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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice delegato, Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 18 novembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 27 marzo 1967
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
Residente in Via Francesco Caracciolo, n. 28, Milano con l'Avv. Giulia Giusti del Giardino presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 13 dicembre 1960
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
Residente in Via Tito Livio, n. 6, Trezzano Sul Naviglio (MI) con l'Avv. Barbara Amirante presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arona (NO) il 29 giugno 1995, atto n.
26, parte 2, serie A, anno 1995 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, anno
1995, R. 03, N. 0435, P. 2, Serie B, e si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 12 marzo 2007, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 8 maggio 2007.
FATTO
I coniugi i, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18 novembre 2024, integrato con le note in sostituzione dell'udienza riportanti le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni.
1) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio, secondo le possibilità reddituali e pensionistiche di ciascuno, fino al trentesimo anno di età di , nel caso in cui lo stesso dovesse Per_1
perdere il lavoro attuale e fino a quando non ne reperirà un altro che abbia le stesse condizioni economiche.
2) Le spese straordinarie, comprese quelle per lo psicoterapeuta, saranno a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%, mentre quelle dentistiche saranno integralmente a carico del padre.
La ripartizione delle spese extra assegno relative al figlio avverrà secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017, ad eccezione di quelle dentistiche che saranno a carico del padre, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista
anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di
specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto riguarda il rimborso delle rispettive quote, ciascun genitore farà pervenire all'altro, entro il 30 di ogni mese, i giustificativi delle medesime, che andranno pagate pro quota a chi se le è accollate.
3) Il figlio , fino a quando non avrà la possibilità economica di vivere da solo, potrà decidere Per_1
liberamente con quale genitore abitare.
4) A titolo di assegno divorzile, il Signor verserà alla SI la somma di € 800,00 Pt_2 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo a dicembre 2024 (prima rivalutazione dicembre 2025).
5) Il Signor corrisponderà alla SI gli arretrati ISTAT degli ultimi cinque anni Pt_2 Pt_1
relativi al suo assegno di mantenimento, pari ad euro 9.201,60, in dodici rate mensili di euro 766,80, che saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2024, con separato bonifico recante la seguente causale: “arretrati ISTAT assegno di mantenimento SI ”. Pt_1
6) La SI dichiara di rinunciare a richiedere al Signor gli arretrati ISTAT degli Pt_1 Pt_2 ultimi 5 anni relativi all'assegno di mantenimento di , pari ad euro 18.036,00. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.12 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno integrato il ricorso, confermato le condizioni concordate e rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Arona (NO) il 29 giugno
1995 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arona (NO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice delegato, Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 18 novembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 27 marzo 1967
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
Residente in Via Francesco Caracciolo, n. 28, Milano con l'Avv. Giulia Giusti del Giardino presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 13 dicembre 1960
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
Residente in Via Tito Livio, n. 6, Trezzano Sul Naviglio (MI) con l'Avv. Barbara Amirante presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arona (NO) il 29 giugno 1995, atto n.
26, parte 2, serie A, anno 1995 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, anno
1995, R. 03, N. 0435, P. 2, Serie B, e si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 12 marzo 2007, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 8 maggio 2007.
FATTO
I coniugi i, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18 novembre 2024, integrato con le note in sostituzione dell'udienza riportanti le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni.
1) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio, secondo le possibilità reddituali e pensionistiche di ciascuno, fino al trentesimo anno di età di , nel caso in cui lo stesso dovesse Per_1
perdere il lavoro attuale e fino a quando non ne reperirà un altro che abbia le stesse condizioni economiche.
2) Le spese straordinarie, comprese quelle per lo psicoterapeuta, saranno a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%, mentre quelle dentistiche saranno integralmente a carico del padre.
La ripartizione delle spese extra assegno relative al figlio avverrà secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017, ad eccezione di quelle dentistiche che saranno a carico del padre, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista
anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di
specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto riguarda il rimborso delle rispettive quote, ciascun genitore farà pervenire all'altro, entro il 30 di ogni mese, i giustificativi delle medesime, che andranno pagate pro quota a chi se le è accollate.
3) Il figlio , fino a quando non avrà la possibilità economica di vivere da solo, potrà decidere Per_1
liberamente con quale genitore abitare.
4) A titolo di assegno divorzile, il Signor verserà alla SI la somma di € 800,00 Pt_2 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo a dicembre 2024 (prima rivalutazione dicembre 2025).
5) Il Signor corrisponderà alla SI gli arretrati ISTAT degli ultimi cinque anni Pt_2 Pt_1
relativi al suo assegno di mantenimento, pari ad euro 9.201,60, in dodici rate mensili di euro 766,80, che saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2024, con separato bonifico recante la seguente causale: “arretrati ISTAT assegno di mantenimento SI ”. Pt_1
6) La SI dichiara di rinunciare a richiedere al Signor gli arretrati ISTAT degli Pt_1 Pt_2 ultimi 5 anni relativi all'assegno di mantenimento di , pari ad euro 18.036,00. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.12 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno integrato il ricorso, confermato le condizioni concordate e rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Arona (NO) il 29 giugno
1995 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arona (NO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG