peculiare andamento dell'anno scolastico, caratterizzato – a differenza dagli altri comparti del pubblico impiego – da disomogeneità funzionali riferite alla presenza ciclica di periodi destinati alle lezioni, alle attività di scrutinio e valutazione, ed alla sospensione delle attività didattiche.
8. La disposizione in esame (che conviene nuovamente riportare: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione
Pagina | 4 di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”) individua dei segmenti temporali – i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, i giorni destinati a scrutini, esami e attività valutative, e la rimanente parte dell'anno – che non paiono perfettamente coordinati, se si ha riguardo alle definizioni di cui all'art. 74 D.Lgs. 297/1994: tale norma definisce l'anno scolastico nel periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto;
definisce il periodo delle attività didattiche – comprensive anche degli scrutini e degli esami e delle attività di aggiornamento – tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità; prevede per almeno 200 giorni lo svolgimento delle lezioni;
rimette ad ordinanza ministeriale il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;
rimette a determina del sovrintendente scolastico regionale la indicazione della data di inizio delle lezioni e del calendario relativo al loro svolgimento.
9. L'apparente incongruenza tra la previsione della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (quest'ultimo riguardante esclusivamente il periodo tra il giorno d'inizio delle lezioni – individuato da ordinanza ministeriale – e l'ultimo giorno delle lezioni), e l'eccezione relativa allo svolgimento di scrutini, esami di Stato e attività valutative, che per definizione rientrano nel periodo delle attività didattiche ma occupano giornate normalmente successive al termine delle lezioni, e che – pertanto – non sono comprese nel calendario scolastico regionale, e la conseguente difficoltà di individuare a quale periodo si riferisca
“la rimanente parte dell'anno” (nella quale la fruizione è limitata a soli 6 giorni purché sia assicurata la sostituzione non onerosa del docente assente), scontano un'imperfetta tecnica legislativa ma sono agevolmente superabili in via interpretativa.
10. L'interpretazione sistematica e teleologica consente di assegnare un significato inequivoco alla norma (che, si ripete, è finalizzata a dettare l'ordinamento specifico del personale docente riguardo alla fruizione delle ferie, così integrando il rinvio aperto contenuto nell'art. 5 comma 8 cit.): il periodo in cui il personale docente è obbligato a fruire delle ferie è determinato affiancando ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, la rimanente parte dell'anno con le richiamate eccezioni;
sono così individuati come fruibili tutti i giorni in cui non siano previste lezioni (in base al calendario scolastico regionale), e quelli che non siano destinati a scrutini, esami di Stato o attività valutative (in base all'ordinanza ministeriale, normalmente entro il 30 giugno – e quindi entro la fine del periodo di attività didattiche – con possibilità di conclusione degli esami di maturità a luglio).
11. Imponendo al personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato, posto che la attuale normativa non differenzia più il regime delle ferie) l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, la disposizione introduce un'eccezione al corrispondente divieto di fruirne quando l'attività scolastica è in pieno svolgimento: la facoltà di godere di 6 giorni di ferie (e quindi solo di una piccola parte di quelle complessivamente maturate nell'anno) nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni (che costituiscono l'attività di estrinsecazione diretta della funzione docente, distinta in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento: cfr. art. 43 CCNL), o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
Pagina | 5 12. Così individuato il regime generale di godimento delle ferie del personale docente dettato dall'art. 1 comma 54 cit., viene in rilievo la contestuale deroga posta dal successivo comma 55 al generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie non fruite sancito dall'art. 5 comma 8 cit., che viene posta ad esclusivo favore del “personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Per i docenti a termine con contratto di supplenza temporanea o con scadenza al 30 giugno, quindi, il generale divieto di monetizzazione delle ferie non fruite viene meno nella sola misura corrispondente ai giorni di differenza tra quelli complessivamente maturati e non fruiti, e quelli in cui ne sia stata consentita la fruizione.
13. A tale disposizione si è attenuto il , che ha detratto dal numero di giorni CP_1 complessivamente maturati in ragione della durata del contratto di lavoro a termine quei giorni – diversi da quelli di lezione o in cui si sono svolti scrutini, esami o attività valutative (nei quali non è consentito di godere delle ferie) – in cui il docente ne abbia effettivamente goduto o avrebbe potuto goderne ma non ne ha richiesto la fruizione, ammettendo la indennizzabilità della sola eventuale differenza.
14. Parte ricorrente contesta che le disposizioni esaminate, così come applicate dal MIM, siano compatibili con la disciplina eurounitaria come interpretata dalla CGUE, ed in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88, che riproduce in termini identici l'articolo 7 della direttiva 93/104, così formulato: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». In particolare parte ricorrente, richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione seguito ad alcune pronunce della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità tra la direttiva e la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, rivendica il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non formalmente fruiti, non essendone ammissibile la perdita automatica in assenza di informazione adeguata da parte del datore di lavoro.
15. La CGUE ha preso in esame più volte le sopra riportate disposizioni della direttiva, confrontandole con normative nazionali che variamente prevedevano la perdita definitiva del diritto al godimento delle ferie per essere il rapporto di lavoro cessato senza effettiva fruizione delle stesse, nonché la perdita del diritto all'indennità sostitutiva: tra le pronunce più recenti, che compendiano l'assetto interpretativo emergente da plurime precedenti pronunce, si richiama la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22 (dettata su fattispecie in cui veniva in raffronto proprio l'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, ancorché al di fuori del comparto scolastico), nella quale si legge:
“25 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata).
Pagina | 6 26 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, il quale dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 25 e giurisprudenza citata).
[…]
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata).
34 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max- zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33). Persona_1
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C- 684/16,
EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
16. Già con la sentenza 6/11/2018 in causa C-684/16 la CGUE aveva chiarito quali fossero le cautele che il datore di lavoro doveva adottare per rendere effettivo il diritto del lavoratore a beneficiare di ferie annuali retribuite, così da legittimare la perdita dell'indennità sostitutiva qualora il lavoratore stesso non ne avesse fruito pur avendone avuto l'effettiva possibilità:
“41 Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto Per lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata).
[…]
43 Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al
Pagina | 7 datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
44 Sebbene occorra precisare, in risposta agli interrogativi sollevati al riguardo dalla prima questione, che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del Per_ 29 novembre 2017, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63).
45 A tal fine (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_4 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
17. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 in cui riprende quanto affermato nella sentenza 05/05/2022 n. 14268 (entrambe peraltro espressamente riferite al solo periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno: periodo comprensivo di quello destinato a scrutini, esami e attività valutative nel quale di regola le ferie non possono essere godute), richiama i principi eurounitari sopra riportati affermando che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”: ciò in quanto “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico […] ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo
Pagina | 8 né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
18. L'adattamento dei principi eurounitari, sopra richiamati ai §§ 15 e 16, alla fattispecie in esame impone tuttavia di considerare nel concreto le peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica. In un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La CGUE si è trovata a pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame.
19. Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola, senza peraltro allegare né provare di essere stata tenuta ad essere a disposizione proprio in tali giorni per le attività individuali funzionali all'insegnamento (la cui effettuazione ed organizzazione è rimessa all'iniziativa individuale e sfugge al controllo datoriale) né tanto meno di aver reso la prestazione lavorativa nei giorni che l'impianto normativo sopra esaminato determina per l'obbligatoria fruizione delle ferie: sulla base della tradizionale ripartizione degli oneri probatori in materia, si sta formando all'interno di questo Ufficio un condivisibile orientamento che nega l'indennità sostitutiva sulla presunzione che i docenti abbiano effettivamente fruito delle ferie nei giorni indicati dalla legge, senza che tali conclusioni siano impedite dall'assenza di una domanda formale di fruizione delle ferie (cfr. ex multis, le approfondite argomentazioni rinvenibili nelle sentenze Trib. Torino, 28/07/2025 n. 1387 e 29/05/2025 n. 1383, est. dr.ssa Paliaga;
Trib. Torino, 17/07/2025 n. 1919, est. dott. Mollo).
20. Se tuttavia si ritenesse di aderire alle premesse del ragionamento sviluppato dalla Corte di legittimità (che i docenti non di ruolo non possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico), nondimeno le conclusioni a cui giunge la pronuncia in esame – ovvero che la perdita dell'indennità sostitutiva non si verifica, in assenza di domanda del docente, ove “il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse” – non paiono affatto le uniche necessitate per ricondurre la speciale normativa in esame a conformità con i principi eurounitari supra esposti.
Pagina | 9 21. E' incontroverso che il ricorrente non abbia avanzato formale domanda di ferie per i giorni per la cui monetizzazione agisce: seguendo l'indicazione della Corte di Cassazione dovrebbe escludersi qualsiasi automatica fruizione delle ferie, ancorché il docente neppure affermi di aver reso la prestazione di insegnamento o altra attività ad essa funzionale.
22. Nel sistema scolastico la peculiarità è l'indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti di ruolo o quelli a tempo determinato con scadenza del contratto al 31 agosto, il numero di giorni di ferie annuali maturate (30 o 32 giorni a seconda dell'anzianità) è superiore ai giorni di mancanza delle lezioni e delle attività conclusive, e gli stessi dovranno individuarli nell'apposita domanda da presentare al dirigente scolastico;
per costoro, qualora il rapporto cessi e le ferie non siano state fruite, il divieto di monetizzazione non ammette deroghe. Per i docenti – quali il ricorrente – con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
23. Coerentemente con le disposizioni normative sopra esaminate (ed in particolare con l'ultimo periodo dell'art. 5 comma 8 cit., introdotto dall'art. 55 della legge di stabilità 2013), il CCNL 2019/21 all'art. 35 (rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”) prevede che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
24. La regola quindi è inequivocabilmente la fruizione obbligatoria ed effettiva delle ferie maturate nei giorni dedicati: la monetizzazione è limitata a quelli in cui la durata del rapporto a termine, o altra causa riferibile al datore di lavoro, non ne abbia consentito la fruizione, con perdita della indennità per gli ulteriori giorni.
25. Poiché tale regola si ricava esplicitamente e senza incertezze sia dalle disposizioni di legge più volte citate che dal contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, non può affermarsi che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, a meno di voler imporre una formalità ridondante che la CGUE richiede “se necessario” in fattispecie non sovrapponibili (lavoratore che ha effettivamente lavorato e non è assistito da normativa speciale), e comunque sempre quale mera esemplificazione del dovere datoriale di favorire il godimento effettivo e non quale cautela ineludibile. Ciò che va verificato in concreto, per la prova di compatibilità dell'assetto descritto con la direttiva UE, è che il docente sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, per aver il datore di lavoro esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse in condizione di fruirne;
se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite (o meglio, si è astenuto dal richiedere formalmente di fruirne, pur restando inattivo) dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (cfr. supra, § 16).
Pagina | 10 26. Si è già osservato che la legge, integrata dall'ordinanza ministeriale e dal calendario scolastico regionale, predetermina con precisione i periodi di fruibilità necessaria delle ferie, con evidente considerazione della necessità datoriale di ricevere la prestazione di insegnamento nei periodi in cui sono in corso le lezioni e le attività valutative, nei quali le ferie non sono ammesse se non in minima parte (e non vi possono essere dubbi che il personale docente sia pienamente informato della consistenza di tali periodi); negli ulteriori periodi è in re ipsa la sospensione dell'attività di insegnamento, che costituisce – unitamente alle attività funzionali alla prestazione di insegnamento, sia collegiali che individuali – l'oggetto precipuo della prestazione richiesta al docente. In altre parole, normalmente nei giorni destinati per legge alle ferie obbligatorie del personale docente non è richiesta né possibile la prestazione lavorativa: le lezioni sono sospese, le scuole sono chiuse e non sono in corso scrutini, esami o altre attività valutative;
tale situazione è ben nota ai dipendenti in quanto predeterminata da disposizioni di legge e di contratto collettivo richiamato nel contratto individuale, ed è oggettivamente e concretamente percepibile con evidenza in base all'assetto organizzativo del datore di lavoro nei termini descritti, nel quale si estrinseca il dovere di diligenza richiesto dalla CGUE al datore di lavoro per favorire l'effettivo godimento delle ferie: deve quindi ritenersi che i docenti fossero pienamente informati e posti in grado di fruire concretamente del riposo e del relax che costituiscono lo scopo precipuo della previsione relativa al periodo minimo di ferie annuali retribuite, essendo inseriti in un contesto organizzativo datoriale predisposto appositamente per agevolare il pieno esercizio di tale diritto.
27. In tale situazione, non risulta che siano state previste attività funzionali all'insegnamento collegiali che richiedessero una partecipazione attiva del docente, né è stato in concreto allegata e dimostrata la necessità indifferibile di svolgere attività funzionali all'insegnamento individuali di consistenza tale da porre ostacolo alla possibilità di concreto godimento delle ferie: si verifica pertanto – analogamente alla presunzione di effettiva fruizione delle ferie oggetto della giurisprudenza richiamata al § 19, che ammette la prova contraria – una presunzione semplice che al docente sia stato consentito di godere delle ferie, avverso la quale non è stata offerta alcuna prova contraria, con conseguente perdita del diritto all'indennità sostitutiva.
28. Nella situazione descritta, ciò che è mancato rispetto al formale godimento delle ferie maturate dal docente è unicamente la presentazione della domanda di fruizione: pur se non formalmente in ferie, il docente non ha reso alcuna prestazione lavorativa richiesta o ricevibile dal datore di lavoro, e non sono emersi motivi per cui la fruizione delle ferie non fosse consentita;
al contrario, l'organizzazione scolastica presupponeva proprio in tali periodi l'assenza di prestazione lavorativa, in pieno adempimento del dovere datoriale di adoperarsi in concreto per consentire l'effettiva fruizione dei periodi di ristoro delle energie dei dipendenti.
29. La perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie che, pur consentite e sostanzialmente di fatto godute, non sono state formalizzate per assenza di domanda da parte del docente indubbiamente informato e consapevole, appare pertanto pienamente rispettosa della disciplina eurounitaria, senza che si renda necessaria l'imposizione di ulteriori specifici oneri al datore di lavoro. Va infatti tenuto presente che “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe (…) incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite” (CGUE sent. 6 novembre 2018 in causa C-684/16, pt. 48; cfr. CGUE sent. 18/01/2024 n. 218 in causa C-218/22,
Pagina | 11 pt. 48): principi peraltro espressi – si sottolinea – in fattispecie in cui i lavoratori, al contrario dell'odierna parte ricorrente, avevano reso piena ed effettiva prestazione lavorativa e non si erano limitati ad omettere la domanda di fruizione pur restando inattivi.
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In ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente è accoglibile nei limiti dei conteggi effettuati dal , considerato che i parametri utilizzati dal CP_1 CP_1
(numero di giorni di ferie maturati per ciascun a.s., stipendio giornaliero e giorni di ferie fruiti a domanda) sono i medesimi che il ricorrente ha impiegato nella formulazione del conteggio alternativo presente nelle note scritte del 13.11.2025 differendo i due conteggi in punto ferie unicamente sulla computabilità o meno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente dell'importo di € 626,13 lordi a titolo di indennizzo per ferie non fruite per gli aa. ss. 2019/2020 (€ 232,50), 2020/2021 (€ 262,66) e 2021/2022 (€ 130,97). A tale importo dovrà essere aggiunta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori, in considerazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione vigente nell'ambito del pubblico impiego (per tutte, Cass. lav., 2 luglio 2020, n. 13624 e Cass. lav., 22 novembre 2023, n. 32408). Accessori maturati dalle singole scadenze al saldo.
Sull'indennità sostitutive delle festività soppresse.
La domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento di un'indennità per il mancato godimento delle festività soppresse non è, ad avviso di questo giudice, meritevole di accoglimento. Occorre richiamare la disciplina legislativa e collettiva che regola la materia nel caso di specie:
• art. 1 l. 937/1977 Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde.
• art. 14 CCNL comparto scuola 2009 (allo stesso modo art. 95 CCNL comparto scuola 2019): 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai
Pagina | 12 sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e
l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato (né tantomeno provato) di aver richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio. Pertanto, nessuna indennità sostitutiva può essere riconosciuta a tale titolo.
A conclusioni diversi non è possibile giungere nemmeno sulla base della disciplina europea (direttiva 2003/88/CE), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (segnatamente: C. giust. UE, 6 novembre 2018, e , Per_5 Per_6
C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871; C. giust. UE, 6 novembre 2018, Per_7
C-619/16, EU:C:2018:872; C. giust. UE, 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874).
Infatti, dalle disposizioni normative e collettive sopra richiamate emerge che non è possibile applicare gli stessi principi previsti per le ferie (o congedo ordinario) alle festività di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977. Sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto:
i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett.
b), l. 937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola];
ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro.
Risulta, quindi, evidente, da un lato, l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva 2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir.
2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir. 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Giova precisare che la stessa Corte giustizia dell'Unione europea ha ribadito che la dir. 2003/88/CE pone requisiti minimi per il
Pagina | 13 riconoscimento delle ferie, soddisfatti i quali gli Stati membri sono liberi di prevedere anche disposizioni più favorevoli per i lavoratori (cfr. C. giust. UE, 24 gennaio 2012,
C-282/10, EU:C:2012:33, punti 48-49). Per_8
Ebbene,
− il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola 2009; allo stesso modo art. 95 CCNL comparto scuola 2019). Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir. 2003/88/CE;
− per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola 2009; allo stesso modo allo stesso modo art. 35 CCNL comparto scuola 2019). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir.
2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di
Giustizia con riferimento alle ferie poiché:
i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno, che rispondono a diverse ragioni giustificatrici: le ferie sono un periodo compensativo per il lavoro prestato il cui scopo è il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore (e, per tale ragione, sono irrinunciabili e tale diritto è espressamente previsto dalla Costituzione) mentre i giorni di riposo che hanno sostituito le festività soppresse trovano fondamento, appunto, nelle festività che hanno sostituito che, tuttavia, non miravano a garantire il riposo del lavoratore bensì a consentigli di partecipare alle solennità civili e religiose (cfr. Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 991/2024 in causa R.G.L. 991/2024);
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE;
iii) il riconoscimento, in aggiunta alle ferie, di un ulteriore periodo di riposo
(festività soppresse) è misura di maggior favore per il lavoratore rispetto a quella minima richiesta dalla direttiva, pertanto, tenuto conto della giurisprudenza europea sopra richiamata, rientra nella facoltà degli Stati membri sottoporla a condizioni eventualmente più restrittive di quelle previste per le ferie, sanzionando quindi la condotta di inerzia del lavoratore che omette di richiedere di godere di tale periodo di riposo con la perdita della possibilità di fruizione dello stesso e il divieto della relativa monetizzazione previsto in via generale dall'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 che, significativamente, si riferisce sia alle ferie che ai riposi; con la precisazione che è in
Pagina | 14 quest'ultima categoria (riposi) che, stante il tenore letterale delle relative disposizioni, devono essere ricondotti i giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL comparto scuola 2009 (allo stesso modo art. 95 CCNL comparto scuola 2019): non viene, pertanto, in rilievo la disposizione derogatoria per il personale scolastico (art. 1, comma 54-56, l. 228/2012) che si riferisce esclusivamente alle ferie.
Ne consegue che la disciplina europea – e l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può condurre a ritenere sussistente in capo al datore di lavoro un onere di invito al lavoratore a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL comparto scuola nonché di avvisarlo che, in mancanza di fruizione, tali giorni saranno persi.
Le considerazioni sopra svolte sono confermate dall'orientamento della Corte di giustizia UE che, senza possibilità di equivoco, ha statuito che «spetta pertanto agli
Stati membri, da un lato, decidere se concedere o meno ai lavoratori giorni di ferie annuali retribuite ulteriori eccedenti il periodo minimo di quattro settimane garantito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e, dall'altro lato, definire, se del caso, le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie ulteriori, senza dover, in proposito, rispettare le norme di tutela che la Corte ha elaborato in relazione a detto periodo minimo» (C. giust. UE, 19 novembre 2019, TSN e AKT, C-609/17 e C-610/17,
EU:C:2019:981, punto 36).
In ragione di quanto sopra, non ritiene questo giudice possa affermarsi una sostanziale assimilabilità delle ferie e ai giorni di riposo per festività soppresse, non potendosi non evidenziare che il diritto positivo pone anche una estremamente significativa differenza di disciplina in caso di mancato godimento delle stesse: a differenza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1 l. 937/1977 prevede una quantificazione forfettaria per i giorni di festività soppresse non goduti. È dunque prevista una quantificazione uguale per ogni lavoratore a prescindere dalla retribuzione in concreto percepita;
vale a dire, l'indennità sostitutiva delle festività soppresse non godute prescinde dalla retribuzione del lavoratore, a differenza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tale estrema diversità – prevista dalla legge, richiamata dal CCNL applicabile – induce ulteriormente a non ritenere assimilabili le ferie ai giorni di riposo per festività soppresse.
Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate nonché del rigetto della domanda relativa alle festività soppresse, nella somma di cui in dispositivo (comprensiva di € 30,00 per maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014).
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Pagina | 15 1) condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a corrispondere in favore di , a titolo CP_3 Parte_1 di indennità sostitutiva delle ferie per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, la somma lorda di € 626,13 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori su tale importo dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta la domanda di con riferimento all'indennità Parte_1 sostitutiva delle festività soppresse;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 288,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, da distrarsi in favore degli
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari, e spese successive occorrende.
Così deciso in Ivrea il 14.11.2025
Il Giudice
AN IO
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