Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto POSSESS SEZIONE SECONDA CIVILE 0167 8 /03 - Composta dagli Ill.m .N. 8915/00 Dott. Rafaele Cron.3876MENSITIERI Consigliere Dott. Alfredo - Consigliere Rep. 545 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICAR SRL, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBELLO 109 SCLA B INT.8, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CASILLO, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO FELICI, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA PREZIOTTI RINALDO, presso lo studio dell'avvocato 11, VIA RICCIOTTI che lo difende, giusta delega in SINIBALDI, 2002 MICHELE 1538 atti;
-1- controricorrente- nonchè
contro
LUNA PARK PERMANENTE ROMA LUPPRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato avverso la sentenza n. 4712/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato FELICI Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 8 maggio 1993 la Picar s.r.l. chiedeva al Pretore di Roma di essere reintegrata nel possesso dell'area antistante il bar-ristorante che gestiva all'interno del Luna Park dell'EUR, a seguito di spoglio subito ad opera di DO EZ, il quale nella notte fra il 16 ed il 17 marzo 1993 aveva sostituito il chiosco di cui era gestore, per sublocazione della LU.P.P.RO. s.r.l. Luna Park Permanente di Roma, con una nuova attrazione, che occupava circa mq. 75 rispetto ai precedenti mq. 30. DO EZ contestava lo spoglio, sotto il profilo che la Picar s.r.l. non era nel possesso dell'area oggetto della richiesta di reintegra. La soc. LU.P.P.RO. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. k Con sentenza in data 28 maggio 1996 il Pretore accoglieva la domanda nei confronti sia del EZ che della soc. LU.P.P.RO. DO EZ proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale di Roma con sentenza in data 15 marzo 1999, in quanto la Picar s.r.l. non aveva fornito la diprova essere nella detenzione dell'area oggetto del denunciato spoglio in base ad 3 un titolo che tale detenzione giustificasse. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Picar s.r.l., con un unico motivo. Resiste con controricorso DO EZ. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso la società ricorrente sostanzialmente ribadisce la tesi secondo la quale dalle prove acquisite risultava che si trovava nel godimento dell'area oggetto dello spoglio denunciato. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, tenere presente che la per godere della tutelasocietà ricorrente, possessoria quale detentrice qualificata avrebbe dovuto provare: a) di essere nel godimento dell'area ocupata;
b) che tale godimento dipendenva da un titolo. Ora, anche volendo ritenere che i giudici di merito non hanno adeguamente valutato gli elementi da cui risultava provata la circostanza di cui sub lache società a), rimane pur sempre il fatto ricorrente non indica neppure in questa sede quale ricollegabile la fosse il titolo al quale era invocata detenzione qualificata dell'area che costituiva l'oggetto del lamentato spoglio. 4 In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 27 novembre 2002 But th и и т с е IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERMA Up - 5 FEB. 2003 Roms. IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 3. GENPIPAL 333 serie 4 al n. IL ZIONARIO