Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1987, n. 5771
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Sentenza 14 gennaio 1987

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Non è ipotizzabile per lo stesso fatto - inteso nei suoi termini essenziali della condotta, dell'evento e del nesso di causalità - un concorso tra il delitto di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso.*

Gli elementi caratterizzanti e distintivi dell'associazione di tipo mafioso rispetto a quella per delinquere sono costituiti dalla utilizzazione della Forma di coartazione psicologica derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà, le quali ultime, cumulate tra loro, devono essere frutto e conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo, cui sono collegate da vincolo causale. Ove difettano tali ultime condizioni ovvero se le stesse dipendano da altri fattori che non siano la forza intimidatrice, si potrà riconoscere - in presenza degli altri elementi costitutivi - la sussistenza di un'associazione per delinquere comune, ma non già quella di tipo mafioso.*

Data l'autonomia del reato di associazione (sia per delinquere che di tipo mafioso) rispetto all'attuazione del programma criminoso, non tutti gli aderenti all'associazione rispondono anche dei delitti commessi in attuazione della pattuizione scellerata, ma solo quelli che materialmente o moralmente danno un effettivo apporto volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa finalizzata.*

In ipotesi di concorso tra reato associativo e reati-fine, mentre non è configurabile il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere ed i reati-fine, tale vincolo è invece ravvisabile tra il delitto di associazione di tipo mafioso ed i reati eseguiti in sua attuazione, alla condizione che sia identificabile la unicità del disegno criminoso.*

La sussistenza di una associazione per delinquere può essere riconosciuta anche nei luoghi di tradizionale affermazione della mafia e quella di associazione di tipo mafioso può essere riconosciuta anche in qualsiasi località ove in precedenza fosse sconosciuto un fenomeno similare.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1987, n. 5771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5771
    Data del deposito : 14 gennaio 1987

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