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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 17/10/2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1082 /2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
PAO mente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Biagio Camagna, 32 ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 1 marzo 2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. dell'avviso di addebito n. 394 2023 00037161 68 000 notificato in data 27.1.2024 emesso dall' per CP_1 mancato versamento di contributi alla Gestione Commercianti dall'ottobre 2021 al settembre 2022 per un totale di €4.575,33. In particolare ha precisato di essere, dalla data di costituzione (28.7.2016), legale rappresentante della società con sede in Reggio Controparte_2 Calabria, ma di non aver mai partecipato personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale e che nel periodo di interesse, la ricorrente ha prestato attività lavorativa presso la società con sede in Milano, prima con contratto di CP_3 lavoro a tempo determinato fino al 31.10.2021 e con sede di lavoro prima in Trento, via Caneppele, n. 31/1 e successivamente, dal 2.11.2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e con sede di lavoro in Milano. Sottolineando di non aver svolto attività imprenditoriale secondo i requisiti richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e di non aver mai percepito alcun tipo di reddito dall'attività di impresa, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso per i motivi esposti. Si è costituito in giudizio l' il quale ha affermato che l'avviso di CP_1 addebito traeva origine dal verbale ispettivo n. 2019005104 scaturente da accertamento dell'ITL del 29/04/2019, da cui era emersa la gestione dell'impresa da parte di un altro soggetto, identificato come coadiutore familiare del titolare non attivo (ovvero la ricorrente) con decorrenza 2/11/2016, non rientrante nel novero dei dipendenti, diversamente da quanto dichiarato. Evidenziava inoltre che fattispecie assolutamente identica (riferita alla medesima posizione, ma a periodi differenti), era stata da decisa dallo stesso Tribunale che si è già pronunziato con sentenza n. 526/24. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
******* Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ciò premesso, con riguardo al merito delle doglianze attoree appare opportuno richiamare brevemente le norme e i precedenti giurisprudenziali intervenuti nella materia che occupa. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, al socio amministratore di si applicasse CP_2
l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' delineare. CP_1
Tuttavia, successivamente è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. La legge interpretativa così dispone: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell Restano, pertanto, esclusi CP_1 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26". Il legislatore ha chiarito che il criterio dell'"attività prevalente" non opera per i rapporti di lavoro -quelli a carattere autonomo- per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (la quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36). Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono, poi, di nuovo intervenute sulla questione relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11. Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076/2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208" (la soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce: Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153/2012; n. 9803/2012 ed altre).
Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15/2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, può quindi ritenersi che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non è regolato dal principio dell'attività prevalente;
si tratta di attività CP_1 distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera, quindi, il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente". Ciò considerato, al fine di ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr. in motivazione Cass. n. 10566/2015, n. 13446/2015). La verifica della presenza dei requisiti di legge dipende dal fatto che l'onere della prova – il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass. n. 5763/2002; n. 23600/2009; n. 13446/2015) – venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione (e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa), elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. L'applicazione di tali principi di diritto induce al rigetto della domanda attorea. Ancorchè parte attrice evidenzi e contesti l'attribuzione dell'omissione contributiva alla sua figura di amministratrice unica della società, è indubbio che le somme indicate nell'avviso di addebito si riferiscano ad omissioni afferenti a propri dipendenti. Ciò lo si ricava dall'espressa menzione dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. 388/2000, che punisce con l'obbligo di pagamento di determinate somme “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta (…)”. Per tali ragioni, essendo stato altresì escluso dallo stesso che le CP_1 somme richieste fossero riconducibili all'eventuale attività prestata dalla ricorrente nella la domanda non merita accoglimento. CP_2
Le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente liquidate nella complessiva somma di € 886,00 per compensi CP_1 professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 17 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano