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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2718 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato ZECCHILLO FRANCESCO;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avvocato TEDONE RAFFAELE;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nell'esclusivo interesse dei figli, affinché possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà, secondo le regole proprie dell'affidamento condiviso di cui al nuovo articolo 155 del Codice Civile. Di talché:
3) i figli e continueranno ad essere collocati presso la madre e saranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con diritto del padre di tenerli con sé quando lo desiderano, previo accordo con la madre ed in pari misura con questa, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. All'uopo, i coniugi si impegnano a collaborare affinché, nel più breve lasso di tempo, gli stessi giungano ad un nuovo equilibrio che consenta ai figli minori di poter godere dell'affetto dei 3 genitori in egual misura e, senza, alcuna privazione.
4) Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in maniera separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle cure mediche, alle vacanze, allo sport, ecc. verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione e delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori parteciperanno in maniera paritetica alle suddette decisioni che dovranno essere previamente discusse e valutate assieme. Dovranno, inoltre, essere comunicati all'altro coniuge tutti i maggiori fatti (problemi, rendimenti scolastici negativi, malattie, riunioni scolastiche) relativi ai figli di cui ciascun genitore sia venuto a conoscenza;
5) assegnare la casa coniugale sita in NE NO alla via Campagna n. 16/b alla sig.ra che vivrà con i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
6) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo dei minori con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A questo proposito, nei periodi in cui uno dei due coniugi si trovi in compagnia dei propri figli nel paese d'origine (RA), dove vivono i nonni e gli zii dei minori, lo stesso dovrà agevolare la visita ai parenti dell'ex coniuge, al fine di consentire che i minori conservino un rapporto familiare con gli zii ed i nonni in misura equa;
7) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito: il padre potrà tenere con sé i figli:
- nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 15,00 alle 20,00 ovvero dall'uscita da 4 scuola se successiva alle 15,00, compatibilmente con le esigenze lavorative;
- i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. Il padre potrà prelevare i figli all'uscita da scuola il venerdì per riaccompagnarli presso la madre alle ore 20,00 della domenica, con decorrenza dal primo fine settimana successivo alla sottoscrizione del presente atto;
- le vacanze natalizie saranno ripartite pariteticamente tra i due genitori: vacanze natalizie dal 23 dicembre al 1 gennaio con un genitore dal 2 gennaio fino all'inizio della scuola con l'altro genitore.
Per l'anno in corso, i minori trascorreranno con il padre il primo periodo dal 23/12 al 1/1. Vacanze di
Carnevale e Pasqua ad anni alterni con i due genitori. Dall'anno 2025, i minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ognuno dei due genitori;
- durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto i genitori avranno con sé i figli rispettivamente per un periodo di quindici giorni consecutivi ciascuno, salvo diversi accordi. Ciascun genitore dovrà informare con adeguato anticipo l'altro circa il periodo ed il luogo in cui trascorrerà la vacanza assieme ai minori. Dovrà, inoltre, fornire recapiti e numeri telefonici per consentire all'altro di contattare, anche giornalmente, i minori;
8) Il sig. si obbliga a versare con decorrenza dal deposito del ricorso in Tribunale Controparte_1
del ricorso congiunto di separazione in favore della sig.ra un assegno mensile di Parte_1
euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascuno figlio) oltre il diritto a percepire mensilmente il 50% dell'assegno unico familiare. Inoltre, il sig. verserà un CP_1
assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento del coniuge. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
9) Il sig. con decorrenza dal 15.07.2024, si trasferirà presso 5 un'altra abitazione, Controparte_1
curandosi di portare via i propri effetti personali.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RA (BT) in data16/04/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024, dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NE NO
(VI) alla via Campagna n. 16/b, in favore della sig.ra , quale genitore convivente Parte_1
con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro CP_1
100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in RA (BT) in data 16/04/2015 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (BT) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2718 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato ZECCHILLO FRANCESCO;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avvocato TEDONE RAFFAELE;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nell'esclusivo interesse dei figli, affinché possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà, secondo le regole proprie dell'affidamento condiviso di cui al nuovo articolo 155 del Codice Civile. Di talché:
3) i figli e continueranno ad essere collocati presso la madre e saranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con diritto del padre di tenerli con sé quando lo desiderano, previo accordo con la madre ed in pari misura con questa, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. All'uopo, i coniugi si impegnano a collaborare affinché, nel più breve lasso di tempo, gli stessi giungano ad un nuovo equilibrio che consenta ai figli minori di poter godere dell'affetto dei 3 genitori in egual misura e, senza, alcuna privazione.
4) Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in maniera separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle cure mediche, alle vacanze, allo sport, ecc. verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione e delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori parteciperanno in maniera paritetica alle suddette decisioni che dovranno essere previamente discusse e valutate assieme. Dovranno, inoltre, essere comunicati all'altro coniuge tutti i maggiori fatti (problemi, rendimenti scolastici negativi, malattie, riunioni scolastiche) relativi ai figli di cui ciascun genitore sia venuto a conoscenza;
5) assegnare la casa coniugale sita in NE NO alla via Campagna n. 16/b alla sig.ra che vivrà con i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
6) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo dei minori con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A questo proposito, nei periodi in cui uno dei due coniugi si trovi in compagnia dei propri figli nel paese d'origine (RA), dove vivono i nonni e gli zii dei minori, lo stesso dovrà agevolare la visita ai parenti dell'ex coniuge, al fine di consentire che i minori conservino un rapporto familiare con gli zii ed i nonni in misura equa;
7) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito: il padre potrà tenere con sé i figli:
- nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 15,00 alle 20,00 ovvero dall'uscita da 4 scuola se successiva alle 15,00, compatibilmente con le esigenze lavorative;
- i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. Il padre potrà prelevare i figli all'uscita da scuola il venerdì per riaccompagnarli presso la madre alle ore 20,00 della domenica, con decorrenza dal primo fine settimana successivo alla sottoscrizione del presente atto;
- le vacanze natalizie saranno ripartite pariteticamente tra i due genitori: vacanze natalizie dal 23 dicembre al 1 gennaio con un genitore dal 2 gennaio fino all'inizio della scuola con l'altro genitore.
Per l'anno in corso, i minori trascorreranno con il padre il primo periodo dal 23/12 al 1/1. Vacanze di
Carnevale e Pasqua ad anni alterni con i due genitori. Dall'anno 2025, i minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ognuno dei due genitori;
- durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto i genitori avranno con sé i figli rispettivamente per un periodo di quindici giorni consecutivi ciascuno, salvo diversi accordi. Ciascun genitore dovrà informare con adeguato anticipo l'altro circa il periodo ed il luogo in cui trascorrerà la vacanza assieme ai minori. Dovrà, inoltre, fornire recapiti e numeri telefonici per consentire all'altro di contattare, anche giornalmente, i minori;
8) Il sig. si obbliga a versare con decorrenza dal deposito del ricorso in Tribunale Controparte_1
del ricorso congiunto di separazione in favore della sig.ra un assegno mensile di Parte_1
euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascuno figlio) oltre il diritto a percepire mensilmente il 50% dell'assegno unico familiare. Inoltre, il sig. verserà un CP_1
assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento del coniuge. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
9) Il sig. con decorrenza dal 15.07.2024, si trasferirà presso 5 un'altra abitazione, Controparte_1
curandosi di portare via i propri effetti personali.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RA (BT) in data16/04/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024, dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NE NO
(VI) alla via Campagna n. 16/b, in favore della sig.ra , quale genitore convivente Parte_1
con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro CP_1
100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in RA (BT) in data 16/04/2015 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (BT) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo