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Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/08/2024, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
RG 3336/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
PresidenteDott.ssa Barbara Cao
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/10/2023, da
1) Parte 1
nata a [...] il [...] cittadina ITALIANA Cod. Fisc. C.F. 1 e residente in [...]
(Co) in Via XXV Aprile n. 25/b con l'Avv. Daniele Negri
nei confronti di
2) Controparte 1
nato a [...] il [...] cittadino/a: Pt 2 Cod. Fisc. C.F. 2 e residente in [...] con l'Avv. Cinzia Massaini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in EN AL LV, in data 19/05/2018,
(anno 2018, atto n. 1, parte 1, serie -); con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
Parte 3 C.F. C.F. 3 ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
in Via XXV Aprile n. 25/b
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, verrà assegnata alla signora Parte 1 che l'abiterà con la figlia minore.
4) Il Signor Controparte 1 a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, sin d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla Signora Parte 1 che accetta senza corresponsione di denaro, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in
Porlezza (Co) in Via XXV Aprile n. 25/b. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 31/12/2024, a mezzo di redigendo atto notarile e, per l'effetto della stessa, la moglie diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile coniugale. Nello specifico, il Signor Controparte_1 (C.F.
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Parte 1 (C.F.25/b si obbliga, sin da ora, a trasferire alla moglie C.F. 1 nata il [...] a [...] e residente a [...], che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale come meglio di seguito censita: “unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale denominato "Residence
Aurora", edificato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 9 col mappale 1539, ente urbano di ha
00.14.30, sito in Comune di Porlezza (Co), località Cima, via XXV Aprile n. 25/b: = appartamento disposto su due piani (primo e secondo) collegati tra loro mediante scala interna, composto da monolocale con angolo cottura, disimpegno, bagno e balcone al piano primo;
da locale di sgombero, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano secondo, con annessi pertinenziali vanno ad uso box- autorimessa e cantina al piano primo sottostrada, il tutto rispettivamente così censito nel Catasto
Fabbricati di Porlezza, sezione censuaria Cima: - sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 7, via
XXV Aprile n. 25B, piani 1-2, categoria A/2, classe 4, vani 3, superficie catastale mq. 62, totale escluse aree scoperte mq. 60, rendita euro 371,85;- sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 11, via XXV
Aprile n. 25, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita euro 105,36;
- sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 18, via XXV Aprile n. 25, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq. 8, superficie catastale mq. 10, rendita euro 14,05; Confini a corpo dell'appartamento: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 706, unità immobiliare di cui al subalterno 8, prospetto su aria annessa all'unità immobiliare di cui al subalterno 3 ed unità immobiliari di cui al subalterno 6. Confini
del box: corsello di manovra e marciapiede comuni di cui al subalterno 704, autorimessa di cui al subalterno 12, terrapieno e autorimessa di cui al subalterno 10. Confini della cantina: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 705, unità immobiliari di cui al subalterno 711 e cantina di cui al subalterno
19. AVVERTENZE CATASTALI: 1) Il mappale 1539, ente urbano di ha 00.14.30, deriva dal mappale
1258, di ha 00.14.30, in forza del tipo mappale del 5 dicembre 2013 - protocollo n. CO0189416. 2) Il mappale 1258, di ha 00.14.30, deriva dal frazionamento del mappale 1237, di ha 00.16.50, del 16 settembre 1997 - protocollo n. CO0030353, che ha generato il suddetto papale 1258 di ha 00.14.30, il mappale 1259 di ha 00.01.30 ed il mappale 1260 di ha 00.00.90; a sua volta, il mappale 1237 di ha
00.16.50 deriva dal frazionamento del mappale 323 di ha 00.46.70, del 26 febbraio 1966 - protocollo
C00030352, che ha generato il mappale 323 di ha 00.16.20, il suddetto mappare 1237 di ha 00.16.50 ed il mappale 1238 di ha 00.14.00. A migliore identificazione di quanto venduto, le parti fanno riferimento alle planimetrie, all'elaborato planimetrico, all'elenco subalterni ed all'estratto di mappa depositati in Catasto che si allegano in coppia sotto -A-,-B-,-C-,-D-, -E- ed -F-. La parte venditrice
(intestataria in Catasto e nei registri immobiliari dei beni venduti) dichiara, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che lo stato di fatto è conforme ai riportati dati catastali e alle perimetrie allegate sotto -A-,-B-e-C. Il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni diritto, accessione, pertinenza, servitù e comunione, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato pari a 77,62/1000, per l'appartamento, 7,62/1000 per il box e 1,83 per la cantina. Tra dette parti comuni vi sono: - Il subalterno
23 (locale tecnico), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno 704 (corsello di manovra e marciapiedi) bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno 705
(scala e passaggi) bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui ai subalterni 701,702, 4,
5,18, 19 e 703; - Il subalterno 706 (scala e passaggi), bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui subalterni 702, 3, 6, 7, 8, 20 e 703; - Il subalterno 707 (area di pertinenza), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari". Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimenti di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio da designarsi, si fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi. La Signora Parte 1 si accollerà la quota parte, pari al 50%, del signor Controparte 1 del debito residuo del mutuo contratto con Controparte 2 di cui all'atto in data 15/02/2022 Repertorio n.57575 - Raccolta n. 22493 del Notaio Dott. Persona 1 Fino a quando non sarà formalizzata la cessione della casa coniugale, la relativa rata del mutuo sarà suddivisa al 50% tra i coniugi. Le spese straordinarie relative all'immobile saranno suddivise al 50% tra i coniugi. 5) Salvo il calendario di massima di seguito indicato, i genitori restano liberi di individuare, in accordo tra loro, anche modalità differenti, tenendo conto delle esigenze della figlia minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a) ogni fine settimana alternato dal sabato mattina ore
10.00 fino a domenica sera dopo cena ore 21.00; b) Il padre potrà tenere con sé la figlia anche un giorno alla settimana (dal lunedì al venerdì) da quando la ricorrente esce dall'abitazione per recarsi al posto di lavoro sino all'orario del suo rientro;
c) le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori. Per la massima soddisfazione di norma, Pt 4 trascorrerà le vacanze natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore verranno organizzate entro il 30/04 aprile di ogni anno. Il padre potrà tenere la figlia per 15 giorni, anche consecutivi, quando la stessa avrà compiuto i tre anni di età, nel periodo 1° luglio - 15 settembre o data antecedente in caso di inizio anticipato delle scuole. Nel medesimo periodo la madre potrà tenere la minore per 15 giorni anche consecutivi, sempre da concordare con il padre entro il 30/04 di ciascun anno.
6) Il signor CP 1 corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento, un contributo mensile per la figlia Pt 4 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari ad euro 400,00
(quattrocento) mensili, somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT - costo vita. Il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte 1 con coordinate già note al signor CP 1
Il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie nei medesimi termini e si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Como. Si precisa che la sig.ra Parte 1 continuerà a pagare integralmente la retta dell'asilo nido.
7) I coniugi continueranno ad essere titolari dei rispettivi conti ed il saldo giacente alla data del deposito del presente ricorso e quello successivamente esistente rimarrà di competenza dell'intestatario del conto.
8) I coniugi rimarranno proprietari ed utilizzatori delle proprie autovetture e provvederanno, autonomamente, al loro mantenimento e.d al pagamento delle relative spese e tasse.
9) Il Giudizio di separazione sarà definito alle condizioni sopra indicate con la compensazione integrale delle spese legali.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.5.2024 le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte 1
E
Controparte 1 che hanno contratto matrimonio in data 19/05/2018, in EN AL LV con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN AL LV
(anno 2018, atto n. 1, parte 1, Serie -),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN AL LV perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.7.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
PresidenteDott.ssa Barbara Cao
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/10/2023, da
1) Parte 1
nata a [...] il [...] cittadina ITALIANA Cod. Fisc. C.F. 1 e residente in [...]
(Co) in Via XXV Aprile n. 25/b con l'Avv. Daniele Negri
nei confronti di
2) Controparte 1
nato a [...] il [...] cittadino/a: Pt 2 Cod. Fisc. C.F. 2 e residente in [...] con l'Avv. Cinzia Massaini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in EN AL LV, in data 19/05/2018,
(anno 2018, atto n. 1, parte 1, serie -); con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
Parte 3 C.F. C.F. 3 ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
in Via XXV Aprile n. 25/b
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, verrà assegnata alla signora Parte 1 che l'abiterà con la figlia minore.
4) Il Signor Controparte 1 a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, sin d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla Signora Parte 1 che accetta senza corresponsione di denaro, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in
Porlezza (Co) in Via XXV Aprile n. 25/b. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 31/12/2024, a mezzo di redigendo atto notarile e, per l'effetto della stessa, la moglie diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile coniugale. Nello specifico, il Signor Controparte_1 (C.F.
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Parte 1 (C.F.25/b si obbliga, sin da ora, a trasferire alla moglie C.F. 1 nata il [...] a [...] e residente a [...], che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale come meglio di seguito censita: “unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale denominato "Residence
Aurora", edificato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 9 col mappale 1539, ente urbano di ha
00.14.30, sito in Comune di Porlezza (Co), località Cima, via XXV Aprile n. 25/b: = appartamento disposto su due piani (primo e secondo) collegati tra loro mediante scala interna, composto da monolocale con angolo cottura, disimpegno, bagno e balcone al piano primo;
da locale di sgombero, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano secondo, con annessi pertinenziali vanno ad uso box- autorimessa e cantina al piano primo sottostrada, il tutto rispettivamente così censito nel Catasto
Fabbricati di Porlezza, sezione censuaria Cima: - sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 7, via
XXV Aprile n. 25B, piani 1-2, categoria A/2, classe 4, vani 3, superficie catastale mq. 62, totale escluse aree scoperte mq. 60, rendita euro 371,85;- sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 11, via XXV
Aprile n. 25, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita euro 105,36;
- sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 18, via XXV Aprile n. 25, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq. 8, superficie catastale mq. 10, rendita euro 14,05; Confini a corpo dell'appartamento: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 706, unità immobiliare di cui al subalterno 8, prospetto su aria annessa all'unità immobiliare di cui al subalterno 3 ed unità immobiliari di cui al subalterno 6. Confini
del box: corsello di manovra e marciapiede comuni di cui al subalterno 704, autorimessa di cui al subalterno 12, terrapieno e autorimessa di cui al subalterno 10. Confini della cantina: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 705, unità immobiliari di cui al subalterno 711 e cantina di cui al subalterno
19. AVVERTENZE CATASTALI: 1) Il mappale 1539, ente urbano di ha 00.14.30, deriva dal mappale
1258, di ha 00.14.30, in forza del tipo mappale del 5 dicembre 2013 - protocollo n. CO0189416. 2) Il mappale 1258, di ha 00.14.30, deriva dal frazionamento del mappale 1237, di ha 00.16.50, del 16 settembre 1997 - protocollo n. CO0030353, che ha generato il suddetto papale 1258 di ha 00.14.30, il mappale 1259 di ha 00.01.30 ed il mappale 1260 di ha 00.00.90; a sua volta, il mappale 1237 di ha
00.16.50 deriva dal frazionamento del mappale 323 di ha 00.46.70, del 26 febbraio 1966 - protocollo
C00030352, che ha generato il mappale 323 di ha 00.16.20, il suddetto mappare 1237 di ha 00.16.50 ed il mappale 1238 di ha 00.14.00. A migliore identificazione di quanto venduto, le parti fanno riferimento alle planimetrie, all'elaborato planimetrico, all'elenco subalterni ed all'estratto di mappa depositati in Catasto che si allegano in coppia sotto -A-,-B-,-C-,-D-, -E- ed -F-. La parte venditrice
(intestataria in Catasto e nei registri immobiliari dei beni venduti) dichiara, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che lo stato di fatto è conforme ai riportati dati catastali e alle perimetrie allegate sotto -A-,-B-e-C. Il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni diritto, accessione, pertinenza, servitù e comunione, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato pari a 77,62/1000, per l'appartamento, 7,62/1000 per il box e 1,83 per la cantina. Tra dette parti comuni vi sono: - Il subalterno
23 (locale tecnico), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno 704 (corsello di manovra e marciapiedi) bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno 705
(scala e passaggi) bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui ai subalterni 701,702, 4,
5,18, 19 e 703; - Il subalterno 706 (scala e passaggi), bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui subalterni 702, 3, 6, 7, 8, 20 e 703; - Il subalterno 707 (area di pertinenza), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari". Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimenti di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio da designarsi, si fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi. La Signora Parte 1 si accollerà la quota parte, pari al 50%, del signor Controparte 1 del debito residuo del mutuo contratto con Controparte 2 di cui all'atto in data 15/02/2022 Repertorio n.57575 - Raccolta n. 22493 del Notaio Dott. Persona 1 Fino a quando non sarà formalizzata la cessione della casa coniugale, la relativa rata del mutuo sarà suddivisa al 50% tra i coniugi. Le spese straordinarie relative all'immobile saranno suddivise al 50% tra i coniugi. 5) Salvo il calendario di massima di seguito indicato, i genitori restano liberi di individuare, in accordo tra loro, anche modalità differenti, tenendo conto delle esigenze della figlia minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a) ogni fine settimana alternato dal sabato mattina ore
10.00 fino a domenica sera dopo cena ore 21.00; b) Il padre potrà tenere con sé la figlia anche un giorno alla settimana (dal lunedì al venerdì) da quando la ricorrente esce dall'abitazione per recarsi al posto di lavoro sino all'orario del suo rientro;
c) le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori. Per la massima soddisfazione di norma, Pt 4 trascorrerà le vacanze natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore verranno organizzate entro il 30/04 aprile di ogni anno. Il padre potrà tenere la figlia per 15 giorni, anche consecutivi, quando la stessa avrà compiuto i tre anni di età, nel periodo 1° luglio - 15 settembre o data antecedente in caso di inizio anticipato delle scuole. Nel medesimo periodo la madre potrà tenere la minore per 15 giorni anche consecutivi, sempre da concordare con il padre entro il 30/04 di ciascun anno.
6) Il signor CP 1 corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento, un contributo mensile per la figlia Pt 4 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari ad euro 400,00
(quattrocento) mensili, somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT - costo vita. Il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte 1 con coordinate già note al signor CP 1
Il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie nei medesimi termini e si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Como. Si precisa che la sig.ra Parte 1 continuerà a pagare integralmente la retta dell'asilo nido.
7) I coniugi continueranno ad essere titolari dei rispettivi conti ed il saldo giacente alla data del deposito del presente ricorso e quello successivamente esistente rimarrà di competenza dell'intestatario del conto.
8) I coniugi rimarranno proprietari ed utilizzatori delle proprie autovetture e provvederanno, autonomamente, al loro mantenimento e.d al pagamento delle relative spese e tasse.
9) Il Giudizio di separazione sarà definito alle condizioni sopra indicate con la compensazione integrale delle spese legali.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.5.2024 le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte 1
E
Controparte 1 che hanno contratto matrimonio in data 19/05/2018, in EN AL LV con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN AL LV
(anno 2018, atto n. 1, parte 1, Serie -),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN AL LV perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.7.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao