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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Alberto Cecconi Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ Controparte_1
C.F. ) P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2025, e Parte_1 Parte_2 educendo:
[...]
a) di essere creditrici per crediti di lavoro, la prima della somma di euro 22.562,14 in forza del decreto ingiuntivo n. 46/2024 emesso dal Tribunale di Livorno – Sez. Lavoro in data
21.02.2024, notificato unitamente all'atto di precetto pedissequo in data 28.02.2024, e di nuovo atto di precetto notificato in data 10.04.2025 e la seconda della somma di euro
25.850,30 in forza del decreto ingiuntivo n. 57/2024 emesso dal Tribunale di Livorno –
Sez. Lavoro in data 01.03.2024, notificato in data 28 febbraio 2024, e di nuovo atto di pre- cetto notificato in data 10.04.2025;
b) che il mancato pagamento del dovuto (l'ultima busta paga e le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto), nonostante i solleciti e la notifica dell'ingiunzione e precetto, unito all'esito negativo del tentativo di pignoramento, rappresentano circostanze tali da co- stituire un inequivocabile sintomo di insolvenza;
1 c) che la stessa poteva essere tratta anche dal fatto che non fossero stati depositati i bilanci degli anni 2023 e 2024, essendo stato depositato al registro delle Imprese della Camera di
Commercio unicamente il bilancio relativo al 2022; chiedevano che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_3
[...]
Radicatosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta deducendo in estrema sintesi:
a) di non avere redatto i bilanci 2023 e 2024 avendo la commercialista alla quale si era ri- volta dichiarato di non poter provvedere alla loro redazione prima del settembre 2025;
b) che “la società unipersonale qui parte, versa in una situazione, temporanea ma perdu- rante da alcuni mesi, di insolvenza” dovuta a due fattori: 1) la rottura nell'ottobre 2023 del rapporto professionale di mandato esclusivo con con conseguenti dimissioni CP_2
e: 2) il decesso della madre del legale rappresentante persona che, di fatto, CP_3 amministrava e teneva in ordine la società ; Controparte_4
c) che con provvedimento del giudice dell'espropriazione mobiliare presso terzi del tribu- nale di Livorno dell'8 luglio 2025 emesso nella esecuzione mobiliare n°699/2025 è stata assegnata in pagamento alla signora la somma di euro 6.925,82, fatto che Parte_1 riduce il suo credito.
Chiedeva che il Tribunale di Livorno in composizione collegiale disponesse un rinvio al mese di settembre 2025 per consentirle di produrre i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e al fine di consentirle di fare ricorso ad uno degli strumenti di soluzione della crisi previsti dal CCII, evitando la prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale.
Il difensore delle parti ricorrenti non aderiva alla richiesta di rinvio e quindi il giudice dele- gato dal collegio alla trattazione della causa, svolte le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Occorre preliminarmente rilevare che non può essere concesso a parte ricorrente termine per formare e depositare il bilanci degli esercizi 2023 e 2024 (essendo il bilancio del 2022 depositato al registro delle imprese) essendo ormai trascorso il termine di legge per il loro deposito presso il registro delle imprese;
né può essere disposto un rinvio per consentire a parte resistente di proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in quanto, ai sensi dell'art 40 comma 10 CCII, nel caso di pendenza
2 di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41.
Pertanto la convenuta, non avendo proposto alcuna domanda (se del caso la domanda “in bianco” ex art 40 e 44 CCII) entro la prima udienza è ormai decaduta dal diritto di proporla così che la concessione del rinvio sarebbe del tutto inutile.
Infatti ai sensi dell'art 40 co. 10 CCII successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta neppure autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale.
Passando al merito ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ri- correndo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII e la stessa si è costituita in giudizio;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, avente il seguente oggetto sociale, come si ricava dalla visura camerale in atti: provvedere, per conto di imprese di assicurazione con le quali la società stipulerà stabili rapporti di agenzia, a promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nonché a promuovere la collocazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, a ge- stire gli stessi e a compiere tutte le operazioni connesse ed inerenti a quanto sopra e co- munque necessarie ed utili al miglior conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria od utile dall' organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e par- tecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine, o comunque connes-
3 so al proprio, nonché prestare fideiussioni ed in genere garanzie, anche reali, a favore di terzi;
tutto quanto sopra entro i limiti posti dalle norme inderogabili di legge;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione della man- cata prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma pri- mo lett. d) CCII.
La parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII op- pure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente benché comparsa a mezzo del legale nominato, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presup- posti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Peraltro dal bilancio al 31.12.2022 (l'unico dell'ultimo triennio depositato al registro delle imprese) emerge un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 e dunque il superamento del limite di cui all'art 2 comma 1 lett d) n. 1 CCII. Parimenti dal bilancio “provvisorio” al
31.12.2023 depositato dalla resistente costituendosi emerge il superamento di tale soglia nonché di quella di cui al successivo n. 3 (da valutare peraltro al momento della apertura della liquidazione giudiziale);
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai crediti delle ricorrenti nonché dalle note informative inviate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (dalla quale emergo- no debiti risultanti da cartelle ed avvisi di addebito per oltre € 330.000,00) dall' (dal- CP_5 la quale emergono ulteriori debiti non affidati all'agente della Riscossione per oltre €
2.500,00) e dall'Agenzia delle Entrate (dalla quali emergono ulteriori debiti non passati all'agente della riscossione per oltre € 500).
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, oltre che essere ammessa nel costituirsi da parte con- venuta emerge:
4 1. dal mancato pagamento del debito verso le ricorrenti che non hanno trovato integrale soddisfazione neppure all'esito delle procedure esecutive presso terzi documentate in atti;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento dai quali emer- CP_6 gono debiti per oltre 333.000,00 come sopra detto;
3. dal mancato deposito al registro delle imprese dei bilanci degli anni 2023 e 2024;
4. dalla circostanza che neppure l'esito positivo della lite pendente innanzi al Tribunale di Roma (RG 3784/2024), consentirebbe, alla luce della CTU svolta in tale procedi- mento e versata in atti, di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_7
(P.I.. ) con sede in VIA DEI FULGI-
[...] P.IVA_1
DI 6-8 LIVORNO.
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1
2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 12.11.2025 alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII).
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Alberto Cecconi Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ Controparte_1
C.F. ) P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2025, e Parte_1 Parte_2 educendo:
[...]
a) di essere creditrici per crediti di lavoro, la prima della somma di euro 22.562,14 in forza del decreto ingiuntivo n. 46/2024 emesso dal Tribunale di Livorno – Sez. Lavoro in data
21.02.2024, notificato unitamente all'atto di precetto pedissequo in data 28.02.2024, e di nuovo atto di precetto notificato in data 10.04.2025 e la seconda della somma di euro
25.850,30 in forza del decreto ingiuntivo n. 57/2024 emesso dal Tribunale di Livorno –
Sez. Lavoro in data 01.03.2024, notificato in data 28 febbraio 2024, e di nuovo atto di pre- cetto notificato in data 10.04.2025;
b) che il mancato pagamento del dovuto (l'ultima busta paga e le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto), nonostante i solleciti e la notifica dell'ingiunzione e precetto, unito all'esito negativo del tentativo di pignoramento, rappresentano circostanze tali da co- stituire un inequivocabile sintomo di insolvenza;
1 c) che la stessa poteva essere tratta anche dal fatto che non fossero stati depositati i bilanci degli anni 2023 e 2024, essendo stato depositato al registro delle Imprese della Camera di
Commercio unicamente il bilancio relativo al 2022; chiedevano che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_3
[...]
Radicatosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta deducendo in estrema sintesi:
a) di non avere redatto i bilanci 2023 e 2024 avendo la commercialista alla quale si era ri- volta dichiarato di non poter provvedere alla loro redazione prima del settembre 2025;
b) che “la società unipersonale qui parte, versa in una situazione, temporanea ma perdu- rante da alcuni mesi, di insolvenza” dovuta a due fattori: 1) la rottura nell'ottobre 2023 del rapporto professionale di mandato esclusivo con con conseguenti dimissioni CP_2
e: 2) il decesso della madre del legale rappresentante persona che, di fatto, CP_3 amministrava e teneva in ordine la società ; Controparte_4
c) che con provvedimento del giudice dell'espropriazione mobiliare presso terzi del tribu- nale di Livorno dell'8 luglio 2025 emesso nella esecuzione mobiliare n°699/2025 è stata assegnata in pagamento alla signora la somma di euro 6.925,82, fatto che Parte_1 riduce il suo credito.
Chiedeva che il Tribunale di Livorno in composizione collegiale disponesse un rinvio al mese di settembre 2025 per consentirle di produrre i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e al fine di consentirle di fare ricorso ad uno degli strumenti di soluzione della crisi previsti dal CCII, evitando la prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale.
Il difensore delle parti ricorrenti non aderiva alla richiesta di rinvio e quindi il giudice dele- gato dal collegio alla trattazione della causa, svolte le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Occorre preliminarmente rilevare che non può essere concesso a parte ricorrente termine per formare e depositare il bilanci degli esercizi 2023 e 2024 (essendo il bilancio del 2022 depositato al registro delle imprese) essendo ormai trascorso il termine di legge per il loro deposito presso il registro delle imprese;
né può essere disposto un rinvio per consentire a parte resistente di proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in quanto, ai sensi dell'art 40 comma 10 CCII, nel caso di pendenza
2 di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41.
Pertanto la convenuta, non avendo proposto alcuna domanda (se del caso la domanda “in bianco” ex art 40 e 44 CCII) entro la prima udienza è ormai decaduta dal diritto di proporla così che la concessione del rinvio sarebbe del tutto inutile.
Infatti ai sensi dell'art 40 co. 10 CCII successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta neppure autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale.
Passando al merito ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ri- correndo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII e la stessa si è costituita in giudizio;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posti dall'art. 33 CCII so- no stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, avente il seguente oggetto sociale, come si ricava dalla visura camerale in atti: provvedere, per conto di imprese di assicurazione con le quali la società stipulerà stabili rapporti di agenzia, a promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nonché a promuovere la collocazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, a ge- stire gli stessi e a compiere tutte le operazioni connesse ed inerenti a quanto sopra e co- munque necessarie ed utili al miglior conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria od utile dall' organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e par- tecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine, o comunque connes-
3 so al proprio, nonché prestare fideiussioni ed in genere garanzie, anche reali, a favore di terzi;
tutto quanto sopra entro i limiti posti dalle norme inderogabili di legge;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione della man- cata prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma pri- mo lett. d) CCII.
La parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII op- pure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente benché comparsa a mezzo del legale nominato, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presup- posti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Peraltro dal bilancio al 31.12.2022 (l'unico dell'ultimo triennio depositato al registro delle imprese) emerge un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 e dunque il superamento del limite di cui all'art 2 comma 1 lett d) n. 1 CCII. Parimenti dal bilancio “provvisorio” al
31.12.2023 depositato dalla resistente costituendosi emerge il superamento di tale soglia nonché di quella di cui al successivo n. 3 (da valutare peraltro al momento della apertura della liquidazione giudiziale);
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai crediti delle ricorrenti nonché dalle note informative inviate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (dalla quale emergo- no debiti risultanti da cartelle ed avvisi di addebito per oltre € 330.000,00) dall' (dal- CP_5 la quale emergono ulteriori debiti non affidati all'agente della Riscossione per oltre €
2.500,00) e dall'Agenzia delle Entrate (dalla quali emergono ulteriori debiti non passati all'agente della riscossione per oltre € 500).
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, oltre che essere ammessa nel costituirsi da parte con- venuta emerge:
4 1. dal mancato pagamento del debito verso le ricorrenti che non hanno trovato integrale soddisfazione neppure all'esito delle procedure esecutive presso terzi documentate in atti;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento dai quali emer- CP_6 gono debiti per oltre 333.000,00 come sopra detto;
3. dal mancato deposito al registro delle imprese dei bilanci degli anni 2023 e 2024;
4. dalla circostanza che neppure l'esito positivo della lite pendente innanzi al Tribunale di Roma (RG 3784/2024), consentirebbe, alla luce della CTU svolta in tale procedi- mento e versata in atti, di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_7
(P.I.. ) con sede in VIA DEI FULGI-
[...] P.IVA_1
DI 6-8 LIVORNO.
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1
2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 12.11.2025 alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII).
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
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