TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione V Civile nella persona del Giudice unico Dott. DR AG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3644/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Valerio Scimemi e Renata P.IVA_1
Riccioli, giusta procura in atti;
Attrice – Opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Romeo, P.IVA_2 giusta procura in atti;
Convenuta – Opposta
E CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (P.IVA Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello;
P.IVA_3
Convenuto – Opposto OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025. IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 11020200010112276001 emessa e notificata dall' Controparte_1
ad istanza del , avente ad oggetto l'intimazione di
[...] Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro 45.496,23 per infrazioni del Codice della
Strada.
L'opponente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto svolge attività di noleggio di autovetture senza conducente a terzi e dunque non può ritenersi solidamente responsabile per violazioni del C.d.S. perpetrate dai propri clienti, ha eccepito l'inesistenza e l'illegittimità del credito iscritto a ruolo.
Altresì, ha dedotto la nullità dell'opposta cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 nonché della L. n. 241/1990 per omessa indicazione dei fatti e delle ragioni per l'emissione della cartella medesima.
In ultimo, ha eccepito l'intervenuta decadenza delle amministrazioni opposte di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del
D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dal D.lgs. n. 46/1999.
Pertanto, l'opponente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella di pagamento, ha chiesto di dichiararsi la nullità della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' deducendo la Controparte_1 legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'opponente; in subordine, considerato che tutto ciò che attiene al merito della sanzione amministrativa attiene al rapporto tra la società debitrice e l'ente impositore, ha chiesto che il venga condannato al pagamento delle spese di Controparte_2
lite nei confronti dell'opponente e dell'ente riscossore medesimo.
2 Costituitosi in giudizio, il previo rigetto della richiesta di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le ragioni spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché la condanna della società opponente al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.7.2022 – appurato che non rileva l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del formulata dall'opponente nella Controparte_2 propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – è stata disposta la sospensione della cartella di pagamento opposta.
Con successiva ordinanza del 12.12.2022 è stata accolta l'istanza di parte opponente di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti indicati alla pag. 9 del proprio atto di citazione.
Istruita in via documentale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Con il primo motivo di opposizione, eccepisce il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, relativamente alle somme portate dalla cartella opposta, sul presupposto della “INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELL'OPPONENTE”.
Osserva, a tal fine, l'opponente che “…ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del d.lgs.
285/1992, rubricato appunto “principio di solidarietà” – già nella formulazione precedente all'intervento normativo interpretativo, e quindi retroattivo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni
e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156 – “per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è
3 obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è av-venuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 – ossia proprio nelle ipotesi di “locazione senza conducente”, ossia proprio nel caso all'odierno esame – risponde solidalmente il locatario”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del codice della strada, “agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso”.
Il combinato disposto degli articoli 196, comma 1, e 84 del codice della strada disciplina e dispone dunque, nelle ipotesi di autonoleggio, per le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, la responsabilità solidale tra il locatario del veicolo e l'eventuale diverso effettivo trasgressore, giammai del proprietario-locatore del veicolo medesimo”.
Il motivo va disatteso.
Esso, invero, non tiene conto del principio, pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez.
U., 22/09/2017, n. 22080), secondo cui, una volta notificato, il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. diviene irretrattabile e con l'opposizione all'esecuzione non possono svolgersi contestazioni relative a forma, merito o procedimento di irrogazione della sanzione, ma soltanto i fatti estintivi e modificativi successivi alla definitività del verbale.
Appare utile, in particolare, richiamare la recentissima Cass. 20713/2025, laddove in parte motiva si afferma, “con specifico riferimento a vicende analoghe a quella in esame, che, «In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva
- derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art.
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204- bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione
4 non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva» (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 09/11/2022, n. 32920, Rv. 666115-01).
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna attrice, che pure ha ammesso di avere ricevuto la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali, non li ha impugnati, ma si è limitata a comunicare alla Polizia locale i nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada.
Per tale ragione, il motivo va disatteso (cfr., sul punto, anche Cass. 24926/2021, relativa a fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame).
***
Con il secondo motivo di opposizione, eccepisce la nullità della cartella Parte_1 di pagamento impugnata, “per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, applicabile ai concessionari per la riscossione in via diretta ed in forza del richiamo operato dal successivo art. 17, nonché della legge 241/1990, non risultando indicati nella stessa i fatti in virtù dei quali essa opponente viene oggi assoggettata al pagamento delle somme azionate”.
In particolare, l'opponente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “alla cartella di pagamento si applicano i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 (espressamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost., tanto più quando la cartella non sia preceduta da un avviso di accertamento motivato con riferimento all'istruttoria compiuta dall'ufficio finanziario;
e perciò è nulla la cartella di pagamento che riporti in maniera criptica
i soli codici del tributo richiesto senza operare un chiaro riferimento alla natura ed ai motivi del recupero a tassazione, non competendo al cittadino di ricostruire l'operato dell'ufficio attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative di codici e numerazioni”
(Cass. Civ., 16.9.2005, n°18415).
Anch tale motivo va disatteso.
5 Esso, invero, trascura di considerare che l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza
S è, in particolare, precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. 9323/2017) che “L''art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto
o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.
Ed ancora: “In tema di atto impositivo, ai fini dell'ammissibile motivazione "per relationem"
è sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente” (Cass.
29002/2017).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento oggetto di opposizione contiene, oltre alla indicazione dei vari “codici tributo”, anche quella di ogni singolo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il che induce a ritenere soddisfatto il requisito di cui si discute.
***
Con l'ultimo motivo di opposizione, eccepisce l'intervenuta decadenza Parte_1 del concessionario e degli enti impositori dal potere di procedere all'esecuzione del quantum richiesto con la cartella di pagamento opposta. “E ciò, per violazione degli artt.
17 e 25 del dpr 602/73, vigenti ratione temporis, atteso che, dall'esame della cartella opposta, non può non evincersi come, nella specie, risultino abbondantemente superati tanto i limiti temporali, imposti dalla legge vigente alla data di accertamento delle asserite infrazioni, per
l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore e di consegna al concessionario, quanto quelli ex lege imposti al concessionario per la notifica della cartella di pagamento opposta”.
6 A tal proposito, l'opponente richiama una sentenza del Giudice di Pace di Palermo, resa a definizione di un'opposizione all'esecuzione promossa dalla Parte_1
avverso altra cartella di pagamento, con la quale è stato deciso che “la disposizione
[...]
da applicare alla fattispecie è l'art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 602/73, nella forma novellata dal D.L. 106/05, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 156/05, disposizione entrata in vigore il 10.8.2005, ma applicabile anche ai procedimenti pendenti a questa data. La disposizione in parola ha attribuito valore fondamentale, agli effetti della decadenza o meno dell'azione di esecuzione per la riscossione coattiva del credito, all'atto di notificazione della cartella di pagamento ed alla data in cui la notificazione medesima è eseguita. Per quanto emerge dagli atti di causa, l'Agente della Riscossione per la Provincia di non ha CP_2 dedotto e provato il rispetto del termine di decadenza dell'azione, prescritto dalla disposizione prima indicata;
anzi, dalle produzioni dell'attrice – opponente e della convenuta – opposta, tale termine appare decorso;
la cartella di pagamento in questione risulta essere notificata oltre il termine di decadenza prescritto. Invero la notifica deve essere eseguita entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui il titolo è divenuto esecutivo, i verbali di accertamento sottostanti la cartella opposta risalgono tutti agli anni 2003, 2004 e 2005, la cartella è stata notificata il 13.10.2008, pertanto oltre il termine suindicato” (GdP Palermo,
29.12.2009, n°10479).
Conclude l'opponente affermando che “Anche alla luce del superiore orientamento, si deve ritenere che le somme prefate, infatti, avrebbero dovuto essere iscritte a ruolo entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il presunto titolo è divenuto esecutivo.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguente decadenza dalla connessa azione esecutiva per il recupero del presunto credito”.
Anche tale motivo non merita di essere accolto.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, “i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al Codice della Strada si prescrivono in cinque anni” (cfr. Cass. ord.
7.12.2018 n. 31817).
In ragione di quanto precede, l'opposizione in esame va integralmente respinta.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda (scaglione fino ad € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione in esame;
NA l'opponente al pagamento delle spese, che liquida, per ciascuna delle due parti convenute costituite, in € 7.616,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, il 29.10.2025
Il Giudice
DR AG
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione V Civile nella persona del Giudice unico Dott. DR AG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3644/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Valerio Scimemi e Renata P.IVA_1
Riccioli, giusta procura in atti;
Attrice – Opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Romeo, P.IVA_2 giusta procura in atti;
Convenuta – Opposta
E CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (P.IVA Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello;
P.IVA_3
Convenuto – Opposto OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025. IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 11020200010112276001 emessa e notificata dall' Controparte_1
ad istanza del , avente ad oggetto l'intimazione di
[...] Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro 45.496,23 per infrazioni del Codice della
Strada.
L'opponente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto svolge attività di noleggio di autovetture senza conducente a terzi e dunque non può ritenersi solidamente responsabile per violazioni del C.d.S. perpetrate dai propri clienti, ha eccepito l'inesistenza e l'illegittimità del credito iscritto a ruolo.
Altresì, ha dedotto la nullità dell'opposta cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 nonché della L. n. 241/1990 per omessa indicazione dei fatti e delle ragioni per l'emissione della cartella medesima.
In ultimo, ha eccepito l'intervenuta decadenza delle amministrazioni opposte di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del
D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dal D.lgs. n. 46/1999.
Pertanto, l'opponente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella di pagamento, ha chiesto di dichiararsi la nullità della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' deducendo la Controparte_1 legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'opponente; in subordine, considerato che tutto ciò che attiene al merito della sanzione amministrativa attiene al rapporto tra la società debitrice e l'ente impositore, ha chiesto che il venga condannato al pagamento delle spese di Controparte_2
lite nei confronti dell'opponente e dell'ente riscossore medesimo.
2 Costituitosi in giudizio, il previo rigetto della richiesta di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le ragioni spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché la condanna della società opponente al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.7.2022 – appurato che non rileva l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del formulata dall'opponente nella Controparte_2 propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – è stata disposta la sospensione della cartella di pagamento opposta.
Con successiva ordinanza del 12.12.2022 è stata accolta l'istanza di parte opponente di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti indicati alla pag. 9 del proprio atto di citazione.
Istruita in via documentale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Con il primo motivo di opposizione, eccepisce il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, relativamente alle somme portate dalla cartella opposta, sul presupposto della “INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELL'OPPONENTE”.
Osserva, a tal fine, l'opponente che “…ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del d.lgs.
285/1992, rubricato appunto “principio di solidarietà” – già nella formulazione precedente all'intervento normativo interpretativo, e quindi retroattivo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni
e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156 – “per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è
3 obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è av-venuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 – ossia proprio nelle ipotesi di “locazione senza conducente”, ossia proprio nel caso all'odierno esame – risponde solidalmente il locatario”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del codice della strada, “agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso”.
Il combinato disposto degli articoli 196, comma 1, e 84 del codice della strada disciplina e dispone dunque, nelle ipotesi di autonoleggio, per le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, la responsabilità solidale tra il locatario del veicolo e l'eventuale diverso effettivo trasgressore, giammai del proprietario-locatore del veicolo medesimo”.
Il motivo va disatteso.
Esso, invero, non tiene conto del principio, pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez.
U., 22/09/2017, n. 22080), secondo cui, una volta notificato, il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. diviene irretrattabile e con l'opposizione all'esecuzione non possono svolgersi contestazioni relative a forma, merito o procedimento di irrogazione della sanzione, ma soltanto i fatti estintivi e modificativi successivi alla definitività del verbale.
Appare utile, in particolare, richiamare la recentissima Cass. 20713/2025, laddove in parte motiva si afferma, “con specifico riferimento a vicende analoghe a quella in esame, che, «In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva
- derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art.
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204- bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione
4 non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva» (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 09/11/2022, n. 32920, Rv. 666115-01).
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna attrice, che pure ha ammesso di avere ricevuto la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali, non li ha impugnati, ma si è limitata a comunicare alla Polizia locale i nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada.
Per tale ragione, il motivo va disatteso (cfr., sul punto, anche Cass. 24926/2021, relativa a fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame).
***
Con il secondo motivo di opposizione, eccepisce la nullità della cartella Parte_1 di pagamento impugnata, “per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, applicabile ai concessionari per la riscossione in via diretta ed in forza del richiamo operato dal successivo art. 17, nonché della legge 241/1990, non risultando indicati nella stessa i fatti in virtù dei quali essa opponente viene oggi assoggettata al pagamento delle somme azionate”.
In particolare, l'opponente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “alla cartella di pagamento si applicano i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 (espressamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost., tanto più quando la cartella non sia preceduta da un avviso di accertamento motivato con riferimento all'istruttoria compiuta dall'ufficio finanziario;
e perciò è nulla la cartella di pagamento che riporti in maniera criptica
i soli codici del tributo richiesto senza operare un chiaro riferimento alla natura ed ai motivi del recupero a tassazione, non competendo al cittadino di ricostruire l'operato dell'ufficio attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative di codici e numerazioni”
(Cass. Civ., 16.9.2005, n°18415).
Anch tale motivo va disatteso.
5 Esso, invero, trascura di considerare che l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza
S è, in particolare, precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. 9323/2017) che “L''art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto
o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.
Ed ancora: “In tema di atto impositivo, ai fini dell'ammissibile motivazione "per relationem"
è sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente” (Cass.
29002/2017).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento oggetto di opposizione contiene, oltre alla indicazione dei vari “codici tributo”, anche quella di ogni singolo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il che induce a ritenere soddisfatto il requisito di cui si discute.
***
Con l'ultimo motivo di opposizione, eccepisce l'intervenuta decadenza Parte_1 del concessionario e degli enti impositori dal potere di procedere all'esecuzione del quantum richiesto con la cartella di pagamento opposta. “E ciò, per violazione degli artt.
17 e 25 del dpr 602/73, vigenti ratione temporis, atteso che, dall'esame della cartella opposta, non può non evincersi come, nella specie, risultino abbondantemente superati tanto i limiti temporali, imposti dalla legge vigente alla data di accertamento delle asserite infrazioni, per
l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore e di consegna al concessionario, quanto quelli ex lege imposti al concessionario per la notifica della cartella di pagamento opposta”.
6 A tal proposito, l'opponente richiama una sentenza del Giudice di Pace di Palermo, resa a definizione di un'opposizione all'esecuzione promossa dalla Parte_1
avverso altra cartella di pagamento, con la quale è stato deciso che “la disposizione
[...]
da applicare alla fattispecie è l'art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 602/73, nella forma novellata dal D.L. 106/05, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 156/05, disposizione entrata in vigore il 10.8.2005, ma applicabile anche ai procedimenti pendenti a questa data. La disposizione in parola ha attribuito valore fondamentale, agli effetti della decadenza o meno dell'azione di esecuzione per la riscossione coattiva del credito, all'atto di notificazione della cartella di pagamento ed alla data in cui la notificazione medesima è eseguita. Per quanto emerge dagli atti di causa, l'Agente della Riscossione per la Provincia di non ha CP_2 dedotto e provato il rispetto del termine di decadenza dell'azione, prescritto dalla disposizione prima indicata;
anzi, dalle produzioni dell'attrice – opponente e della convenuta – opposta, tale termine appare decorso;
la cartella di pagamento in questione risulta essere notificata oltre il termine di decadenza prescritto. Invero la notifica deve essere eseguita entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui il titolo è divenuto esecutivo, i verbali di accertamento sottostanti la cartella opposta risalgono tutti agli anni 2003, 2004 e 2005, la cartella è stata notificata il 13.10.2008, pertanto oltre il termine suindicato” (GdP Palermo,
29.12.2009, n°10479).
Conclude l'opponente affermando che “Anche alla luce del superiore orientamento, si deve ritenere che le somme prefate, infatti, avrebbero dovuto essere iscritte a ruolo entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il presunto titolo è divenuto esecutivo.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguente decadenza dalla connessa azione esecutiva per il recupero del presunto credito”.
Anche tale motivo non merita di essere accolto.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, “i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al Codice della Strada si prescrivono in cinque anni” (cfr. Cass. ord.
7.12.2018 n. 31817).
In ragione di quanto precede, l'opposizione in esame va integralmente respinta.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda (scaglione fino ad € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione in esame;
NA l'opponente al pagamento delle spese, che liquida, per ciascuna delle due parti convenute costituite, in € 7.616,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, il 29.10.2025
Il Giudice
DR AG
8