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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 332/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], Località Sorca' n. 2,
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], Località Sorca' n. 44, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOGHI CAROLINA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
i IG.ri e […] visto l'art. 337-ter c.c., Parte_1 Parte_2
CONGIUNTAMENTE CHIEDONO al Tribunale di Lecco […] voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza prenda atto dei seguenti accordi intervenuti tra le Parti:
1. L'abitazione familiare sita in Moggio, Via Per Concenedo 19 angolo Via
Cappellette 2 sarà assegnata, con tutto ciò che l'arreda, alla IG.ra Parte_1
in quanto madre collocataria della prole minore. Il IG. ha fatto rientro Pt_2
presso la propria residenza anagrafica in Barzio, Località Sorcà 44. Il IG. Pt_2
sarà autorizzato all'asporto dei propri effetti personali ancora presenti presso l'abitazione familiare.
2. La famiglia ha risieduto, come si è indicato, in immobile concesso Parte_3
in comodato d'uso gratuito dalla famiglia del IG. , per la precisione da parte Pt_2
della nonna materna IG.ra , purtroppo deceduta lo scorso anno. Persona_1
Essendo in corso le pratiche di successione ereditaria il IG. formalmente si Pt_2
impegna a farsi parte attiva presso gli Eredi affinché sia stipulato alla scadenza
(22/01/2026) nuovo contratto di comodato d'uso gratuito in favore della IG.ra Pt_1
e del figlio per esigenze abitative familiari. In caso contrario il IG. Per_2 Pt_2
presterà la propria piena collaborazione affinché madre e figlio reperiscano altra soluzione abitativa e la contribuzione economica al mantenimento del figlio da parte del padre dovrà essere riconsiderata.
3. In relazione alle spese relative all'abitazione familiare, le Parti concordano quanto segue:
a) le spese relative alla utenza gas continueranno ad essere sostenute per intero in via esclusiva dal IG. ; Pt_2
b) le spese relative alle utenze luce ed acqua saranno sostenute per intero dalla
IG.ra Pt_1
c) le ulteriori spese ordinarie saranno sostenute dalla IG.ra come per legge;
Pt_1
d) le spese straordinarie saranno sostenute da parte comodante, come per legge.
4. Il figlio minore sarà affidato ad ambedue i genitori secondo le regole Per_2
dell'affido condiviso con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre
2 in Moggio, Via Per Concenedo 19 angolo Via Cappellette 2, ovvero ove la stessa trasferirà in futuro la propria residenza.
5. Le decisioni di maggior interesse relative al figlio minore (educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_2
6. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
7. In caso di emergenza che dovesse coinvolgere la prole, il genitore che avrà con sé il minore potrà assumere ogni decisione nell'interesse dello stesso informando tempestivamente l'altro genitore.
8. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a MA (scuola, salute e sicurezza).
9. Al fine di salvaguardare il diritto alla bi-genitorialità e al diritto di di Per_2
sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il calendario di visita padre/figlio si svolgerà come da tabelle allegate A, B e C (doc.7).
In ogni caso:
a) ulteriori periodi di visita e frequentazione del padre del figlio potranno essere direttamente concordati tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività scolastiche ed extra scolastiche della prole.
b) eventuali impedimenti dovranno essere comunicati con 48 ore di anticipo o nel più breve tempo possibile.
c) S. Natale e S. FA: di anno in anno alternati tra i genitori ovvero secondo accordi diretti tra i genitori.
d) 31 dicembre e 6 gennaio: di anno in anno alternati tra i genitori ovvero secondo accordi diretti tra i genitori.
3 e) S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo: di anno in anno alternati tra i genitori ovvero secondo accordi diretti tra i genitori.
f) festività religiose e nazionali: di anno in anno alternati tra i genitori ovvero secondo accordi diretti tra i genitori.
g) vacanze estive: ambedue i genitori separatamente potranno trascorre con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con date da comunicarsi entro il 31/5 di ogni anno.
10. Il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello Per_2
stesso, la somma mensile pari a Euro 700,00, entro il giorno 20 di ogni mese, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat.
11. Le spese straordinarie effettuate in favore del figlio minore , come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29/03/2018 (doc.8), saranno sostenute nella misura del 50% da ambedue i genitori.
Ad integrazione del suddetto Protocollo, sin da ora, i genitori convengono quanto segue:
a) autorizzando sin da ora le visite mediche oculistiche e dentistiche in regime privato per , le relative spese saranno sostenute da ambedue i genitori al 50% Per_2
ciascuno.
b) il pagamento della retta per l'asilo privato del figlio (Euro 202,60 mensile) Per_2
e di eventuali spese accessorie, sino al termine del percorso scolastico, saranno sostenute da ambedue i genitori al 50% ciascuno.
Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
12. Le Parti concordano che l'Assegno Unico Familiare, attualmente dell'ammontare di Euro 57,00, sarà percepito e integralmente riscosso dalla IG.ra in quanto madre collocataria della prole. Pt_1
Il IG. si impegna a prestare ogni collaborazione utile nella sottoscrizione Pt_2
della modulistica e nella presentazione di ogni documento richiesto.
4 13. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
14. Con effetti dal deposito del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, congiuntamente, di disciplinare il rapporto tra loro e il figlio Persona_3
(nato a [...], il [...]) – in riferimento al collocamento, alle modalità di frequentazione e al mantenimento – alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA
l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore (nato a [...], il Persona_3
17.4.2019), alle condizioni sopra riportate.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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