Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma quarto, L. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.
Commentario • 1
- 1. MAE e indizi di colpevolezza (Cass. 23878/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2020
Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione. Cassazione penale Sezione Feriale sentenza 23878 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2015, n. 15935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15935 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 653
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 14155/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC SINISA N. IL 01/04/1976;
avverso la sentenza n. 10/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
uditi i difensori avv. Fortunato Mario e avv. De Federicis Alessandro che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 marzo 2015 la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna alle Autorità giudiziarie tedesche (Tribunale di Regensburg) di VI Sinisa, in quanto raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso a fini processuali il 16 dicembre 2014 nell'ambito di un procedimento penale relativo al delitto di "truffa perpetrata professionalmente da banda".
Ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), inoltre, la Corte d'appello ha subordinato la consegna alla condizione che la su indicata persona venga rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale infitte con l'eventuale sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalle Autorità giudiziarie tedesche, trattandosi di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, effettivamente residente nel territorio italiano.
2. Avverso la su indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di VI Sinisa, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), e all'art. 2 dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del
24 ottobre 1979, ratificato con L. n. 969 del 1984, muovendo l'impugnata pronuncia da un presupposto del tutto indimostrato, ossia che la richiesta avanzata dall'Autorità giudiziaria straniera concerna due reati - quello di truffa e quello di associazione per delinquere commesso, in parte, anche in Germania - quando sia nel m.a.e. che nel mandato interno si fa esclusivo riferimento al reato di truffa commesso mediante la partecipazione ad un gruppo dedito alla commissione sistematica di tale tipo di reati (ex art. 263 c.p. tedesco, che prevede la partecipazione solo come un'aggravante del delitto di truffa e non quale reato autonomo).
Inapplicabile, dunque, deve ritenersi la su citata disposizione di cui all'art. 2, con la conseguente configurabilità del motivo di rifiuto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), mancando nel caso di specie qualsiasi elemento concreto dal quale possa desumersi la presenza di una condotta associativa, sia essa qualificata come reato autonomo che come mera circostanza aggravante della fattispecie principale.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, avendo la Corte d'appello richiesto informazioni ed accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 16 della legge citata - ed in particolare una relazione sui fatti addebitati alla persona richiesta in consegna, con la descrizione delle pertinenti fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti, nonché della loro qualificazione giuridica - che la Procura di Regensburg tuttavia non trasmetteva, limitandosi ad inviare solo il mandato d'arresto nazionale, sebbene la Corte avesse preavvertito l'Autorità richiedente che in caso di inottemperanza non si sarebbe dato seguito alla richiesta di consegna. Il mandato d'arresto "interno" pervenuto a seguito della richiesta di informazioni integrative, peraltro, presenta il medesimo contenuto informativo del m.a.e., senza aggiungervi nulla di nuovo.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, avuto riguardo all'assoluta insufficienza sul piano indiziario della documentazione inoltrata a sostegno della richiesta, per quel che attiene sia alla sussistenza di una struttura associativa, che alla pretesa partecipazione del ricorrente all'ipotizzato sodalizio criminale.
Con riferimento al luogo di commissione dei fatti contestati, inoltre, si deduce che ogni segmento della condotta ascritta al ricorrente, ovvero ai suoi eventuali concorrenti, è stato posto in essere sul territorio italiano, non essendovi traccia di alcuna condotta perpetrata in territorio tedesco.
Il quadro indiziario, in definitiva, concerne esclusivamente un'ipotesi di truffa, peraltro realizzata sul territorio italiano, senza alcuna indicazione spazio-temporale del reato associativo, dei reati-fine che l'organizzazione avrebbe commesso, ovvero del numero e del grado di partecipazione dei relativi sodali.
3. Con memoria difensiva depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 9 aprile 2015 sono state ribadite le considerazioni già espresse a sostegno dei motivi del ricorso, allegando altresì documentazione da cui emerge che la Procura della Repubblica di Padova sta svolgendo indagini a seguito di una denuncia-querela presentata dalla persona offesa del delitto di truffa e che, nel caso in esame, non più di due persone avrebbero partecipato alla realizzazione dell'ipotizzato delitto associativo. In sede di udienza, infine, la difesa ha prodotto copia - informale e con traduzione non asseverata - del provvedimento emesso in data 14 aprile 2015 dal Tribunale di Regensburg, con il quale è stata dichiarata l'inefficacia del mandato di arresto interno delle Autorità tedesche per difetto di giurisdizione, dal momento che i fatti di truffa risultano essere stati commessi in territorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. È noto che, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salve, come si è già avuto modo di evidenziare in questa Sede, le previsioni di eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o ad agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta (Sez. 6, n. 5750 del 04/02/2014, dep. 05/02/2014, Rv. 258632; Sez. 6, n. 20281 del 24/04/2013, dep. 10/05/2013, Rv. 257024;
Sez. 6, n. 45524 del 20/12/2010, dep. 27/12/2010, Rv. 248717). Nel caso in esame, come la Corte d'appello ha correttamente evidenziato nel richiamare i precedenti di questa Suprema Corte, viene in rilievo l'art. 2^ dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con L. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente.
Muovendosi entro tale prospettiva, l'esclusione del motivo di rifiuto previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), è stata dalla Corte di merito fondata sull'argomento secondo cui i fatti oggetto del m.a.e. non consistono esclusivamente nell'ipotesi di truffa consumata in Italia nel marzo 2014, ma anche nell'appartenenza della persona richiesta in consegna ad un gruppo operante in Germania con caratteristiche transnazionali, composto di tre persone, con distinzione dei ruoli, avente come programma criminoso quello di commettere una serie di attività truffatine.
3. Al riguardo, tuttavia, occorre considerare: a) che il m.a.e. è stato emesso con riferimento ad un solo reato, qualificato dalle Autorità emittenti come "truffa perpetrata professionalmente da una banda" ex art. 263 1, 5^ del codice penale tedesco, e non anche in relazione ad un reato associativo accompagnato dalla contestazione di un reato-fine; b) che solo in relazione alla configurabilità dell'ipotesi delittuosa di truffa - la cui realizzazione, peraltro, sembra essere avvenuta sia nel territorio tedesco che in quello italiano - le fonti di prova, orali e documentali, relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta, sì come emergenti dal contenuto intrinseco del m.a.e. e dall'annessa documentazione inviata dall'Autorità emittente (mandato di arresto "interno" n. 3^ Gs 2825/14 adottato dalla Procura di Regensburg il 16 dicembre 2014), possono dirsi astrattamente idonee a fondare il requisito della gravità indiziaria, alla stregua delle implicazioni sottese alla linea interpretativa pacificamente tracciata in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257466).
Con riferimento al reato associativo, che si ipotizza commesso esclusivamente nel territorio tedesco, sia pure con riverberi su quello italiano, ove il gruppo intendeva trarre profitto dall'esecuzione del programma criminoso, non è di contro desumibile dal m.a.e., ne' dalla stessa motivazione del provvedimento "interno" delle Autorità richiedenti - al di là di una generica enunciazione descrittiva che afferma, con forme lessicali del tutto identiche, l'esistenza e gli obiettivi di un gruppo composto di tre persone, le stesse, peraltro, che avrebbero parte al su indicato reato di truffa - alcuna significativa base indiziaria a carico del ricorrente. Tanto premesso, deve sul punto ribadirsi che, in tema di mandato di arresto europeo, deve essere rifiutata la consegna, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, se nella documentazione trasmessa dallo Stato di emissione (anche a seguito di apposita richiesta dall'Autorità giudiziaria italiana) non vi siano indicazioni sulle specifiche fonti di prova relative all'attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta (Sez. 6, n. 30439 del 17/07/2008, dep. 21/07/2008, Rv. 243591). Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, infatti, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato di arresto le relative fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6, n. 26698 del 10/06/2009, dep. 01/07/2009, Rv. 244282). Dalla stessa documentazione prodotta, infine, emerge che in ordine ai fatti oggetto della richiesta di consegna le Autorità tedesche hanno revocato il provvedimento cautelare interno per difetto di giurisdizione, con la conseguente inefficacia del mandato di arresto europeo che necessariamente lo presuppone.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con la conseguente revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata allo VI, di cui va ordinata l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 c.p.p. e della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché non sussistono le condizioni per la consegna. Revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari imposta a VI Sinisa con provvedimento 27 febbraio 2015 della Corte d'appello di Roma e dispone l'immediata liberazione del predetto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015