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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
PROSECUZIONE VERBALE DEL 24.4.2025
R.G. 32149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione orale all'udienza del 24.4.2025, ha emesso ex ar.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente il n. di R.G. 32149/2021 instaurato da
(c.f. ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Filomena Conte (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Rocca Priora, in via della Cunetta n.19, come da procura stesa in calce al presente atto. Si dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt.
133,134 e 176 c.p.c. come modificati dalla L. 80/2005, di volere ricevere le relative comunicazioni al numero di fax 06.94147400, nonché all'indirizzo di posta elettronica pec Email_1
APPELLANTE
NEICONFRONTI DI
(già Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, C.F. Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
fax: 06.96514000; PEC , presso i P.IVA_2 Email_2
cui Uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
-
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 19668/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata il 6.11.2020 non notificata.
Conclusioni appellante:
Insiste per il rigetto della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito palesandosi la stessa oltre che tardiva infondata e pretestuosa tanto, alla luce di quanto ampiamente argomentato con le note a trattazione scritta depositate dalla precedente difesa per l'udienza del 13.01.2022 nelle quali si fa rilevare che è la stessa
Pubblica amministrazione ad indicare nei propri atti la natura dei provvedimenti rappresentando la giurisdizione ordinaria quale unico giudice competente a conoscere la materia. Ed inoltre si rappresenta come la stessa Pubblica Amministrazione in sede di Giustizia amministrativa (Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 4775/2020 depositata il 27.07.2020) abbia proposto ricorso eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quello ordinario e come nell'allegato b) depositato dall'appellata (sent. Consiglio di Stato nr. 1179/2021) i Giudici di Palazzo
Spada abbiano indicato che le impugnazioni avverso i provvedimenti di cui all'art. 126 bis. debbano essere proposte al Giudice ordinario. Si insiste pertanto, già solo per tale eccezione infondata e pretestuosa alla condanna dell'appellata ex art. 96 cpc.
Nel merito insiste per l'accoglimento dell'appello per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Conclusioni appellato: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previo rigetto dell'istanza cautelare:
a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.;
b) nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, e con esso rigettare tutte le domande proposte dalla controparte.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello, notificato con il decreto di fissazione udienza in data
26.10.2021 il sig. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della sentenza Pt_1
n. 19668/20, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott.
, all'esito del procedimento n. 23139/2020 del Ruolo Generale, depositata in CP_4
Cancelleria in data 6 novembre 2020, non notificata, con la quale il Giudice ha rigettato la domanda dell'appellante e per l'effetto confermato il provvedimento amministrativo impugnato.
Il ricorrente, dinanzi al Giudice di Pace, ha impugnato il provvedimento di cui all'art. 126 bis del C.d.S., trasmesso, in data 5 maggio 2020, dal competente Ufficio della
Motorizzazione Civile di Roma, per l'esaurimento del punteggio di 20 punti, con il quale è stato disposto altresì “la revisione della patente di guida…mediante nuovo esame di idoneità tecnica”.
Nel ricorso, si contestavano una serie di circostanze fattuali e, precipuamente:
a) Violazione dell'art. 126 bis del D.lgs. nr. 285/1992, in quanto l'amministrazione non aveva comunicato l'intervenuta decurtazione dei punti della patente di guida, al fine di consentire al ricorrente la partecipazione ai corsi di recupero dei punti decurtati;
b) Violazione della circolare del nr. Controparte_2 ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ai fini di svolgere un'utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie;
c) Omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti al provvedimento di revisione;
d) Violazione del termine di giorni trenta per l'inserimento della decurtazione del punteggio di cui all'art. 126 bis in quanto l'ente accertatore dei verbali presupposti ometteva di comunicare, entro il suddetto termine, all'Anagrafe l'avvenuta decurtazione del punteggio.
Con sentenza n. 19688/2020, del 6 novembre 2020, il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso compensando le spese di lite, ritenendo le domande dell'odierno appellante inammissibili, in virtù della ritenuta tardività della proposizione del ricorso, in quanto ritenuto proposto oltre il termine di giorni trenta così come previsto dalla legge.
Tale sentenza è in questa sede appellata, sulla base dei seguenti motivi:
a) SULLA TEMPESTIVITA' DEL RICORSO IN PRIMO GRADO: SULLA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 83 D.L. 17 MARZO 2020 MODIFICATO DALL'ART. 36
DEL D.L. 8 APRILE 2020 NR. 23 E DELL'ART. 6 COMMA VI DEL D.LGS. 150 DEL
2011 – Con tale motivo, il ricorrente si duole per la mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, della normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini processuali civili (e penali) in vigore dal 9 marzo 2020 all'11 maggio dello stesso anno, in applicazione dei quali il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.
b) SULLA VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DGLI ARTT. 2697 C.C.,
115 C.P.C. E ART. 6 VIII COMMA D.LGS. 150/2011 – In secondo luogo, si contesta l'errata valutazione operata dal Giudice di primo grado circa gli oneri probatori ricadenti sulle parti in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa regolato dal rito del lavoro.
3) SULLA SUSSISTENZA DEI GRAVI MOTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – Infine, il ricorrente insiste per la sospensione della l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio oggi opposto insieme alla sentenza impugnata, alla luce della asserita “insussistenza dei presupposti, sia giuridici che fattuali, per il di procedere con la Controparte_2
revisione della patente di guida in danno del Sig. comporterebbe per lo Parte_1
stesso un gravissimo e irreparabile pregiudizio”.
Il chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso per i seguenti motivi:
I. In via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice ordinario
In via preliminare e di rito, in punto giurisdizione, osservava il che se in tema CP_1
di impugnazione di provvedimenti di decurtazione del punteggio ai sensi dell'art. 126 bis C.d. S. la controversia rientrava pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario (v., di recente, Cass. nn. 9691/10 e 20544/08), la questione sulla devoluzione al giudice ordinario, o a quello amministrativo, della controversia diretta all'annullamento del decreto di revisione della patente emanato ai sensi del medesimo articolo andava risolta, secondo parte della giurisprudenza, nel senso che la competenza ricadeva nella giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo, l'art. 126 bis, comma 6, C. d S., una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente assoggettamento a revisione della patente di guida “ex lege”, secondo quanto previsto dall'art. 128 dello stesso codice (cfr. ex plurimis, T.A.R. Venezia,
(Veneto) sez. III, 03/11/2010, n.5899).
Rimetteva dunque al Tribunale la questione preliminare circa il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito nella controversia de qua.
II. Nel merito, riteneva infondato l'appello e, comunque, il ricorso di primo grado
Assumeva infatti che senza considerare i profili di ammissibilità o meno del ricorso proposto in primo grado e sulla rilevata tardività da parte del Giudice di pace, rilevava che né in primo grado, né in secondo grado, il ricorrente argomentava sulla fondatezza
(o meno) dell'esaurimento del punteggio, né individuava vizi propri del provvedimento di revisione della patente di guida per l'esaurimento del punteggio di 20 punti. Osservava che come si evinceva dai motivi di ricorso, la contestazione circa la legittimità del provvedimento impugnato, era incentrata unicamente (tranne che per quanto riguarda l'omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, comunque infondata v. infra) su asserite erroneità dei provvedimenti presupposti
[mancata comunicazione della intervenuta decurtazione dei punti della patente di guida;
omessa notifica dei verbali di accertamento;
violazione del termine di giorni trenta per l'inserimento della decurtazione del punteggio].
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada, l'automobilista che, in conseguenza di una serie di violazioni commesse, perde tutti i punti previsti, è tenuto a sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 cod. strada. In questo caso, dunque, la p.a. adotta il provvedimento (che impone la) revisione della patente di guida.
Nello specifico, la norma recita “6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”.
Secondo l'appellato, In base al comma 6 richiamato, che indica espressamente quale presupposto per l'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 ( che disciplina la
“revisione” della patente) la “perdita totale del punteggio”, la giurisprudenza sia della
Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, ha considerato l'ipotesi della revisione della patente, a seguito della perdita totale di punteggio, un atto di natura vincolata, che consegue necessariamente al presupposto indicato dalla legge, costituito appunto dall'azzeramento di punti sulla patente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2009 n.
2146; n. 5410 del 29 settembre 2011).
Pertanto, “nell'ipotesi di revisione della patente di guida ex art. 126 bis conseguente alla perdita totale del punteggio, l'apertura del relativo procedimento discende in via automatica dall'azzeramento del punteggio, ossia senza spazio alcuno per valutazioni di natura discrezionale o tecnica dell'Amministrazione procedente: e, quindi, il procedimento stesso si conclude con la necessaria adozione del provvedimento di revisione della patente, il quale è atto dovuto e vincolato nel contenuto”(Cons. Stato
Sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309).
Inoltre, rilevava che dalle ulteriori previsioni dell'art. 126 bis, emergeva un sistema in cui le variazioni del punteggio sulla patente si verificavano automaticamente, a seguito delle sanzioni al codice della strada che prevedono anche tale decurtazione.
Pertanto riteneva che, secondo quanto precisato dal Giudice amministrativo: “Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per
i trasporti terrestri, in base alla previsione del comma 3 dell'art. 126 bis (cfr. Cass. civ, Sez. VI-2, 16 settembre 2016, n. 18174; Cass. civ. Sez. II, Ord., 16 aprile 2018, n.
9270). Le comunicazioni che compaiono, quindi, nella disciplina dettata dall'art. 126 bis, comma 3, sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione ovvero l'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria (Cass. civ. Sez. Unite, 13 marzo 2012, n. 3936)” (Cons. Stato, sez. II, n.
1179/2021 – All. b).
Come precisato anche dalla Corte di Cassazione: “Nel sistema delineato dal D.Lgs. n.
285 del 1992, art. 126-bis, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il medesimo art. 126-bis, comma 3, prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;
che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti” (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. 2 luglio 2020, n. 13637).
Ad avviso dell'appellato dunque, la mancata comunicazione della decurtazione non costituirebbe, vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, costituendo, tale omissione, una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato (Cons. Stato Sez.
IV, 14 gennaio 2019, n. 309). Sicchè concludeva affermando che a prescindere dalla veridicità o meno dell'omessa comunicazione, i motivi del ricorso di primo grado erano infondati, dovendo ritenersi irrilevante la mancata comunicazione della decurtazione del punteggio, che non costituiva un presupposto di legittimità della revisione, la quale invece era derivata automaticamente dalla perdita totale del punteggio.
Il provvedimento di revisione della patente era a suo dire, un provvedimento necessariamente conseguente ai provvedimenti sanzionatori che ne costituivano il presupposto.
Si trattava di un provvedimento vincolato che veniva adottato alla presenza delle condizioni previste dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione: se l'automobilista perde tutti i punti a disposizione, deve sottoporsi alla revisione della patente di guida. In tal senso è chiaro il disposto letterale dell'art. 126bis 6°comma in cui si legge: “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128”.
Da ciò conseguiva anche l'infondatezza dei motivi tesi a lamentare irregolarità dei provvedimenti presupposti, in quanto l'unico presupposto richiesto dalla legge per l'adozione del provvedimento di revisione della patente era la perdita totale dei punti, circostanza pacificamente avvenuta nel caso di specie e non contestata dal ricorrente.
In quest'ottica, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, era del tutto infondato.
Infatti, dalla richiamata natura vincolata della revisione nel caso di azzeramento dei punti della patente, discendeva la irrilevanza della partecipazione al procedimento, non potendo l'apporto partecipativo dell'interessato, comunque, influire sull'adozione di un atto necessitato, in presenza del presupposto della perdita totale del punteggio, quale la revisione della patente (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309; Cass. civ,
Sez. VI - 2, 16 settembre 2016, n. 18174).
Trovava infatti applicazione l'art. 21 octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ciò premesso così concludeva:
a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.;
b) nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, e con esso rigettare tutte le domande proposte dalla controparte.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, va accolto il primo motivo di appello, in quanto la sentenza del G.d.P. impugnata ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, considerando che la notifica del provvedimento impugnato fosse datata 4.5.2020 mentre il ricorso fosse stato depositato il 10.6.2020, ovvero oltre i 30 giorni.
Invero, la disciplina emergenziale che fu disposta a causa del COVID, ha previsto la sospensione dei termini processuali nel periodo del Lockdown e precisamente dal
9.3.2020 al 11.5.2020, sicchè il termine di 30 giorni andava a scadere l'11.6.2020.
Ne consegue che il ricorso era tempestivo.
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Infatti, la Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 15573/15, in un caso analogo, ha statuito che l'opposizione ex artt.22 e 23 L.689/81 è un rimedio esperibile avverso tuti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti. Sicchè, continua la Corte, essi ai sensi degli artt.204 bis, 205 e
216 comma 5 del C.d.S. rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
A tale generale devoluzione della giurisdizione al G.O., non si sottraggono dunque, secondo la Corte, nemmeno i provvedimenti adottati dalla P.A. per effetto della perdita dei punti della patente di guida, come quello con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento di punti, proprio perché provvedimenti AVENTI SEMPRE NATURA DI SANZIONE ACCESSORIA APPLICATA IN CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLE
NORME DEL C.D.S.
Ciò premesso, e ferma restando la giurisdizione di questo Tribunale, appaiono invece irrilevanti i lamentati vizi formali del procedimento, potendo l'automobilista conoscere della decurtazione dei punti, dal verbale di accertamento della violazione del C.d.S.
Ciò che rileva invece ne caso in esame e che ha carattere assorbente, è proprio la lamentata omessa notifica dei suddetti verbali, rispetto al cui vizio, l'appellato, rimasto contumace in primo grado, non ha fornito prova alcuna.
E' evidente allora, che non essendo stato provato che l'appellante abbia avuto non solo notizia della decurtazione dei punti, ma nemmeno notizia dell'atto presupposto e quindi sia stato privato dalla possibilità di impugnare e contestare l'infrazione stradale, posta alla base dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, il provvedimento qui impugnato con il quale si ordina all'appellante di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica alla guida, per decurtazione totale dei punti della patente, deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato.
Considerati i diversi orientamenti giurisprudenziali di merito in materia di giurisdizione sulla questione oggetto della presente controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso a sentenza del G.d.P. di Roma n. 19668/20, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento emesso dalla di Roma e notificato all'appellante il CP_5
5.5.2020 con il quale ordinava a “la revisione della patente di Parte_1
guida n. mediante nuovo esame di idoneità tecnica”; NumeroD_1
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Roma 24.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60369 del 15 luglio 2010 in quanto l'amministrazione ometteva di notificare al
R.G. 32149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione orale all'udienza del 24.4.2025, ha emesso ex ar.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente il n. di R.G. 32149/2021 instaurato da
(c.f. ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Filomena Conte (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Rocca Priora, in via della Cunetta n.19, come da procura stesa in calce al presente atto. Si dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt.
133,134 e 176 c.p.c. come modificati dalla L. 80/2005, di volere ricevere le relative comunicazioni al numero di fax 06.94147400, nonché all'indirizzo di posta elettronica pec Email_1
APPELLANTE
NEICONFRONTI DI
(già Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, C.F. Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
fax: 06.96514000; PEC , presso i P.IVA_2 Email_2
cui Uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
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APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 19668/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata il 6.11.2020 non notificata.
Conclusioni appellante:
Insiste per il rigetto della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito palesandosi la stessa oltre che tardiva infondata e pretestuosa tanto, alla luce di quanto ampiamente argomentato con le note a trattazione scritta depositate dalla precedente difesa per l'udienza del 13.01.2022 nelle quali si fa rilevare che è la stessa
Pubblica amministrazione ad indicare nei propri atti la natura dei provvedimenti rappresentando la giurisdizione ordinaria quale unico giudice competente a conoscere la materia. Ed inoltre si rappresenta come la stessa Pubblica Amministrazione in sede di Giustizia amministrativa (Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 4775/2020 depositata il 27.07.2020) abbia proposto ricorso eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quello ordinario e come nell'allegato b) depositato dall'appellata (sent. Consiglio di Stato nr. 1179/2021) i Giudici di Palazzo
Spada abbiano indicato che le impugnazioni avverso i provvedimenti di cui all'art. 126 bis. debbano essere proposte al Giudice ordinario. Si insiste pertanto, già solo per tale eccezione infondata e pretestuosa alla condanna dell'appellata ex art. 96 cpc.
Nel merito insiste per l'accoglimento dell'appello per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Conclusioni appellato: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previo rigetto dell'istanza cautelare:
a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.;
b) nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, e con esso rigettare tutte le domande proposte dalla controparte.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello, notificato con il decreto di fissazione udienza in data
26.10.2021 il sig. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della sentenza Pt_1
n. 19668/20, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott.
, all'esito del procedimento n. 23139/2020 del Ruolo Generale, depositata in CP_4
Cancelleria in data 6 novembre 2020, non notificata, con la quale il Giudice ha rigettato la domanda dell'appellante e per l'effetto confermato il provvedimento amministrativo impugnato.
Il ricorrente, dinanzi al Giudice di Pace, ha impugnato il provvedimento di cui all'art. 126 bis del C.d.S., trasmesso, in data 5 maggio 2020, dal competente Ufficio della
Motorizzazione Civile di Roma, per l'esaurimento del punteggio di 20 punti, con il quale è stato disposto altresì “la revisione della patente di guida…mediante nuovo esame di idoneità tecnica”.
Nel ricorso, si contestavano una serie di circostanze fattuali e, precipuamente:
a) Violazione dell'art. 126 bis del D.lgs. nr. 285/1992, in quanto l'amministrazione non aveva comunicato l'intervenuta decurtazione dei punti della patente di guida, al fine di consentire al ricorrente la partecipazione ai corsi di recupero dei punti decurtati;
b) Violazione della circolare del nr. Controparte_2 ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ai fini di svolgere un'utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie;
c) Omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti al provvedimento di revisione;
d) Violazione del termine di giorni trenta per l'inserimento della decurtazione del punteggio di cui all'art. 126 bis in quanto l'ente accertatore dei verbali presupposti ometteva di comunicare, entro il suddetto termine, all'Anagrafe l'avvenuta decurtazione del punteggio.
Con sentenza n. 19688/2020, del 6 novembre 2020, il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso compensando le spese di lite, ritenendo le domande dell'odierno appellante inammissibili, in virtù della ritenuta tardività della proposizione del ricorso, in quanto ritenuto proposto oltre il termine di giorni trenta così come previsto dalla legge.
Tale sentenza è in questa sede appellata, sulla base dei seguenti motivi:
a) SULLA TEMPESTIVITA' DEL RICORSO IN PRIMO GRADO: SULLA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 83 D.L. 17 MARZO 2020 MODIFICATO DALL'ART. 36
DEL D.L. 8 APRILE 2020 NR. 23 E DELL'ART. 6 COMMA VI DEL D.LGS. 150 DEL
2011 – Con tale motivo, il ricorrente si duole per la mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, della normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini processuali civili (e penali) in vigore dal 9 marzo 2020 all'11 maggio dello stesso anno, in applicazione dei quali il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.
b) SULLA VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DGLI ARTT. 2697 C.C.,
115 C.P.C. E ART. 6 VIII COMMA D.LGS. 150/2011 – In secondo luogo, si contesta l'errata valutazione operata dal Giudice di primo grado circa gli oneri probatori ricadenti sulle parti in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa regolato dal rito del lavoro.
3) SULLA SUSSISTENZA DEI GRAVI MOTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – Infine, il ricorrente insiste per la sospensione della l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio oggi opposto insieme alla sentenza impugnata, alla luce della asserita “insussistenza dei presupposti, sia giuridici che fattuali, per il di procedere con la Controparte_2
revisione della patente di guida in danno del Sig. comporterebbe per lo Parte_1
stesso un gravissimo e irreparabile pregiudizio”.
Il chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso per i seguenti motivi:
I. In via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice ordinario
In via preliminare e di rito, in punto giurisdizione, osservava il che se in tema CP_1
di impugnazione di provvedimenti di decurtazione del punteggio ai sensi dell'art. 126 bis C.d. S. la controversia rientrava pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario (v., di recente, Cass. nn. 9691/10 e 20544/08), la questione sulla devoluzione al giudice ordinario, o a quello amministrativo, della controversia diretta all'annullamento del decreto di revisione della patente emanato ai sensi del medesimo articolo andava risolta, secondo parte della giurisprudenza, nel senso che la competenza ricadeva nella giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo, l'art. 126 bis, comma 6, C. d S., una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente assoggettamento a revisione della patente di guida “ex lege”, secondo quanto previsto dall'art. 128 dello stesso codice (cfr. ex plurimis, T.A.R. Venezia,
(Veneto) sez. III, 03/11/2010, n.5899).
Rimetteva dunque al Tribunale la questione preliminare circa il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito nella controversia de qua.
II. Nel merito, riteneva infondato l'appello e, comunque, il ricorso di primo grado
Assumeva infatti che senza considerare i profili di ammissibilità o meno del ricorso proposto in primo grado e sulla rilevata tardività da parte del Giudice di pace, rilevava che né in primo grado, né in secondo grado, il ricorrente argomentava sulla fondatezza
(o meno) dell'esaurimento del punteggio, né individuava vizi propri del provvedimento di revisione della patente di guida per l'esaurimento del punteggio di 20 punti. Osservava che come si evinceva dai motivi di ricorso, la contestazione circa la legittimità del provvedimento impugnato, era incentrata unicamente (tranne che per quanto riguarda l'omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, comunque infondata v. infra) su asserite erroneità dei provvedimenti presupposti
[mancata comunicazione della intervenuta decurtazione dei punti della patente di guida;
omessa notifica dei verbali di accertamento;
violazione del termine di giorni trenta per l'inserimento della decurtazione del punteggio].
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada, l'automobilista che, in conseguenza di una serie di violazioni commesse, perde tutti i punti previsti, è tenuto a sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 cod. strada. In questo caso, dunque, la p.a. adotta il provvedimento (che impone la) revisione della patente di guida.
Nello specifico, la norma recita “6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”.
Secondo l'appellato, In base al comma 6 richiamato, che indica espressamente quale presupposto per l'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 ( che disciplina la
“revisione” della patente) la “perdita totale del punteggio”, la giurisprudenza sia della
Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, ha considerato l'ipotesi della revisione della patente, a seguito della perdita totale di punteggio, un atto di natura vincolata, che consegue necessariamente al presupposto indicato dalla legge, costituito appunto dall'azzeramento di punti sulla patente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2009 n.
2146; n. 5410 del 29 settembre 2011).
Pertanto, “nell'ipotesi di revisione della patente di guida ex art. 126 bis conseguente alla perdita totale del punteggio, l'apertura del relativo procedimento discende in via automatica dall'azzeramento del punteggio, ossia senza spazio alcuno per valutazioni di natura discrezionale o tecnica dell'Amministrazione procedente: e, quindi, il procedimento stesso si conclude con la necessaria adozione del provvedimento di revisione della patente, il quale è atto dovuto e vincolato nel contenuto”(Cons. Stato
Sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309).
Inoltre, rilevava che dalle ulteriori previsioni dell'art. 126 bis, emergeva un sistema in cui le variazioni del punteggio sulla patente si verificavano automaticamente, a seguito delle sanzioni al codice della strada che prevedono anche tale decurtazione.
Pertanto riteneva che, secondo quanto precisato dal Giudice amministrativo: “Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per
i trasporti terrestri, in base alla previsione del comma 3 dell'art. 126 bis (cfr. Cass. civ, Sez. VI-2, 16 settembre 2016, n. 18174; Cass. civ. Sez. II, Ord., 16 aprile 2018, n.
9270). Le comunicazioni che compaiono, quindi, nella disciplina dettata dall'art. 126 bis, comma 3, sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione ovvero l'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria (Cass. civ. Sez. Unite, 13 marzo 2012, n. 3936)” (Cons. Stato, sez. II, n.
1179/2021 – All. b).
Come precisato anche dalla Corte di Cassazione: “Nel sistema delineato dal D.Lgs. n.
285 del 1992, art. 126-bis, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il medesimo art. 126-bis, comma 3, prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;
che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti” (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. 2 luglio 2020, n. 13637).
Ad avviso dell'appellato dunque, la mancata comunicazione della decurtazione non costituirebbe, vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, costituendo, tale omissione, una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato (Cons. Stato Sez.
IV, 14 gennaio 2019, n. 309). Sicchè concludeva affermando che a prescindere dalla veridicità o meno dell'omessa comunicazione, i motivi del ricorso di primo grado erano infondati, dovendo ritenersi irrilevante la mancata comunicazione della decurtazione del punteggio, che non costituiva un presupposto di legittimità della revisione, la quale invece era derivata automaticamente dalla perdita totale del punteggio.
Il provvedimento di revisione della patente era a suo dire, un provvedimento necessariamente conseguente ai provvedimenti sanzionatori che ne costituivano il presupposto.
Si trattava di un provvedimento vincolato che veniva adottato alla presenza delle condizioni previste dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione: se l'automobilista perde tutti i punti a disposizione, deve sottoporsi alla revisione della patente di guida. In tal senso è chiaro il disposto letterale dell'art. 126bis 6°comma in cui si legge: “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128”.
Da ciò conseguiva anche l'infondatezza dei motivi tesi a lamentare irregolarità dei provvedimenti presupposti, in quanto l'unico presupposto richiesto dalla legge per l'adozione del provvedimento di revisione della patente era la perdita totale dei punti, circostanza pacificamente avvenuta nel caso di specie e non contestata dal ricorrente.
In quest'ottica, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, era del tutto infondato.
Infatti, dalla richiamata natura vincolata della revisione nel caso di azzeramento dei punti della patente, discendeva la irrilevanza della partecipazione al procedimento, non potendo l'apporto partecipativo dell'interessato, comunque, influire sull'adozione di un atto necessitato, in presenza del presupposto della perdita totale del punteggio, quale la revisione della patente (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309; Cass. civ,
Sez. VI - 2, 16 settembre 2016, n. 18174).
Trovava infatti applicazione l'art. 21 octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ciò premesso così concludeva:
a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.;
b) nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, e con esso rigettare tutte le domande proposte dalla controparte.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, va accolto il primo motivo di appello, in quanto la sentenza del G.d.P. impugnata ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, considerando che la notifica del provvedimento impugnato fosse datata 4.5.2020 mentre il ricorso fosse stato depositato il 10.6.2020, ovvero oltre i 30 giorni.
Invero, la disciplina emergenziale che fu disposta a causa del COVID, ha previsto la sospensione dei termini processuali nel periodo del Lockdown e precisamente dal
9.3.2020 al 11.5.2020, sicchè il termine di 30 giorni andava a scadere l'11.6.2020.
Ne consegue che il ricorso era tempestivo.
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Infatti, la Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 15573/15, in un caso analogo, ha statuito che l'opposizione ex artt.22 e 23 L.689/81 è un rimedio esperibile avverso tuti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti. Sicchè, continua la Corte, essi ai sensi degli artt.204 bis, 205 e
216 comma 5 del C.d.S. rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
A tale generale devoluzione della giurisdizione al G.O., non si sottraggono dunque, secondo la Corte, nemmeno i provvedimenti adottati dalla P.A. per effetto della perdita dei punti della patente di guida, come quello con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento di punti, proprio perché provvedimenti AVENTI SEMPRE NATURA DI SANZIONE ACCESSORIA APPLICATA IN CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLE
NORME DEL C.D.S.
Ciò premesso, e ferma restando la giurisdizione di questo Tribunale, appaiono invece irrilevanti i lamentati vizi formali del procedimento, potendo l'automobilista conoscere della decurtazione dei punti, dal verbale di accertamento della violazione del C.d.S.
Ciò che rileva invece ne caso in esame e che ha carattere assorbente, è proprio la lamentata omessa notifica dei suddetti verbali, rispetto al cui vizio, l'appellato, rimasto contumace in primo grado, non ha fornito prova alcuna.
E' evidente allora, che non essendo stato provato che l'appellante abbia avuto non solo notizia della decurtazione dei punti, ma nemmeno notizia dell'atto presupposto e quindi sia stato privato dalla possibilità di impugnare e contestare l'infrazione stradale, posta alla base dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, il provvedimento qui impugnato con il quale si ordina all'appellante di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica alla guida, per decurtazione totale dei punti della patente, deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato.
Considerati i diversi orientamenti giurisprudenziali di merito in materia di giurisdizione sulla questione oggetto della presente controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso a sentenza del G.d.P. di Roma n. 19668/20, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento emesso dalla di Roma e notificato all'appellante il CP_5
5.5.2020 con il quale ordinava a “la revisione della patente di Parte_1
guida n. mediante nuovo esame di idoneità tecnica”; NumeroD_1
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Roma 24.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60369 del 15 luglio 2010 in quanto l'amministrazione ometteva di notificare al