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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 939/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13/02/2024 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
CARSANA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistito e difeso dall'avv. Laura Giovanna PALMERI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ai sensi degli artt. 70 e 71
c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente depositato, premesso di essere stata sentimentalmente Parte_1
legata al signor dal 2004 fino al 2023 e che dalla loro unione sono nati i minori CP_1 Per_1 dell'età di 17 anni, ed dell'età di 13 anni, legalmente riconosciuti da entrambi (doc. 2, 2 bis Per_2 ricorrente), ha domandato l'affido condiviso dei minori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli e un contributo per il mantenimento della prole pari a 350 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, lamentando come l'ex compagno, negli ultimi anni e soprattutto nel 2023, abbia assunto nei suoi confronti atteggiamenti violenti e ingiuriosi che, tuttavia, non hanno mai inciso sui figli, rispetto ai quali si è mostrato un padre amorevole e affettivo.
All'udienza del 28 maggio 2024, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente e la ricorrente, sentita personalmente sui fatti di causa, ha dichiarato:
Non vivo con il mio ex compagno da settembre 2023, ci siamo separati a marzo 2023, ad Per_1
ora non vuole avere contatti col padre per i suoi comportamenti e per i messaggi vocali che le ha mandato, lo vede saltuariamente, ultimamente sarà un mesetto che non lo vede, anzi è sceso lui a casa per proibirle di andare ad una festa di compleanno, quando va dal padre va abbastanza Per_2
volentieri, la sensazione è che vada perché tartassato dal padre ma di sua iniziativa non mi pare che vada, chiede a con chi sono, addirittura sabato voleva sapere com'ero vestita, da quando ci Per_2
sono i figli lui ha dato sempre carta bianca a me, non si è mai interessato per la scuola, i libri, ora è difficile coinvolgerlo perché lui pensa di arrivare all'ultimo minuto dicendo che mio figlio magari non va a fare la cresima, recentemente ho preparato il passaporto per e ha firmato una Per_1 delega, mi sono mossa per preparare il passaporto per e ha strappato la delega, il bambino c'è Per_2
rimasto male. Non è un esempio educativo, quando prende una nota dice che sono delle merde Per_2
i Professori, il bambino non può portare il cellulare a scuola ma lo ha portato su indicazione del padre. Io non mi sento tranquilla quando è con il padre perché lo porta da un bar all'altro o è Per_2
a cena sempre in mezzo agli adulti, non riesce a passare una giornata con il bambino ai gokart ad esempio ma lo tiene per fare ripicca a me (verbale 28.5.24).
Dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha incaricato i servizi sociali di avviare un'indagine sul nucleo familiare in considerazione delle risultanze acquisite sui comportamenti assunti dal signor nei confronti della ricorrente e del diretto CP_1 coinvolgimento dei figli, assumendo altresì informazioni dalla Procura in merito all'esistenza di procedimenti definiti o pendenti iscritti a carico del resistente per abusi o violenze ai danni dell'ex compagna e/o della prole (ordinanza 6.6.24) e ha riservato all'esito l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. Il signor costituitosi in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 2 ottobre 2024, CP_1
ha aderito alle domande della ricorrente in punto di affido e collocamento, ha proposto un calendario di visite coi figli e ha chiesto di determinare il contributo dovuto per il mantenimento della prole in
250 euro per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, mostrandosi consapevole dei problemi sorti nella gestione della crisi di coppia e disponibile a collaborare coi servizi nell'interesse dei minori.
All'esito dell'udienza del 10 ottobre 2024, alla quale il resistente non è comparso personalmente, il
Giudice relatore ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha disposto l'audizione dei minori con l'assistenza della dott.ssa Francesca Gregori, iscritta all'albo dei c.t.u. istituito presso questo Tribunale.
Acquisita una breve relazione sulle risultanze dell'ascolto e un aggiornamento dei servizi sociali e degli altri servizi specialistici coinvolti, la causa è stata rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Nelle more, è stata trasmessa all'Ufficio un'ulteriore relazione di aggiornamento e, previa instaurazione del contraddittorio con la difesa delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 30 ottobre 2025.
Tanto premesso, si rileva anzitutto che la ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, ha modificato le domande originariamente avanzate chiedendo l'affido super esclusivo dei figli e la regolamentazione delle visite tramite educativa domiciliare, funzionale alla ripresa di possibili futuri contatti liberi con supervisione e monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, confermando per il resto le altre istanze.
Il resistente ha invece insistito sulle domande proposte fin dall'atto introduttivo, pur avendo dichiarato in sede di comparsa conclusionale di non opporsi ove il Tribunale confermasse i provvedimenti provvisori in punto di visite col figlio e gli interventi a sostegno delle parti.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e delle fragilità emerse all'interno del nucleo familiare, legate alla conflittualità di coppia e all'incapacità di comunicazione e condivisione dei genitori nell'interesse dei figli, riconducibile ai comportamenti disfunzionali del signor CP_1 inquadrabili nell'ambito della violenza domestica nella quale i minori sono stati direttamente e indirettamente coinvolti, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per i minori che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In tale valutazione, secondo orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre
2019, n. 785).
L'accertamento della capacità genitoriale non può infine prescindere dalla valutazione di quelle condotte di “violenza domestica”, secondo l'ampia accezione dettata dall'art. 3 della Convenzione
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, ratificata nel nostro ordinamento con legge n.
77/2013, che comprende tutti gli atti che comportano violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.
Ove il Giudice della famiglia ravvisi tali comportamenti, i quali, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina speciale in materia di procedimenti di famiglia con allegazioni di violenza e abusi ex art. 473 bis.40 ss. c.p.c., sono oggetto di indagini proprie e di valutazioni parzialmente differenti da quelle che seguono il Pubblico Ministero e il Giudice penale (cfr. Cass. 20 marzo 2025, n. 7409), deve tenerne conto nella valutazione della capacità genitoriale, poiché indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Non può trascurarsi, infatti, come il genitore che con il suo comportamento costringa il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. 21 febbraio
2025, n. 4595).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il Giudice relatore, già col decreto di fissazione di udienza, ha ritenuto di applicare la normativa dettata dagli art. 473 bis.40 ss. c.p.c., alla luce delle specifiche allegazioni inserite in ricorso, ove si legge: In un lento deteriorarsi dei rapporti, negli ultimi anni di convivenza, precisamente negli ultimi quattro, il signor ha CP_1
manifestato atteggiamenti violenti e ingiuriosi che, da un lato limitavano la libertà personale dell'attrice, dall'altro le facevano vivere momenti di gravissima difficoltà personale in ragione dell'angoscia del vivere “sotto minaccia”. A titolo esemplificativo, nel mese di settembre 2023, mentre la signora per timore di reazioni inconsulte, con modalità temperanti e che non Parte_1
turbassero oltremodo il compagno, tentava di relazionarsi con lui inducendolo a prendere atto della fine del legame affettivo, costui era solito, al rientro da serate con amici segnate da un alto tasso alcolico, apostrofarla con frasi quali “te la farò pagare”,“ ti conviene non farti vedere questa sera che finisce male”, “qui qualcuno finisce male” e così via. Questo clima familiare manteneva la signora in uno stato continuo di avvilimento e di forte prostrazione. Il signor era infatti solito, CP_1
colto da crisi di rabbia alimentate dalla consapevolezza che la compagna avesse maturato la fine del rapporto, alternare (in un cliché del tutto solito nelle relazioni coartanti), comportamenti come quelli citati a suppliche amorose e slanci di passione (ricorso, p. 2).
Le circostanze allegate dalla signora sono state ulteriormente specificate in sede di querela Parte_1
(doc. 51, 52), sporta il 12 maggio 2024, e accertate dal Giudice relatore in corso di causa sulla base della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, da cui è emerso che, dopo la fine della relazione, il signor ha assunto comportamenti molesti e offensivi nei confronti dell'ex CP_1
compagna coinvolgendo direttamente i figli e, in particolare, consistiti: - nel controllare l'ex Per_2
compagna chiedendo al figlio come fosse vestita la madre e di inoltrargli delle fotografie, così esponendolo ad una condizione di stress psicologico chiaramente evincibile dal file audio prodotto (v. doc. 22, 24, 40-42 ricorrente); - nel minacciare la ricorrente scrivendole “AN io vado in galera ma tu la paghi troia”, “che sia un giorno o 20 anni.. pagherai te lo prometto AN sei puttana sarai morirò io ma morirete insieme donna di merda te lo prometto ti auguro di crepare merda” (doc.
25, 50 ricorrente); - nel rivolgersi a lei in termini offensivi, quali “vaffanculo zoccola”, “fai schifo”,
“schifosa”, “merda” (v. doc. 3, 3 bis, 25, 33, 50 e file audio 43- 47 ricorrente) e nel tentare reiteratamente di contattarla telefonicamente (doc. 4, 39 ricorrente).
A seguito della querela e delle successive integrazioni sporte dalla signora la Procura ha Parte_1 iscritto a carico dell'odierno resistente il procedimento n. 5442/2024 R.G.N.R. mod. 21, nell'ambito del quale il Pubblico Ministero ha dapprima richiesto l'archiviazione, alla quale la persona offesa si
è opposta, e poi notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. per i reati di maltrattamenti e diffamazione, contestando, oltre agli episodi sopra descritti, che il signor ha altresì minacciato l'ex compagna di morte, l'ha colpita con un calcio e si è recato presso CP_1
l'abitazione della donna e il negozio di parrucchiere ove lavora, generando in lei un profondo stato di sofferenza (doc. 51 ricorrente).
Inoltre, dalla narrazione di entrambi i figli è emerso un coinvolgimento diretto da parte del padre e l'assunzione di comportamenti disfunzionali che in una prima fase hanno interessato sia sia Per_1
i quali hanno narrato in particolare di offese rivolte dal papà verso la mamma in loro presenza Per_2
e richieste per conoscere dove e con chi fosse (v. relazione ASST), in un secondo momento hanno determinato il coinvolgimento solo del secondogenito che, anche in sede di audizione, ha confermato di ricevere da parte del padre richieste di informazioni sulla mamma e le sue frequentazioni e ha maturato la volontà di non riprendere le frequentazioni col resistente in caso di persistenza di tale condotta, esprimendo il bisogno di essere posto al centro dell'attenzione e non il tramite nel conflitto con l'altro genitore, come osservato dall'ausiliaria nominata per l'audizione (v. verbale 14.1.24; relazione SS dep.
1.10.24 con allegate relazione di osservazione relativa all'intervento di educativa domiciliare in favore dei minori per il periodo agosto-settembre 2024, relazione psicologica;
relazione ausiliaria dott.ssa Gregori).
Il signor ha riconosciuto le difficoltà relazionali sorte coi figli nel periodo post separativo e CP_1
le criticità di alcuni suoi comportamenti, dipesi dalla difficoltà di accettare la fine della relazione con l'ex compagna e assumere un atteggiamento neutro nei confronti della donna, senza tuttavia correggere e riconoscere appieno le proprie responsabilità (relazione psicologica allegata relazione
SS dep. 1.10.24).
Dall'indagine svolta, è emersa infatti l'incapacità del signor di considerare e riconoscere le CP_1
difficoltà del figlio nel vivere le dinamiche familiari, credendo che egli utilizzi la situazione a suo favore, e di assumersi le proprie responsabilità, che invece riferisce alla conflittualità con la signora e in parte anche ai comportamenti di reputati distaccati e provocatori, senza Parte_1 Per_2
comprendere i provvedimenti assunti da questo Tribunale a tutela dei figli.
Si consideri, oltretutto, che il padre, a fronte della dichiarata disponibilità e apertura a collaborare col servizio e aderire agli interventi proposti, ha partecipato in modo discontinuo ai colloqui fissati per l'espletamento dell'indagine delegata al servizio e all'ASST e si è del tutto sottratto agli accertamenti prescritti presso il (ai quali prima aveva acconsentito), non reputando corretta tale indicazione Pt_2
(relazione psicologica allegata relazione SS dep. 1.10.24, relazione SS dep. 27.12.24, relazione SS dep. 15.11.25 con allegata relazione psicologica).
Nondimeno, il signor dopo un breve periodo di interruzione della propria condotta – anche CP_1 nei confronti dell'ex compagna – e ripresa della relazione con (relazione SS e psicologica dep. Per_2
27.12.24), ha iniziato nuovamente ad offendere la ricorrente e a coinvolgere i figli, che non vede dal mese di agosto 2025 (relazione SS dep. 12.9.25 e 13.10.25).
In tale contesto, la mamma, secondo quanto rappresentato dai servizi sociali, si è mostrata capace di proteggere i minori dalle dinamiche conflittuali di coppia, ammettendo anche che subito dopo la separazione vi siano state occasioni in cui ha coinvolto i figli, come dichiarato da in sede di Per_2
ascolto, ma riconoscendo i propri errori;
merita di essere considerato inoltre che la ricorrente ha sempre salvaguardato la figura paterna agli occhi dei minori, i quali infatti sono apparsi privi di condizionamenti genitoriali (relazione ausiliaria dott.ssa Gregori), e riconosce in lui un'importante figura di riferimento per i figli (v. relazioni SS e psicologiche in atti).
Per scrupolo, si precisa che le preoccupazioni manifestate dal padre rispetto alle frequentazioni della signora sono rimaste prive di riscontri, considerato che l'indagine svolta non ha rilevato Parte_1
l'esistenza di pregiudizi in relazione alla madre e al suo contesto di vita.
Così descritto il quadro probatorio in atti, il Collegio ritiene che se da un lato possa esprimersi un giudizio di piena idoneità genitoriale nei confronti della ricorrente, dall'altro non possa compiersi una valutazione prognostica altrettanto positiva nei confronti del signor CP_1
Sebbene i servizi sociali abbiano ritenuto entrambi i genitori dotati di sufficienti capacità genitoriali e in grado di prendersi cura dei bisogni dei figli, i comportamenti adottati dal signor nei CP_1 confronti dell'ex compagna e dei minori inducono a ritenerlo allo stato inidoneo ad assolvere con adeguatezza e responsabilità il proprio ruolo genitoriale.
In tal senso rilevano, in particolare, gli episodi di violenza psicologica perpetrati dal resistente nei confronti della signora come accertati sulla base della documentazione prodotta in atti dalla Parte_1
ricorrente, gli atteggiamenti disfunzionali assunti verso e, soprattutto, senza Per_1 Per_2
comprendere la portata dei suoi agiti e reiterando tali condotte anche insinuando un senso di responsabilità e colpa nei confronti del figlio dicendogli di non volerlo più vedere per aver “scelto” la mamma (doc. 55 ricorrente), l'assenza di elaborazione delle proprie responsabilità e ravvedimento critico della propria condotta, manifestata anche sottraendosi agli accertamenti disposti dal Tribunale
(in particolare presso il ), cui si aggiunge il parziale adempimento dell'obbligo di mantenimento Pt_2
dei figli posto a suo carico (v. comparsa conclusionale ricorrente).
Secondo questo giudicante, tutte le circostanze descritte rivelano l'incapacità genitoriale del resistente sia per aver esposto i minori – direttamente e indirettamente – ad un clima di violenza domestica, da valutarsi ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, sia per l'incapacità di sintonizzarsi e comprendere i bisogni dei figli e salvaguardarli dalla conflittualità genitoriale (v. Trib. Roma, sez. I,
11.10.2018; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
D'altra parte, la signora appare pienamente capace di assolvere il proprio ruolo, come Parte_1
confermato dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di audizione sul rapporto che li lega alla mamma e dagli elementi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, dove si è appurata la buona interazione madre-figli, basata su complicità e reciprocità affettiva, e la sua capacità di mantenere i minori distanti dalle dinamiche di coppia.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che non sussistano i presupposti per un affido congiunto, che presuppone la capacità genitoriale di entrambi di condividere i progetti e le scelte relative alla vita dei figli e che ciascun genitore sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile (cfr.
Trib. Bergamo 9 maggio 2022, n. 1107).
Il regime più rispondente all'interesse di e si ravvisa dunque nell'affidamento Per_1 Per_2
esclusivo dei minori alla madre, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna in ordine alle decisioni in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, comprese quelle di maggior interesse che dovranno essere assunte autonomamente dalla stessa, anche senza il consenso dell'altro genitore ex art. 337 quater c.c., co. 3 c.c., tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dai figli, anche al fine di evitare comportamenti ostruzionistici da parte del resistente (v. verbale 28.5.24) e l'esposizione della signora già vittima dei comportamenti Parte_1 maltrattanti dell'ex compagno, allo stress legato al confronto con lui in condizioni di evidente soggezione psicologica.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori viene inoltre attribuito alla madre il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.).
La signora sarà comunque tenuta a condividere con l'ex compagno, mediante la necessaria mediazione del servizio sociale, le condizioni psicofisiche dei minori, il loro andamento scolastico e le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Aderendo alle indicazioni del servizio sociale, si ritiene inoltre di disporre la prosecuzione del monitoraggio per il periodo di 24 mesi e l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per il padre, previa acquisizione del suo assenso, al fine di accompagnarlo nell'elaborazione della separazione e aiutarlo a riflettere sulle modalità relazionali da assumere con i figli, e per la madre, se consenziente, al fine di supportarla nel dialogo con i minori in merito alla figura paterna.
In conformità a quanto richiesto da entrambe le parti, ed rimarranno collocati presso Per_1 Per_2
la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi familiare e alla quale viene assegnata la casa coniugale ex art. 337 sexies c.c.
Rispetto alle frequentazioni col padre, alla luce delle emergenze processuali in atti e delle informazioni da ultimo acquisite dal servizio sociale, da cui emerge un nuovo e allarmante aggravarsi della situazione, si ritiene che la soluzione maggiormente tutelante sia disporre la regolamentazione delle visite in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali, sentiti
(separatamente) i genitori e tenuto conto in ogni caso della volontà di ed con Per_1 Per_2
conseguente divieto di libere frequentazioni col padre.
I servizi sociali, ove non si ravvisino elementi di pregiudizio, vengono autorizzati ad ampliare gradualmente i tempi di frequentazione padre-figli fino a liberalizzarli del tutto, previo accertamento dell'astinenza del signor dall'uso di sostanze, dovendo trovare conferma l'incarico già CP_1
conferito al servizio specialistico competente.
Da ultimo, i servizi sociali sono invitati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, evitando la contemporanea presenza delle parti;
sarà inoltre onere del servizio sociale dare tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero riscontrare per i minori.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre procedere alla comparazione delle posizioni economico-patrimoniali delle parti.
La ricorrente ha percepito un reddito mensile netto mediamente pari a 1000 euro netti nel 2022, 1100 nel 2021, 890 nel 2020 (v. mod. PF 2023-2021), è titolare di un portafoglio titoli del valore di 26.300 euro al 30.9.23 (doc. 20 ricorrente) e dagli estratti del conto corrente a lei intestato risulta un saldo di
2.200 euro al 31.12.20, 334 euro al 31.12.21, 1.500 euro al 31.12.22 (doc. 11 bis ricorrente); è inoltre titolare di un conto cointestato con saldo al 31.12.21 di 456 euro, di 816 euro al 31.12.22, di 2800 al
31.12.23 (doc. 11 ricorrente); vive nella casa familiare, di sua esclusiva proprietaria.
In merito alla condizione del resistente, si rileva fin d'ora che, nonostante il disposto normativo,
l'invito inserito nel decreto di fissazione di udienza e l'ordine prescritto all'udienza del 10 ottobre
2024 e con ordinanza del 23 ottobre 2024, egli non ha provveduto all'integrale deposito telematico della documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12, co. 3 c.p.c., risultando in particolare carente rispetto agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari, prodotti solo per l'anno 2024 (per il 2023
e il 2022 risulta agli atti la sola indicazione del saldo e della giacenza media).
Ciò posto, dagli elementi disponibili risulta che il resistente ha percepito un reddito mensile netto mediamente pari a 2000 euro nel 2023 e nel 2022, 2100 euro circa nel 2021 (mod. 730/2024- 2021, doc. 8 ricorrente), vive in un appartamento in affitto al canone - dichiarato ai servizi sociali ma non provato in causa - di 280 euro mensili (v. relazione in atti); dall'unico estratto conto in atti risulta un saldo al 31.3.24 di circa 14.100 euro, al 30.6.24 di circa 25.200 e un saldo di 1500 al 31.12.23 con giacenza media nel 2023 di circa 2600 euro, un saldo di 1.000 euro al 31.12.2022 con giacenza media nel 2022 di circa 500 euro;
è inoltre proprietario pro quota di alcuni terreni e fabbricati di provenienza ereditaria (doc. 5 resistente).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, tenuto conto delle risultanze acquisite in merito alle risorse di cui dispongono, da cui emerge una situazione di maggior favor per il resistente, considerate le esigenze dei minori, correlate alla loro età (17 e 13 anni), i tempi di permanenza trascorsi coi figli in modo esclusivo con la mamma, sulla quale gravano dunque gli oneri di mantenimento ordinario diretto e i compiti domestici e di cura della prole, valutato altresì che, in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento anche le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si reputa equo e congruo porre a carico del resistente, in virtù del principio di proporzionalità reddituale, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della prole, l'importo di 350 euro per ciascun figlio (700 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data della domanda (febbraio
2024), detratte le somme già riscosse a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo lo schema indicato in dispositivo.
La signora avrà poi diritto a percepire dall'Inps l'intero ammontare dell'assegno unico, Parte_1
quale affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando, in ragione della condotta processuale assunta dalla parte soccombente in violazione del dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis.18
c.p.c., lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
In virtù del principio di soccombenza, anche le spese per l'ausiliaria del Giudice, come liquidate in corso di causa, vengono integralmente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida i figli minori in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla quale viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.) e di assumere in via esclusiva, anche senza il consenso dell'altro genitore, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dai figli, tutte le decisioni che li riguardano comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), istruzione, educazione e residenza abituale;
dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, affinché possa continuare a vivervi con loro;
dispone il divieto di libere frequentazioni tra il padre e i figli;
incarica i servizi sociali competenti affinché regolamentino le visite tra il padre e i figli in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali, sentiti (separatamente i genitori) e tenuto conto in ogni caso della volontà di ed con l'autorizzazione ad Per_1 Per_2
ampliare gradualmente i tempi di frequentazione fino a liberalizzarli del tutto, previo accertamento della completa astinenza del signor ove non si ravvisino elementi di pregiudizio per i minori;
CP_1
dispone che i servizi sociali, in collaborazione con l'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano per il periodo di 24 mesi un attento monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare, lo stato di benessere psicofisico dei minori, l'andamento delle visite padre-figli, attivino ogni percorso reputato utile per i minori e/o le parti, nonché un percorso di supporto alla genitorialità per il padre, previa acquisizione del suo assenso, al fine di accompagnarlo all'elaborazione della separazione e a riflettere sulle modalità relazionali adeguate da assumere con figli, e per la madre, se consenziente, al fine di supportarla nel dialogo con i figli in merito alla figura paterna, con onere di segnalare tempestivamente alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio per la prole; invita i servizi sociali ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, evitando la contemporanea presenza delle parti;
incarica il affinché provveda a tutti gli accertamenti necessari ad accertare l'uso di alcol da parte Pt_2 del resistente, previa acquisizione del proprio assenso, e l'esistenza di un'eventuale dipendenza, predisponendo in tal caso il necessario programma di cura;
pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (detratte le somme già versate a tale titolo), la somma di euro
350,00 a figlio (700,00 euro complessivi), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. pone a carico del resistente, in via definitiva, le spese per l'assistenza dell'ausiliaria del Giudice all'audizione dei minori, già liquidate in corso di causa;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali “
[...]
e “ ”. Controparte_2 Parte_3
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13/02/2024 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
CARSANA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistito e difeso dall'avv. Laura Giovanna PALMERI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ai sensi degli artt. 70 e 71
c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente depositato, premesso di essere stata sentimentalmente Parte_1
legata al signor dal 2004 fino al 2023 e che dalla loro unione sono nati i minori CP_1 Per_1 dell'età di 17 anni, ed dell'età di 13 anni, legalmente riconosciuti da entrambi (doc. 2, 2 bis Per_2 ricorrente), ha domandato l'affido condiviso dei minori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli e un contributo per il mantenimento della prole pari a 350 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, lamentando come l'ex compagno, negli ultimi anni e soprattutto nel 2023, abbia assunto nei suoi confronti atteggiamenti violenti e ingiuriosi che, tuttavia, non hanno mai inciso sui figli, rispetto ai quali si è mostrato un padre amorevole e affettivo.
All'udienza del 28 maggio 2024, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente e la ricorrente, sentita personalmente sui fatti di causa, ha dichiarato:
Non vivo con il mio ex compagno da settembre 2023, ci siamo separati a marzo 2023, ad Per_1
ora non vuole avere contatti col padre per i suoi comportamenti e per i messaggi vocali che le ha mandato, lo vede saltuariamente, ultimamente sarà un mesetto che non lo vede, anzi è sceso lui a casa per proibirle di andare ad una festa di compleanno, quando va dal padre va abbastanza Per_2
volentieri, la sensazione è che vada perché tartassato dal padre ma di sua iniziativa non mi pare che vada, chiede a con chi sono, addirittura sabato voleva sapere com'ero vestita, da quando ci Per_2
sono i figli lui ha dato sempre carta bianca a me, non si è mai interessato per la scuola, i libri, ora è difficile coinvolgerlo perché lui pensa di arrivare all'ultimo minuto dicendo che mio figlio magari non va a fare la cresima, recentemente ho preparato il passaporto per e ha firmato una Per_1 delega, mi sono mossa per preparare il passaporto per e ha strappato la delega, il bambino c'è Per_2
rimasto male. Non è un esempio educativo, quando prende una nota dice che sono delle merde Per_2
i Professori, il bambino non può portare il cellulare a scuola ma lo ha portato su indicazione del padre. Io non mi sento tranquilla quando è con il padre perché lo porta da un bar all'altro o è Per_2
a cena sempre in mezzo agli adulti, non riesce a passare una giornata con il bambino ai gokart ad esempio ma lo tiene per fare ripicca a me (verbale 28.5.24).
Dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha incaricato i servizi sociali di avviare un'indagine sul nucleo familiare in considerazione delle risultanze acquisite sui comportamenti assunti dal signor nei confronti della ricorrente e del diretto CP_1 coinvolgimento dei figli, assumendo altresì informazioni dalla Procura in merito all'esistenza di procedimenti definiti o pendenti iscritti a carico del resistente per abusi o violenze ai danni dell'ex compagna e/o della prole (ordinanza 6.6.24) e ha riservato all'esito l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. Il signor costituitosi in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 2 ottobre 2024, CP_1
ha aderito alle domande della ricorrente in punto di affido e collocamento, ha proposto un calendario di visite coi figli e ha chiesto di determinare il contributo dovuto per il mantenimento della prole in
250 euro per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, mostrandosi consapevole dei problemi sorti nella gestione della crisi di coppia e disponibile a collaborare coi servizi nell'interesse dei minori.
All'esito dell'udienza del 10 ottobre 2024, alla quale il resistente non è comparso personalmente, il
Giudice relatore ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha disposto l'audizione dei minori con l'assistenza della dott.ssa Francesca Gregori, iscritta all'albo dei c.t.u. istituito presso questo Tribunale.
Acquisita una breve relazione sulle risultanze dell'ascolto e un aggiornamento dei servizi sociali e degli altri servizi specialistici coinvolti, la causa è stata rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Nelle more, è stata trasmessa all'Ufficio un'ulteriore relazione di aggiornamento e, previa instaurazione del contraddittorio con la difesa delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 30 ottobre 2025.
Tanto premesso, si rileva anzitutto che la ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, ha modificato le domande originariamente avanzate chiedendo l'affido super esclusivo dei figli e la regolamentazione delle visite tramite educativa domiciliare, funzionale alla ripresa di possibili futuri contatti liberi con supervisione e monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, confermando per il resto le altre istanze.
Il resistente ha invece insistito sulle domande proposte fin dall'atto introduttivo, pur avendo dichiarato in sede di comparsa conclusionale di non opporsi ove il Tribunale confermasse i provvedimenti provvisori in punto di visite col figlio e gli interventi a sostegno delle parti.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e delle fragilità emerse all'interno del nucleo familiare, legate alla conflittualità di coppia e all'incapacità di comunicazione e condivisione dei genitori nell'interesse dei figli, riconducibile ai comportamenti disfunzionali del signor CP_1 inquadrabili nell'ambito della violenza domestica nella quale i minori sono stati direttamente e indirettamente coinvolti, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per i minori che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In tale valutazione, secondo orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre
2019, n. 785).
L'accertamento della capacità genitoriale non può infine prescindere dalla valutazione di quelle condotte di “violenza domestica”, secondo l'ampia accezione dettata dall'art. 3 della Convenzione
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, ratificata nel nostro ordinamento con legge n.
77/2013, che comprende tutti gli atti che comportano violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.
Ove il Giudice della famiglia ravvisi tali comportamenti, i quali, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina speciale in materia di procedimenti di famiglia con allegazioni di violenza e abusi ex art. 473 bis.40 ss. c.p.c., sono oggetto di indagini proprie e di valutazioni parzialmente differenti da quelle che seguono il Pubblico Ministero e il Giudice penale (cfr. Cass. 20 marzo 2025, n. 7409), deve tenerne conto nella valutazione della capacità genitoriale, poiché indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Non può trascurarsi, infatti, come il genitore che con il suo comportamento costringa il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. 21 febbraio
2025, n. 4595).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il Giudice relatore, già col decreto di fissazione di udienza, ha ritenuto di applicare la normativa dettata dagli art. 473 bis.40 ss. c.p.c., alla luce delle specifiche allegazioni inserite in ricorso, ove si legge: In un lento deteriorarsi dei rapporti, negli ultimi anni di convivenza, precisamente negli ultimi quattro, il signor ha CP_1
manifestato atteggiamenti violenti e ingiuriosi che, da un lato limitavano la libertà personale dell'attrice, dall'altro le facevano vivere momenti di gravissima difficoltà personale in ragione dell'angoscia del vivere “sotto minaccia”. A titolo esemplificativo, nel mese di settembre 2023, mentre la signora per timore di reazioni inconsulte, con modalità temperanti e che non Parte_1
turbassero oltremodo il compagno, tentava di relazionarsi con lui inducendolo a prendere atto della fine del legame affettivo, costui era solito, al rientro da serate con amici segnate da un alto tasso alcolico, apostrofarla con frasi quali “te la farò pagare”,“ ti conviene non farti vedere questa sera che finisce male”, “qui qualcuno finisce male” e così via. Questo clima familiare manteneva la signora in uno stato continuo di avvilimento e di forte prostrazione. Il signor era infatti solito, CP_1
colto da crisi di rabbia alimentate dalla consapevolezza che la compagna avesse maturato la fine del rapporto, alternare (in un cliché del tutto solito nelle relazioni coartanti), comportamenti come quelli citati a suppliche amorose e slanci di passione (ricorso, p. 2).
Le circostanze allegate dalla signora sono state ulteriormente specificate in sede di querela Parte_1
(doc. 51, 52), sporta il 12 maggio 2024, e accertate dal Giudice relatore in corso di causa sulla base della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, da cui è emerso che, dopo la fine della relazione, il signor ha assunto comportamenti molesti e offensivi nei confronti dell'ex CP_1
compagna coinvolgendo direttamente i figli e, in particolare, consistiti: - nel controllare l'ex Per_2
compagna chiedendo al figlio come fosse vestita la madre e di inoltrargli delle fotografie, così esponendolo ad una condizione di stress psicologico chiaramente evincibile dal file audio prodotto (v. doc. 22, 24, 40-42 ricorrente); - nel minacciare la ricorrente scrivendole “AN io vado in galera ma tu la paghi troia”, “che sia un giorno o 20 anni.. pagherai te lo prometto AN sei puttana sarai morirò io ma morirete insieme donna di merda te lo prometto ti auguro di crepare merda” (doc.
25, 50 ricorrente); - nel rivolgersi a lei in termini offensivi, quali “vaffanculo zoccola”, “fai schifo”,
“schifosa”, “merda” (v. doc. 3, 3 bis, 25, 33, 50 e file audio 43- 47 ricorrente) e nel tentare reiteratamente di contattarla telefonicamente (doc. 4, 39 ricorrente).
A seguito della querela e delle successive integrazioni sporte dalla signora la Procura ha Parte_1 iscritto a carico dell'odierno resistente il procedimento n. 5442/2024 R.G.N.R. mod. 21, nell'ambito del quale il Pubblico Ministero ha dapprima richiesto l'archiviazione, alla quale la persona offesa si
è opposta, e poi notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. per i reati di maltrattamenti e diffamazione, contestando, oltre agli episodi sopra descritti, che il signor ha altresì minacciato l'ex compagna di morte, l'ha colpita con un calcio e si è recato presso CP_1
l'abitazione della donna e il negozio di parrucchiere ove lavora, generando in lei un profondo stato di sofferenza (doc. 51 ricorrente).
Inoltre, dalla narrazione di entrambi i figli è emerso un coinvolgimento diretto da parte del padre e l'assunzione di comportamenti disfunzionali che in una prima fase hanno interessato sia sia Per_1
i quali hanno narrato in particolare di offese rivolte dal papà verso la mamma in loro presenza Per_2
e richieste per conoscere dove e con chi fosse (v. relazione ASST), in un secondo momento hanno determinato il coinvolgimento solo del secondogenito che, anche in sede di audizione, ha confermato di ricevere da parte del padre richieste di informazioni sulla mamma e le sue frequentazioni e ha maturato la volontà di non riprendere le frequentazioni col resistente in caso di persistenza di tale condotta, esprimendo il bisogno di essere posto al centro dell'attenzione e non il tramite nel conflitto con l'altro genitore, come osservato dall'ausiliaria nominata per l'audizione (v. verbale 14.1.24; relazione SS dep.
1.10.24 con allegate relazione di osservazione relativa all'intervento di educativa domiciliare in favore dei minori per il periodo agosto-settembre 2024, relazione psicologica;
relazione ausiliaria dott.ssa Gregori).
Il signor ha riconosciuto le difficoltà relazionali sorte coi figli nel periodo post separativo e CP_1
le criticità di alcuni suoi comportamenti, dipesi dalla difficoltà di accettare la fine della relazione con l'ex compagna e assumere un atteggiamento neutro nei confronti della donna, senza tuttavia correggere e riconoscere appieno le proprie responsabilità (relazione psicologica allegata relazione
SS dep. 1.10.24).
Dall'indagine svolta, è emersa infatti l'incapacità del signor di considerare e riconoscere le CP_1
difficoltà del figlio nel vivere le dinamiche familiari, credendo che egli utilizzi la situazione a suo favore, e di assumersi le proprie responsabilità, che invece riferisce alla conflittualità con la signora e in parte anche ai comportamenti di reputati distaccati e provocatori, senza Parte_1 Per_2
comprendere i provvedimenti assunti da questo Tribunale a tutela dei figli.
Si consideri, oltretutto, che il padre, a fronte della dichiarata disponibilità e apertura a collaborare col servizio e aderire agli interventi proposti, ha partecipato in modo discontinuo ai colloqui fissati per l'espletamento dell'indagine delegata al servizio e all'ASST e si è del tutto sottratto agli accertamenti prescritti presso il (ai quali prima aveva acconsentito), non reputando corretta tale indicazione Pt_2
(relazione psicologica allegata relazione SS dep. 1.10.24, relazione SS dep. 27.12.24, relazione SS dep. 15.11.25 con allegata relazione psicologica).
Nondimeno, il signor dopo un breve periodo di interruzione della propria condotta – anche CP_1 nei confronti dell'ex compagna – e ripresa della relazione con (relazione SS e psicologica dep. Per_2
27.12.24), ha iniziato nuovamente ad offendere la ricorrente e a coinvolgere i figli, che non vede dal mese di agosto 2025 (relazione SS dep. 12.9.25 e 13.10.25).
In tale contesto, la mamma, secondo quanto rappresentato dai servizi sociali, si è mostrata capace di proteggere i minori dalle dinamiche conflittuali di coppia, ammettendo anche che subito dopo la separazione vi siano state occasioni in cui ha coinvolto i figli, come dichiarato da in sede di Per_2
ascolto, ma riconoscendo i propri errori;
merita di essere considerato inoltre che la ricorrente ha sempre salvaguardato la figura paterna agli occhi dei minori, i quali infatti sono apparsi privi di condizionamenti genitoriali (relazione ausiliaria dott.ssa Gregori), e riconosce in lui un'importante figura di riferimento per i figli (v. relazioni SS e psicologiche in atti).
Per scrupolo, si precisa che le preoccupazioni manifestate dal padre rispetto alle frequentazioni della signora sono rimaste prive di riscontri, considerato che l'indagine svolta non ha rilevato Parte_1
l'esistenza di pregiudizi in relazione alla madre e al suo contesto di vita.
Così descritto il quadro probatorio in atti, il Collegio ritiene che se da un lato possa esprimersi un giudizio di piena idoneità genitoriale nei confronti della ricorrente, dall'altro non possa compiersi una valutazione prognostica altrettanto positiva nei confronti del signor CP_1
Sebbene i servizi sociali abbiano ritenuto entrambi i genitori dotati di sufficienti capacità genitoriali e in grado di prendersi cura dei bisogni dei figli, i comportamenti adottati dal signor nei CP_1 confronti dell'ex compagna e dei minori inducono a ritenerlo allo stato inidoneo ad assolvere con adeguatezza e responsabilità il proprio ruolo genitoriale.
In tal senso rilevano, in particolare, gli episodi di violenza psicologica perpetrati dal resistente nei confronti della signora come accertati sulla base della documentazione prodotta in atti dalla Parte_1
ricorrente, gli atteggiamenti disfunzionali assunti verso e, soprattutto, senza Per_1 Per_2
comprendere la portata dei suoi agiti e reiterando tali condotte anche insinuando un senso di responsabilità e colpa nei confronti del figlio dicendogli di non volerlo più vedere per aver “scelto” la mamma (doc. 55 ricorrente), l'assenza di elaborazione delle proprie responsabilità e ravvedimento critico della propria condotta, manifestata anche sottraendosi agli accertamenti disposti dal Tribunale
(in particolare presso il ), cui si aggiunge il parziale adempimento dell'obbligo di mantenimento Pt_2
dei figli posto a suo carico (v. comparsa conclusionale ricorrente).
Secondo questo giudicante, tutte le circostanze descritte rivelano l'incapacità genitoriale del resistente sia per aver esposto i minori – direttamente e indirettamente – ad un clima di violenza domestica, da valutarsi ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, sia per l'incapacità di sintonizzarsi e comprendere i bisogni dei figli e salvaguardarli dalla conflittualità genitoriale (v. Trib. Roma, sez. I,
11.10.2018; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
D'altra parte, la signora appare pienamente capace di assolvere il proprio ruolo, come Parte_1
confermato dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di audizione sul rapporto che li lega alla mamma e dagli elementi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, dove si è appurata la buona interazione madre-figli, basata su complicità e reciprocità affettiva, e la sua capacità di mantenere i minori distanti dalle dinamiche di coppia.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che non sussistano i presupposti per un affido congiunto, che presuppone la capacità genitoriale di entrambi di condividere i progetti e le scelte relative alla vita dei figli e che ciascun genitore sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile (cfr.
Trib. Bergamo 9 maggio 2022, n. 1107).
Il regime più rispondente all'interesse di e si ravvisa dunque nell'affidamento Per_1 Per_2
esclusivo dei minori alla madre, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna in ordine alle decisioni in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, comprese quelle di maggior interesse che dovranno essere assunte autonomamente dalla stessa, anche senza il consenso dell'altro genitore ex art. 337 quater c.c., co. 3 c.c., tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dai figli, anche al fine di evitare comportamenti ostruzionistici da parte del resistente (v. verbale 28.5.24) e l'esposizione della signora già vittima dei comportamenti Parte_1 maltrattanti dell'ex compagno, allo stress legato al confronto con lui in condizioni di evidente soggezione psicologica.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori viene inoltre attribuito alla madre il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.).
La signora sarà comunque tenuta a condividere con l'ex compagno, mediante la necessaria mediazione del servizio sociale, le condizioni psicofisiche dei minori, il loro andamento scolastico e le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Aderendo alle indicazioni del servizio sociale, si ritiene inoltre di disporre la prosecuzione del monitoraggio per il periodo di 24 mesi e l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per il padre, previa acquisizione del suo assenso, al fine di accompagnarlo nell'elaborazione della separazione e aiutarlo a riflettere sulle modalità relazionali da assumere con i figli, e per la madre, se consenziente, al fine di supportarla nel dialogo con i minori in merito alla figura paterna.
In conformità a quanto richiesto da entrambe le parti, ed rimarranno collocati presso Per_1 Per_2
la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi familiare e alla quale viene assegnata la casa coniugale ex art. 337 sexies c.c.
Rispetto alle frequentazioni col padre, alla luce delle emergenze processuali in atti e delle informazioni da ultimo acquisite dal servizio sociale, da cui emerge un nuovo e allarmante aggravarsi della situazione, si ritiene che la soluzione maggiormente tutelante sia disporre la regolamentazione delle visite in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali, sentiti
(separatamente) i genitori e tenuto conto in ogni caso della volontà di ed con Per_1 Per_2
conseguente divieto di libere frequentazioni col padre.
I servizi sociali, ove non si ravvisino elementi di pregiudizio, vengono autorizzati ad ampliare gradualmente i tempi di frequentazione padre-figli fino a liberalizzarli del tutto, previo accertamento dell'astinenza del signor dall'uso di sostanze, dovendo trovare conferma l'incarico già CP_1
conferito al servizio specialistico competente.
Da ultimo, i servizi sociali sono invitati ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, evitando la contemporanea presenza delle parti;
sarà inoltre onere del servizio sociale dare tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero riscontrare per i minori.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre procedere alla comparazione delle posizioni economico-patrimoniali delle parti.
La ricorrente ha percepito un reddito mensile netto mediamente pari a 1000 euro netti nel 2022, 1100 nel 2021, 890 nel 2020 (v. mod. PF 2023-2021), è titolare di un portafoglio titoli del valore di 26.300 euro al 30.9.23 (doc. 20 ricorrente) e dagli estratti del conto corrente a lei intestato risulta un saldo di
2.200 euro al 31.12.20, 334 euro al 31.12.21, 1.500 euro al 31.12.22 (doc. 11 bis ricorrente); è inoltre titolare di un conto cointestato con saldo al 31.12.21 di 456 euro, di 816 euro al 31.12.22, di 2800 al
31.12.23 (doc. 11 ricorrente); vive nella casa familiare, di sua esclusiva proprietaria.
In merito alla condizione del resistente, si rileva fin d'ora che, nonostante il disposto normativo,
l'invito inserito nel decreto di fissazione di udienza e l'ordine prescritto all'udienza del 10 ottobre
2024 e con ordinanza del 23 ottobre 2024, egli non ha provveduto all'integrale deposito telematico della documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12, co. 3 c.p.c., risultando in particolare carente rispetto agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari, prodotti solo per l'anno 2024 (per il 2023
e il 2022 risulta agli atti la sola indicazione del saldo e della giacenza media).
Ciò posto, dagli elementi disponibili risulta che il resistente ha percepito un reddito mensile netto mediamente pari a 2000 euro nel 2023 e nel 2022, 2100 euro circa nel 2021 (mod. 730/2024- 2021, doc. 8 ricorrente), vive in un appartamento in affitto al canone - dichiarato ai servizi sociali ma non provato in causa - di 280 euro mensili (v. relazione in atti); dall'unico estratto conto in atti risulta un saldo al 31.3.24 di circa 14.100 euro, al 30.6.24 di circa 25.200 e un saldo di 1500 al 31.12.23 con giacenza media nel 2023 di circa 2600 euro, un saldo di 1.000 euro al 31.12.2022 con giacenza media nel 2022 di circa 500 euro;
è inoltre proprietario pro quota di alcuni terreni e fabbricati di provenienza ereditaria (doc. 5 resistente).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, tenuto conto delle risultanze acquisite in merito alle risorse di cui dispongono, da cui emerge una situazione di maggior favor per il resistente, considerate le esigenze dei minori, correlate alla loro età (17 e 13 anni), i tempi di permanenza trascorsi coi figli in modo esclusivo con la mamma, sulla quale gravano dunque gli oneri di mantenimento ordinario diretto e i compiti domestici e di cura della prole, valutato altresì che, in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento anche le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si reputa equo e congruo porre a carico del resistente, in virtù del principio di proporzionalità reddituale, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della prole, l'importo di 350 euro per ciascun figlio (700 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dalla data della domanda (febbraio
2024), detratte le somme già riscosse a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo lo schema indicato in dispositivo.
La signora avrà poi diritto a percepire dall'Inps l'intero ammontare dell'assegno unico, Parte_1
quale affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando, in ragione della condotta processuale assunta dalla parte soccombente in violazione del dovere di leale collaborazione ex art. 473 bis.18
c.p.c., lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
In virtù del principio di soccombenza, anche le spese per l'ausiliaria del Giudice, come liquidate in corso di causa, vengono integralmente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida i figli minori in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla quale viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.) e di assumere in via esclusiva, anche senza il consenso dell'altro genitore, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dai figli, tutte le decisioni che li riguardano comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), istruzione, educazione e residenza abituale;
dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, affinché possa continuare a vivervi con loro;
dispone il divieto di libere frequentazioni tra il padre e i figli;
incarica i servizi sociali competenti affinché regolamentino le visite tra il padre e i figli in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali, sentiti (separatamente i genitori) e tenuto conto in ogni caso della volontà di ed con l'autorizzazione ad Per_1 Per_2
ampliare gradualmente i tempi di frequentazione fino a liberalizzarli del tutto, previo accertamento della completa astinenza del signor ove non si ravvisino elementi di pregiudizio per i minori;
CP_1
dispone che i servizi sociali, in collaborazione con l'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano per il periodo di 24 mesi un attento monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare, lo stato di benessere psicofisico dei minori, l'andamento delle visite padre-figli, attivino ogni percorso reputato utile per i minori e/o le parti, nonché un percorso di supporto alla genitorialità per il padre, previa acquisizione del suo assenso, al fine di accompagnarlo all'elaborazione della separazione e a riflettere sulle modalità relazionali adeguate da assumere con figli, e per la madre, se consenziente, al fine di supportarla nel dialogo con i figli in merito alla figura paterna, con onere di segnalare tempestivamente alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio per la prole; invita i servizi sociali ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, evitando la contemporanea presenza delle parti;
incarica il affinché provveda a tutti gli accertamenti necessari ad accertare l'uso di alcol da parte Pt_2 del resistente, previa acquisizione del proprio assenso, e l'esistenza di un'eventuale dipendenza, predisponendo in tal caso il necessario programma di cura;
pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (detratte le somme già versate a tale titolo), la somma di euro
350,00 a figlio (700,00 euro complessivi), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. pone a carico del resistente, in via definitiva, le spese per l'assistenza dell'ausiliaria del Giudice all'audizione dei minori, già liquidate in corso di causa;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali “
[...]
e “ ”. Controparte_2 Parte_3
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo