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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG.
n. 2255/2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (TV), il 07/08/1985 con l'avv. AURELIA PALMERI RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...], il CP_1 C.F._2
22/06/1990
RESISTENTE NON COSTITUITA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TR Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 16 dicembre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
CARRARO: “Ferme le conclusioni già rassegnate ed in particolare il riconoscimento di un affidamento super esclusivo al padre della figlia minore e collocamento presso il padre e possibilità per la madre, ove richiesto, di incontrare la figlia solo in spazio neutro, si insiste affinchè il Tribunale voglia porre a carico della madre una somma a titolo di contributo al mantenimento ordinario di nella misura che sarà Per_1 ritenuta equa, e comunque non inferiore a € 200,00 mensili, per quanto sopra precisato. Spese straordinarie al 50%. Con condanna alle spese di lite.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 15.5.2024, – premesso che: Parte_1
- dalla cessata convivenza more uxorio con è nata, il CP_1 5.10.2011, , riconosciuta da entrambi i genitori;
Persona_2
- – revocato, nel 2023, dal Tribunale dei Minorenni di Persona_2
Venezia l'affidamento ai Servizi Sociali di RO NC (dichiarato contestualmente non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico di entrambi i genitori) – è tornata ad essere affidata in via condivisa, ed ha mantenuto il prevalente collocamento presso il padre (in atto dal mese di aprile 2023, terminato positivamente il percorso riabilitativo intrapreso a seguito di una ricaduta con l'uso di stupefacenti), stante l'assenza della madre che, seguita dal , avrebbe Pt_2 necessitato di un percorso terapeutico riabilitativo per affrancarsi dall'alcol, mai intrapreso;
- dal 2023 ad oggi, la (che nel frattempo si è trasferita da Noale in CP_1 Trentino, poi in Germania ed in Emilia Romagna) non ha un rapporto costante ed effettivo con la figlia, che non ha visto né sentito anche per molti mesi;
tutto quanto premesso, il ricorrente ha chiesto, a modifica dei vigenti provvedimenti, l'affidamento cd. super-esclusivo della figlia, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico e la determinazione sia delle modalità e dei tempi delle visite tra e la madre, sia del Persona_2 contributo di mantenimento da porre a carico di quest'ultima.
2. Malgrado la rituale citazione in giudizio, non si è CP_1 costituita.
3. Alla prima udienza (tenutasi il 27.09.2024), il ha Pt_1 rappresentato che “la madre [era] letteralmente scomparsa dalla vita della figlia … da ormai sei/sette mesi, senza preoccuparsi non solo del sostentamento, ma soprattutto degli interessi scolastici e di salute della figlia;
[di avere] più volte inviato con messaggi Whatsapp alla madre i moduli per l'autorizzazione alla delega per il ritiro a scuola, per la gita (che non ha potuto frequentare), senza ricevere risposta … [che] questo rende oltremodo difficoltoso per il padre la gestione della figlia, impedendo a quest'ultima di prendere pienamente parte alle iniziative scolastiche ed extrascolastiche e pregiudicandole anche l'accesso alle cure e terapie mediche non urgenti (tipo il percorso psicologico di cui necessita, non più garantito dal Servizio Sociale)”, sicché il giudice relatore – nonostante il mancato tempestivo perfezionamento della (prima) notifica alla – ha CP_1 disposto, in via d'urgenza, l'affidamento esclusivo della minore al padre e revocato l'assegno per il mantenimento della figlia posto a carico dello stesso.
3 4. La causa –instaurato infine il contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 cpc. – passa ora in decisione, acquisite frattanto informazioni dall'Agenzia delle Entrate sulla condizione reddituale della resistente.
*** *** ***
5. Ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei ed urgenti siano integralmente da confermare, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
6. È fondata, infatti, la richiesta del padre di affidamento cd. super- esclusivo della figlia, essendo emerse evidenti e gravi elementi di pregiudizio a carico della madre per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso;
in particolare, la CP_1
- continua a disinteressarsi – del tutto – della figlia, che non frequenta da diverso tempo;
stando a quanto riferito dal padre, l'ultima telefonata risalirebbe alla giornata di Natale 2024;
- non provvedere ai bisogni della figlia, della cui gestione è onerato esclusivamente e direttamente il padre;
- ha dimostrato disinteresse anche per le sorti di questo giudizio, non costituendosi.
6.1. Si tratta di comportamenti che denotano, allo stato, l'inadeguatezza della a rivestire consapevolmente il ruolo di genitore e rendono CP_1 credibile quanto allegato dal ricorrente sulle difficoltà incontrate nell'assumere decisioni nell'interesse della figlia, con particolare riferimento agli atti di straordinaria amministrazione (quali ad esempio le attività scolastiche ed extrascolastiche;
l'accesso alle cure e terapie mediche non urgenti).
6.2. Va pertanto confermato l'affidamento esclusivo di al Persona_2 padre – che, dal mese di aprile 2023, se ne fa totalmente carico, sul piano morale e materiale – attribuendogli il potere di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse che riguardino la minore.
7. Gli incontri tra madre e figlia – qualora la chiedesse di CP_1 incontrarla – si svolgeranno in spazio neutro e secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisporranno, nel rispetto del criterio di gradualità, a tutela del benessere psico-fisico della minore.
8. Quanto, infine, ai provvedimenti economici, rileva il Collegio che:
– svolge attività lavorativa presso la Cooperativa Coges Parte_1 ON OR IL di Mestre e percepisce mensilmente € 1.650,00; è proprietario della casa in cui vive con la figlia, non gravata da mutuo;
per effetto del disposto regime di affidamento esclusivo della minore, percepisce, per l'intero, l'Assegno Unico Universale;
4 – non è nota l'attuale condizione economica e lavorativa di , CP_1 posto che – come risulta dalle informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate – l'ultima dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata è relativa all'anno di imposta 2020.
8.1. Nondimeno, fermo orientamento di questo Tribunale è quello di ritenere che il dovere di mantenere i figli (art. 30 Cost.) sia inderogabile anche in caso di disoccupazione – salvo che questa non sia imputabile a conclamate inabilità – di cui non vi è allegazione né evidenze nel caso di specie.
Appare allora congruo porre a carico della madre il pagamento di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le effettive fasi del giudizio (studio, introduttiva e trattazione).
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. CONFERMA l'affidamento di (nata a Persona_3
Castelfranco Veneto – TV, il 5.10.2011) al padre, , con Parte_1 facoltà per quest'ultimo di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia – cd. super-esclusivo;
2. nel caso in cui la madre dovesse, in futuro, chiedere di incontrare la figlia, DISPONE che gli incontri avvengano in spazio neutro, secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisporranno, nel rispetto del criterio di gradualità, a tutela del benessere psico-fisico della minore;
3. con decorrenza dalla domanda, REVOCA l'obbligo a carico di Pt_1
di corrispondere, in favore di , il contributo
[...] CP_1 mensile per il mantenimento della figlia;
5 4. con decorrenza dalla domanda, PONE a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di , entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
5. CONDANNA a pagare, in favore di CP_1 Pt_1
, le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.356,00, oltre
[...] rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 16 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
6
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG.
n. 2255/2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (TV), il 07/08/1985 con l'avv. AURELIA PALMERI RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...], il CP_1 C.F._2
22/06/1990
RESISTENTE NON COSTITUITA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TR Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 16 dicembre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
CARRARO: “Ferme le conclusioni già rassegnate ed in particolare il riconoscimento di un affidamento super esclusivo al padre della figlia minore e collocamento presso il padre e possibilità per la madre, ove richiesto, di incontrare la figlia solo in spazio neutro, si insiste affinchè il Tribunale voglia porre a carico della madre una somma a titolo di contributo al mantenimento ordinario di nella misura che sarà Per_1 ritenuta equa, e comunque non inferiore a € 200,00 mensili, per quanto sopra precisato. Spese straordinarie al 50%. Con condanna alle spese di lite.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 15.5.2024, – premesso che: Parte_1
- dalla cessata convivenza more uxorio con è nata, il CP_1 5.10.2011, , riconosciuta da entrambi i genitori;
Persona_2
- – revocato, nel 2023, dal Tribunale dei Minorenni di Persona_2
Venezia l'affidamento ai Servizi Sociali di RO NC (dichiarato contestualmente non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico di entrambi i genitori) – è tornata ad essere affidata in via condivisa, ed ha mantenuto il prevalente collocamento presso il padre (in atto dal mese di aprile 2023, terminato positivamente il percorso riabilitativo intrapreso a seguito di una ricaduta con l'uso di stupefacenti), stante l'assenza della madre che, seguita dal , avrebbe Pt_2 necessitato di un percorso terapeutico riabilitativo per affrancarsi dall'alcol, mai intrapreso;
- dal 2023 ad oggi, la (che nel frattempo si è trasferita da Noale in CP_1 Trentino, poi in Germania ed in Emilia Romagna) non ha un rapporto costante ed effettivo con la figlia, che non ha visto né sentito anche per molti mesi;
tutto quanto premesso, il ricorrente ha chiesto, a modifica dei vigenti provvedimenti, l'affidamento cd. super-esclusivo della figlia, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico e la determinazione sia delle modalità e dei tempi delle visite tra e la madre, sia del Persona_2 contributo di mantenimento da porre a carico di quest'ultima.
2. Malgrado la rituale citazione in giudizio, non si è CP_1 costituita.
3. Alla prima udienza (tenutasi il 27.09.2024), il ha Pt_1 rappresentato che “la madre [era] letteralmente scomparsa dalla vita della figlia … da ormai sei/sette mesi, senza preoccuparsi non solo del sostentamento, ma soprattutto degli interessi scolastici e di salute della figlia;
[di avere] più volte inviato con messaggi Whatsapp alla madre i moduli per l'autorizzazione alla delega per il ritiro a scuola, per la gita (che non ha potuto frequentare), senza ricevere risposta … [che] questo rende oltremodo difficoltoso per il padre la gestione della figlia, impedendo a quest'ultima di prendere pienamente parte alle iniziative scolastiche ed extrascolastiche e pregiudicandole anche l'accesso alle cure e terapie mediche non urgenti (tipo il percorso psicologico di cui necessita, non più garantito dal Servizio Sociale)”, sicché il giudice relatore – nonostante il mancato tempestivo perfezionamento della (prima) notifica alla – ha CP_1 disposto, in via d'urgenza, l'affidamento esclusivo della minore al padre e revocato l'assegno per il mantenimento della figlia posto a carico dello stesso.
3 4. La causa –instaurato infine il contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 cpc. – passa ora in decisione, acquisite frattanto informazioni dall'Agenzia delle Entrate sulla condizione reddituale della resistente.
*** *** ***
5. Ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei ed urgenti siano integralmente da confermare, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
6. È fondata, infatti, la richiesta del padre di affidamento cd. super- esclusivo della figlia, essendo emerse evidenti e gravi elementi di pregiudizio a carico della madre per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso;
in particolare, la CP_1
- continua a disinteressarsi – del tutto – della figlia, che non frequenta da diverso tempo;
stando a quanto riferito dal padre, l'ultima telefonata risalirebbe alla giornata di Natale 2024;
- non provvedere ai bisogni della figlia, della cui gestione è onerato esclusivamente e direttamente il padre;
- ha dimostrato disinteresse anche per le sorti di questo giudizio, non costituendosi.
6.1. Si tratta di comportamenti che denotano, allo stato, l'inadeguatezza della a rivestire consapevolmente il ruolo di genitore e rendono CP_1 credibile quanto allegato dal ricorrente sulle difficoltà incontrate nell'assumere decisioni nell'interesse della figlia, con particolare riferimento agli atti di straordinaria amministrazione (quali ad esempio le attività scolastiche ed extrascolastiche;
l'accesso alle cure e terapie mediche non urgenti).
6.2. Va pertanto confermato l'affidamento esclusivo di al Persona_2 padre – che, dal mese di aprile 2023, se ne fa totalmente carico, sul piano morale e materiale – attribuendogli il potere di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse che riguardino la minore.
7. Gli incontri tra madre e figlia – qualora la chiedesse di CP_1 incontrarla – si svolgeranno in spazio neutro e secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisporranno, nel rispetto del criterio di gradualità, a tutela del benessere psico-fisico della minore.
8. Quanto, infine, ai provvedimenti economici, rileva il Collegio che:
– svolge attività lavorativa presso la Cooperativa Coges Parte_1 ON OR IL di Mestre e percepisce mensilmente € 1.650,00; è proprietario della casa in cui vive con la figlia, non gravata da mutuo;
per effetto del disposto regime di affidamento esclusivo della minore, percepisce, per l'intero, l'Assegno Unico Universale;
4 – non è nota l'attuale condizione economica e lavorativa di , CP_1 posto che – come risulta dalle informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate – l'ultima dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata è relativa all'anno di imposta 2020.
8.1. Nondimeno, fermo orientamento di questo Tribunale è quello di ritenere che il dovere di mantenere i figli (art. 30 Cost.) sia inderogabile anche in caso di disoccupazione – salvo che questa non sia imputabile a conclamate inabilità – di cui non vi è allegazione né evidenze nel caso di specie.
Appare allora congruo porre a carico della madre il pagamento di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le effettive fasi del giudizio (studio, introduttiva e trattazione).
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. CONFERMA l'affidamento di (nata a Persona_3
Castelfranco Veneto – TV, il 5.10.2011) al padre, , con Parte_1 facoltà per quest'ultimo di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia – cd. super-esclusivo;
2. nel caso in cui la madre dovesse, in futuro, chiedere di incontrare la figlia, DISPONE che gli incontri avvengano in spazio neutro, secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisporranno, nel rispetto del criterio di gradualità, a tutela del benessere psico-fisico della minore;
3. con decorrenza dalla domanda, REVOCA l'obbligo a carico di Pt_1
di corrispondere, in favore di , il contributo
[...] CP_1 mensile per il mantenimento della figlia;
5 4. con decorrenza dalla domanda, PONE a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di , entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
5. CONDANNA a pagare, in favore di CP_1 Pt_1
, le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.356,00, oltre
[...] rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 16 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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