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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ATZENI MANFREDO, Presidente
MU NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 243/2021 depositato il 13/05/2021
proposto da
Ricorrente 1 Dottore Commercialista - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate IO - Cagliari
Difeso da
Difensore 1 - CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2-
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0252020900225248900 IVA -IRPEF a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 66/2021 della CTP di Cagliari. la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso della contribuente
Ricorrente 1, C.F. CF_Ricorrente_1, avverso l'intimazione di pagamento n. 02520209002252489000, notificata il 07.02.2020 di 61.628,58 euro (di cui € 52.757,33 di competenza del giudice Tributario), alla quale sono sottese le seguenti cartelle: 02520070053203400000; 02520080068386437000; 02520110052047801000;
02520130034145562000;32520130004350777000;02520140010334414000;02520140028268652000;02-
520140037066452000;02520140038592662000;02520150012459948000;02520160010166164000;0252-
0170000634758000;02520170006083851000;02520170017693988000;02520170025186758000; 02520180002375053000.
L'Appellante eccepisce:
1. prescrizione per tre cartelle relative a tasse automobilistiche (anni 2011, 2012,
2013), notificate nel 2017; 2. difetto di notifica per due cartelle relative al canone RAI, affermando di non possedere apparecchi televisivi:
3. mancata applicazione delle agevolazioni del "Decreto Sostegni" (D.L. 41/2021);
4. illegittima condanna alle spese di lite, poichè l'ADER, difendendosi con dipendenti propri e non con l'Avvocatura dello Stato o avvocati esterni, non avrebbe diritto a compensi legali elevati, citando giurisprudenza di Cassazione.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia, contestando tutto quando ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità in relazione all'eccezione relativa al mancato possesso di apparatitelevisi proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/9212. Rileva che la contribuente non ha riproposto appello su tutte le cartelle, ma solo su alcune, con consegunte formazione del giudicato per quelle non impugnate.
In merito alla notifica, l'ADER ribadisce di aver già prodotto in primo grado le ricevute PEC che provano la corretta notifica delle cartelle contestate.
In merito alle spese di giudizio avversaria sulle spese citando l'art. 15, comma 2-sexies del D.Lgs. 546/1992, che prevede esplicitamente il diritto alla liquidazione delle spese (ridotte del 20%) anche quando l'ente è assistito da propri funzionari. La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerita del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento notificata alla contribuente in data 7 febbraio
2020. I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati. In particolare, l'Appellante ritiene ingiusta la sentenza perché trascura di considerare che il canone RAI
(cartelle 02520170025186758000 e 02520180002375053000) non è dovuto, posto che la stessa non è proprietaria di apparecchi radiotelevisivi.
L'eccezione di inammissibilità del motivo inerente il non possesso di apparati televisivi, sollevata dall'Ufficio è fondata.
Come risulta dagli atti di causa, la Contribuente, oggi Appellante, non ha sollevato il motivo del "mancato possesso TV" o della "tardività triennale" nel ricorso introduttivo, pertanto il giudice d'appello non può esaminarle. Infatti, la stessa è configurabile come una domanda nuova e, pertanto, inammissibile in appello, poiché introduce una diversa causa petendi, deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. 2199/2024). La domanda, che sarebbe stata comunque tardiva, deve essere dichiarata inammissibile, poiché in violazione dell'art. 57, D. Lgs 546/1992, che vieta le nuove domande e le nuove eccezioni in appello.
Per le stesse ragioni è inammissibile (sarebbe, comunque, anch'essa tardiva) la domanda diretta a far accertare la decadenza delle cartelle numeri:02520170000634758000, 02520170006083851000,
02520170017693988000, in quanto notificate oltre il termine triennale previsto per le tasse automobilistiche.
Così come, l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto e deve essere sollevata per la prima volta nel primo atto difensivo nel giudizio di primo grado, a pena di decadenza, non può essere proposta per la prima volta in appello, configurandosi come domanda nuova e diventa inammissibile, poiché il giudice non può rilevarla d'ufficio se non è stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata.
Preso atto che la Contribuente non ha riproposto le censure di prescrizione sulle cartelle
02520070053203400000;02520080068386437000;02520110052047801000;02520130034145562000;02-
520140010334414000;02520160010166164000 e della carenza di giurisdizione dell'avviso di addebito n. 32520130004350777000.
Pertanto, sulle menzionate questioni, si è formato il giudicato. Si osserva, altresì, che la cartella 025200180002375053000 era stata oggetto di precedente impugnazione radicata presso la commissione provinciale di Cagliari all'RG 821/2018 con sentenza numero 251/2019 dell'15.04.2019, passata in giudicato.
L'Appellante eccepisce la regolarità della notifica, a fronte di tale eccezione, si osserva che dagli atti di causa già nel primo grado di giudizio, l'Agente della risocssione ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna PEC presso l'indirizzo Email 1.
Nel processo tributario, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC è prova legale sufficiente. Se la contribuente non ha disconosciuto specificamente quelle ricevute o non ha proposto querela di falso, questo motivo di appello è destinato al rigetto.
In merito alle spese di giudizio, la disciplina vigente di cui all'art. 15, comma 2-sexies del D.Lgs. 546/1992, prevede la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ente della riscossione anche qualora questo si difenda tramite propri funzionari, prevedendo unicamente una riduzione forfettaria del 20% sull'importo liquidato.
Il motivo è pertanto infondato e deve essere respinto.
In applicaizone dei principi di diritto sopra ricordati, il riocrso in appello è infondato e deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Appellante al pagamento delle spese a favore dell'Appellata che liquida in €4.500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ATZENI MANFREDO, Presidente
MU NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 243/2021 depositato il 13/05/2021
proposto da
Ricorrente 1 Dottore Commercialista - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate IO - Cagliari
Difeso da
Difensore 1 - CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2-
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0252020900225248900 IVA -IRPEF a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 66/2021 della CTP di Cagliari. la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso della contribuente
Ricorrente 1, C.F. CF_Ricorrente_1, avverso l'intimazione di pagamento n. 02520209002252489000, notificata il 07.02.2020 di 61.628,58 euro (di cui € 52.757,33 di competenza del giudice Tributario), alla quale sono sottese le seguenti cartelle: 02520070053203400000; 02520080068386437000; 02520110052047801000;
02520130034145562000;32520130004350777000;02520140010334414000;02520140028268652000;02-
520140037066452000;02520140038592662000;02520150012459948000;02520160010166164000;0252-
0170000634758000;02520170006083851000;02520170017693988000;02520170025186758000; 02520180002375053000.
L'Appellante eccepisce:
1. prescrizione per tre cartelle relative a tasse automobilistiche (anni 2011, 2012,
2013), notificate nel 2017; 2. difetto di notifica per due cartelle relative al canone RAI, affermando di non possedere apparecchi televisivi:
3. mancata applicazione delle agevolazioni del "Decreto Sostegni" (D.L. 41/2021);
4. illegittima condanna alle spese di lite, poichè l'ADER, difendendosi con dipendenti propri e non con l'Avvocatura dello Stato o avvocati esterni, non avrebbe diritto a compensi legali elevati, citando giurisprudenza di Cassazione.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia, contestando tutto quando ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità in relazione all'eccezione relativa al mancato possesso di apparatitelevisi proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/9212. Rileva che la contribuente non ha riproposto appello su tutte le cartelle, ma solo su alcune, con consegunte formazione del giudicato per quelle non impugnate.
In merito alla notifica, l'ADER ribadisce di aver già prodotto in primo grado le ricevute PEC che provano la corretta notifica delle cartelle contestate.
In merito alle spese di giudizio avversaria sulle spese citando l'art. 15, comma 2-sexies del D.Lgs. 546/1992, che prevede esplicitamente il diritto alla liquidazione delle spese (ridotte del 20%) anche quando l'ente è assistito da propri funzionari. La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerita del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento notificata alla contribuente in data 7 febbraio
2020. I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati. In particolare, l'Appellante ritiene ingiusta la sentenza perché trascura di considerare che il canone RAI
(cartelle 02520170025186758000 e 02520180002375053000) non è dovuto, posto che la stessa non è proprietaria di apparecchi radiotelevisivi.
L'eccezione di inammissibilità del motivo inerente il non possesso di apparati televisivi, sollevata dall'Ufficio è fondata.
Come risulta dagli atti di causa, la Contribuente, oggi Appellante, non ha sollevato il motivo del "mancato possesso TV" o della "tardività triennale" nel ricorso introduttivo, pertanto il giudice d'appello non può esaminarle. Infatti, la stessa è configurabile come una domanda nuova e, pertanto, inammissibile in appello, poiché introduce una diversa causa petendi, deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. 2199/2024). La domanda, che sarebbe stata comunque tardiva, deve essere dichiarata inammissibile, poiché in violazione dell'art. 57, D. Lgs 546/1992, che vieta le nuove domande e le nuove eccezioni in appello.
Per le stesse ragioni è inammissibile (sarebbe, comunque, anch'essa tardiva) la domanda diretta a far accertare la decadenza delle cartelle numeri:02520170000634758000, 02520170006083851000,
02520170017693988000, in quanto notificate oltre il termine triennale previsto per le tasse automobilistiche.
Così come, l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto e deve essere sollevata per la prima volta nel primo atto difensivo nel giudizio di primo grado, a pena di decadenza, non può essere proposta per la prima volta in appello, configurandosi come domanda nuova e diventa inammissibile, poiché il giudice non può rilevarla d'ufficio se non è stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata.
Preso atto che la Contribuente non ha riproposto le censure di prescrizione sulle cartelle
02520070053203400000;02520080068386437000;02520110052047801000;02520130034145562000;02-
520140010334414000;02520160010166164000 e della carenza di giurisdizione dell'avviso di addebito n. 32520130004350777000.
Pertanto, sulle menzionate questioni, si è formato il giudicato. Si osserva, altresì, che la cartella 025200180002375053000 era stata oggetto di precedente impugnazione radicata presso la commissione provinciale di Cagliari all'RG 821/2018 con sentenza numero 251/2019 dell'15.04.2019, passata in giudicato.
L'Appellante eccepisce la regolarità della notifica, a fronte di tale eccezione, si osserva che dagli atti di causa già nel primo grado di giudizio, l'Agente della risocssione ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna PEC presso l'indirizzo Email 1.
Nel processo tributario, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC è prova legale sufficiente. Se la contribuente non ha disconosciuto specificamente quelle ricevute o non ha proposto querela di falso, questo motivo di appello è destinato al rigetto.
In merito alle spese di giudizio, la disciplina vigente di cui all'art. 15, comma 2-sexies del D.Lgs. 546/1992, prevede la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ente della riscossione anche qualora questo si difenda tramite propri funzionari, prevedendo unicamente una riduzione forfettaria del 20% sull'importo liquidato.
Il motivo è pertanto infondato e deve essere respinto.
In applicaizone dei principi di diritto sopra ricordati, il riocrso in appello è infondato e deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Appellante al pagamento delle spese a favore dell'Appellata che liquida in €4.500,00, oltre accessori se dovuti.