Sentenza 14 gennaio 1987
Massime • 5
Non è ipotizzabile per lo stesso fatto - inteso nei suoi termini essenziali della condotta, dell'evento e del nesso di causalità - un concorso tra il delitto di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso.*
Gli elementi caratterizzanti e distintivi dell'associazione di tipo mafioso rispetto a quella per delinquere sono costituiti dalla utilizzazione della Forma di coartazione psicologica derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà, le quali ultime, cumulate tra loro, devono essere frutto e conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo, cui sono collegate da vincolo causale. Ove difettano tali ultime condizioni ovvero se le stesse dipendano da altri fattori che non siano la forza intimidatrice, si potrà riconoscere - in presenza degli altri elementi costitutivi - la sussistenza di un'associazione per delinquere comune, ma non già quella di tipo mafioso.*
Data l'autonomia del reato di associazione (sia per delinquere che di tipo mafioso) rispetto all'attuazione del programma criminoso, non tutti gli aderenti all'associazione rispondono anche dei delitti commessi in attuazione della pattuizione scellerata, ma solo quelli che materialmente o moralmente danno un effettivo apporto volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa finalizzata.*
In ipotesi di concorso tra reato associativo e reati-fine, mentre non è configurabile il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere ed i reati-fine, tale vincolo è invece ravvisabile tra il delitto di associazione di tipo mafioso ed i reati eseguiti in sua attuazione, alla condizione che sia identificabile la unicità del disegno criminoso.*
La sussistenza di una associazione per delinquere può essere riconosciuta anche nei luoghi di tradizionale affermazione della mafia e quella di associazione di tipo mafioso può essere riconosciuta anche in qualsiasi località ove in precedenza fosse sconosciuto un fenomeno similare.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1987, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1987 |
Testo completo
【 5 77171
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 14.2.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE I
Composta dagli 111.mi Sigg.: N. 51
PICCININNI Presidente Dott. LEO
1. Dott. ANGELO VELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> GIACOMO CECIONI N.45306/86
3. >>> VINCENZO VALENTE
+. >>> GIORGIO BUOGO >>>
ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) AC AT nato in [...] il [...]
2) VI AR nato a [...] il [...]
3) D'NA NO nato in [...] il [...]
4) OR IE nato in [...] S. IO il 7.8.37
5) GI CO LI nato in [...] 1'11.11.61
6) AC IO nato in [...] il [...]
7) LA EL nato in [...] il [...] avverso la sentenza della II° Sez. Penale della Corte
di Appello di Genova in data 14.1.1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DOTT. G. BUOGO
A. Spinosi Roma дар Mod 82 Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. LOMBARDI
che ha concluso per il rigetto del ricorso del Lunel- la e per tutti gli altri l'annullamento senza rinvio in ordine ai reati concernenti le armi, danneggiamen ti, lesioni e contravvenzioni perchè estinti per am-
nistia e prescrizione, rigetto nel resto
Udit i i difensor i avv. Enzo Caito e Alfredo Angeluc-
ci
Fatto
A seguito di denuncia della Questura di
Genova si è instaurato procedimento penale contro
AC AT, GI AT, TU GE
VI AR, D'NA NO, PI Vincenzo, D'A-
mor Marco, AR NI BA, IP Raffae-
le, OR ET, PE NC, LL CI e GI CO LI per il delitto di associazio-
ne per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dello art. 416 bis C.P e, nei confronti di alcuni di essi,
•
per altri specifici fatti criminosi attribuiti sin-
golarmente a ciascuno.
Ciò è avvenuto all'esito di vaste indagini di polizia giudiziaria e di intercettazione telefo-
niche, debitamente autorizzate, in base alle quali si ritenevano individuati fattori di collegamento,
già in precedenza sospettat fra varii episodi di in-
cendio o di danneggiamento di discoteche e di bar,
di estorsione etc. avvenuti in Genova a cominciare,
all'incirca, dalla fine del 1982.
Il collegamento dei varii episodi crimino-
si portava alla individuazione di un'unica matrice,
costituita da un'organizzazione fra gli imputati,
volta al controllo di bische clandestine, sale da ballo e locali notturni contraddistinta dal modo di essere e d'agire, ritenuto tipico delle associazioni mafiose.
A seguito di ulteriore rapporto della me-
desima Questura in data 20.2.84, la quale riferiva che dopo la cattura dei predetti imputati erano giun-
ti dalla Sicilia alcuni loro parenti i quali, in u-
nione agli amici locali dei primi imputati, avevano
帅 operato per subentrare a costoro nell'attività de- 4 littuosa e per intimidire le parti lese onde ritrat-
tassero, venivano tratti in arresto anche AC
ET, NE TO, TU FA, Di CI
AL, ai quali veniva aggiunto, con successivo rapporto, anche tale GI AL.
Contro tutti i sovranominati veniva emesso ordine di cattura, peraltro esteso anche ad altri nominativi emersi dall'inchiesta e cioè VE Giusep-
pe, AC NT, TI UA, NO VI,
IA GE e GO NO.
Separatamente, con rapporto dei Carabinie-
ri, venivano denunciati in istato di arresto Preziu-
so ET e LA EL, sorpresi a bordo di un autoveicolo nel cui interno veniva trovata, nascosta,
una pistola cal. 38 special, carica di sei cartucce,
risultata proveniente da furto.
L'auto era di D'NA NO al quale il
EZ attribuiva la proprietà pure dell'arma,
spiegando che quegli gliela aveva affidata in cu-
stodia col compito di rendergliela ogni qual volta la richiedeva.
Nella circostanza dell'arresto, spiegava il EZ, egli ed il cugino UN, su ordini del D'NA, si stavano recando ad esplodere colpi con l'arma di fuoco, a scopo intimidatorio, contro 5 -
la saracinesca di un bar-bisca che faceva concorren-
za ad altro locale cui il D'NA era interessato.
Al termine della formale istruttoria condot-
ta pei fatti denunciati della Questura di Genova, il
Giudice Istruttore di quel Tribunale rinviava a giu-
dizio 28 imputati.
Per l'episodio denunciato dai Carabinieri,
veniva condotta invece la sommaria istruzione, al cui termine il Procuratore della Repubblica chiedeva la citazione a giudizio de EZ, frattanto ricom preso fra gli imputati del primo procedimento, del
F
'
LA, del D'NA e tale AR RO, alla quale veniva fatto carico di favoreggiamento.
In giudizio i due procedimenti venivano riu-
niti.
Per quello che può interessare in questa sede, va rilevato che innanzi al Tribunale gli odier-
ni ricorrenti venivano chiamati a rispondere:
AC AT, VI AR, D'NA NO,
GI CO LI e AC IO, unita-
mente ad altri:
a) del delitto di associazione a delinquere armata,
di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.). Per AC
AT, VI, D'OH e GI con l'aggra-
Rob b)
(c)
d)
e)
f)
g)
h)
vante di avere promosso, diretto ed organizzato 6
l'associazione.
AC IO inoltre:
del delitto di cui agli artt. 10 e 14 L. 14.10.74 no 497 per illegale detenzione di una pistola a tamburo
del delitto di cui agli artt. 12 e 14 L. 497/1974
per porto illegale in luogo pubblico della suddet-
ta arma.
AC AT e D'NA NO inoltre:
del delitto di cui agli artt. 110 e 423 C.P. per l'incendio delle autovetture di AR NI
e LO ET.
del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 423
C.P. per l'incendio delle autovetture di MI
NC e IP Raffaele
del delitto di eui agli artt. 110, .425 n° 2, 423,
scopo di e- 61 n° 2 e 7 C.P. per l'incendio, a storsione, della discoteca XC
del delitto di estorsione aggravata (artt. 110,
co. in relazione all'art. 628 com-
- ΙΟ e II° 629
e 3° C.P.) in danno di Santo Santandrea, ma 1
gestore della predetta discoteca XC
AC AT, D'NA NO ed altro:
della contravvenzione agli artt. 110, 703, 61n° 2 C.P. per la esplosione di colpi di pistola con- 7
tro il bar di IU HI
(i) del delitto di detenzione abusiva di una pistola calibro 38 special (artt. 110 C.P., 10 e 14 L.
14.10.1974 n° 497)
(1) del delitto di porto illegale della stessa arma in luogo pubblico (artt. 110 C.P., 12 e 14 L.
14.10.1974 n° 497) Fiandaca Salvatore, D'NA NO ed IP
del delitto di estersione aggravata (artt. 110, m )
629 I° e II® co. in relazione all'art. 628 ΙΙΙΟ
co n° 1 e 3 C.P. in danno dello HI che costringevano a versare il 50% del profitto rica-
vato dal gioco d'azzardo esercitato nel locale
AC IO
o) del delitto di lesioni personali cagionata a Ma-
rino NI con sevizie (artt. 110, 112, 582, 585,
577 n° 3 e 4, 61 n° 4 C.P.)
VI AR
p) del delitto di tentata estorsione aggravata in danno di TO IA NC (artt. 56, 529 I° e II
co, in relazione all'art. 628 n° 3 C.P.)
VI AR e IA
q) di estorsione aggravata in danno di De EL
IO (artt. 110, 629 I° e II° comma in rela- r)
s)
-t)
u)
v)
zione all'art. 628, III° co n° 3 C.P.)
- 8
di tentata estorsione aggravata commessa in tem-
po successivo in danno del medesimo De EL
(artt. 56 110, 629 I° e II® co in relazione
.
all'art. 628 III° Co n° 3 C.P.)
di estorsione aggravata in danno dello stesso
De EL cui facevano sottoscrivere cambiali in favore del mobiliere Imbraguglia a saldo di debito del IA (artt. 110, 629 I E II® co in
relazione all'art. 628 III⭑ co C.P.)
di estorsione aggravata in danno dello Imbraguglia
che costingevano ad accettare le suddette cambiat li (artt. 110, 629 I° e II co in relazione allo art. 628 III° co C.P.)
AC AT e VI AR:
del delitto di estorsione aggravata in danno di tali LO, EN e UC che costrin-
gevano a cedere la loro bisca di via Ugo Foscolo
per la somma irrisoria di tre milioni (artt. 110,
629 I° e II® co in relazione all'art. 628 comma
III n 1 e 3 C.P.)
VI AR
di estorsione in danno di OR ET, costret-
to a versare il 30% dei guadagni della bisca da lui gestita (artt. 629 I” e II° co in relazione all'art. 628 III° co C.P.) 6
I
al) di tentata estorsione continuata in danno di Gio--
vannelli SE, gestore di un bisca (artt. 56,
81, 110, 629 I" e II° co in relazione all'art. 628 III co n° 1 E 3 C.P.)
b1) di incendio del circolo DA gestito dal Gio-
vannelli (art. 423 C.P.)
AC AT, D'NA NO ed altro:
c1) di danneggiamento della bisca gestita da OR
UA (artt. 110, 635 I° e II co C.P.)
d1) di estorsione aggravata in danno di OT Pasqua-
le da cui si facevano consegnare le somme di li-
re 300.000, 1.500.000, 1.000.000 pari al 40% dei guadagni della bisca da lui gestita
VI AR
el) del delitto di danneggiamento della bisca gesti-
ta da La PA SO (artt. 110, 635, 1 e 2°
comma n° 1, 61 n° 2 C.P.)
VI AR, GI CO AC AT,
LI ed altri f1) del delitto di estorsione in danno di La PA
SO (artt. 110, 629 I° e II° co, in relazio ne all'art. 628 comma III n° 1 e 3 C.P.)
D'NA NO, GI CO LI ed altri h1) del delitto di estorsione aggravata in danno di
Pap il)
L1)
m1)
n1)
u1)
AN OM (artt. 110, 629 I° e ΙΙΦ 10
co in relazione all'art. 628 III° co n 1 e 3
C.P.)
D'NA NO ed altro del delitto di incendio del locale notturno A-
Storia (artt. 110, 423, 61 n° 7, 425 n° 2 C.P.)
AC AT, VI AR ed altro del delitto di violenza privata in danno di Fon-
tana SA (artt. 110, 610 1° e 2° CO in
relazione all'art. 339 0e 61 n' 2 C.P.)
del delitto di estorsione in danno dello stesso
NA ST (artt. 110, 629 I° e II° CO
in relazione all'art. 628 n° 1 e 3 C.P.)
Fiadanca AT, VI AR, D'NA Gaeta-
no ed altri del delitto di danneggiamento del bar di NA
ST (artt. 110, 112, 635 1° e 2° co n°
1 C.P.)
AC AT, VI AR, D'NA Gaeta
no GI CO LI OR ET, Fianda-
ca IO
di contravvenzione agli artt. 718 e 719 C.P.
per avere tenuto una casa da gioco e comunque
agevolato giochi d'azzardo in pubblici esercizi od in circolo privati LA ed altro
- 11 -
A) di detenzione abusiva di una pistola cal. 38 spe-
cial con relative munizioni (artt. 10 e 14 Legge
14.10.74 n° 497)
B) di porto illegale della stessa arma in luogo pub-
blico (artt. 12 e 14 L. 497/1974).
C) di ricettazione della stessa arma, proveniente da furto (art. 628 C.P.)
D'NA, ancora:
D) di detenzione abusiva della suddetta pistola cal.
38 special e delle relative munizioni (artt. 10
14 L. 497/1974)
E) di porto illegale della stessa arma in luogo pub-
blico (artt. 12 e 14 L. 497/1974)
F) di ricettazione della medesima arma (art. 628 C.
P.).
Con sentenza del 23.1.85 il Tribunale di
Genova provvedeva nei confronti degli odierni ricor-
renti dichiarando:
- AC AT colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) g) h) i) 1) m) u) el) f1) L1) M1) N1) ed
U1), riuniti nella continuazione
VI AR colpevole dei reati ascrittigli ai ca-
pi a) p) q) r) s) t) u) v) A1) E1) F1) L1) M1) N1)
ed U1) tutti riuniti nella continuazione - D'NA NO colpevole dei reati ascrittigli 12
ai capi a) g) h) i) 1) m) C1) D1) H1) I1) N1)ed U1)
nonchè dei reati di cui ai capi D,E ed F del proce-
dimento
contro
UN EL, tutti riuniti nella continuazione.
- GI CO LI colpevole dei reati ascritti-
gli ai capi A (esclusa l'aggravante di cui al capover-
so dell'art. 416 bis C.P.) F1 ed U1, uniti nella con-
tinuazione.
- AC IO colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) b) c) o) U1), uniti nella continuazione
LA EL colpevole dei delitti di detenzio-
ne e porto illegale di arma comune da sparo di cui ai capi A e B del processo che lo riguardava.
- OR IE colpevole della contravvenzione agli artt. 718 e 719 C.P..
Per l'effetto, il Tribunale di Genova ir-
rogava:
a AC AT anni 14 di reclusione a VI AR anni 14 di reclusione a D'NA NO anni 14 di reclusione a GI CO LI anni 6 di reclusione
a AC IO anni 6 di reclusione a LA EL, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di 10 mesi di reclusione e di L. 150.000 di multa, condizionalmente sospesa 13
a OR IE la pena di mesi sei di arresto e di
L. 800.000 di ammenda oltre alle relative pene accessorie e misura di si-
curezza, ove conseguenti.
Assolveva il AC AT ed il D'An-
tona dai delitti di cui ai capi d)- e)-ed f) per in-
sufficienza di prove, VI AR dal delitto di cui al capo B1) per insufficienza di prove, GI CO
LI dal delitto di cui al capo H1) per insuffi-
cienza di prove, il LA dal delitto di ricetta-
zione perchè il fatto non costituiva reato.
Contro la sentenza predetta veniva inter-
posto appello da 28 imputati oltre che dal P.M. il quale però limitava l'impugnazione nei confronti del AC e del D'NA relativamente all'asso-
luzione per insufficienza di prove dal delitto di incendio della discoteca XC (capo f). Nel
giudizio di appello veniva separato il procedimento
contro
TU GE.
Per alcuni degli appellanti veniva dichia rata la inammissibilià dei rispettivi gravami e per gli altri la Corte di appello di Genova provvedeva differenziatamente in relazione alle specifiche po-
sizioni, con sentenza del 14.1.1986.
州 - 14In particolare, per quello che concerne gli odierni ricorrenti, statuiva nei seguenti termi-
ni:
assolveva il D'NA dal delitto sub-ii-per insuf-
-
ficienza di prove%;B
dichiarava non doversi procedere contro lo stesso
D'NA e GI CO LI, in ordine al de-
litto di esercizio privato delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 C.P.), così
modificata la imputazione di estorsione aggravata sub h1), per mancanza di querela;
riteneva applicabile l'attenuante prevista dallo
-
art. 5 L.
2.10.67 n° 895 relativamente alle impu-
tazioni contestate con le lettere b) c) i) 1) non-
chè A) B) D) E);
modificava la imputazione di estorsione consumata
(lett. m) in danno di IU HI in quel- la di tentata estorsione ai sensi degli artt. 110,
56, 629 I° e II° CO+ in relazione all'art. 628 3°
co n° 1 e 3 C.P.;
escludeva le aggravanti di cui agli artt. 112 e
577 n° 4 in relazione all'art. 61 n° 4 C.P. dalla imputazione di lesioni personali di cui al capo escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n° 2 C.P. - 15 dalla imputazione di violenza privata sub L1;
-
qualificava come violenza privata aggravata ai sensi degli artt. 610, 1° e 2° co e 339 C.P. la imputazione di estorsione in danno di NA Se-
bastiano rubricata sub M1;
concedeva a GI CO LI e AC Anto-
nio le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.
In conseguenza delle precedenti statuizio-
ni e della ritenuta eccessività della pena irroga-
ta riduceva le pene inflitte:
a AC AT a sei anni di reclusione a VI AR a sei anni di reclusione
-
a D'NA NO a si anni di reclusione
-
a GI CO LI a tre anni e quattro mesi
-
di reclusione a AC IO a tre anni e quattro mesi di reclusione
a LA EL a mesi nove di reclusione e li-
re 140.000 di multa.
Confermava la sentenza nei confronti di
OR IE e, nel resto, nei confronti degli altri appellanti salva la revoca o l'adeguamento delle pene accessorie e della misura di sicurezza.
Contro la pronuncia di secondo grado sono state presentate dichiarazioni di ricorso da e nel- 16 -
l'intersse di 23 imputati di cui quelle proposte da
AC ET, GI S., GI C., Barcellona,
IP, AR, NE, NE, OT, PE, NO,
MI, GO, IA, D'OR e Scimone sono sta-
te alcune dichiarate inammissibili ed altre hanno a-
vuto applicazione dell'amnistia elargita col D.P.R.
16 dicembre 1986 n° 865 10 ordinanza di questa stes-
sa Corte in data 12 gennaio 1987.
Residuano i ricorsi avanzati da o per Fian-
daga AT, AC IO, LA EL,
GI CO LI, OR IE, VI AR e
D'NA NO.
Per AC AT un difensore deduce:
1) la nullità della sentenza per mancanza e contrad-
dittorietà della motivazione in ordine alla sus- sistenza del reato di associazione per delinque-
re nonchè alla ravvista presenza della forza inti-
midatrice che si assume dovere essere connaturata al vincolo societário ma che invece deriva,
" di volta in volta e non secondo motivazione -
permanatamente, da singoli espisodi di violenza rivolta non alla generalità ma a poche e ben in-
dividuate persone.
Si nega altresì, che la pretesa omertà del- le persone offese derivasse dalla forza intimidatri-
- 17 -
ce dato che, al contrario, derivava dal carattere il lecito dell'attività (gioco d'azzardo) esercitato dalle stesse parti lese le quali, se avessero denun-
ciato i fatti alla polizia, avrebbero subito la chiu sura dei rispettivi locali.
2) difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 475
n° 3 e 524 n° 3 C.P.P. in relazione all'afferma-
zione di responsabilità per i reati di cui ai capi g) h) i) 1) ed m).
3) difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 475
ΝΟ 3 e 524 n° 3 C.P.P. per la mancata concessione delle circostanze attenaunti generiche.
In favore dello stesso imputato un altro difensore ha tempestivamente depositato note di- suo fensive deducenti:
1) l'errata applicazione della legge penale là dove si era ravvistato il perfezionamento di tutti gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso laddove si s
o
-
mancavano la forza intimidatrice nonchè stiene -
l'assoggettamento e l'omertà (congiunte) come con-
seguenza dell'intimidazione.
(2) l'inosservanza della legge processuale penale
(artt. 474 n° 4 e 475 n° 3 C.P.P.) per errore di ert fondo che inficiava il ragionamento posto a base 18
della motivazione in ordine all'omertà, la quale nella specie
- non era frutto della sopraffa-
zione ma del timore di autodenunciarsi.
Per VI AR un difensore denuncia il difetto di motivazione nel diniego delle circostan-
ze attenuanti generiche.
Altro difensore, per lo stesso VI AR,
denuncia:
1) nullità del giudizio di primo grado nei confron- ti di esso VI perchè non era stato tradotto
in udienza poco prima che il Tribunale si riti-
rasse in Camera di Consiglio, in tal modo impeden-
dogli di prendere per ultimo la parola.
2) difetto di motivazione (artt. 475 n° 3 e 524 n°
3 C.P.) in ordine ai fatti-reato specifici di cui lo si era ritenuto colpevole con ingiustifi-
cata svalutazione delle argomentazioni difensive.
3) nullità della sentenza per difetto di motivazio-
ne e sua contraddittorietà nonchè per erronea ap+
plicazione dell'art. 416 bis C.P. là dove era
stata riconosiuta la sussistenza dell'associazio-
ne per delinquere di tipo mafioso peraltro senza differenziarla da una generic@ a associazione per delinquere e senza un corretto esame sulle causa- 19 li dell'omertà, dovute all'illecito in cui versa-
vano le parti lese, non ad assoggettamento.
Per NO D'NA si deduncia:
(1) l'erronea applicazione della legge penale, sua inosservanza e nullità della sentenza là dove era stata riconosciuta la presenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso laddove le carat teristiche evidenziate in motivazione si apparte-
nevano ad una semplice associazione per delinque-
re prevista dall'art. 416 C.P. e non 416 bis C.P.
(2) la falsa applicazione della legge penale per es-
sere stata attribuita ad esso D'NA un ruolo di preminenza e di capo, peraltro non conte plato sotto questo profilo dallo art. 416 bis C.P.,
laddove esso imputato era stato riconosciuto nella stessa sentenza impugnata - come un sempli-
del capo,ce fiduciatio e diretto collaboratore
cioè con mansioni esecutive e non di vertice.
Per OR IE si denuncia l'assenza di motivazione in risposta al motivo di appello col quale si era manifestata doglianza per la eccessivi-
tà della pena e per l'omessa concessione di circo-
stanze attenuanti generiche.
Per GI CO LI si denuncia:
1) la nullità della sentenza per difetto di motiva-
Pop 2)
1)
2)
3) zione in ordine alla sua partecipaizone al delit 20
-
to di estorsione in danno di La PA SO
rubricato sub f 1, ritenendolo presente al fatto unicamente sulla base della sola dichiarazione del
AR e per di più attribuendo valore concorsua-
le alla pura e semplice presenza ad un fatto cri-
minoso.
la nullità della sentenza per difetto di motivazio-
ne, conseguente alla omessa valutazione di fatti di rilievo, in ordine alla sua partecipazione al-
l'associazione criminale desunta dalla sua parte-
cipazione alla estorsione di cui alla precedente censura.
Per AC IO si censura:
difetto assoluto di motivazione e sua contraddit-
torietà in ordine all'esistenza del reato di as-
sociazione per delinquere di stampo mafioso ed erronea applicazione dell'art. 416 bis C.P., sen-
za distinguerlo dagli elementi caratterizzanti il semplice art. 416 C.P.
difetto assoluto di motivazione in ordine alla partecipazione del AC all'associazione per delinquere di tipo mafioso.
difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alle imputazioni di detenzione e porto di arma corta da fuoco (lett. b - c) e di lesioni 21
-
(lett. O della rubrica).
4) difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sia quella base che quella diratta per la concessione di circostanze attenuanti generiche e quella fissata in aumento per la continuazione.
Per LA EL si deduce il difetto di motivazione e l'erronea interpretazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsa-
bilità per la detenzione e porto dell'arma, in or-
dine alla cui presenza in auto, peraltro, mancava la consapevolezza di esso LA.
Risultano presentati
- altresì motivi sostegno dei ricorsi avanzati nell'intersse di Bar-
cellona CI, AC ET, GI AL e
GI AT, in ordine ai quali questa Corte
ha già provveduto con la ordinanza del 12 gennaio
1987.
Infine taluni difensori segnalano impossi-
bilità di trattare il procedimento nella odierna udien-
za (14 gennaio 1987) perchè gli avvisi, imposti dagli artt. 533 e 534 C.P.P.cumulativamente dati, sono sta-
ti notificati ad essi il 15 dicembre 1986 sicchè non
è ancora decorso il termine previsto dalle suddette norme in non meno di due volte 15 giorni liberi;
- 22
-
pertanto l'udienza innanzi a questa Corte non avreb-
be potuto essere tenuta prima del 15 gennaio 1987.
Diritto
Atteso il loro carattere preliminare, van-
no esaminate anzitutto le eccezioni di carattere processuale, l'una
- che interessa tutti i ricorren-
denunciate l'impossibilià di celebrare il giu- ti -
dizio in data odierna, l'altra che interessa il
-
denunciante la nullità nei suoi solo VI AR
-
soli confronti del giudizio sin dal primo grado.
La questione sollevata da alcuni difenso-
ri, circa la mancata osservanza dei termini previ-
sti, a pena di nullità in quanto deputati al rispet-
to dei diritti della difesa, dagli artt. 533 e 534
C.P.P., trae spunto dal fatto che gli avvisi ai di-
fensori, imposti da queste due norme, sono stati no+
tificati cumulativamente e simultaneamente il 15
dicembre 1986, cosicchè non sarebbe possibile se-
condo i difensori procedere al dibattimento in questo grado prima del giorno 15 gennaio 1987, an-
cora non raggiunto.
L'eccezione, pure se avallata da preceden-
ti giurisprudenziali di questa stessa Suprema Corte,
ben noti al Collegio, invece
- ad avviso dello stesso non fondata nei termini in cui viene propo-
- 23
sta, per non esser stato diminuito nè pregiudicato alcun diritto delle parti o dei loro difensori, on-
d'è che non sussiste nullità alcuna che la difesa abbia interesse a fare valere.
Va ricordato, all'uopo, che l'art. 533 C.
P.P. impone al cancelliere di questa Corte di dare avviso al difensore dell'arrivo in cancelleria degli atti del procedimento e della facoltà, per lo stesso difensore, di esaminare gli atti ed i documenti nel- la cancelleria, estrarne copia e presentare nuovi documenti, per la durata di quindici giorni decorren-
ti dalla data della notifica dell'avviso.
Tale norma è da porre in relazione al ca-
poverso dell'art. 529 C.P.P. il quale faculta il difensore, nello stesso termine di quindici giorni da quella data e semprecchè i motivi principali del ri corso siano stati depositati in termine, a presenta-
re motivi aggiunti.
Da ciò deriva che, pur non essendo la pre-
scrizione di cui all'art. 533 C.P.P. tutelata da al-
cuna specifica sanzione di nullità, non agisce la limitazione posta dall'art. 184 C.P. perchè la nul-
lità andrebbe riconosiuta egualmente in forza dallo art. 185 comma I° n° 3 - C. P. P. in quanto la sua eventuale violazione comprimerebbe e quindi rechereb- 24
be pregiudizio al diritto di assistenza tecnica e
di rappresentanza dell'imputato.
Alla predetta norma succede quella di cui all'art. 534 C.P.P. secondo cui (I° comma) " per i
ricorsi da discutersi in udienza pubblica, scaduto il termine stabilito nell'articolo precedente il pre-
sidente fissa l'udienza e designa il relatore", poi
(II° comma) "il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale che deve restituiu-
li almeno cinque giorni prima dell'udienza" ed infi ne (all'ultimo comma) "il cancelliere fa notificare ai difensori l'avviso del giorno stabilito per la udienza almeno quindici giorni prima"..
Quest'ultima disposizione, a sua volta, è
da collegare a quella dell'art. 536 II° со C.P.
P. il quale, nel regolare le modalità del dibatti-
mento, dispone che "le parti private possono compa-
rire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ed han-
no facoltà di depositare, non più tardi di otto gior-
ni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmen-
te proposti sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo predetto". Anche questo termine ha, come il preceden- 25
-
te, carattere dilatario ed è, non tutto ma solo in
parte,come si è visto, destinato a consentire il
concreto esercizio della difesa, con le modalità so-
vra descritte, sia per dare il tempo di svolgere memorie illustrative dei propri motivi principali ed aggiunti, sia perchè non è da trascurare che in ipo-
tesi di motivi aggiunti depositati da un coimputato ai sensi dell'art. 529 C.P.P., potrebbe insorgere un controinteresse in altro imputato.
In quest'ultima evenienza l'ulteriore ter-
mine previsto dall'art. 536 C.P.P.. garantirebbe la compiuta attuazione del principio per cui la difesa si può manifestare per ultima in ogni fase del giu-
dizio.
Ma la norma di cui all'art. 534
- I° CO
C.P.P., allorquando testualmente recita "scaduto il termine stabilito nell'articolo precedente" non sta a significare che per procedersi al secondo avviso,
quello ivi prescritto, debba attendersi l'avvenuta scadenza dei primi quindici giorni stabiliti dallo art. 533 C.P.P., dovendo invece l'art. 534 ΙΟ co.
C.P.P. essere letto nel senso che la fissazione
-
della data di udienza deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti sia dall'art. 533 che dall'art. 534 C.P.P.
- 26
Sicchè, com'è ormai pacificamente ritenuto,
ben può darsi (come nella specie) un unico e cumula-
tivo avviso ai sensi degli artt. 533 e 534 C.P.P.
senza che si incappi in alcuna nullità non solo e non
tanto perchè non comminata espressamente e non rien-
trante (per la evenutale violazione dell'art. 534
- I° CO. C.P.P.) fra quelle di cui all'art. 185 C. P.P ma sopratutto perchè in definitiva, in tal mo-
do, la difesa finisce con l'usufruire, per la prepa- razione e la presentazione delle memorie previste dall'art. 536 C.P.P., di un tempo maggiore e più
vantaggioso di quello disposto dallo art. 534 C.P.P
Peraltro, ove tra notifica ed udienza non corra un tempo libero pari a due volte giorni quindi-
ci, occorre verificare se l'erosione del secondo ter-
mine sia di tal entità da avere inciso, pregiudican-
dolo, sull'esercizio dei diritti spettanti al P.G.
- II° CO. C.P.P.) ed alla difesa (art. (art. 534
-
536 II° CO. C.P.P.) in quanto, in tale caso,
-
-
verrebbe a realizzarsi una violazione di legge in-
quadrabile nella nullità di cui all'art. 185 comma primo n° 2 e, rispettivamente, n 3 C.P.P.
Giova a tal punto evidenziare come le pe-
culiari caratteristiche del giudizio di legittimità che si svolge innanzi a questa Suprema Corte siano 27
diverse da quelle del giudizio che si celebra innan-
zi ai giudici di merito, tant'è che nel primo a
differenza del secondo
- non è prevista la presenza dell'imputato il quale non viene citato, il difenso-
re può anche essere assente nel dibattimento senza
che sia necessario procedere alla sua sostituzione con altro nominato d'ufficio, gli avvisi relativi al giudizio vanno notificati solo ai difensori e non anche agli imputati, le parti private non possono comparire all'udienza personalmente ma solo per mez- zo del difensore e non v'è deposito di atti in can-
celleria a disposizione del difensore al di là del primo termine di 15 giorni stabilito dall'art. 533
C.P.P., dato che nella successiva fase di cui allo art. 534 C.P.P., non è prevista la permanenza in can-
celleria del fascicolo il quale, anzi, deve anzitut- to essere combinato al Procuratore Generale presso questa Corte.
Da ciò deriva che, allorquando si notifi-
chino contestualmente gli avvisi di cui agli artt. 533 e 534 C.P.P., devesi anzitutto controllare che siasi rispettato a pena di nullità ex art. 185
I° comma n° 3 C.P.P. interamente il termine di 15
giorni entro cui possono essere tratte copie di at-
up ti, depositati documenti e motivi aggiunti%; dopo la 1 28
scadenza di tale termine inizia a decorrere quello
- parimenti libero - di altri 15 giorni previsto dall'art. 534 C.P.P. che, però, non è intieramente a disposizione delle parti bensì, nella parte fina- le serve unicamente agli incombenti dell'ufficio. E' essenziale, a tal fine, che nel secon-
do periodo di quindici giorni (quello di cui all'art. 534 C.P.P.) vengano salvaguardati i diritti dello ufficio del P.G. (primi dieci giorni) e quelli della
Difesa (che, giungendo sino ad otto giorni prima della scadenza del termine, ex art. 536 II° Co. C.P. P., vanno individuati nei primi sette giorni, desti-
nati alla consultazione col cliente, ulteriore stu-
dio di eventuali motivi aggiunti a redazione nonchè
deposito di memorie); ed è significativo che in con-
(seguenza di tale disparità di termini a rispettiva disposizione, e per il maggiore periodo accordato al P.G.; siasi in dottrina osservato che il termine di quindici giorni è stato dal legislatore disposto più in favore dell'accusa che della difesa.
Al di là dei termini suddetti nè il P.G.
nè la difesa possono vantare diritto ad esercizio di attività processuale predibattimentale sicchè va constatato che il residuo e finale periodo, sino al completamento dei citati 15 giorni, non essendo ri-
- 29
serbato ad essi, va ritenuto meramente ordinatorio ed, ove fosse eroso, non potrebbe dare titolo a do-
glianza perchè non priverebbe nè limiterebbe alcuna facoltà.
La violazione della parte finale del ter-
mine di 15 giorni stabilito dall'art. 534 C.P.P. quin-
di, se non giunge a diminuire i termini liberi sta-
biliti a vantaggio della difesa ed ancor più
-
del P.G., non è sanzionata da alcuna specifica pre-
visione di nullità e non è nemmeno riconducibile in alcuna di quelle generali comminate dall'art. 185
comma I° n° 2 e 3 C.P.P.
Nel caso in esame, tra notifica di avviso e data di udienza risulta rispettato il primo termi-
ne libero di 15 giorni imposto dall'art. 533 C.P.P.;
risulta ridotto a quattordici giorni liberi quello di 15 disposto dall'art. 533 C.P.P. ma, in questo ultimo periodo, sia il P.G. che la Difesa hanno an-
che avuto a disposizione più dei giorni (successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 533 C.P.
P.) loro spettanti, sicchè non risulta esercitata alcuna compressione dei relativi diritti, rimasti impregiudicati.
La violazione del termine di 15 giorni li- beri stabiliti dall'art. 534 C.P.P. è quindi avvenu- 30
ta, nella specie, in modo da danneggiare eventual
- mente l'ufficio, non le parti.
Queste pertanto, non hanno alcun interes-
a dolersene. se
Un difensore dell'imputato VI AR,
inoltre, sostiene che nei confronti di questo impu-
tato già la sentenza di primo grado sarebbe stata affetta da nullità per mancata traduzione del VI
nella udienza conclusiva sicchè costui non aveva a-
vuto per ultimo la parola.
Sul punto va osservato che, giusta quanto risulta in atti, il VI, detenuto ma ricoverato nell'Ospedale San Martino Monoblocco di Genova, ri-
nunciò a presenziare nell'udienza tenuta il mattino del 23.1.85, riservandosi di essere presente in quel-
la pomeridiana, in quella, cioè, al cui termine venne il Trifunale bort this con chiuso il dibattimento edra corterat pello dopo gf essersi ritirate in Camera di Consiglio, emise la sentenza disprimo grado
Doglianza eguale a quella come sopra avan- zata venne proposta con l'appello e sul punto quei giudici osservarono come nel verbale dell'udienza pomeridiana del 23.1.85 il VI risultasse presente sicchè veniva meno il presupposto di fatto all'ecce- zione, pertanto disattesa (dal relativo verbale non
- 31
-
risulta che il VI avesse chiesto la parola ai sen-
si dell'art. 468 - ΙΙΙΟ co. C.P.P.).
Col ricorso si ripete la doglianza e si
lamenta il difetto di motivazione che, invece, è
nei termini sopra riferiti, sicchè non sussiste il
vizio denunziato dato che s'è fatto richiamo alle risultanze di un atto, il verbale di udienza, che fa fede di quanto in esso descritto sino a querela di falso.
Null'altro si deduce, di nuovo o di parti-
colare, che abbia riferimento alla motivazione della sentenza di II° grado, dato che si riproduce un mo-
tivo di appello già disatteso dalla sentenza impugna-
ta; il correlato motivo di ricorso si appalesa inam-
missibile poichè si riduce a mera apparenza rispet-
to al giudizio di annullamento, nel quale le censu-
re che questa Suprema Corte è chiamata ad esaminare devono investire il provvedimento impugnato col ri-
corso e non un suo precedente.
Esaminando i motivi svolti a sostegno dei ricorsi, va rilevato che quasi tutti investono, print.
cipalmente, la ritenuta sussistenza di un'associa-
zione per delinquere di tipo mafioso, quale delinea-
ta nell'art. 416 bis C.P. Sul punto è da tenere presente che questo
- 32
delitto, configurato sopratutto a difesa dell'ordi-
ne pubblico ma non solo di esso, data la sua plu-
rioffensività mutua dall'art. 416 C.P. 1'aspetto materiale e strutturale, dato che anche per esso è
necessario un preventivo accordo fra tre o più per-
sone (da qui la sua natura di reato pluringgettivo)
' in/i emle quali raggiungono l'i iem placitum consensus, con-
vergente nella pattuizione di una societas a carat-
tere stabile, in sè stessa volta alla realizzazione di un serie indeterminata di delitti, inizialmente non precisati, la quale abbia in sè un minimo di struttura organizzativa, pur se rudimentale;
in am-
bedue i delitti è presunto iuris et de iure il peri-
colo per l'ordine pubblico e la societas scelerum è
quindi perseguita pel solo fatto della sua costitu-
zione.
Già da ciò è possibile individuare il ca-
rattere distintivo fra le dette associazione crimino-
se ed il semplice concorso nei reati, dato che nella ipotesi concorsuale, pur quando la comune volontà è
mirata alla esecuzione non di uno ma di più delitti,
questi vengono individuati e concordati nella loro singolarità ed inoltre, raggiunto lo scopo, cessa
la convergenza della volontà che, invece, continua a permanere nel delitto associativo al di là della
- 33
-
e dopo la esecuzione dei reati-fine.
Per tale motivo, data l'autonomia del rea-
to associativo rispetto all'attuazione del program-
ma criminoso, non tutti gli aderenti all'associazio ne rispondono anche dei delitti commessi in attua-
zione della pattuizione scellerata, ma solo quelli che materialmente o moralmente danno un effettivo apporto volontario e consapevole all'attuazione del-
la singola condotta delittuosa finalizzata.
Sul piano giudiziario, che è quello nel quale i parametri astratti dalle norme servono a
commisurare la corrispondenza delle singole condot-
te ai modelli legislativi, il discorso si traduce in un problema anzitutto di prova la quale, data la normale ed ovvia mancanza di consacrazione formale dell'accordo criminoso, deve riuscire a dimostrare l'autonomia del pactumtum scelerum rispetto ai singoli
reati-fine, pur se appare evidente che per la possi-
bile polivalenza degli elementi probatori versati nel processo, sia consentito desumere degli stessi elementi probatori non solo la consumazione dei sin-
goli reati da parte dei determinati soggetti ma an-
che la preesistenza di un patto associativo crimino-
geno a carattere stabile e strutturato, distinto ed дир in aggiunta (od anche in mancanza) del concorso di 34
persone nei reati fine. Ma, al di là ed oltre a tale aspetto comu-
ne fra i due delitti associativi, che sono configu rati in deroga al principio di libertà associativa tutelato dall'art. 18 della Costituzione proprio per l'illecità penale del fine prefisso, quello di cui all'art. 416 bis C.P. si differenzia per alcuni ul-
teriori elementi costitutivi che lo caratterizzano
" sicchè, dato al principio di specialità sancito dal-
l'art. 15 C.P., non è ipotizzabile, per lo identico fatto (inteso nei suo termini essenziali della con-
dota, dell'evento e del nesso di causalità) un con-
corso fra le due norme.
Con la legge 13.9.82 n° 646, il legisla-
tore ha voluto combattere con maggiore efficacia una forma associativa criminale più insidiosa, e per anche questo più pericolosa pe per l'ordine pubblico,
definita di tipo mafioso ma che è applicabile anche a tutte quelle altre forme associative tradizional-
mente chiamate camorra, ndrangheta, picciotteria,
etc., ed anche a quelle innominate di nuova formazio-
ne, purchè si avvalgano dei metodi corrispondenti a quelli usati dall'associazione di tipo mafioso e
perseguano le stesse finalità senza che abbia rile- vanza la entità od il quantum di espansione del soda- 35
-
lizio.
Ne consegue che non è il luogo d'origine, la sede dell'associazione o la zona di provenienza degli associati a qualificare quella di tipo mafio-
so, potendo essere riconosciuta la sussistenza di as-
sociazione per delinquere di tipo comune (art. 416
C.P.) anche nei luoghi di tradizionale affermazione della mafia ed, invece, la sussistenza di associazio ne di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.) anche in qual siasi altra località ove in precedenza fosse scono-
sciuto un fenomeno similare.
L'elemento caratterizzante e distintivo di quest'ultimo delitto è costituito, come recita la
horma suddetta, introdotta dall'art. 1 L. 646/1982,
dal fatto che gli associati "si avvalgono della for-
za intimidatrice del vincolo associativo e delle con-
dizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diret-
to a indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autoriz-
zazioni, appalti e servizi pubblici o per realizza-
re profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri".
Il primo aspetto peculiare, quindi, è la utilizzazione della forza di coartazione psicological derivante dal vincolo associativo, di per sè, che
-- 36
-
incombe tacitamente su di una zona, un settore od ant che su di un determinato ambiente, nei quali operi una collettività di persone cui è rivolta la tutela dello Stato.
Quanto sopra non esclude che l'associazio-
ne di tipo mafioso possa, più o meno frequentemen-
ite, avvalersi anche dei tradizionali mezzi o siste-
mi di intimidazione costituiti da minacce o violen- ze, o danneggiamenti, anche indiretti, che sono pre-
feribilmente
- ma non sempre - portati da soggetti ignoti, i quali tuttavia, al redde rationem esatto-
re del frutto, rivelano gli autori o la fonte, dato
che in un moderno contesto sociale sempre più plasma-
to dal realismo e dalla concretezza, non può diffon- dersi uno stato di intimidazioni puramente astratto e teorico, senza che esso non venga preceduto o ge-
nerato dalla manifestazione palese, reiterata ed ef-
fettiva, per fatti concludenti, del pericolo e del
danno cui si espone che non si piega.
A ciò consegue che l'avvenuto uso di mezzi violenti (minacce, violenza private, danneggiamenti,
esplosioni) per coartare la volontà dei soggetti pas-
sivi non è utile ad escludere la presenza di un'asso-
ciazione di tipo mafioso, essenziale essendo che que sta si avvalga della forza di intimidazione del vin-
- 37
colo associativo in quanto, pur se individuati, per-
seguiti ed isolati gli autori delle singole minacce o violenze, resta sempre l'incombente pericolo deri-
vante dal permanere della società criminale costitui-
ta da altri adepti liberi.
Altri elementi caratteristichi, indispen-
sabili alla configurazione del delitto in esame so-
no:
a) la condizione di assoggettamento b) la condizione di omertà
cumulate fra loro, come deve desumersi dall'impiego,
nel testo, dalla congiunzione - e -, le quali siano ambedue frutto e conseguenza della forza di intimi-
dazione del vincolo associativo cui siano collegate da nesso causale.
Se quindi non sussistono assoggettamento ed omertà o se tali condizioni dipendano da altri fattori che non siano la forza intimidatrice, si po-
- in presenza degli altri elementi trà riconoscere costitutivi
- la sussistenza di un'associazione per delinquere comune, ai sensi dell'art. 416 C.P., ma
non quella di tipo mafioso sussunta nell'art. 416
bis C.P.
Il dolo specifico può essere quello di com
Rob mettere più delitti, come nella previsione dell'art 38 416 C.P., ed instale caso l'assenza degli elementi
caratteristici sovraspecificati servirà ad esclude-
re l'applicazione del principio di specialità. Ma esso potrà essere costituito anche dal fine non di commettere delitti (il che praticamente appare di non facile realizzazione), bensì di acqui-
sire in modo diretto od indiretto la gestione o CO-
munque il controllo di attività economiche, di con-
cessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti ingiusti per sè
o per altri.
Pur se, invero, sembra in pratica ben dif-
ficile mirare a tali obbiettivi senza prevedere an-
che la evenutale commissione di reati allo scopo di
[raggiungere comunque tali risultati (il che postula, ancora una volta, la previsione di delitti quale sco-
po dell'associazione, in aggiunta agli altri fini sopra indicati, che in sè stessi potrebbero essere leciti) in tali altri casi non è necessario ricorre-
re al principio di specialità di cui all'art. 15 C.
