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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11668 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11265/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella cause civili riunite ed iscritte ai nn. 11265 e 11274 R.G.AA.CC. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Ipotesi di inadempimento contrattuale, vertente
TRA
(cf ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato nello studio dell' Avv.to Luigi Aprea in Napoli al Corso Bruno Buozzi 49/F, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata,
(cf ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Napoli al corso Buno Buozzi n. 21 presso l'avv. Mauro Castellano che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
-OPPONENTI–
E
(P. IV , cf Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Notaio in Milano, del 15.03.2024, Persona_1 repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, che si allega al presente atto, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia,
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti per l'udienza del 9.12.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione la parte opponente adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1419 del 12.03.2024, chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito, di dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo 1419/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.03.2024 per nullità della notifica monca della procura alle liti; dichiarare la prescrizione del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per decreto ingiuntivo del 12/03/2024 Controparte_1 in quanto non provato;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo del 12.03.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è affetto da interessi ultralegali per cui le somme a debito e/o a credito dell' opponente, devono quantificarsi in misura diversa, anche mediante l'ausilio di ctu contabile;
in ogni caso, condannare l'opposta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva di disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento NRG 11274/2024 del Tribunale di Napoli per le ragioni di cui in narrativa;
in via pregiudiziale, ma gradata concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via CP_1 preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1419/2024, R.G. n. 4214/2024, del 12/03/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
- 2 -
1419/2024, R.G. n. 4214/2024, del 12/03/2024 emesso dal Tribunale di Napoli.In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende. Si costituiva la sig. la quale Parte_2 chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di mediazione con revoca del decreto ingiuntivo 1419/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.03.2024; in subordine ed in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente Parte_2
per essere incorsa la ricorrente nella decadenza di cui
[...] Controparte_1 all'art. 1957 c.c.; dichiarare la prescrizione del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
sempre preliminarmente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva;
subordinatamente e nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo del 12/03/2024 in quanto non provato;
sempre subordinatamente e nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo del 12.03.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è affetto da interessi ultralegali per cui le somme a debito e/o a credito dell' opponente, devono quantificarsi in misura diversa, anche mediante l'ausilio di ctu contabile;
in ogni caso, condannare l'opposta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Nel corso del giudizio si procedeva alla riunione del procedimento avente Rg 11274/2024, ed era concesso il termine per l'espletamento della procedura di mediazione. Essendo matura per la decisione, è stata riservata in decisione, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che in materia di rapporti bancari e di contratto di finanziamento, il decreto legislativo n. 28/2010 impone il rispetto delle disposizioni procedurali. Assume quindi carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda. Nel caso di specie non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva
- 3 -
partecipazione delle parti;
ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti " (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473). Orbene deve, preliminarmente evidenziarsi, che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, al comma 1, stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Ora dalla natura obbligatoria propria della mediazione cosiddetta "demandata" (di cui al comma 2 dell'art. 5) deriva che, a seguito dell'invio da parte del Giudice, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari dell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege (di cui al comma I -bis dell'art. 5), per cui il D. Lgs. n. 28/2010, è teso a valorizzare la possibilità per le parti, quali diretti interessati, di decidere del proprio conflitto. Inoltre, sebbene secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, per cui l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, nonché del dettato dell'art. 8 per cui "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione [...]" si rileva che nell'art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13, non è prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l'eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. A tal proposito va rilevato l'orientamento consolidato delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 19596 del 2020 hanno sancito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1- bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Nel
- 4 -
caso di specie tenuto conto che con ordinanza del 16.05.2025 è stato concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione ma la stessa non è stata avviata, di conseguenza deve considerarsi improcedibile l'opposizione con conseguente revoca del decreto opposto. La decisione di tale questione pregiudiziale preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, essendo la domanda, posta alla base del credito, improcedibile. La qualità delle questioni;
il tenore stesso delle difese della parte convenuta, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del
- 5 -
decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine ai giudizi riuniti aventi
RG n. 11265/2024 e 11274/2024 introdotti mediante atti di citazione, così
provvede:
- Dichiara la improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo n.
1419 del 12.03.2024;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella cause civili riunite ed iscritte ai nn. 11265 e 11274 R.G.AA.CC. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Ipotesi di inadempimento contrattuale, vertente
TRA
(cf ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato nello studio dell' Avv.to Luigi Aprea in Napoli al Corso Bruno Buozzi 49/F, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata,
(cf ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Napoli al corso Buno Buozzi n. 21 presso l'avv. Mauro Castellano che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
-OPPONENTI–
E
(P. IV , cf Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Notaio in Milano, del 15.03.2024, Persona_1 repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, che si allega al presente atto, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia,
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti per l'udienza del 9.12.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione la parte opponente adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1419 del 12.03.2024, chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito, di dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo 1419/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.03.2024 per nullità della notifica monca della procura alle liti; dichiarare la prescrizione del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per decreto ingiuntivo del 12/03/2024 Controparte_1 in quanto non provato;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo del 12.03.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è affetto da interessi ultralegali per cui le somme a debito e/o a credito dell' opponente, devono quantificarsi in misura diversa, anche mediante l'ausilio di ctu contabile;
in ogni caso, condannare l'opposta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva di disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento NRG 11274/2024 del Tribunale di Napoli per le ragioni di cui in narrativa;
in via pregiudiziale, ma gradata concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via CP_1 preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1419/2024, R.G. n. 4214/2024, del 12/03/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
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1419/2024, R.G. n. 4214/2024, del 12/03/2024 emesso dal Tribunale di Napoli.In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende. Si costituiva la sig. la quale Parte_2 chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di mediazione con revoca del decreto ingiuntivo 1419/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.03.2024; in subordine ed in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente Parte_2
per essere incorsa la ricorrente nella decadenza di cui
[...] Controparte_1 all'art. 1957 c.c.; dichiarare la prescrizione del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
sempre preliminarmente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva;
subordinatamente e nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo del 12/03/2024 in quanto non provato;
sempre subordinatamente e nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare la domanda introdotta da con ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo del 12.03.2024 e per l'effetto accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è affetto da interessi ultralegali per cui le somme a debito e/o a credito dell' opponente, devono quantificarsi in misura diversa, anche mediante l'ausilio di ctu contabile;
in ogni caso, condannare l'opposta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Nel corso del giudizio si procedeva alla riunione del procedimento avente Rg 11274/2024, ed era concesso il termine per l'espletamento della procedura di mediazione. Essendo matura per la decisione, è stata riservata in decisione, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che in materia di rapporti bancari e di contratto di finanziamento, il decreto legislativo n. 28/2010 impone il rispetto delle disposizioni procedurali. Assume quindi carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda. Nel caso di specie non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva
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partecipazione delle parti;
ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti " (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473). Orbene deve, preliminarmente evidenziarsi, che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, al comma 1, stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Ora dalla natura obbligatoria propria della mediazione cosiddetta "demandata" (di cui al comma 2 dell'art. 5) deriva che, a seguito dell'invio da parte del Giudice, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari dell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege (di cui al comma I -bis dell'art. 5), per cui il D. Lgs. n. 28/2010, è teso a valorizzare la possibilità per le parti, quali diretti interessati, di decidere del proprio conflitto. Inoltre, sebbene secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, per cui l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, nonché del dettato dell'art. 8 per cui "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione [...]" si rileva che nell'art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13, non è prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l'eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. A tal proposito va rilevato l'orientamento consolidato delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 19596 del 2020 hanno sancito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1- bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Nel
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caso di specie tenuto conto che con ordinanza del 16.05.2025 è stato concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione ma la stessa non è stata avviata, di conseguenza deve considerarsi improcedibile l'opposizione con conseguente revoca del decreto opposto. La decisione di tale questione pregiudiziale preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, essendo la domanda, posta alla base del credito, improcedibile. La qualità delle questioni;
il tenore stesso delle difese della parte convenuta, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del
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decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine ai giudizi riuniti aventi
RG n. 11265/2024 e 11274/2024 introdotti mediante atti di citazione, così
provvede:
- Dichiara la improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo n.
1419 del 12.03.2024;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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