Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio - né formale, né sostanziale - ma natura interlocutoria, sicchè, non pregiudicando i diritti delle parti - che possono essere fatti valere nel giudizio civile - non può essere impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2013, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1522
Dott. FUMO M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 26819/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LB N. IL 30/04/1934;
avverso l'ordinanza n. 9778/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 10/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. D.ssa FODARONI G., la quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di TO ER ricorre avverso il provvedimento del tribunale di Roma sesta sezione penale in data 10 novembre 2011, con il quale è stata rigettata l'istanza di restituzione della collezione filatelica a suo tempo sequestrata in casa e in danno del TO stesso.
2. Ricorre per cassazione il predetto difensore e deduce violazione di legge in relazione all'art. 9 c.p., comma 2, art. 321 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 253 c.p.p., nonché ancora artt. 324, 257,
262 del codice di rito e art. 111 Cost.. Il ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del suo ricorso con conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato, ovvero con conseguente annullamento.
3. Si premette nel ricorso che il cittadino statunitense, residente in Italia, CO NO ebbe a presentare a suo tempo, denuncia- querela di furto di una collezione di francobolli custodita nel caveau di una banca di Ginevra, furto avvenuto, a suo dire, ad opera, tra gli altri, del TO. La collezione di francobolli in questione fu sequestrata in Italia, come anticipato, presso l'abitazione del TO. Essa fu fotografata ad opera delle polizia giudiziaria e le foto furono allegate agli atti del procedimento. Nondimeno la collezione rimase in sequestro, ragione per la quale il TO depositò per tempo richiesta di restituzione, previo dissequestro;
la richiesta fu respinta.
4. Il relativo provvedimento fu impugnato innanzi al tribunale del riesame al quale fu rappresentato che il sequestro probatorio non aveva più ragione di essere in quanto, come anticipato, dei francobolli era stata fatta copia fotografica.
Nonostante ciò, il tribunale dichiarò inammissibile l'istanza.
5. La sesta sezione penale del tribunale di Roma, per parte sua, con sentenza del 7 giugno 2011, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 9 c.p., comma 2, essendo stato il reato consumato in Svizzera.
Il predetto tribunale ha mantenuto tuttavia il provvedimento di sequestro, decisione ribadita con l'ordinanza che è oggi oggetto di ricorso per cassazione.
6. Con il ricorso si sostiene che, avendo il tribunale romano decretato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, i provvedimenti cautelari reali emessi dai predetti organi devono ritenersi illegittimi. L'autorità giudiziaria italiana - dunque- non poteva negare il dissequestro e la restituzione della collezione filatelica, ritenendo competente a provvedere in materia (come si legge nel provvedimento impugnato) il giudice civile ai sensi dell'art. 263 del codice di rito.
6.1. Peraltro, come premesso, il sequestro aveva carattere esclusivamente probatorio e, per le ragioni anche esse anticipate, non vi è, neanche da tale punto di vista, fondamento al mantenimento del sequestro.
6.2. Infine si aggiunge che le predette persone offese non hanno provato al giudice civile la fondatezza della loro domanda di restituzione. Invero, a seguito dei vari termini alle stesse concessi per il deposito dell'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e quindi per il deposito di note istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, le parti interessate non hanno adempiuto, tanto che il tribunale ha rinviato la causa direttamente per conclusioni. Nè può ritenersi che il sequestro possa essere mantenuto unicamente sulla base della denuncia-querela, che come chiarito, ad abundantiam, dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2005 è un atto di parte e nulla prova in ordine alla colpevolezza, neanche presunta, del denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, ne' formale ne' sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile (ASN 201023662-RV 247412; ASN 200819704-RV 239790; ASN 199904077-RV 214727).
1.1. Per altro, detto provvedimento non è neanche revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della res con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione;
quest'ultima può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.
2. Consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado, nonché al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima equo determinare in mille Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014