Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/1982, n. 5607
CASS
Sentenza 26 ottobre 1982

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A norma del secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente del quale sia stata ordinata la reintegrazione deriva dalla mancata ottemperanza - da parte del lavoratore medesimo ed entro il prescritto termine di trenta giorni - all'invito di riprendere servizio, e non già da fatti antecedenti, salvo che questi siano tali (come, ad esempio, la morte del lavoratore) da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto o si sostanzino in una volontà di rinuncia, la quale deve essere espressa e non può presumersi dalla circostanza che il lavoratore abbia frattanto trovato un'altra occupazione. ( V 2163/82, mass n 420042; ( V 4533/81, mass n 415243; ( V 2651/78, mass n 392010).*

Il lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non deve compiere, al fine di ottenere dal datore di lavoro l'osservanza della sentenza, alcun atto formale, ne è tenuto a presentarsi spontaneamente presso l'azienda. ( Conf 4533/81, mass n 415241; ( Conf 262/78, mass n 389557).*

L'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al dipendente (del quale sia stata ordinata la reintegrazione a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva riammissione costituisce un mezzo indiretto di coazione affinché il datore di lavoro esegua l'ordine di reintegrazione, per sua natura insuscettibile di esecuzione in Forma specifica, e configura una situazione di eccezione al principio di corrispettività delle prestazioni, a fronte della quale la legge, per evitarne l'indefinito prolungamento, ha previsto per il datore di lavoro l'Obbligo di rivolgere al lavoratore l'invito a riprendere servizio, sanzionando la mancata adesione ad esso (nel termine di trenta giorni) con la risoluzione del rapporto. ( V 2952/82, mass n 420857).*

La circostanza che il lavoratore, del quale sia stata ordinata la reintegrazione a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, abbia trovato un'altra occupazione non esclude l'Obbligo della corresponsione della retribuzione, gravante, ai sensi del secondo comma di tale articolo, sul datore di lavoro che non ottemperi all'ordine predetto, giacché, a seguito della pronuncia di reintegrazione, il rapporto rivive in tutti i suoi aspetti e il datore di lavoro, invitando il dipendente a riprendere il posto, ha la possibilità di ricostituire l'equilibrio delle prestazioni o di creare il presupposto perché, con l'eventuale risoluzione del rapporto, cessi anche il suo Obbligo. ( Conf 4553/81, mass n 415242).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/1982, n. 5607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5607
    Data del deposito : 26 ottobre 1982

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