Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di dichiarazione d'incompetenza per materia, la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo è illegittima soltanto ove si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise effettuata dal Tribunale a seguito di dichiarazione d'incompetenza per materia in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione degli atti alEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale rilevato in relazione al disposto dell'art. 23, comma 1, c.p.p.[1]. Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione, si deve innanzitutto segnalare come la norma dibattuta – la quale, come noto, detta la disciplina processuale della dichiarazione di incompetenza nel dibattimento di primo grado – sia stata oggetto di più censure da parte della Consulta: la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 76 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 27/02/2013
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 668
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 24126/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.B. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 36/2009 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Giovanni D'Angelo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 luglio 2009, la Corte di Assise di Catania riteneva A.B. responsabile di una serie di delitti riguardanti lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di donne nigeriane, la tratta di persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù, contestati con due distinti decreti di rinvio a giudizio, i cui procedimenti venivano riuniti per la evidente connessione esistente. In particolare venivano affermati i seguenti delitti:
a) delitto di cui agli artt. 601 e 110 c.p., per avere in concorso con altri, al fine di commettere i delitti di cui all'art. 600 c.p., comma 1, e segnatamente di ridurre o mantenere I.E. , in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali, indotto la medesima a fare ingresso in Italia, con l'aggravante dell'essere stato il delitto commesso al fine dello sfruttamento della prostituzione;
b) associazione a delinquere finalizzata a compiere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
c) sfruttamento della prostituzione di donne nigeriane, di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e comma 3 bis, lett. c bis e c ter, per avere in concorso con altri soggetti ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, compiuto atti diretti a favorire l'ingresso in Italia di donne nigeriane, tra cui I.E. , con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso con più soggetti ed al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione nonché avvalendosi di documenti falsi;
d) reclutamento di diverse donne nigeriane al fine di far loro esercitare la prostituzione ed in ogni caso averne sfruttato la prostituzione, lucrandone i proventi;
e) delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 600 c.p., commi 1 e 3 per avere in concorso con altri, approfittando dello stato di necessità di cittadine nigeriane, ridotto e mantenuto le donne in stato di soggezione continuativa, con l'aggravante dell'essere la condotta finalizzata allo sfruttamento dell'altrui prostituzione. Con decisione del 5 dicembre 2011 la Corte di Assise di appello di Catania, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, riduceva l'inflitta sanzione, confermando nel resto la gravata pronuncia.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando sei motivi.
1 - violazione dell'art. 600 c.p.p., lett. B e C, per mancata celebrazione di una nuova udienza preliminare per i capi di imputazione del primo rinvio a giudizio. La censura riguarda in particolare la contestazione di cui agli artt. 110 e 601 c.p. e quella di associazione a delinquere finalizzata a compiere i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quest'ultimo duplicato in analoga contestazione dell'altro decreto di rinvio a giudizio. Secondo la ricorrente, a seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale con sentenza del 16 luglio 2008, il procedimento non è regredito per l'emissione di un nuovo decreto di rinvio a giudizio, ma gli atti sono stati trasmessi direttamente alla Corte d'assise, in violazione della sentenza della Corte costituzionale 11/3/1993 n. 76 .
2. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione alla mancata nomina di un traduttore di lingua Benin, interprete già nominato in udienza preliminare ed incompatibilità dell'interprete di lingua inglese;
3. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento del delitto tentato in luogo di quello consumato, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 601 c.p.;
4. insussistenza del reato associativo, per difetto di prova;
5. rideterminazione della pena, con eliminazione della pena prevista per tale reato e per i reati di cui al procedimento n. 10264/07 R.G.N.R. (n. 12/2008 R.G. Corte Assise);
6. insussistenza del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 600 c.p., commi 1, 2 e 3 e art. 601 c.p., mancando nella concreta condotta posta in essere dall'imputata, così come ricostruita nel processo, qualsiasi forma di approfittamento della situazione di necessità, che costituisce la condotta del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600) in danno di I.E. , o delle modalità alternative di realizzazione della condotta tipica (violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità). Anche sotto il profilo soggettivo non vi sarebbe prova della sussistenza del reato. La ricorrente chiede in conclusione applicarsi il minimo della pena e di una serie di benefici (attenuanti generiche;
attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1; non menzione della condanna) se concedibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
L'imputata è stata sottoposta a due distinti procedimenti: nel primo, recante il nr. 10264/07 R.G.N.R. (n. 12/2008 R.G. Corte Assise), avente ad oggetto due capi di imputazione (violazione delle disposizioni in materia di immigrazione e tratta delle persone in danno di I.E. ) il Tribunale collegiale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per materia, con sentenza del 16 luglio 2008, rimettendo gli atti alla Prima Sezione della Corte di Assise di Catania;
nel procedimento recante il n. 2861/07 (n. 12/2008 R.G. Corte Assise), il Tribunale dichiarava la propria incompetenza rimettendo gli atti al G.U.P., il quale con decreto del 28.11.2008 rinviava a giudizio l'imputata davanti alla Quarta Sezione della Corte d'assise di Catania per 5 reati (associazione a delinquere, violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, sfruttamento della prostituzione di donne nigeriane, riduzione in schiavitù di cittadine nigeriane e ricettazione di documenti di identità contraffatti). I due procedimenti erano poi riuniti davanti alla Prima Sezione della Corte di Assise di Catania per l'evidente connessione, con il consenso dell'imputato e presso quello collegio si celebrava il dibattimento, concluso dalla sentenza del 10 luglio 2009 di condanna a tredici anni di reclusione. Correttamente sul punto la Corte territoriale ha osservato che, attesa la competenza funzionale del Pubblico Ministero distrettuale ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis sul delitto di cui all'art.601 c.p. (l'unico che sarebbe travolto da una eventuale dichiarazione di nullità, invocata con il primo motivo), e dunque anche del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, non si è determinata alcuna violazione del diritto di difesa, poiché in caso di restituzione degli atti al pubblico ministero si sarebbe dovuta celebrare una nuova udienza preliminare avente ad oggetto le stesse imputazioni, davanti allo stesso giudice competente per l'udienza preliminare.
Va in proposito ricordato che con sentenza del 10 aprile 2001 n. 104 la Corte costituzionale, ricordando le proprie decisioni con le quali dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 c.p.p. nella parte in cui disponevano, in caso di dichiarazione di incompetenza, la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, per la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto l'imputato non veniva posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa (accesso al rito abbreviato davanti al giudice naturale), ha rilevato che la medesima esigenza non ricorre in caso di procedimento per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis;
in tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. La Consulta ha dunque concluso che "la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può quindi riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Ne deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle situazioni, quali quelle prese in esame nei giudizi a quibus, in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale".
Anche se la decisione della Corte costituzionale si riferisce alla incompetenza per territorio, la situazione che si determina in caso di incompetenza per materia, disciplinata dall'art. 23 come modificato dalla sentenza dell'11 marzo 1993 n. 76 , è assolutamente sovrapponibile. Anche in questo caso, infatti, l'ambito applicativo della dichiarazione di illegittimità è chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove è dichiarata l'illegittimità della norma censurata nella parte in cui prevede "la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza.
Il Collegio non ha ritenuto di condividere la diversa soluzione data al quesito da questa Corte in altre decisioni (Sez. 1, n. 37037 del 20/09/2010, Apadula, Rv. 248954; Sez. 5, n. 21587 del 17/03/2009, Audino, Rv. 243890), poiché nelle fattispecie oggetto di quelle sentenze l'incompetenza per materia riguardava solo alcuni dei reati contestati, a causa di esclusa connessione, per cui, essendo diverso l'oggetto, limitato ai reati per cui era stata dichiarata la competenza, sussisteva l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata nomina di un traduttore di lingua Benin, è infondato.
La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità, ha ritenuto che l'imputata parlasse la lingua italiana, attesa la sua pregressa e lunga (dieci anni) permanenza in Italia. Tale assunto è contestato in maniera del tutto generica nel ricorso, come del tutto generica è la censura relativa alla supposta incompatibilità di un'interprete (sig.ra Godowin) già nominata dal G.U.P. per aver partecipato "precedentemente alle altre fasi del giudizio". Del resto va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte "il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana" (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693) e, in ogni caso, "all'imputato alloglotta, che non abbia conoscenza della lingua italiana, va riconosciuto non già il diritto all'assistenza di un interprete di madrelingua, ma quello all'assistenza gratuita di un interprete, per la traduzione in una lingua a lui comprensibile dell'accusa formulata nei suoi confronti e degli atti al cui compimento egli partecipa" (Sez. 6, n. 18496 del 04/03/2010, Andreynski, Rv. 247003), cosa che è avvenuta nel dibattimento di primo grado con la nomina di un interprete di lingua inglese, che l'imputata ha dimostrato di conoscere.
3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto versati in fatto e del tutto generici.
3.1 Va ricordato che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, se, come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento (o, meglio, nei provvedimenti, dato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione;
cfr. Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). Quanto poi al vizio di motivazione, è preclusa alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò vale anche dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 in base alla quale è possibile denunciare come causa di annullamento della sentenza la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"; con tale disposizione, invero, si è ammessa la deducibilità del cosiddetto "travisamento della prova", riconducibile soltanto all'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" nè fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168), come fa la ricorrente, nel richiamare il contenuto di serie di intercettazioni con la mera indicazione della data, invocando l'applicazione della disciplina del delitto tentato con riferimento al reato di cui all'art. 601 c.p., o confutando in modo del tutto generico la propria responsabilità (quarto motivo).
Con riferimento al primo rilievo è opportuno ribadire che ai fini della consumazione del delitto di tratta delle persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601 c.p., comma 1, non è necessario che l'evento (ingresso illegale) sia compiutamente verificato, ne' che venga commesso il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla norma richiamata (art. 600 c.p.), atteso che con tale richiamo il legislatore ha voluto stabilire il requisito del dolo specifico che deve connotare la condotta dell'agente, non rilevando la mancata realizzazione della finalità perseguita (Sez. 5, n. 20740 del 25/03/2010, Ikponwmasa, in motivazione). La fattispecie delittuosa, introdotta dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, incrimina ab origine l'attività di induzione o costrizione all'ingresso, soggiorno o trasferimento finalizzata al compimento del reato di cui all'art. 600 c.p. e, in ultima analisi, al conseguimento delle prestazioni dei c.d. schiavi del terzo millennio e degli enormi vantaggi economici che esse determinano. Ne deriva che, per il perfezionamento del reato, è sufficiente l'attività di induzione o costrizione che abbia conseguito l'effetto di determinare l'ingresso, il soggiorno o il trasferimento, senza tuttavia che sia necessario che il reato di cui all'art. 600 c.p. sia effettivamente commesso (dallo stesso autore o da altri concorrenti) ai danni della vittima.
Se questo viene effettivamente commesso si avrà concorso dei reati di cui all'art. 601 c.p. e all'art. 600 c.p.. 4. Al rigetto del primo ed alla dichiarazione di inammissibilità del quarto motivo, consegue il rigetto anche del quinto motivo, con il quale si chiede la rideterminazione della pena conseguente all'accoglimento degli altri due.
5. Il sesto motivo, relativo alla insussistenza del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 600 c.p., commi 1, 2 e 3 e art. 601 c.p. ed alla concessione di una serie di "benefici" di legge, è inammissibile.
Il motivo è articolato, in realtà, solo con riferimento al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, poiché si contesta che dall'istruttoria dibattimentale siano emersi elementi per affermare la sussistenza di una qualsiasi forma di approfittamento della situazione di necessità, che costituisce la condotta del reato di (art. 600) in danno di I.E. , o delle modalità alternative realizzazione della condotta tipica (violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità). Orbene, a prescindere dal fatto che il delitto è contestato come commesso in danno di diverse donne nigeriane, in parte da identificare, e non della I.E. (rispetto alla quale nella sentenza di primo grado si legge che, a causa dell'arresto, l'imputata "non ebbe tempo di consumare il reato" anche in danno di E. ), nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado la sussistenza del delitto è congruamente e logicamente motivata in base al contenuto di numerose intercettazioni telefoniche svolte dal gennaio al settembre del 2007 (soprattutto il 3, il 4 ed il 7 marzo), dal sequestro, al momento dell'intervento della polizia il (omesso) , di una ingente somma di denaro, di foto di donne di colore dedite alla prostituzione su strada, di tre documenti di identità contraffatti, di appunti con l'indicazione di nomi femminili, con accanto delle cifre, indicativi della condotta di riduzione in schiavitù di una serie di donne, costrette con riti woodoo a sottoporsi alle loro maman sino al pagamento della somma pattuita (pagina 15 della sentenza di appello). A fronte di ciò le censure della ricorrente sono assolutamente generiche e prive di qualunque riferimento a specifici atti del procedimento. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione del minimo della pena e di una serie di benefici (attenuanti generiche;
attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1; non menzione della condanna), se concedibili,si tratta all'evidenza di richieste inammissibili in sede di legittimità e frutto, probabilmente, di un refuso nella redazione del ricorso. In ogni caso ne va registrata la palese inammissibilità in questa sede.
6. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di spese processuali. La natura dei reati impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013