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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 10/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1075 dell'anno 2022
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cataldo Di Tommaso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina La Gatta, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/2/2022 il ricorrente ha agito in giudizio al fine di far accertare il diritto di sua madre (deceduta) a percepire il reddito di cittadinanza per il Parte_2
periodo da giugno a novembre 2020, con conseguente annullamento della richiesta di indebito riducendola ad € 1.293,02.
Deduceva a tal fine il ricorrente che con comunicazione del 16/11/2021 l' gli aveva CP_1 comunicato l'esistenza di un indebito per presunto pagamento di reddito di cittadinanza dal mese di giugno 2020 al mese di gennaio 2021, per complessivi € 5.172,09; che la domanda era stata
1
presentata da sua madre deceduta il 29/11/2020; che in data 2/2/2022 aveva Parte_2 proposto domanda di riesame ma con esito negativo;
che era suo diritto ottenere l'annullamento dell'indebito o quanto meno la riduzione alle sole mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, successivamente al decesso della madre.
Costituendosi in giudizio l' , deduceva l'infondatezza del ricorso, eccependo che l'indebito CP_1 azionato dall'Istituto Previdenziale riguardava non domande della sig.ra ma Parte_2
dello stesso ricorrente;
che, nello specifico, il Reddito di Cittadinanza riconosciuto alla Pt_2
(sulla base di due domande amministrative) era stato revocato in quanto la richiedente aveva indicato nel suo nucleo familiare proprio l'odierno ricorrente, il quale durante un accesso ispettivo presso la CI OG Partita IVA esercente autotrasporti in Corato, in P.IVA_1
data 16/10/2019 era stato trovato intento al lavoro;
che quello richiesto dal ricorrente era stato invece revocato in quanto alla data della domanda amministrativa non erano decorsi 18 mesi, di cui all'art.7 comma 11 del D.L. n. 4/2019, decorrente dalla revoca sanzionatoria delle due domande presentate dalla defunta Parte_3
La causa non necessitava di attività istruttoria.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Com'è noto, la legge n. 26 del 28.03.2019 ha istituito il c.d. Reddito di Cittadinanza, definito dalla stessa legge, all'articolo 1, come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
L'art. 2 della citata legge prevede i requisiti per ottenere tale prestazione.
Sotto il profilo personale, occorre che il richiedente il beneficio sia cumulativamente:
“1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
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Inoltre, quanto ai seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, occorre che il nucleo familiare possegga:
“1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia
è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui
è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3
1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto n. 159
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del 2013, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell' ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).
È compatibile anche con lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma o subordinata, con i limiti di cui alla normativa innanzi richiamata.
Non è compatibile, con lo svolgimento di attività lavorativa “a nero” e, qualora ciò avvenga, si commette reato.
Due le figure delittuose introdotte dal legislatore per contrastare l'indebita erogazione dell'RdC. La prima contenuta nell'articolo 7, co. 1 del dl n. 4/2019 punisce con la reclusione da due a sei anni chi, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, «rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute».
La seconda, contenuta nell'articolo 7, co. 2 del citato dl n. 4/2019, sanziona con la reclusione da uno a tre anni chi omette di comunicare le «variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio», che si sono verificate successivamente alla presentazione della domanda.
La Corte di Cassazione ha confermato che entrambe le ipotesi (commissive ed omissive) rientrano nei reati di falsità in atti e personale (reati contro la fede pubblica) e che «sono destinate a trovare applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge» (Cass. Pen. Sez.
III n. 5289/2019).
Tanto è stato ulteriormente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25306 del 2022, svolgere un'attività di lavoro in nero mentre si prende il reddito di cittadinanza rientra tra le casistiche sanzionate dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019 convertito dalla legge n. 26/2019.
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CP_ L'impianto sanzionatorio è ulteriormente irrobustito dall'obbligo per l' di disporre la revoca o la decadenza dal reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva nei confronti del percettore dell'RdC impiegato in modo irregolare. Tale sanzione, precisa l'Inl, scatta automaticamente quando si
"accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante".
Tornando al caso di specie, sebbene il ricorrente abbia chiesto la riduzione dell'indebito scaturito dalla revoca delle domande di RdC presentate dalla madre (deceduta), in realtà Parte_2
l' ha documentato che l'indebito notificato al ricorrente si riferisce alla domanda di RDC CP_1
INPS-RDC-2020-2524078, presentata il 19/05/2020 dal ricorrente medesimo e non alle domande di
RDC presentate dalla sig.ra madre del ricorrente, deceduta a Bari in data Parte_3
29/11/2020.
L' , ricostruendo la situazione delle domande aventi ad oggetto la richiesta di reddito di CP_1
cittadinanza da parte del nucleo familiare del ricorrente, ha documentato che la defunta
[...]
(madre del ricorrente) aveva presentato, in qualità di richiedente, le domande di Parte_3
RDC in data 06/03/2019, e in data Controparte_2 Controparte_3
12/12/2019, indicando tra i componenti il nucleo, in qualità di beneficiario del Reddito, il figlio maggiorenne (C.F. ); che con pec protocollo Parte_1 C.F._1
.0900.30/10/2019.0606315, l'ITL di Brindisi aveva comunicato all' che nel corso CP_1 CP_1
dell'accesso ispettivo, effettuato nei confronti della ditta CI OG Partita IVA
, esercente autotrasporti in Corato alla via De Nicola N°42, il Nucleo Carabinieri P.IVA_1 dell'ITL di Brindisi aveva trovato intento al lavoro a nero dal 16.10.2019 il lavoratore Parte_1
.
[...]
L' , dunque, ha dapprima revocato le domande di RDC INPS-RDC-2019-152705 e CP_1 CP_1
RDC-2019-2064266, presentate dalla sig.ra a causa della presenza nel nucleo familiare ai Pt_2
fini RDC di un componente il nucleo lavoratore in nero (art.7 comma 5 lettera h Lg.26 del 2019); ha poi revocato la domanda di RDC INPS-RDC-2020-2524078, presentata il 19/05/2020 dal ricorrente
(circostanza richiamata nella missiva di indebito e non contestata dal ricorrente), giacché alla data di presentazione della suddetta domanda non era ancora spirato il termine dei 18 mesi, di cui all'art.7 comma 11 del D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26 del 2019, decorrente dalla revoca sanzionatoria delle due domande presentate dalla defunta Parte_3
Da ciò si è generato l'indebito a carico del ricorrente per un importo pari ad € 5.173,36.
Infatti l'art. 7 comma 11 del D.L. n. 4/2019 così prevede: “11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3 (cioè di condanna penale), il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di
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revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
Ebbene il ricorrente non ha documentato di trovarsi in una delle situazioni in cui la domanda poteva essere ripresentata dopo soli sei mesi anziché diciotto;
comunque, considerate le tempistiche delle domande presentate dal ricorrente e da sua madre, dell'accertamento ispettivo e dei provvedimenti di revoca, non sono decorsi 18 mesi previsti dalla legge per la ripresentazione della domanda amministrativa per la fruizione del reddito di cittadinanza.
In definitiva e per tutte le ragioni innanzi indicate, l'indebito richiesto dall' è legittimo e CP_1
l'odierno ricorso deve essere integralmente rigettato.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico del ricorrente, nonostante la soccombenza, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
18.02.2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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