P. perchè le alternative di azioni e di scopi ivi considerate configurano un titolo autonomo di reato inserito in un unico contesto normativo a condotta multipla. La cosidetta operatività del modello intro- - 39
dotto dall'art. 416 bis C.P., da più parti evidenział
ta ed esaltata, quale si evince dal testo che fa ri-
ferimento al concreto atteggiarsi dei metodi seguiti dall'associazione criminale mafiosa, specie se rap-
portata al modello espresso dall'art. 416 C.P. che
è perseguito pel solo essere dello accordo criminoso con organizzazione anche se rudimentale ed a prescin dere dalla consumazione dei reati-fine, fa sì che,
mentre quest'ultima ipotesi delittuosa può essere configurata staticamente, cioè in assenza di un suo
ulteriore tradursi in azioni penalmente rilevanti,
l'ipotesi di associazione di tipo mafioso non può
essere ravvisata là dove essa non venga espressa in termini concreti, attraverso quei metodi caratteri
stici più sopra evidenziati, ed al fine di consegui- re uno o più degli scopi in precedenza indicati.
Il che postula che nel delitto di cui alle
416 bis C.P., ancor più che non in quello previ art.
sto dall'art. 416 C.P., le prove inerenti alla con-
sumazione dei reati-fine risultano del tutto utili,
e sono maggiormente valorizzabili, per confermare la eventuale presenza di un sodalizio mafioso, sem-
precchè sia corrispondente alle caratteristiche so-
vraenunciate.
got Con la ulteriore conseguenza che, in ipo-
- 40
tesi di concorso tra reato associativo e reati fine mentre non è configurabile il vincolo della conti-
nuazione (art. 81 cpv C.P.) tra il delitto di cui
all'art. 416 C.P. ed i suddetti reati-fine, tale vin-
colo è invece ravvisabile tra il delitto di associa-
zione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.) ed i reati eseguiti in sua attuazione, alla condizione che sia indentificabile la unicità del disegno criminoso.
Pertanto, poichè la valutazione dei fatti storici implica un apprezzamento di merito insensu-
rabile in sede di legittimità quando, tenendo conto lis colleghi degli elementi di decisivo rilievo, li colleghi con iter logico immune da vizi, e dia aderenza a corret-
ta interpretazione delle norme, nel caso in esame occorre soltanto verificare se ai principii sovrae-
nunciati risulta si siano attenuti i giudici della
Corte di Appello.
La verifica di ciò impone la reriezione del correlato motivo di ricorso..
Invero, con specifico riferimento a ben individuati elementi versati nel processo, i giudi- ci del merito hanno esaminato gli elementi di prova inerenti all'associazione di tipo mafioso, corretta-
mente desumendoli anche dalla serie di reati concre- tamente tentati о consumati, di cui molti a condotta 41
-
implicante coartazione di volontà attraverso minacce dirette ed indirette, attentati e danneggiamenti in pregiudizio di numerose persone e così pervenendo socitas sce-al convincemento della esistenza di una soc:
lerum composta da un gruppo di ben individuate persot ne, variamente riunite di volta in volta, ma tra lo-
ro organizzate anche con suddivisione di ruoli, le-
gate da un comune interesse alla sopraffazione a fi-
ne di lucro da conseguire attraverso l'egemone ge-
stione di case da gioco clandestine, locali di trat-
tenimento, bar, esercizi e circoli.
Il tutto, avvalendosi della forza di inti-
midazione promanante dal sodalizio, rispetto alla quale i numerosi episodi di coazione, pei quali sono state elevate plurime imputazioni (per molte delle quali v'è stato riconoscimento di responsabilità),
come s'è già notato, non sono incompatibili e non
servono ad escludere la pressione psicologica indot-
ta sull'ambiente dalla consapevolezza diffusa circa la esistenza dell'associazione in sè stessa, che sen+
za i suoi pesanti "avvertimenti" sarebbe risultata vacua e senza presa.
Risulta altresì che i giudici del merito hanno esaminato se esistessero anche le condizioni 42di assoggettamento e di omertà, pervenendo a conclu-
-
sione affermativa attraverso l'indagine su concreti episodi sintomatici, ond'è che la correlata valuta-
zione, inerendo all'apprezzamento dei fatti storici ed essendo condotta mediante un iter argomentativo che non presenta vizi logici, non è passibile di cen
-
sure da parte di questa Corte.
Le deduzioni, svolte per evidenziare che l'omertà delle persone offese derivava non dall'as-
soggettamento e dall forza di intimidazione dell'as-
sociazione bensì dal fatto che anche quelle versa-
vano nell'illecito per la gestione abusiva di bische clandestine e quindi avevano interesse a tacere per evitare il pericolo d'essere sottoposte a procedimen-
to penale anch'esse, da un lato trascurano di consi-
derare che persone offese risultano anche esercenti
Hi locali di trattenimento e di pubblici esercizi nei quali non era gestito il gioco;
inoltre, col fare ri
* salire il metus e l'omertà ad una causa diversa da quella specificamente indicata e motivatamente accre
Hitata da giudici del merito, finiscono col postula-
un vizio del ragionamento insidiante la logi- re non ca della sentenza impugnata, bensì un significato preffiziale rispetto ad un altro - pure possibile
-
in ordine al quale il giudice suddetto ha spiegato le ragioni del suo convincimento.
- 43
-
Il che, implicando la richiesta di dare un significato diverso ai fatti storici, sfugge al sin-
dacato di mera legittimità esperdibile da questa Su-
prema Corte.
Cosicchè, essendo stato condotto un esame
dhe si è rivelato conforme ad una corretta ermeneti-
ca probatoria ed ai principii giuridici in preceden-
za enunciati, ed essendosi pervenuti ad una decisio-
ne che non presenta vizi nella logica della motiva-
zione che la sorregge, indicandosi altresì gli ele-
menti da cui si è desunta la partecipazione dei ri-
correnti AC AT, VI, D'NA, GI
CO LI, AC IO all'associazione di tipo mafioso, devonsi respingere i motivi dei ricor-
si che ne contestano la esistenza.
Ciò comporta che, essendo stati ravvisati gli elementi costitutivi del delitto in questione,
devesi escludere la configurabilità = nella specie di un delitto di associazione per delinquere comune,
sussumibile nell'ambito dell'art. 415 C.P., per il già richiamato principio di specialità.
Sempre in relazione a tale delitto il ri-
corrente NO D'NA lamenta che gli sia stato riconosciuto un ruolo di preminenza, e quindi l'aggra- got -vante di cui al secondo comma del già citato art. 44
bia 416YC.P., per avere promosso, diretto ed organizza-
to l'associazione; il ricorrente GI CO Filip-
po nega di avere partecipato ad essa (ed all'estor-
sione in danno di La PA SO - lett. f 1);
il ricorrente AC IO si duole della ritenu-
ta sua partecipazione al sodalizio criminoso.
Le doglianze sono in parte inammissibili,
là dove implicano una rivalutazione dei fatti sto-
rici, ed in parte infondate.
Non è disconoscibile infatti, il ruolo del
D'NA, appositamente messo in evidenza dalla im-
pugnata sentenza, quale vice-capo al pari di VI
AR, come si evince da tutto il complesso dei fat-
ti narrati nelle sentenze di merito ed anche da quan-
to risulta in ordine alla sua partecipazione nei sin-
goli episodi criminosi con funzioni di comando ri-
spetto agli adepti minori.
Poco importa, quindi, che egli figuri qua-
le fiduciario e collaboratore del capo, AT
AC, dacchè occorre avere in considerazione,
ai fini dell'aggravante in parola, tutte - e non sol-
tanto alcune delle mansioni svolte in concreto al
-
l'interno dell'associazione criminale.
Se è vero, quindi, che non è testualmente prevista la figura del "capo" nella formulazione le-
- 45
gislativa dell'aggravante in questione, è però an- che vero che non possono disconoscersi al D'NA,
nell'ambito di quella determinata societas, funzio-
ni che partecipano sia al concetto di direzione (la
[norma si dirige non solo ad un vertice unico e per-
Lessendo il capo supremo, svolga mansioni di comando, di directiva oli decisione) sonalizzato, ma a chiunque, pur non sia di organiz-
zazione (e cioè di predisposizione delle altrui atti-|
vità collaterali nonchè di appoggio, di preparazio-
di predisposizione dei mezzi di articolazione ne,
interna della struttura attraverso la disciplina).
Illuminante, all'uopo, è il suo ruolo nel-
l'episodio che ha dato luogo alle imputazioni a ca-
rico del LA e del EZ, sorpresi con arma
a loro fornita dal D'NA, ed in attuazione di or-
dini ricevuti dallo stesso, che li aveva spediti a
compiere un attentato in danno di un locale gestito da concorrente.
L'eventuale svolgimento, in aggiunta, di mansioni esecutive, non esclude quelle direttive ed organizzative.
Così evidenziate tali funzioni svolte dal
D'NA, corretto appare il riconoscimento dell'ag- виз gravante di cui all'art. 416 C.P.; il motivo, che
se ne duole, è infondato va respinto. e
Port Le censure del GI avverso il riconosci-
- 46
mento di sua partecipazione al sodalizio muove le sue premesse di fatto dal diniego di sua partecipa-
zione all'estorsione in danno del La PA.
L'impostazione della censura non appare
Est relative in linea con la già evidenziata autonomia del reato associativo;
peraltro la doglianza trascura di consi-
derare anzitutto che la responsabilità per questo ultimo delitto è stata ritenuta non sulla base del-
la sola partecipazione a detta estorsione ma anche dell'esercizio del gioco d'azzardo attraverso il SO->
dalizio criminoso, sulla quale il ricorrente non muo- ve censura.
Inoltre, non è nemmeno fondata la doglian-
za mossa in relazione al delitto di estorsione per-
chè l'affermazione di responsabilità non deriva dal-
la semplice presenza del GI R.F. alla consumazio-
ne del delitto bensì dal fatto che tale presenza manifestata la partecipazione attiva, il rafforza-
mento della vis compulsiva del gruppo ai cui interes-
si era legato anch'egli, così realizzando quella ef-
ficienza causativa del proprio apporto consapevole all'evento illecito, e, quindi, quel concorso nel
Creato che ai sensi dell'art. 110 C.P. rende il com-
partecipe responsabile al pari dell'autore principa- le. 4 7
Per il resto, le censure mosse col ricorso sviluppano soltanto una diversa, preferenziale va-
lorizzazione degli elementi probatori, del loro spes- sore, in ordine ai quali i giudici del merito hanno fornito una loro spiegazione, dotata di una sua di-
gnità logica.
Poichè il controllo di questa Corte può
esercitato soltanto sul piano della legittim essere mità e quindi sulla osservanza di norme processuali o sostanziali (sul punto nemmeno indubiata) o sulla
compiutezza o sul rigore logico dell'iter argomen-
tativo, le osservazioni spiegate col ricorso in ordi-
ne alla denegata responsabilità del GI R.F. per l'estorsione non possono trovare qui ingresso.
Con la ulteriore conseguenza che viene co-
si meno il presupposto di fatto sul quale è stata fondata l'ulteriore doglianza inèrente alla parteci-
pazione al sodalizio criminoso, peraltro anch'essa implicante una inammissibile rivalorizzazione degli elementi di fatto supportanti l'inserimento del Rig-
gio R.F. nell'associazione di tipo mafioso.
Eguali considerazioni vanno qui svolte in ordine alla censura del AC IO sulla sua partecipazione al medesimo sodalizio. Sul punto la Corte di Appello ha esamina- 48
to singolarmente la sua posizione, ha rilevato che la di lui figura era rimasta fuori dalle indagini iniziali della Polizia, che non aveva partecipato a fatti di prevaricazione in danno di terzi e che sul finire la sua presenza nell'ambito associativo era
andata, sfumando.
Ma ha pure evidenziato che per un conside revole lasso di tempo risultava la sua cortante pre-
senza accanto al fratello AT, la sua cointe-
ressenza alla gestione delle bische, la sua mancanza di ufficiale attività lavorativa e, ciononostante,
■el possesso di costosa autovettura.
La Corte di Appello, inoltre, ha richia-
mato due episodi verificatisi a distanza di tempo cui ha partecipato l'imputato e l'attuazione, nel frattempo, di alcuni ben indicati fatti criminosi;
chiude il ragionamento la considerazione sulla sua consapevole adesione all'attivita dell'associazione e sulla altrettanto consapevole percezione di fatti
Appare chiaro che sulla condotta parteci-
pativa del AC IO alla vita del sodalizio i giudici del merito hanno condotto un'esame sulla scorta di specifici elementi di prova, la cui inter-
pretazione in senso diverso da quello spiegato nella sentenza impugnata non rientra nei compiti di legit- 49
timità di questo Collegio. Le censure mosse sul punto non possono tro-
vare ingresso in questa sede.
Così esaurito l'esame sull'imputazione di cui al capo a) e sulla partecipazione dei ricorren-
ti ad esso, va rilevato che, per i limiti delle pene edittali, per la dita di loro consumazione anteceden-
te all'8 giugno 1986, consentendolo i precedenti pe-
nali (ad ecce zione del solo VI AR), alcuni dei reati-fine riconosciuti a carico degli stessi ri. correnti sono da dichiarare, in questa sede, ed in forza dell'art. 152 C.P.P., estinti ai sensi dello art. 151 C.P. in virtù dell'amnistia elargita col
D.P.R. 16 dicembre 1986 n° 865, senza la possibilità
di una diversa soluzione implicante un riapprezzamen to del merito (art. 592 C.P.P.)
Tale dichiarazione di estinzione di reato e di annullamento parziale della sentenza impugnata senza necessità di rinvio, ai sensi dell'art. 539
n) 1 C.P.P., impone la conseguente eliminazione del le relative pene, nella misura già determinata dai
- enucleata da giudici del merito od in difetto
questa stessa Corte ai sensi degli artt. 538 u.c.
e 591 u.c. C.P.P. adeguandola alla maggiore entità della pena globalmente inflitta, al tipo ed al nume- 50
ro di reati estinti nonchè al loro rapporto in rela-
zione agli altri reati pei quali rimane l'affermazio- ne di responsabilità.
Va pure dichiarata estinta, ma per antece-
dente prescrizione, essendo decorso più del tempo previsto dagli artt. 157 n° 3 e 160 C.P., la contrav- venzione all'art. 703 C.P. per spari in luogo abi-
tato (lett. H della rubrica) commessa il 16.1.1983
e riconosciuta a carico di AC AT e D'An-
tona NO%; anche per tale parte la sentenza im-
pugnata deve essere annullanta senza rinvio in for-
za dell'art. 539 n° 1 C.P.P..
L'amnistia va invece applicata, pei moti-
vi sopra enunciati, e i relativi capi di condanna vanno annullati, parimenti senza rinvio e con conse+
guenziale eliminazione della pena, secondo i crite-
ri superiormente precisati, nei confronti di:
- AC AT: limitatamente ai reati di de-
tenzione e porto illegali di arma comune da sparo (lettere i) ed 1) della rubrica) essen+
do stata concessa la diminuente della lieve entità
del fatto prevista dall'art. 5 L.
2.10.1967 n° 895,
sicchè le ipotesi rientrano nella specifica previ- sione dell'art. 1 lett e) del D.P.R. 865/1986. Pa-
- 51 -
rimenti da amnistiare sono i reati di danneggiamento rubricati sub C 1 ed N 1 nonchè di esercizio di gio-
chi d'azzardo, contestato sub lett. U 1.
La relativa pena da eliminare rispetto a quella irrogata in continuazione, può essere indivi-
duata nella misura di mesi sei di reclusione.
VI AR: I suoi precedenti penali non consentono
l'applicazione di amnistia per alcuno dei delitti riconosciuti a suo carico;
B
non sono invece di ostacolo alla dichia razione di estinzione, per detta causa-
le, della contravvensione agli artt. 718
(per esercizio di gioco d'azeardo, zubricata sub lettera e 719 U 1. La pena da eliminare rispet-
to a quella irrogata in continuazione può essere individuata nella misura di due mesi di reclusione.
D'NA NO: limitatamente ai reati di detenzio+
ne e porto illegali di arma comune da sparo (lettere i
- 1 - D ed E
della rubrica) per gli stessi moti-
vi spiegati relativamente al Fian-
daca AT, essendo stata con-
cessa la diminuente della lieve en+
tità del fatto ai sensi dell'art. OR IE:
GI CO
- 52.5 L. 895/1967; inoltre, limitata-
mente ai reati di danneggiamento rubricati sub C1 ed N1 ed eserci-
zio di giochi d'azzardo di cui al
la lettera U 1.
La relativa pena da eliminare, ri-
spetto a quella irrogata in conti nuazione dai giudici del merito,
può essere individuata nella sura di mesi otto di reclusione.
per l'unico reato a suo carico e cioè
per la contravvenzione agli artt. 718, 719 C.P. concernente l'esercizio di gio-
chi d'azzardo, rubricato sub U 1. Nei
suoi confronti deve essere pertanto e-
liminata l'intera pena inflittagli dai giudici di merito nella misura di mesi sei di arresto e L. 800.000 di ammenda
LI: limitatamente alla contravven zione di cui agli artt. 718,
719 C.P. per l'esercizio di giochi d'azzardo (lett. U 1).
La relativa pena da eliminare nei suoi confronti, può essere individuata nella misura di
+ mesi due di reclusione.
- 53
AC IO: limitatamente ai reati di detenzio- ne e porto illegali di arma comu-
ne da sparo, indicati nelle lette-
re b) e c) della rubrica, lesioni
(lett. o) esercizio di giochi di azzardo (lett. U 1 ).
Per i delitti concernenti le armi valgono le analoghe considerazioni svolte nei confronti di AC
AT, essendo stata concessa anche a lui l'attenuante di cui al-
l'art. 5 L. 895/1967. Poichè, in tal modo, a carico del AC ri-
mane il solo delitto associativo,
la pena per i reati amnistiati va identificata in quella stabilita dai giudici del merito, in conti-
nuazione ai sensi dell'art. 81 cpv
C.P., e cioè mesi quattro di reclu sione.
LA EL: per tutti i restanti delitti ascrit-
tigli e cioè per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo di cui alla lettera A e B della ru- gup rubrica essendo divenuta desiniti-defini
- 54
va la sua piena assoluzione dalla ricettazione. Ciò in quanto gli è
stata concessa, per tali delitti di porto e detenzione, la circostanza attenuante di cui all'art. 5 L. 895/
1967, (art. 1 lett. e
- D.P.R. 16.
12.86 n° 865). Gli va eliminata l'intiera pena ir.
rogata dai giudici del merito pari a mesi nove di reclusione e Lire
140.000 di multa. In esito alle re-
sidue censure dei ricorrenti alle quali non sia stata data preceden-eceden-in za risposta va osservato: Fiandaca Salvatore: che quella espressa nel se- per condo motivo avverso la con+
danna per "fatti-reati specifici dei quali è stato dichiarato responsabile "
contiene un'affermazione tanto generica quanto apo-
dittica sulla svalutazione "immotivata" delle argo-
mentazioni difensive. In sostanza la censura manca
di quella specificità che è imposta dall'art. 201
C.P.P. a pene di inammissibilità in quanto serve, T
attraverso lo svolgimento delle ragioni poste a fon-
- 55
damento dell'impugnazione, a spiegare il suo fonda-
mento ed a definire i limiti della devoluzione.
La censura concernente il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche appare in parte inam-
missibile ed in parte infondata. E' inammissibile là dove postula implici-
tamente ma necessariamente una diversa valutazione di merito sullo esercizio del potere discrezionale del giudice nel diniego di circostanza facoltativa,
attesocchè questo risulta correttamente motivato at-
traverso il richiamo ad elementi (gravità e numero dei fatti - notevole capacità a delinquere
- prece-
denti giudiziari) che hanno una specifica valenza,
in forza dell'art. 133 C.P. al quale deve riferirsi il giudice nell'esercizio di tale potere.
E' invece infondata là dove ravvisa con-
traddittorietà fra la diminuzione della pena base ed il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche est sendo, pur nell'ambito dello stesso art. 133 C.P.,
diversi i presupposti di base e gli elementi conside-
rati, ond'è che la ratio dell'una non è in contrasto con quella dell'altro.
per VI AR: la doglianza di un difensore concert nente la mancata concessione di cir
趴 56costanze attenuanti generiche appare infondata poi-
-
chè la motivazione del rifiuto è sorretta dal rife-
rimento ad elementi specificatamente considerati dal l'art. 133 C.P.
Non può opporsi che i precedenti penali non possono essere utilizzati ai fini di rifiutare dette attenuanti, in quanto già valorizzati ai fini della recidiva, essendo la ratio e l'ambito dello arte%3B 133 C.P. diversi da quelli dell'art. 99 C.P.
La motivazione appare sul punto espressa correttamente ed in maniera adeguata;
la correlata valutazione discrezionale non è quindi passibile di censure da parte del giudice della mera legittimità.
La doglianza di altro difensore dello stes-
so VI per difetto di motivazione in ordine ai fatti-reato specifici contestatigli (ad eccezione dell'art. 416 bis C.P.) contiene un'affermazione generica e priva di supporto esplicativo, ond'è che si sconoscono le effettive ragioni di censura in or- A
dine alla legittimità della motivazione della sen-
tenza impugnata per ogni singolo capo.
In definitiva, non è possibile identifica-
re ciò che è stato devoluto a questa Suprema Corte,
in aderenza all'aspetto negoziale di ogni impugazio-
ne. -La denuncia è quindi inammissibile ai
- 57 sen-
si dell'art. 201 C.P.P. per mancanza di specificità.
per AC IO: nei cui confronti s'è già da-
ta risposta in ordine ai primi due motivi di ricorso, che il terzo, denunziate un difetto di motivazione sui delitti di detenzione e porto di arma nont chè di lesioni è assoribito dalla dichiarazione di estinzio- ne di tali reati per un'amni-
stia che va pronunciata imme-
diatamente, allo stato degli at-
ti, e senza che un eventuale difetto di motivazione consent ta un annullamento con rinvio per sanare l'eventuale difetto
L'altro motivo investe il giudizio di valen-
za fra circostanza di segno opposto e quindi una va-
lutazione prettamente discrezionale che ha la sua esplicita motivazione nella stessa spiegazione forni ta nel concederle, com'è dato evincere dalla lettura del testo (pag. ) della sentenza ond'è che non sus+
siste vizio di legittimità riscontrabile da questa
Suprema Corte laddove lo apprezzamento di merito sfug- ge al suo sindacato. 58
Quanto alla determinazione della pena ba-
se inflittagli, che è quella relativa al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., occorre ricordare i suoi limiti edittali, da tre a sei anni, pel solo fatto della partecipazione al sodalizio criminale di tipo mafioso.
Al AC IO è stata applicata una pena base di anni tre e mesi otto e cioè una pena che non è soltanto inferiore alla media, ma è del tutto prossima al minimo edittale.
E' i policito, in ciò, l'esercizio cauto
della giurisdizione, nei limiti di cui all'art. 133
C.P., e non di arbitrio sicchè una tale fissazione della pena base non abbisognava di particolare mo-
tivazione anche perchè il minimo della pena editta-
le non costituisce un diritto del reo, nei cui con-
fronti la sanzione va adeguata in rapporto a valuta- zioni sul fatto-reato e sulla personalità del colpe-
vole.
L'ulteriore sviluppo della censura, circa
la mancanza di motivazione sulla entità di riduzio-
ne della pena in conseguenza delle concesse attenuan-
ti generiche, inceppa nel difetto di interesse poi-
chè, attesa la prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione, deve osservarsi che nel primo le 59
circostanze suddette erano state dichiarate "equiva-
lenti alle aggravanti contestate", e che pertanto siffatta concessione bastava solo a paralizzare la circostanza aggravante dell'essere l'associazione
"armata", prevista dal IV° comma dell'art. 416 bis
C.P., come contestata.
In definitiva, quindi, essendo stata la pe- na diminuita di otto mesi per l'attenuante, risulta in concreto non la sola paralisi della contestata ag-
gravante, bensì una diminuzione della pena che equi vale a prevalenza delle circostanze attenuanti gene-
riche rispetto all'aggravante, difforme dal disposi- tivo: di ciò avrebbe potuto dolersi il P.G. non lo
imputato, che ne ha tratto vantaggio non spettategli
La censura sulla entità dell'aumento di pena per la continuazione resta assorbita dall'avve- nuta eliminazione di tutta questa parte di pena in conseguenza dell'amnistia che ha estinto i reati sa-
telliti.
per LA EL che ogni censura mossa per lamen tare il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di re-
sponsabilità per i delitti di de- tenzione e porto illegale di ar-
Pisop ma comune da sparo resta assorbita dalla di
- 60 chiarata estinzione di tali delitti a segui to di amnistia.
per OR IE che l'avvenuta dichiarazione di estin-
sione per amnistia della contravven-
zione ascrittagli e la totale elimi-
nazione della pena irrogatagli dai giudici di merito sono assorbenti ri-
spetto all'unico suo motivo di ricor- so concernente l'entità della pena.
Ai motivi spiegati nell'interesse di D'An-
tona NO e GI CO LI s'è già data ri-
sposta in precedenza, allorquando s'è esaminata l'im-
putazione di associazione per delinquere di tipo ma-
fioso e, per il GI, anche quella di estorsione.
Non possono essere presi in considerazione i motivi depositati a sostegno dei ricorsi avanzati nell'interesse di LL CI, AC Pie-
"tro, GI AL e GI AT perchè sulle relative impugnazioni ha già provveduto questa stessa
Suprema Corte con provvedimenti conclusivi del 12
gennaio 1987.
P. Q. M.
Annulla - -senza rinvio 1'impugnata senten-
za nei confronti di: AC AT e D'NA NO limitatamen- 61
te alla contravvenzione di spari in luogo abitato
(lett. h della rubrica) perchè estinta per prescrizio-
(ne.
AC AT: limitatamente ai reati di de-
tenzione e porto illegali di arma comune da sparo
(lett. i) ed 1) della rubrica), danneggiamento (lett.
C 1 ed N 1), esercizio di giochi d'azzardo (lett. U 1);
VI AR: limitatamente alla contravvenzione di esercizio di giochi d'azzardo (lett. U 1)
D'NA NO: limitatamente ai reati di deten-
zione e porto illegali di arma comune da sparo (lett. i 1 D ed E della rubrica), danneggiamento (lett.
C 1 ed N 1), esercizio di giochi d'azzardo (lett. U 1);
OR IE: relativamente allo esercizio di gio-
chi d'azzardo (lett. U1)
GI CO LI: limitatamente all'esercizio di giochi d'azzardo (lett. U 1 );
- AC IO: limitatamente ai reati di deten-
zione e porto illegali di arma comune da sparo (lett. b - c della rubrica) lesioni (lett. o) esercizio di giochi d'azzardo (lett. U 1);
LA EL: relativamente ai delitti di deten-
zione e porto illegali di arma comune da sparo (lett.
A e B della rubrica). дир 62che dichiara tutti estinti per l'amnistia di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1986 n° 865 ed elimina le relati-
ve pene che determina per:
AC AT nella misura di mesi sei di re-
clusione
VI AR nella misura di mesi due di reclusione
D'NT NO nella misura di mesi otto di reclu-
sione
GI CO LI nella misura di mesi due di re-
clusione nonchè le pene, già determinate dai giudici del me-
rito, nei confronti di OR IE nella misura di mesi sei di arresto e L. 800.000 di ammenda, di Lu-
nella EL nella misura di mesi nove di reclusio-
ne e L. 140.000 di multa, di AC IO nella misura di mesi quattro di reclusione.
Rigetta, nel resto, i ricorsi degli impu-
tati suddetti,
Roma 14 gennaio 1987
AL PRESIDENTE
ECC. DOTD). LEO PICCININNI
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
DOTT GIORGIO BUOGO
7 -9 MAG 1987 Groupe Bu IL CANCELLIERE IL DIRETTORE DI SEZIONE
(AR Navacci