Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2025, n. 37878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37878 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
in caso di difodiono der presuride provvedimento omettere le paheralità e gli altri dal ideativ a norma detest. 52 d.lgs. 196/03 in e-to disposto d'ufficio richiesta di parte Simpceto dalla legge Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
PP UC OR PO LV MA AR GR ZO MA AR CO
- Presidente -
- Relatore -
37878-25
Sent. n. sez.646/2025 UP - 24/10/2025 R.G.N.22009/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU MA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/07/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OR PO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. GRAZIELLA D'AGOSTINO, sostituto processuale dell'avv. ANTONIO INGROIA patrono della parte civile, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. GIAN DOMENICO CAIAZZA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. ANTONIO REINA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata (all'esito del rito ordinario) dal Tribunale di Trapani in data 21 aprile 2023 AT CA veniva dichiarato colpevole dei reati di concorso in tentato omicidio pluriaggravato e violazione della legge armi (commessi in Trapani, località Xigiare il giorno 30 marzo 2013), riuniti sotto il vincolo della continuazione, e veniva condannato alla pena di anni diciannove di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita ME NT (cognato dell'imputato), da liquidarsi in sede civile ed al pagamento di una provvisionale di euro 75.000,00. 1.1. Le imputazioni a carico del predetto sono relative ai seguenti reati: a) delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577, comma primo n.3, cod. pen., perché, in concorso morale e previo accordo criminoso con GA GE (separatamente giudicato e condannato con sentenza del Giudice per le indagini del Tribunale di Trapani pronunciata il giorno 23 maggio 2014, resa all'esito del rito abbreviato, e divenuta irrevocabile in data 4 febbraio 2016), incaricando il GE di esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo di ME NT, commissionandogli l'uccisione della vittima, procurando il fucile a canne mozze utilizzato per l'esecuzione, nonché promettendo al GE il pagamento di somme di denaro e l'elargizione di aiuti economici alla sua famiglia, istigava GA GE ad eseguire l'omicidio del NT, così concorrendo a porre in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa, non riuscendovi esclusivamente per cause indipendenti dalla volontà dei correi e per la reazione della vittima che, dopo essere stata attinta dai colpi di arma da fuoco in zona toraco-addominale e all'anca sinistra, riusciva a darsi alla fuga;
con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione: con l'aggravante di aver commesso il fatto con recidiva infraquinquennale. In Trapani, località Xigiare, il 30 marzo 2013; c) reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 1.895/1967, come sostituiti rispettivamente dagli artt. 12 e 14 1.497/1974 in relazione all'art. 3 1.110/75, 61 n.2 cod. pen., perché, in concorso di GA GE (separatamente giudicato), al fine di eseguire il reato di cui al capo a), portava in luogo pubblico un fucile a canne mozze, arma alterata, nella consapevolezza dell'utilizzo della stessa per eseguire il delitto di tentato omicidio;
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con l'aggravante di avere commesso il fatto con recidiva infraquinquennale. In Trapani, località Xigiare, il 30 marzo 2013. 1.2. La Corte di appello di Palermo, investita del gravame proposto dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe riduceva la pena a quindici anni di reclusione, confermando per il resto la decisione di primo grado con riferimento al giudizio di penale responsabilità di IO CA per i due reati sopra indicati.
2. I fatti, in sintesi, sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini. Il giorno 30 marzo 2013, nella zona rurale di Trapani denominata Xigiare, ME NT (fratello della moglie dell'imputato) veniva attinto da due colpi di fucile all'addome, sparati da distanza ravvicinata, che lo ponevano in pericolo di vita;
la stessa vittima riusciva a chiamare i soccorsi esponendo di essere stato oggetto di un attentato posto in essere con un'arma da fuoco da GA GE (persona da lui conosciuta) e di trovarsi ferito in località Guarrato, dove era riuscito a fuggire alla guida della propria auto subito dopo essere stato raggiunto dai colpi. Il NT, una volta raggiunto dai soccorsi, rappresentava al personale della Polizia di Stato che, nel pomeriggio dello stesso giorno, si era incontrato a Paceco con un suo conoscente (GA GE), il quale, a bordo della sua autovettura Fiat 600 di colore bianco, lo aveva invitato a seguirlo in macchina perché aveva bisogno di parlargli. Una volta pervenuti in un appezzamento di terreno sito in località Xigiare i due uomini erano scesi dalle rispettive autovetture e il GE aveva, all'improvviso, esploso due colpi con un fucile a canne mozze che avevano colpito il NT all'addome. La vittima, dopo essere stata attinta dai due spari, era comunque riuscita a fuggire mettendosi alla guida del proprio veicolo dirigendosi verso casa e riferiva agli operanti di non spiegarsi il motivo dell'azione perpetrata ai suoi danni, non avendo mai avuto contrasti di sorta con l'assalitore. Analogamente, la persona offesa confermava anche ad alcuni conoscenti (tra cui NN CA, sorella dell'imputato) che era stato il GE a sparargli e che non riusciva a comprendere le ragioni di tale atto violento.
2.1. A seguito di una perquisizione eseguita presso l'abitazione dello sparatore, venivano sequestrati due fucili da caccia (regolarmente detenuti) e la Fiat di colore bianco in uso al GE che veniva, quindi, sottoposto a fermo perché indiziato di tentato omicidio e violazione della legge armi. La vittima, a
causa dei colpi di arma da fuoco che l'avevano raggiunta all'addome, al torace ed all'anca sinistra, dopo essere stata ricoverata presso l'ospedale di Trapani (dove veniva effettuata una prognosi di quaranta giorni, con riserva sulla vita) veniva poi trasferita presso l'ospedale civico di Palermo. Nel corso della degenza la persona offesa ribadiva la ricostruzione dell'episodio, nei termini sopra indicati, a IO CA (appartenente alla polizia di Stato) che provvedeva alla registrazione della conversazione per mezzo del proprio telefono cellulare. Successivi accertamenti della polizia scientifica sui reperti in sequestro consentivano di estrapolare un profilo genetico maschile ignoto (denominato IGNOTO #1), nonché particelle caratteristiche dello sparo di cartuccia sugli indumenti indossati dal GE al momento del tentato omicidio (rinvenuti, a seguito di segnalazione anonima, all'interno di un pozzo sito nel fondo di proprietà della sorella dello sparatore).
2.2. ME NT, nella fase delle indagini preliminari, aveva confermato l'episodio nei termini sopra riassunti riferendo che, all'atto degli spari, il GE lo aveva apostrofato con il termine 'miserabile', mentre lui si era limitato a replicare 'io non ti ho fatto niente'; le sue dichiarazioni venivano ritenute attendibili dal Giudice per le indagini preliminari, sia sotto il profilo intrinseco, sia per i vari elementi estrinseci che le avevano confermate (stub che aveva evidenziato la presenza di polvere da sparo sulla mano e sul volto del GE, la compatibilità tra la descrizione dell'arma e le ferite riportate dalla persona offesa, il ritrovamento degli indumenti indossati dalla sparatore all'interno del pozzo, la accertata della presenza del GE sul luogo del tentato omicidio sulla base dei suoi spostamenti da casa e la sua dimestichezza con l'uso delle armi confermata dalla detenzione di due fucili da caccia). In forza di tali elementi, della accertata sussistenza dell'animus necandi e della idoneità del mezzo utilizzato a cagionare la morte del NT, il GE veniva quindi riconosciuto colpevole del delitto di tentato omicidio e di violazione della legge armi e condannato alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione con la sopra sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani (resa all'esito del rito abbreviato), ormai divenuta irrevocabile. Nel corso delle indagini e del procedimento, comunque, non era stato accertato il movente del tentato omicidio sia perché GA GE si era sempre avvalso della facoltà
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di non rispondere, sia perché non erano stati individuati eventuali suoi concorrenti nel reato.
3. Nel settembre del 2019, a seguito di un esposto anonimo pervenuto alla Questura di Trapani che indicava AT CA come il mandante del tentato omicidio del cognato, le relative indagini venivano riaperte;
in particolare, dopo l'esame delle emergenze processuali del procedimento conclusosi con la condanna del GE ed il riascolto (eseguito con nuove tecnologie in uso alle forze di polizia) delle conversazioni tra quest'ultimo ed i suoi famigliari, intercettate in carcere sin dall'inizio della sua detenzione, venivano effettuati accertamenti patrimoniali sui soggetti coinvolti nella vicenda.
3.1. In particolare, dalle intercettazioni ambientali, era emerso che GA GE (soprannominato 'Carcarazzo', soggetto vicino ad ambienti mafiosi e confidente delle forze dell'ordine), il quale si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere senza mai indicare le ragioni del grave fatto di sangue, serbava un segreto rispetto al tentato omicidio, e che aveva indicato, con messaggi criptici, al propri congiunti (tra cui in particolare la figlia NN) di rivolgersi proprio a AT CA (cognato della vittima) per ottenere denaro di cui avevano bisogno, trovandosi in difficoltà economiche a causa della detenzione del loro parente. Il CA (noto imprenditore della zona) versava, a sua volta, in gravi condizioni economiche legate al fallimento di alcune delle sue imprese ed a causa delle richieste di natura estorsiva da parte della criminalità organizzata nei suoi
confronti.
Il GE aveva suggerito ai propri famigliari di rappresentare al CA che, se non avesse provveduto al versamento di una somma mensile, egli avrebbe riferito del suo coinvolgimento come mandante del tentato omicidio (usando, in dialetto, l'espressione 'la bottiglia si sarebbe svuotata"); nonostante tali tentativi di ottenere un aiuto economico non avessero avuto esito positivo, il GE aveva comunque deciso di non rivelare nulla e, per tale ragione, aveva revocato il mandato difensivo all'avv. Galluffo (indicatogli dall'amico SC EL, già appartenente alla polizia di Stato), che gli aveva prospettato di collaborare raccontando agli investigatori quanto a sua conoscenza. Anche nel corso di un colloquio intercorso il 29 maggio 2013 (oggetto di intercettazione) tra SC EL ed il maresciallo dell'Arma dei Carabinieri RE DI emergeva la
conoscenza da parte del primo (che lo aveva probabilmente appreso dall'avv. Galluffo) del coinvolgimento di AT CA come mandante del tentato omicidio del cognato;
per tale ragione il maresciallo DI aveva trasmesso due note alla Procura della Repubblica di Trapani, con le quali si rappresentava che, da fonti confidenziali, si era appreso che il CA era il mandante del delitto per ragioni di carattere economico.
3.2. A seguito di ciò e dell'esposto anonimo che aveva consentito agli investigatori di recuperare i vestiti indossati dal sicario al momento del tentato omicidio, venivano presi in considerazione i motivi di natura economica sottesi al tentato omicidio e, in particolare, la ingente somma (euro 620.000,00) che ME NT aveva percepito nel 2011, dalla compagnia assicurativa UNIPOL, a titolo di risarcimento per un incidente stradale di cui era rimasto vittima. Tale somma era stata depositata in data 16 novembre 2011 su di un conto corrente acceso presso la Banca Toniolo di Trapani, sul quale RO NT (sorella della vittima, nonché moglie di AT CA) aveva la delega ad operare;
di tale somma soltanto una quota era stata pol versata su un altro conto corrente della vittima (alla quale era stato riferito dal CA che l'ammontare era di molto inferiore rispetto a quello effettivamente liquidato dall'assicurazione), mentre la restante parte era stata prelevata ed utilizzata per fini esclusivi della famiglia dell'odierno imputato, sino a giungere alla chiusura dello stesso conto, nel giro di un solo anno, per mancanza di fondi. Le operazioni svolte dalla sorella di ME NT non erano state autorizzate da quest'ultimo, come da lui confermato in sede di prova testimoniale;
analogamente, era stato accertato che una polizza sulla vita del NT (con beneficiaria la sorella RO) non era stata da lui sottoscritta, come pure neanche un incremento della stessa polizza.
3.3. Ulteriori elementi a carico di AT CA venivano ricavati da altre intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel 2020, nel corso delle quali era emerso il tentativo di GA GE di mettersi in contatto con il predetto al fine di ottenere l'invocato supporto economico per la sua famiglia, tenuto anche conto che nelle more non poteva più contare sul sussidio economico comunale, del quale sino ad allora aveva fruito;
lo stesso ME NT, nel corso di due colloqui (oggetto di intercettazione) aveva confermato ai suoi interlocutori
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che il mandante del tentato omicidio doveva individuarsi nel cognato, il quale aveva comprato il silenzio del sicario.
3.4. Il giorno 27 giugno 2020 personale della Squadra Mobile di Trapani eseguiva un decreto di sequestro della corrispondenza del GE presso il carcere ove si trovava ristretto e, in particolare, di una sua missiva indirizzata proprio al CA, nella quale il detenuto chiedeva all'interlocutore la 'gentilezza' di far avere (per il tramite di un suo operaio) mille euro al mese alla sua famiglia che si trovava in gravi ristrettezze e che egli lo avrebbe potuto attaccare, ma che non intendeva farlo perché gli voleva bene come amico, formulando così una velata minaccia di cosa sarebbe potuto accadere in caso di ulteriore suo rifiuto di aiutarlo. Proprio a seguito del ritrovamento (e sequestro) di tale missiva GA GE, il quale per sette anni si era sempre rifiutato di rispondere agli inquirenti, iniziava a rendere dichiarazioni con le quali chiariva che era stato AT CA (da lui conosciuto da vari anni) a chiedergli di uccidere ME NT a causa della mancanza di rispetto della vittima nei confronti della madre dello stesso mandante, il quale gli aveva anche fornito l'arma (un fucile a canne mozze, che poi veniva ritrovato il 13 agosto 2020 grazie alle indicazioni fornite proprio dall'esecutore materiale del delitto). Le dichiarazioni rese in dibattimento dal predetto, come testimone assistito, che aveva ricostruito l'agguato in termini sostanzialmente analoghi a quelli riferiti dalla persona offesa ed aveva confermato di avere ricevuto l'incarico di uccidere (nonché l'arma) proprio dall'odierno imputato in cambio di 50.000,00 euro o (in ipotesi di arresto) di mille euro mensili, venivano considerate parzialmente attendibili nella parte in cui esse avevano trovato riscontri oggettivi;
inoltre, anche i figli del GE avevano confermato che il loro genitore, sin dall'inizio della sua carcerazione, aveva chiesto loro di mettersi in contatto proprio con il CA, il quale a sua volta aveva chiesto sue notizie al figlio del detenuto. Pertanto, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati i giudici di entrambe le fasi di merito ritenevano che il movente del tentato omicidio dovesse identificarsi nelle ragioni di natura economica connesse ai gravi problemi finanziari di AT CA, il quale si era illegittimamente impossessato (assieme alla moglie) di gran parte dell'indennizzo ottenuto dal cognato per il sinistro stradale sopra
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indicato; veniva invece escluso, per mancanza di elementi di riscontro, che la ragione del tentato omicidio fosse legata ad una relazione di natura omosessuale tra il GE ed il NT, oppure alla mancata concessione in locazione di un immobile da parte della vittima allo sparatore.
4. Avverso tale decisione della Corte di appello di Palermo l'imputato, per mezzo degli avv.ti Gian ME Caiazza e Antonino Reina, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 3, 544, comma 1, del codice di rito con riferimento all'obbligo di motivazione in tema di valutazione della chiamata in correità e di sussistenza dei riscontri esterni, nonché il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto genuina ed attendibile la chiamata in correità effettuata dal GE, nonostante la stessa si ponga in contrasto con le risultanze dell'attività istruttoria svolta in entrambi i gradi di merito incorrendo, in tal modo, anche nel travisamento della prova. In particolare, il ricorrente evidenzia che dalla intercettazione ambientale del 30 aprile 2013 si ricaverebbe la prova che, in realtà, la chiamata in correità nei confronti di IO CA non era frutto di una consapevole decisione del GE, ma che piuttosto essa era stata sollecitata dal suo difensore dell'epoca (l'avv. Galluffo) e dal suo amico SC EL (già appartenente alla polizia di Stato, che aveva motivi di forte risentimento personale nei confronti dell'imputato); inoltre, sottolinea che non è stato acquisito alcun elemento a conferma del pagamento di denaro (durante tutto l'arco temporale di ben otto anni intercorso tra il tentato omicidio e la chiamata in correità) da parte del CA in favore del GE, quale corrispettivo per il presunto ruolo di esecutore materiale del tentato omicidio e che, pertanto, la Corte territoriale è incorsa nel travisamento della prova.
4.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, del codice di rito rispetto alla valutazione dei riscontri esterni con riferimento alla chiamata in correità operata dal GE, nonché il relativo vizio
di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica;
in particolare, il ricorrente sottolinea che la Corte distrettuale non si è confrontata, se non in modo apodittico, con la dedotta carenza di riscontri esterni precisi, individualizzanti e concordanti finendo, così, per ignorare dati logici e fattuali di segno negativo rispetto alla attendibilità di detta chiamata in correità, quali ad esempio il fatto che la figlia del GE (NN) non era a conoscenza della circostanza che IO CA fosse il mandante del tentato omicidio e che le intercettazioni effettuate nel 2020, così come il sequestro delle lettere inviate dal GE all'odierno ricorrente non potevano valere come elementi di riscontri stante il divieto della c.d. 'circolarità probatoria. L'imputato, inoltre, censura il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere, sempre in maniera apodittica, irrilevanti le testimonianze rese da NN CA (sorella del ricorrente) e da SE FA (che era stato detenuto assieme al sicario) con riferimento alla esistenza di una relazione di natura omosessuale tra il GE e la vittima e che tale rapporto costituirebbe il vero movente del tentato omicidio, con la conseguente assoluta estraneità di IO CA ai fatti oggetto del presente processo. Analogamente, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente valutato come irrilevante la testimonianza di ME IL, il quale aveva escluso di avere mai riferito al GE di contrasti esistenti tra la vittima e la madre del CA.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 192, comma 3, del codice di rito con riferimento al principio della credibilità frazionata della chiamata in correità effettuata da GA GE, stante la totale inattendibilità delle sue dichiarazioni rimaste prive di riscontri oggettivi.
4.4. Con il quarto motivo l'imputato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta irrazionalità della motivazione della Corte di appello per avere ritenuto dimostrata la tesi del movente economico che avrebbe indotto IO CA ad eliminare il cognato, senza confrontarsi (se non in modo contraddittorio ed assertivo) con gli elementi probatori di segno contrario emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, a conferma della insussistenza della appropriazione di denaro da parte
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dell'imputato e della di lui moglie ai danni del NT e, in ogni caso, della significativa riduzione dell'importo oggetto della pretesa appropriazione rispetto alla tesi accusatoria.
4.5. Con il quinto motivo IO CA lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 582, 583 e 575 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di tentato omicidio e non già di lesioni volontarie aggravate, al travisamento della prova per omissione rispetto alle dichiarazioni del GE ed alla distinzione tra dolo eventuale e dolo alternativo. Invero, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'intenzione del GE, come da lui stesso dichiarato in sede testimoniale, non era quella di uccidere ME NT, ma soltanto di ferirlo.
5. Infine, all'esito della discussione in pubblica udienza, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (nei primi quattro motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è fondato per le ragioni di seguito
indicate.
2. Appare, anzitutto, opportuno richiamare i principi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, [...], Rv. 260017, «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere
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il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».
2.1. La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che <<una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che "più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° comma dell'articolo 192 c.p.p.)»> (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191230). In sostanza l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231678). È in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravità, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274597, in motivazione); sono dunque gravi gli indizi che presentino <<una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [...], Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli <<resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, [...], Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della <direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo>> (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, [...], Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto
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verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, [...], Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, [...]). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [...], Rv. 193003).
2.2. Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, [...], Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.).
2.3. Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, [...], Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262280). In caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, devono essere individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275290).
3. Ciò posto e venendo al caso in esame, si osserva che la Corte di appello di Palermo doveva valutare la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalle
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stesse ipotesi alternative prospettate dalla difesa di IO CA;
in realtà la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra richiamati.
3.1. Come visto i dati probatori di natura indiziaria a carico del ricorrente sono stati individuati, da entrambi i giudici di merito, nei seguenti elementi: a) i colloqui intercettati in carcere tra il GE ed i suoi famigliari nel periodo immediatamente successivo al tentato omicidio;
b) la lettera del sicario indirizzata all'odierno ricorrente oggetto di sequestro;
c) le dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso GE a carico del CA;
d) gli accertamenti di carattere economico ed il movente legato al denaro sottratto alla vittima da parte dell'imputato e della di lui moglie.
3.2. Orbene, si rileva che, sulla base dei sopra indicati elementi indiziari per come sono stati valutati e valorizzati dal giudice di appello nella sentenza impugnata, la relativa motivazione non dà conto della formulazione del giudizio di penale responsabilità dell'imputato dopo il previo superamento di ogni ragionevole dubbio come previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e del rispetto dei già enunciati principi per l'apprezzamento della prova indiziaria.
3.3. In particolare, l'affermazione che individua in via necessaria la causale del tentato omicidio nelle ragioni di carattere economico non risulta fondata su dati incontrovertibili e di sicura acquisizione, sicché non può qualificarsi come elemento in qualche modo indiziante che concorra alla identificazione dell'odierno ricorrente quale mandante del delitto in questione. Al riguardo deve, infatti, anzitutto evidenziarsi che non risulta (non dandone atto la sentenza impugnata) che ME NT abbia mai contestato al CA ed alla moglie di questi (nonché sorella della persona offesa) l'appropriazione di parte dell'indennizzo ottenuto per il sinistro stradale, né tantomeno che ne abbia mai chiesto formalmente la restituzione. Non vi è dunque prova dell'esistenza di un contrasto, e di un contrasto particolarmente aspro, a tal punto esasperato da non poter che essere risolto con l'atto estremo della eliminazione fisica del creditore.
3.4. Inoltre, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di una diversa causale del tentato omicidio, quale ad esempio una relazione omossessuale tra la vittima ed il sicario, nonostante quanto riferito da NN CA e da SE FA al riguardo. In particolare, la testimonianza del secondo (il quale aveva dichiarato
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di avere saputo dal GE, nel corso di un comune periodo di detenzione nel 2018, che il tentato omicidio era stata una ritorsione dovuta al fatto che la vittima, con la quale aveva una relazione omosessuale, non aveva mantenuto la promessa di aprirgli un pastificio) è stata considerata non attendibile movendo dalla premessa secondo cui non sarebbe verosimile che un detenuto ammetta la propria omosessualità ad un altro detenuto con il quale non abbia particolare confidenza e considerato che il GE si vantava di essere un donnaiolo e senza indicare gli elementi di prova in forza dei quali è stata esclusa detta relazione. Si tratta, per il vero, di mere asserzioni presuntive che non hanno la consistenza delle massime di esperienza e che non possono pertanto giustificare le inferenze probatorie che la Corte territoriale ha tratto. Orbene, la motivazione adottata dalla Corte territoriale (che non ha ritenuto di dovere trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza nei confronti del FA) non è fondata su elementi oggettivi, visto che la esistenza di una relazione tra il NT ed il GE aveva trovato un qualche riscontro nel narrato di NN CA, che aveva raccontato di avere visto i due uscire, di sera, da una cava isolata e scendere dall'auto della figlia del sicario e che la stessa vittima, subito dopo l'agguato, le aveva raccontato di non avere voluto affittare una sua proprietà all'altro per aprire un centro scommesse. Le stesse modalità dell'agguato, secondo il racconto dell'esecutore materiale e della vittima, sembrano confermare una certa abitualità di rapporti tra i due, visto che il GE aveva lampeggiato con la propria autovettura al NT, il quale non aveva esitato a seguirlo in automobile per vari chilometri sino a giungere nel luogo isolato dove poi sarebbe avvenuto il tentato omicidio. Rispetto a questi dati di fatto la Corte territoriale ha risposto in modo sostanzialmente elusivo, ridimensionandone sbrigativamente ed assertivamente la portata indiziaria, con la conseguenza di rendere una motivazione carente e manifestamente illogica.
3.5. La Corte di appello non ha poi rilevato la esistenza di alcune significative discrasie nel narrato del GE rispetto all'incarico che egli avrebbe ricevuto dal CA, considerato anzitutto che è stata esclusa la consegna dell'arma da parte dell'odierno ricorrente visto che è stato assolto dal reato di detenzione del fucile a canne mozze (capo B della originaria imputazione, pag. 49 della sentenza di primo grado).
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Non va poi dimenticato che le stesse dichiarazioni dell'esecutore materiale (il quale aveva sostenuto che non era sua intenzione uccidere il NT) mal si conciliano con l'incarico omicidiario che, per sua stessa ammissione, gli sarebbe stato assegnato dall'imputato. Se aveva accettato l'incarico di uccidere, perché mai non lo esegui, perché mai arrestò la sua aggressione armata quando avrebbe potuto portarla a compimento una volta che, con spiccata e non spiegata facilità, era riuscito ad attirare la vittima in un luogo assai appartato? Inoltre, l'insulto rivolto dal sicario alla vittima ('miserabile') prima degli spari e la circostanza (riferita dal GE) che il NT fosse sceso dall'auto con in mano dei fazzolettini di carta (quasi volesse avere un rapporto sessuale) fa sorgere dei ragionevoli dubbi circa le ragioni poste a fondamento del tentato omicidio.
3.6. A quanto sopra va aggiunto che non è stato dimostrato il pagamento di qualsiasi somma da parte dell'odierno ricorrente all'esecutore materiale, in esecuzione dell'accordo criminale che avrebbero concluso.
Si osserva poi che nemmeno la telefonata effettuata dal GE al CA il giorno prima del tentato omicidio può assumere rilevanza decisiva non conoscendosi il contenuto della stessa (che, secondo il ricorrente, avrebbe riguardato questioni relative ad una squadra dilettantistica di calcio), tenuto anche conto del fatto che il rapporto tra i due risaliva a vari anni addietro e che lo stesso sicario aveva ammesso di avere ricevuto denaro in passato dall'imputato, di talché anche i suoi tentativi di ottenere denaro dall'imputato possono ragionevolmente essere inquadrati nell'ambito di tali pregressi rapporti.
4. Tutti questi elementi, valutati sia singolarmente che nel loro insieme, inducono a ritenere insufficientemente e illogicamente motivata la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale rispetto al fatto che l'imputato sia il mandante del tentato omicidio e che l'episodio sia da inquadrare nelle ragioni di carattere economico sopra indicate.
5. L'accoglimento dei primi quattro motivi attinenti al profilo della sussistenza degli indizi a carico del ricorrente determina l'assorbimento del quinto motivo di ricorso, relativo all'elemento soggettivo del reato e della configurabilità del tentato omicidio.
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6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo giudizio per colmare, nel rispetto dei principi sopra illustrati, le lacune motivazionali sopra evidenziate. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Giorgio Roscia
Il presidente SE Santalucia
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