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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa RA ES Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
NL GA, ER IG EL e AN MA
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._1
Appellato-contumace
OGGETTO: ripetizione d'indebito - maggiorazione sociale su pensione.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 780 del 13 ottobre 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
1 dichiarava illegittimo e per l'effetto annullava il provvedimento con il quale l' aveva chiesto al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente Pt_1
corrisposte a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione CAT.VO n.
13034630 dall'anno 2008 al 2014, per superamento dei limiti reddituali di legge,
e condannava l'ente previdenziale ad adottare gli atti conseguenti, inclusa la restituzione delle somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'insussistenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale.
Per quanto ancora qui d'interesse, il Tribunale rilevava che il aveva CP_1
comunicato regolarmente la dichiarazione dei redditi per gli anni in questione senza dolo o omissione alcuna, sicché l era stato posto Controparte_2
nelle condizioni di provvedere sin da subito alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Precisava che l'onere di provvedere alla modifica del pagamento, in presenza delle comunicazioni reddituali, spettava solo all'ente previdenziale, il quale, piuttosto, aveva ingenerato nel ricorrente una “affidabilità” su quanto dallo stesso percepito.
Concludeva che, data l'imputabilità dell'errore esclusivamente all' , non Pt_1
poteva applicarsi l'art. 2033 c.c., con conseguente irripetibilità di quanto erogato dall'ente.
Avverso la sentenza proponeva appello l' , con ricorso depositato il Pt_1
15.04.2024 (lunedì).
Rimaneva contumace l'appellato nonostante la regolare notifica dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11 dicembre
2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con un unico motivo di gravame l' censura la sentenza per violazione Pt_1
e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., nonché dell'art. 35, comma 10 bis, del decreto-legge n. 207/2008, conv. nella L. n. 14/2009, introdotto dall'art. 13 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni nella L. n. 122/2010, in relazione all'art. 13 della L. n.118/1971.
Evidenzia che il citato art. 13 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione.
Precisa che: la c.d. RED, ovvero la Dichiarazione della Situazione Reddituale,
è obbligatoria per i pensionati che usufruiscono di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito;
essendo il reddito un dato variabile, il modello
RED deve essere presentato annualmente all' ; i pensionati devono Pt_1
verificare autonomamente la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio rivolgendosi all'ente previdenziale o ad un professionista iscritto a un CAF abilitato dall' . Pt_1
Assume che il mancato assolvimento del suddetto obbligo di comunicazione dei dati reddituali integra la fattispecie del dolo omissivo ovvero un comportamento del beneficiario idoneo a escludere qualsiasi forma di affidamento, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Aggiunge il più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di fatti incidenti sul reddito e dunque sulla prestazione goduta rientra nel generale dovere di correttezza di cui all'art.1175 c.c.
Deduce che nella specie il ha dichiarato per gli anni in questione CP_1
(2008-2014) un reddito diverso da quello reale.
3 Premesso che l'appellato è titolare di pensione CAT.VO n. 13034630 con decorrenza dal 09/2006, l'ente previdenziale rileva che, a seguito di ricostituzione scaturita da comunicazione reddituale dell'interessato, sono stati erogati - ma non pagati - arretrati per maggiorazione sociale relativi agli anni
2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 4.461,84, e che, dopo una successiva ricostituzione, scaturita da lista di controllo del 10.04.2014, è risultato un debito del pari ad euro 9.006,45, in ragione della sussistenza di una pensione CP_1
tedesca per il e la coniuge e di redditi da fabbricati per entrambi, CP_1
influenti su ANF e maggiorazione sociale. Precisa che tale debito, conguagliato con il predetto importo a credito di euro 4.461,84, ha determinato il debito residuo, comunicato all'appellato, di euro 4.526,61.
Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, dalla documentazione prodotta dall'appellato emerge che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale vengono menzionate le pensioni tedesche sia dell'appellato che della moglie riporta la data del 24.09.2019, dunque successiva di diversi anni rispetto alla comunicazione di indebito da parte dell' . Pt_1
Ribadisce quindi la sussistenza del dolo del per avere lo stesso CP_1
omesso di dichiarare la percezione della pensione tedesca, propria e della moglie,
e la conseguente insussistenza di un affidamento sulla legittima erogazione delle somme corrisposte dall'ente previdenziale a titolo di maggiorazione sociale.
2. Preliminarmente va dato atto della contumacia dell'appellato, nonostante la regolare notifica dell'impugnazione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, effettuata con pec consegnata il 24.04.2024 all'avv. Giuseppina Rizza, come documentato dall'ente previdenziale a seguito di quanto disposto con ordinanza resa da questa Corte all'esito della prima udienza cartolare dell'11.06.2024 (cfr. allegato del 25.06.2024, nonché ordinanza resa all'esito
4 dell'udienza del 10.09.2024, che dà atto dell'avvenuta documentazione della notifica dell'impugnazione, peraltro nuovamente allegata in data 29.08.2024).
3. Nel merito l'appello è fondato.
Preliminarmente si rileva che la fattispecie in esame riguarda un indebito assistenziale, avendo ad oggetto, la domanda di restituzione, la maggiorazione sociale della pensione cat. VO, n. 13034630, come si evince dalla comunicazione di riliquidazione datata 10 aprile 2014, seguita dalla nota datata 29 aprile Pt_1
2019, con la quale l'ente ha comunicato che era emerso che, “per il periodo dal
01/07/2008 al 30/04/2014, sono stati pagati 4.526,61 euro in più sulla pensione cat. VO n. 13034630 per i seguenti motivi: A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Come ripetutamente insegnato dalla Suprema Corte, “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione
5 indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr., ex multis, Cass Sez. L. sent. n.13915/2021).
4. Nella specie dalla documentazione prodotta dall' emerge che Pt_1
l'appellato nella dichiarazione reddituale presentata all'Agenzia delle Entrate nel
2019 per l'anno 2018 non ha comunicato la percezione di due pensioni estere, quella propria e della moglie, dato certamente influente sul reddito complessivo dichiarato nei vari anni e sulle prestazioni allo stesso collegate (maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'art. 38 legge n. 448/2001, “aumento al milione”) e che ha comportato il ricalcolo della pensione a decorrere dall'1 gennaio 2009 (cfr. nota del 24 settembre 2011). Pt_1
5. L'indebito oggetto della domanda di ripetizione, relativo al periodo anteriore al provvedimento di accertamento, discende quindi dal superamento dei limiti di reddito per effetto dei redditi da pensione estera dell'appellato e della moglie, non dichiarati dal titolare della pensione in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, presentata all'Agenzia delle Entrate nel 2019).
Dalla documentazione in atti risulta infatti che le due pensioni estere sono state indicate per la prima volta nel modello RED relativo ai redditi dell'anno 2015, presentato soltanto il 7.02.2018 (e trasmesso il 16.02.2018), e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24.09.2019, dunque alcuni anni dopo la prima comunicazione d'indebito datata 10 aprile 2014.
6. La condotta del risulta quindi incompatibile con qualsiasi CP_1
situazione di legittimo affidamento.
In ordine all'elemento soggettivo del dolo e alla sua configurabilità in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, va richiamata la esaustiva motivazione della sentenza n. 16088 del 28.07.2020 della Corte di cassazione: “17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in
6 cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. Pt_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le Pt_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative
a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili
d'ufficio dall' in via telematica. Pt_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" Pt_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' Pt_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare
7 all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e Pt_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
…
21.2. … come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e Pt_1
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
8 formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
22.- Infine va osservato che … allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che la Corte territoriale del tutto legittimamente ha riconosciuto che anche le prestazioni assistenziali successive al 2 ottobre 2003 non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens non potendosi applicare l'art.
2033 c.c., e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di Pt_1
conoscere”.
Dai principi sanciti in tale pronuncia dalla Corte di legittimità si ricava a contrario che l'art. 2033 c.c. trova invece applicazione in tutti i casi in cui il beneficiario della prestazione ometta, come avvenuto nella specie, di dichiarare
9 dati influenti sul proprio reddito non indicati nel modello 730, non sussistendo in tali ipotesi alcuna situazione di legittimo affidamento da tutelare ed essendo configurabile piuttosto un dolo omissivo.
L'appellato ha infatti omesso di comunicare dati incidenti sul reddito, che non andavano dichiarati nel modello 730 (cfr. Cass. cit.), mentre l'ente previdenziale con modello TE08 del 10 aprile 2014 ha comunicato la riliquidazione della pensione a decorrere dal 1° settembre 2006, specificando che il ricalcolo era dovuto a: “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); rideterminazione del trattamento di famiglia”, e che di conseguenza risultava a carico del un indebito pari ad euro 9.006,45; tale debito, CP_1
conguagliato con l'importo a credito del pensionato di euro 4.461,84, ha determinato il debito residuo di euro 4.526,61, comunicato all'appellato con successiva nota del 29 aprile 2019, con cui veniva comunicato: “A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa. È stata corrisposta la maggiorazione sociale
o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Nella vicenda in esame non vi è dubbio, pertanto, che l'erogazione indebita sia derivata dalla condotta dell'appellato, per omessa comunicazione dei dati reddituali costituiti dalla pensione estera propria e della moglie.
Non è ravvisabile quindi alcun legittimo affidamento in presenza di un comportamento omissivo del percipiente;
come documentato in atti e non contestato in primo grado dall'odierno appellato, l'omessa comunicazione riguarda i redditi da pensioni estere percepite dal e dalla moglie (cfr. CP_1
Modello Red trasmesso nel 2018 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
10 del 24.09.2019) e, trattandosi di redditi da pensioni estere, come detto, gli stessi non erano desumibili dalle dichiarazioni reddituali.
Posto quindi che, come ripetutamente insegnato dalla Corte di legittimità, “In tema di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale Pt_1
rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”.
(cfr. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 10642 del 16/04/2019), va altresì precisato che, ai fini della individuazione del dolo del beneficiario della prestazione, a esso sono ascritti “le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore”, quali comportamenti che “ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto,
l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del 2021)”.
L'appello pertanto deve essere accolto e la domanda proposta in primo grado da deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta ogni domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1
11 condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore dell , che liquida in euro 1.312,00 per il primo grado e in Pt_1
euro 1.458,00 per il presente, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RA ES
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