Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 18710
CASS
Sentenza 27 febbraio 2013

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In tema di dichiarazione d'incompetenza per materia, la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo è illegittima soltanto ove si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise effettuata dal Tribunale a seguito di dichiarazione d'incompetenza per materia in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione degli atti al
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale rilevato in relazione al disposto dell'art. 23, comma 1, c.p.p.[1]. Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione, si deve innanzitutto segnalare come la norma dibattuta – la quale, come noto, detta la disciplina processuale della dichiarazione di incompetenza nel dibattimento di primo grado – sia stata oggetto di più censure da parte della Consulta: la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 76 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 18710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18710
Data del deposito : 27 febbraio 2013

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