Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. 1014/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1014/2024 r.g.
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi:
- l'avv. Marco Mafucci per parte appellante;
- la dott.ssa Domenica Vinci per la parte appellata.
L'avv. Mafucci svolge le seguenti contestazioni rispetto alle note conclusionali di parte appellata:
- a fronte di quanto scritto a pagina 2, precisa che oggetto di causa non è la violazione dell'art. 186, che peraltro non compete al giudice adito;
- ribadisce che non è oggetto di opposizione la prescrizione di visita medica;
- precisa che il è titolare di partita iva, mentre il è dipendente;
CP_1 Parte_1
- controparte ammette che era una giornata di pioggia, sebbene poi successivamente lo neghi;
- contesta che possa affermarsi che i soggetti coinvolti nel sinistro potessero attendersi l'arrivo dei carabinieri;
- non è vero e non è certamente fatto notorio che l'assunzione di alcol determini agitazione piuttosto che calmare;
- l'art. 200, comma 2, non obbliga (ma facoltizza) l'asserito trasgressore a rilasciare dichiarazioni;
- non esiste prova che gli agenti abbiano mai cercato le bottigliette di alcol;
- insiste nella legittimità e fondatezza della remissione in termini richiesta nel corso del processo, ribadendo di aver potuto visionare la documentazione rilevante solo una volta prodotta dalla controparte in giudizio;
- non era necessario svolgere querela di falso, perché i fatti accertati direttamente dagli agenti verbalizzanti non sono stati contestati;
la difesa si appunta su fatti non accertati dai carabinieri;
- il 118 non è stato mai chiamato perché il non era ferito;
CP_1
- non spetta al dare la prova di non aver bevuto durante la giornata;
piuttosto, la è CP_1 CP_2 onerata di dimostrare il fatto;
- non esiste a livello processuale un sub-procedimento di sospensione e applicandosi il rito lavoro vi è stata un'unica prima udienza, nella quale si è discussa l'istanza di sospensione;
- l'annotazione di polizia giudiziaria del 20.5.2023 non è verbale di accertamento, ma verbale finalizzato alla procedura giudiziale in corso;
- la parte appellata si contraddice in merito alla natura sanzionatoria del provvedimento adottato;
- ribadisce le contestazioni riguardanti la bontà dell'esito dell'alcoltest.
Ciò posto, nel richiamare tutti i propri scritti difensivi insiste per l'accoglimento dell'atto di appello.
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La dott.ssa Vinci contesta quanto dedotto dalla controparte, richiamando anche tutte le contestazioni svolte la scorsa udienza sul contenuto della testimonianza. La versione dei fatti fornita da controparte
è assolutamente non credibile.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Riaperto il verbale alle ore 18.00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 540/2023 del giudice di pace di Arezzo, iscritto al n.
1014/2024 r.g.
promossa da
(c.f. , difeso e rappresentato dall'avv. Marco Mafucci Parte_2 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , in persona del prefetto pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa ope legis dall'avvocatura distrettuale di Firenze
APPELLATA
OGGETTO
Sospensione della patente ai sensi dell'art. 223, comma 1, c.d.s.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Il presente giudizio ha ad oggetto il decreto del 17.4.2023 con il quale il viceprefetto aggiunto, dott.
, disponeva la sospensione provvisoria della patente di guida per tre mesi nei confronti Persona_1
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di ordinandogli altresì di sottoporsi a visita medica per l'accertamento dei requisiti Parte_2
psico-fisici presso la competente commissione medica.
I fatti dai quali scaturiva il decreto de quo risalgono al 1.4.2023. Secondo quanto può apprezzarsi dalla lettura del rapporto redatto dai carabinieri della stazione di Subbiano, alle ore 3:34 il veicolo condotto dal veniva rinvenuto in posizione di quiete contro la recinzione dell'impresa CP_1 Controparte_4
in stato incidentato. Nel rapporto viene altresì dato atto della presenza in loco di
[...] S_
, dipendente dell'impresa individuale del il quale aveva azionato il sistema di
[...] CP_1
segnalazione luminosa di pericolo del proprio veicolo in sosta e aveva prestato soccorso al conducente coinvolto del sinistro. Ritenendo che il i trovasse in stato di alterazione psico-fisica, i carabinieri CP_1
chiamavano la pattuglia del NORM di Arezzo che eseguiva due test etilometrici i quali davano esito positivo (0,89 g/l nel primo caso;
0,92 g/l nel secondo caso). Procedevano, quindi, al ritiro della patente di guida e alla trasmissione degli atti sia alla Procura della Repubblica che alla per gli CP_2
adempimenti di loro competenza.
La , preso atto della nota dei carabinieri e richiamati gli artt. 186, comma 2, lett. b), e 223, CP_2
comma 1, del Codice della Strada, decretava la sospensione provvisoria della patente.
Il decreto prefettizio veniva impugnato dinnanzi al giudice di pace sulla scorta dei seguenti motivi:
1) il fatto contestato non sussisterebbe in quanto, come dichiarato dal sig. per iscritto Parte_1
(dichiarazione fatta pervenire sia alla Prefettura che ai carabinieri in data 7.4.2023), al era stata CP_1
somministrata la bevanda alcolica quando questi aveva già cessato di guidare;
somministrazione avvenuta poiché il era scosso per l'accaduto; CP_1
2) il sol fatto che la prefettura avrebbe omesso di esaminare la dichiarazione resa dal Parte_1
determinerebbe la nullità del provvedimento impugnato;
3) il firmatario del decreto (dott. ) non sarebbe munito del potere di firma;
Per_1
4) il provvedimento sarebbe afflitto da difetto di motivazione sotto vari aspetti, come ad esempio il fatto che la nota dei carabinieri (richiamata nel decreto) faccia riferimento senza alcuna ragione alla possibile violazione della lettera c) del secondo comma dell'art. 186 del Codice della Strada. Nel corpo del motivo il ricorrente rilevava anche come, nonostante la richiesta di accesso agli atti, non gli fosse stato consentito di visionare gli esiti degli esami etilometrici, di talché la parte opponente si riservava di svolgere ulteriori contestazioni una volta visionata la documentazione prodotta in giudizio dalla . CP_2
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In via istruttoria, l'opponente chiedeva di sentire in qualità di testimone il sig. . Parte_1
In primo grado si costituiva la eccependo la carenza di giurisdizione con riferimento alla CP_2
parte del decreto impugnato relativa all'ordine di sottoporsi a visita medica, confermando la legittimità
del proprio provvedimento, sia con riferimento all'accertamento dei fatti, sia relativamente a potere di firma in capo al dott. . Per_1
Con note scritte annesse al verbale della prima udienza, e poi nuovamente a quella del 15.11.2023
(culminata nella decisione impugnata), il ricorrente, presa visione della documentazione prodotta dalla prefettura, chiedeva di essere rimesso in termini in relazione alle contestazioni riguardanti gli esiti degli esami dell'alcool-test. Deduceva in particolare il ricorrente: - che l'apparecchio non funzionava correttamente (come desumibile dall'errata indicazione oraria); - l'errata omologazione dello strumento;
- l'errata procedura di voltura rilasciata alla ditta non costruttrice;
- l'errata verifica primitiva non corrispondente ai requisiti di legge;
- l'errata procedura di prova periodica non corrispondente ai requisiti di legge.
Il giudice di pace, con sentenza n. 540/2023, dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente all'ordine di visita medica e, nel merito, rigettava l'opposizione del In sintesi si legge nella motivazione CP_1
della pronuncia appellata che: - gli scontrini della prova dell'etilometro evidenziavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l; - lo strumento utilizzato per la prova dell'etilometro risultava omologato,
sottoposto alla visita primitiva e altresì a quella periodica;
- la versione dei fatti fornita dal ricorrente, e confermata dal sig. nella dichiarazione scritta presentata alle autorità sei giorni dopo Parte_1
l'accaduto, non era credibile;
- il dott. , in quanto dirigente dell'Area III, risultava legittimato a Per_1
sottoscrivere provvedimenti sospensivi della patente di guida. Le spese di lite venivano compensate essendosi la difesa per il tramite di un funzionario. CP_2
Avverso tale sentenza è stato proposto l'appello che ha originato il presente giudizio. Nell'atto, dopo aver premesso di nutrire un interesse alla decisione nonostante il decreto sospensivo avesse ormai cessato di produrre i suoi effetti, ha articolato i motivi che di seguito si riassumono (si segue la numerazione di cui all'appello):
2) il giudice di pace erroneamente avrebbe affermato la carenza di giurisdizione in merito alla porzione del decreto prefettizio contenente l'ordine di visita medica;
ciò non tanto per la decisione in sé, quanto perché il non aveva opposto quella parte del decreto, ma soltanto la sospensione della patente;
CP_1
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3) il giudice di pace erroneamente poneva alla base della propria decisione l'annotazione di servizio redatta dai carabinieri in data 20.5.2023, prodotta in giudizio in data 12.6.2023, in violazione del termine perentorio previsto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 150/2011; il documento, dunque, avrebbe dovuto considerarsi tardivo e come tale non utilizzabile;
4) la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui nulla statuiva sull'istanza di remissione in termini;
5) il giudice di pace erroneamente decideva di non ammettere la testimonianza di Testimone_1
compiendo un giudizio di inattendibilità senza nemmeno ascoltare il testimone;
6) il primo giudice non si avvedeva del fatto che, ai sensi dell'art. 186, comma 9, del Codice della Strada,
il prefetto dispone del potere di sospensione cautelare della patente di guida solo nel caso in cui risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
7) il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sui difetti di omologa dell'apparecchiatura utilizzata per eseguire i test etilometrici;
8) la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato che il viceprefetto aggiunto fosse munito del potere di firma del decreto impugnato. Più nello specifico, ha dedotto l'appellante che un conto sarebbe la sospensione della patente come sanzione accessoria del reato accertato (prima parte dell'art. 223 Codice della Strada), mentre altro sarebbe la sospensione provvisoria della patente stessa
(seconda parte dell'art. 223 Codice della Strada): in quest'ultimo caso, che è quello che rileva nel presente giudizio, la competenza spetterebbe alla sola Area I della e non anche all'Area III, come invece CP_2
affermato dal primo giudice;
9) il giudice di pace avrebbe omesso di affrontare il primo motivo di opposizione, consistente nella violazione dell'art. 21-octies della Legge 241/1990 nella parte in cui la adottava il proprio CP_2
provvedimento senza tenere in considerazione tutti gli elementi di prova nella sua disponibilità, ivi compresa la dichiarazione scritta resa dal sig. ; Parte_1
10) e ancora, il giudice di prime cure nulla statuiva in merito al quarto motivo di opposizione, laddove veniva evidenziato come nella nota dei carabinieri trasmessa alla prefettura era stata ipotizzata anche la presunta violazione della lettera c) del secondo comma dell'art. 186 del Codice della Strada
(circostanza incompatibile con la concomitante violazione della lettera b e comunque smentita dalle stesse risultanze poste alla base della sanzione).
Sulla scorta dei precedenti motivi, l'appellante ha concluso come segue:
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«NEL MERITO
accertare e dichiarare la revoca, nullità e/o annullabilità del decreto prefettizio fasc. n. 2221/2023 del 14.04.2023, prot.
24558 del 17.04.2023 e notificato il 26.04.2023 emesso nei confronti di di sospensione della patente Parte_2
di guida per il periodo di tre mesi decorrenti dal 01.04.2023 per tutte o parti le ragioni sopra argomentate, qui da
intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN VIA ISTRUTTORIA, è richiesta la rinnovazione per le ragioni e nei modi argomentati nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi legali nella misura di legge aumentati del 33% per l'evidente ragione, o come indicato
nell'apposita richiesta che sarà deposita nei termini di legge per entrambi i gradi di giudizio, aumentati in secondo
grado del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati
nell'ambito del PCT.
Con distrazione dei detti soli compensi professionali in quanto si dichiarano sussistenti i requisiti di legge».
Si è costituita in giudizio l'amministrazione con l'avvocatura distrettuale dello stato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. In estrema sintesi, la parte appellata, oltre a ribadire l'assenza di giurisdizione in parte qua, ha lamentato il fatto che l'appellante, da un lato, richiami a più
riprese la Legge 241/1990, tuttavia a suo avviso non applicabile nella fattispecie e, dall'altro lato, compia un'errata esegesi delle norme applicabili. Sul piano prettamente fattuale, poi, l'amministrazione ha sottolineato l'assoluta inverosimiglianza della versione fornita dall'appellante e la correttezza della decisione del giudice di pace di non ammettere la testimonianza del . E ancora, l'appellata Parte_1
ha dedotto che: - tutti i documenti erano stati prodotti tempestivamente in primo grado, posto che il termine scadente dieci giorni prima dell'udienza impatta solo sulla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto e non sulla possibilità di produrre documenti;
- tutte le informazioni relative all'apparecchiatura utilizzata per i rilievi etilometrici sarebbero contenute nel verbale di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica;
- l'appellante non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della remissione in termini;
- il dott. , Per_1
viceprefetto aggiunto, sarebbe stato legittimamente delegato di occuparsi anche della materia delle sanzioni in materia stradale, con i conseguenti poteri di firma.
Nel corso dell'udienza del 2.10.2024 la parte appellante ha svolto una serie di contestazioni specifiche alla ricostruzione in fatto contenuta nella memoria di costituzione dell'appellata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate variamente argomentando in diritto. Con ordinanza del
12.10.2024 il Tribunale ha ammesso i capitoli di prova testimoniale da 1 a 4 articolati in primo grado dal
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sig. e riproposti in appello, rinviando per l'escussione dell'udienza del 27.11.2024. Esaurita CP_1
l'escussione testimoniale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., concedendo alle parti un termine anticipato per note conclusionali. Udita la discussione delle parti, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
Va preliminarmente dato atto del fatto che, fin dalla prima udienza (e precisamente con note scritte allegate al verbale), la parte ricorrente aveva precisato che l'opposizione era indirizzata alla sola parte del decreto che disponeva la sospensione provvisoria della patente di guida. Superflua, quindi, si appalesa la decisione appellata concernente il profilo in rito della porzione del decreto relativo all'ordine di sottoporsi a visite mediche, essendo già stato chiarito dal ricorrente di non nutrire alcun interesse a una statuizione giudiziale su tale aspetto. Il motivo n. 2 dell'appello, quindi, può ritenersi assorbito, non avendo la declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del giudice di pace alcun concreto risvolto nel presente giudizio.
Ciò posto, prima di soffermarsi sui motivi di appello, preme a questo giudicante compiere alcune puntualizzazioni di carattere generale.
Anzitutto, per giurisprudenza assolutamente pacifica (cfr. ex plurimis Cass. 31239/2021), la legge
241/1990 non trova applicazione nel contesto delle sanzioni amministrative. Per quanto attiene, poi, alle carenze motivazionali eventualmente affliggenti il provvedimento prefettizio, esse non possono provocare di per sé sole l'annullamento dello stesso. Ed infatti, il provvedimento con cui il prefetto,
eventualmente disattendendo le deduzioni del trasgressore (o, il che è lo stesso, non attribuendo peso a dichiarazioni scritte rese da terzi pervenute a supporto della tesi del trasgressore), irroga a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza prefettizia risulti del tutto priva di motivazione
(ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento del prefetto, ma il rapporto sanzionatorio (cfr. Cass. 29916/2008).
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Tutti i richiami compiuti dall'appellante alla legge 241/1990 o le doglienze afferenti alla motivazione del provvedimento (si pensi, ad esempio, ai motivi nn. 9 e 10, senza peraltro considerare che quest'ultimo fa riferimento a un presunto errore contenuto nella nota dei carabinieri e non nel decreto opposto) vanno dunque ricondotti entro i corretti binari e, a ben vedere, si traducono in ultima analisi in una richiesta di rivisitazione della decisione assunta dalla sulla scorta sia degli elementi di fatto nella CP_2
disponibilità dell'amministrazione, sia di quelli acquisibili nel corso del giudizio.
Non si comprende, poi, il motivo n. 4 dal momento che il primo giudice si è comunque soffermato sulle censure aventi ad oggetto l'etilometro, sia pure con argomenti non condivisi dal si veda, infatti, CP_1
il motivo n. 7).
Quanto al motivo n. 3, giova premettere che lo stesso ha ad oggetto una decisione di natura istruttoria,
in quanto tale strumentale rispetto alla statuizione finale;
si intende con ciò dire che l'accoglimento di un simile motivo non ha un automatico riflesso sulle sorti di causa, potendo in ultima analisi produrre un effetto favorevole per l'appellante se e solo se le diverse implicazioni probatorie ad esso riconducibili possono determinare un mutamento nelle conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice.
Tutto ciò posto, e procedendo all'esame dei (restanti) motivi di appello, essenzialmente le doglianze del sig. si appuntano sui seguenti profili (ordinati secondo ragioni di priorità logico-giuridica): CP_1
a) il potere di firma in capo al viceprefetto aggiunto, dott. (motivo n. 8); Per_1
b) l'inquadramento giuridico della fattispecie (motivo n. 6);
c) la sussistenza del fatto, sia sotto il profilo dell'assunzione di sostanze alcoliche prima (e non dopo)
che questi si ponesse alla guida del veicolo (motivo n. 5, che invoca l'ammissione della testimonianza di ), sia sotto il profilo dell'affidabilità degli accertamenti tecnici (motivo n. 7), Testimone_1
previo vaglio circa l'utilizzabilità di tutti i documenti prodotti (motivo n. 3).
Il motivo n. 8 è infondato.
È pacifico, oltreché documentato, che in base al d.m. 4.8.2005, come modificato dal d.m. 5.11.2020, e precisamente alla tabella 2-O di cui all'allegato A del predetto d.m., l'area III (preposta alla «applicazione
del sistema sanzionatorio amministrativo;
affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio») può essere affidata a un viceprefetto aggiunto. Nel dettagliare le competenze dell'area III, il d.m. del 2005 fa
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rientrare entro quel perimetro anche i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida. Analoga
specificazioni - si badi bene - è del tutto assente nella tabella di dettaglio dell'area I. È in atti, inoltre, il provvedimento con il quale il prefetto di Arezzo conferiva al viceprefetto aggiunto dott. Per_1
il posto di dirigente titolare dell'area III.
[...]
Ciò posto, la tesi dell'appellante è che per l'adozione del provvedimento oggetto di opposizione non fosse competente l'area III, bensì l'area I (ordine e sicurezza pubblica). La tesi muove dall'assunto che l'art. 223 preveda due diverse ipotesi di sospensione della patente: 1) la sospensione come sanzione accessoria di un reato;
2) la sospensione come provvedimento cautelare volto a tutelare l'incolumità
pubblica; incolumità la cui tutela sarebbe appannaggio dell'area I.
In realtà, l'art. 223 del Codice della Strada contempla soltanto ipotesi di sospensione (meramente)
provvisoria della patente, associate ambedue alla sussistenza di ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente (come nel caso di accertamento di un tasso alcolemico ricompreso tra 0,8 e 1,5 g/l). Tale sottolineatura, ad ogni modo, si appalesa irrilevante alla luce della chiarissima distribuzione delle competenze tra aree interne alle prefettura. Ed infatti, il potere di sospensione della patente è chiaramente attribuito all'area III e non all'area I. Poco importa il fatto che la sospensione preventiva di cui all'art. 223 risponda (anche) alla finalità di tutelare l'incolumità pubblica;
ed infatti, al netto del fatto che tale finalità risulta perseguita pressoché da tutte le disposizioni del Codice della Strada, rimane il fatto che il potere sospensivo delle patenti e, più in generale, l'apparato sanzionatorio riconnesso alle violazioni delle norme dettate dal
Codice della Strada risultano attribuiti all'area III, mentre le competenze di «ordine e sicurezza pubblica»
di cui all'area I riguardano profili del tutto esulanti dalla circolazione stradale.
Anche il sesto motivo non è fondato.
L'appellante sostiene che la sospensione cautelare contemplata dall'art. 223 Codice della Strada sia applicabile nel sol caso in cui il tasso alcolemico riscontrato oltrepassi 1,5 g/l; a sostegno di tale assunto,
richiama l'art. 186, comma 9, dello stesso Codice. Tuttavia, l'art. 223 e l'art. 186 operano su due piani distinti, come da ultimo ben spiegato dalla Suprema Corte in un caso sovrapponibile a quello oggetto di causa (in quel caso, il prefetto aveva disposto la sospensione ex art. 223 a fronte di un tasso alcolemico accertato di poco superiore a 1):
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«
1.1. Il motivo è fondato.
Ai fini di una migliore comprensione della motivazione, è utile riportare le disposizioni normative applicabili ratione
temporis:
- l'art. 186 CdS, comma 2, dispone: «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato: […] b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei mesi ad un anno»;
- il comma 8 della stessa norma così dispone: «Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente
ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica»;
- il comma 9 del medesimo articolo dispone che: «Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica
di cui al comma 8».
- l'art. 223 CdS, al comma 1, così recita: «Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o
ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,
dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il
provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida».
1.2. La violazione contestata al riconducibile all'art. 186, comma 2, lett. b), CdS - essendo stato riscontrato il Pt_3
tasso alcolemico superiore a 1, g/l - rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1: la
sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria
irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato;
è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia,
necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico,
impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori
pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la
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facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli
interessati (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; Cass. n. 17999 del 23/06/2021; Cass.
n. 21266 del 5/10/2020; Cass. n. 25870 del 15/12/2016).
1.3. La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 8, ultimo
periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico
di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente,
per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva
sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell'accertamento giudiziale del reato ex art.
186, comma 2, CdS» (Cass. 3245/2024).
Occorre a questo punto soffermarsi sui restanti e, prima di tutto, sull'utilizzabilità dell'intero compendio probatorio documentale dimesso dalla . CP_2
A tal fine deve rilevarsi che in seguito al deposito del ricorso, con decreto del 9.5.2023, il giudice di pace fissava l'udienza del 21.6.2023 «per la discussione della sola istanza di sospensiva», al contempo però
disponendo che la si costituisse e depositasse i documenti relativi all'accertamento; il tutto CP_2
almeno 10 giorni prima dell'udienza, come prescritto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 150/2011 che così
recita: «con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina
all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché' alla contestazione o notificazione della
violazione». La costituzione della , tuttavia, aveva luogo solo il 12.6.2023. CP_2
La sostiene che in realtà la disposizione appena citata non troverebbe applicazione in quanto CP_2
l'udienza del 21.6.2023 era stata fissata per la sola discussione dell'istanza cautelare. In effetti, prassi vuole che in caso di fissazione dell'udienza di sospensione venga aperto un sub-procedimento di natura cautelare, svincolato dall'applicazione dei termini processuali propri della fase di merito, qual è quello di cui all'art. 7, comma 7, che si lega alla fissazione dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c.,
per come fissata a mente del secondo comma dell'art. 415 c.p.c.. Sennonché, ritiene questo giudicante che l'espresso ordine del giudice rivolto alla di costituirsi e depositare i documenti almeno CP_2
10 giorni prima renda chiaro che, per il giudice, l'udienza di fine giugno andasse considerata prima udienza a tutti gli effetti o, comunque, non esimesse la parte pubblica dal non rispettare tale disposizione. Che le cose stiano così è riprovato dal fatto che, secondo quanto può apprezzarsi dalla
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disamina del fascicolo di primo grado, al decreto del 9.5.2023 non seguiva un ulteriore e distinto decreto di fissazione, indice del fatto che – per l'appunto – il giudice di prime cure aveva così fissato la prima udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
Ferma, dunque, l'applicabilità dei termini processuali connessi alla prima udienza, e appurato che la produzione è avvenuta nove giorni prima della stessa, occorre comprendere se i documenti siano in tutto o in parte tardivi. Secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il termine di 10 giorni è
meramente ordinatorio, sicché i documenti indicati dalla norma citata (ossia: - rapporto dell'autorità
accertatrice; - atti relativi all'accertamento; - atti concernenti la contestazione immediata o la notificazione della violazione) possono essere prodotti senz'altro fino alla costituzione in giudizio,
mentre invece per tutti gli altri documenti vigerebbe il termine perentorio sancito dall'art. 416, ultimo comma, c.p.c. (in questo senso, da ultimo, Cass. 32226/2022). Posto che il decreto impugnato risale al
17.4.2023, tutti gli atti antecedenti al decreto (anche citati nel corpo del provvedimento) devono essere considerati parte dell'accertamento, e come tali producibili anche oltre il termine (ordinatorio) di 10
giorni prima dell'udienza, mentre per tutti gli altri documenti vale il termine perentorio di legge. Tra
quest'ultimo documenti ricade, quindi, anche l'annotazione di servizio dei carabinieri del NORM del
20.5.2023, così come la relazione redatta dai carabinieri di Subbiano datata 22.5.2023. Tali documenti,
pertanto, non sono utilizzabili in giudizio.
Ciò posto, i (restanti) motivi 5 e 8 puntano a contestare il fatto che il si fosse effettivamente CP_1
posto alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Il motivo n. 8 non è per il vero ammissibile, contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dal primo giudice. Invero, nel ricorso dinnanzi al giudice di pace deduceva nel motivo n. 4 quanto segue: «posto
che non è stato possibile l'esame di alcuna documentazione sia in tema di esito dell'etilometro che in tema di validità
di tale esame, ebbene si eccepisce la insufficiente motivazione del provvedimento in quanto, non conoscendo l'esito
dell'altra misurazione obbligatoria per legge, risultano non sussistenti i presupposti per l'emissione del
provvedimento impugnato. Inoltre, per quanto indicato nel decreto impugnato, non è dato sapere quale siano i due
tassi alcolemici riscontrati, se il test sia stato ripetuto a distanza di cinque minuti, se l'apparecchiatura per
l'alcoltest fosse omologata e/o tarata e/o comunque in regola con i requisiti prescritti dalla legge. Inoltre, non è
dato sapere se sia stata seguita la procedura effettivamente prescritta dall'art. 379 del Reg.to di esecuzione del
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C.d.S. Il concreto accertamento della pretesa violazione imputata al ricorrente non è descritto nel decreto
impugnato, né portato comunque a conoscenza del ricorrente, né quest'ultimo è stato messo in condizione di poter
eventualmente prendere visione della relativa documentazione». Solo dopo la costituzione della prefettura, e prima dell'udienza di comparizione, il ricorrente avanzava un'istanza di remissione in termini rispetto al motivo di contestazione della regolarità del test eseguito con l'etilometro, variamente declinato alla stregua di vari sottoargomenti già altrove riportati.
Sennonché, risulta dai documenti dimessi dalla prefettura in primo grado che i carabinieri di Subbiano
redigevano un verbale contestualmente all'esecuzione dell'alcoltest, indicando nel medesimo: - il tipo di apparecchio utilizzato (marca DRAGER modello alcoltest 7110, matricola AREU 0006); - il numero di omologazione (OM00308Bet); - la data della visita primitiva (20.9.2004); - la scadenza dell'ultima prova periodica (agosto 2023); - gli orari delle due misurazioni (3:53 e 4:06); - i tassi rilevati (0,89 e 0,92). Tali
indicazioni, come analiticamente argomentato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1921/2019), devono necessariamente figurare nel verbale allo scopo di consentire all'utente la controllabilità dei risultati e,
quindi, la rispondenza dei test eseguiti alla normativa primaria e secondaria, ivi compresa quella di natura tecnica. Il verbale veniva consegnato in copia allo stesso che sottoscriveva per ricevuta. CP_1
Tale sottoscrizione non è stata oggetto di contestazione o disconoscimento alcuno.
È del tutto evidente, quindi, che non risponde al vero che il ricorrente, al momento della proposizione dell'opposizione, non fosse a conoscenza dei dati relativi all'accertamento svolto con l'etilometro atteso che gli stessi risultavano chiaramente dal verbale redatto la notte stessa del 1.4.2023, consegnato in copia al Le doglianze svolte solo in occasione della prima udienza con il pre-verbale scritto da parte CP_1
dell'opponente, quindi, risultavano tardive, senza che vi fossero i presupposti per la richiesta remissione in termini. Costituisce infatti principio consolidato quello in base al quale il giudice debba soffermarsi sui soli motivi tempestivamente articolati nel ricorso oppositivo in ossequio al principio dispositivo (cfr., tra le molte, Cass. 1173/2007).
Né valga sostenere che la , disinteressandosi alle sorti del primo giudizio (all'udienza di CP_2
discussione, infatti, nessuno era presente per l'amministrazione, pur costituitasi a mezzo del viceprefetto aggiunto), avesse tacitamente accettato il contraddittorio sul motivo nuovo. Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, «i motivi di opposizione dedotti per la prima volta dopo l'inizio del giudizio
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possono essere presi in considerazione, in applicazione del principio dispositivo, solo ove l'amministrazione
opposta abbia accettato il contraddittorio al riguardo, all'uopo occorrendo, tuttavia, che essa sia costituita a mezzo
di difesa tecnica» (Cass. 6505/2017).
Non resta che soffermarsi sul quinto motivo.
È bene partire dagli elementi fattuali desumibili dall'annotazione di polizia giudiziaria redatta lo stesso
1.4.2023 e prodotta dalla prefettura la quale riporta quanto verificato dai carabinieri di Subbiano in occasione dell'intervento che culminava nella prova etilometrica, prima, e nel ritiro della patente, poi.
I carabinieri transitavano intorno alle ore 3:34 notturno lungo la SR71 e, all'altezza della rotatoria posta all'ingresso del paese di Subbiano, notavano la presenza di un'autovettura marca Fiat modello Doblò
targata FG563YJ di colore bianco in stato di quiete, sormontante un marciapiedi (in posizione traversale). Come facilmente evincibile anche dalle fotografie allegate, l'autovettura riportava dei danni sul cofano e la recinzione di metallo delimitante il parcheggio rispetto al marciapiedi risultava abbattuta, peraltro cagionando danni anche a una delle vetture parcheggiate di marca Suzuki. Lungo la rotatoria veniva rinvenuto anche un paletto in acciaio della segnaletica stradale verticale divelto. Sul
luogo del sinistro gli operanti trovavano, oltre al conducente del mezzo incidentato, ossia Pt_2
un altro veicolo (anch'esso un Fiat Doblò) in sosta e con le quattro frecce azionate, il cui
[...]
conducente ( , dipendente dell'azienda del stava prestando soccorso. I Testimone_1 CP_1
carabinieri avevano motivo di ritenere che il i trovasse in stato di alterazione psicofisica poiché CP_1
questi risultava avere un alito vinoso e perciò contattavano la pattuglia del NORM di Arezzo per eseguire l'alcoltest. Secondo quanto risulta dal verbale in atti, i due esami alcolemici venivano eseguiti alle ore 3:53 e alle ore 4:06 e restituivano entrambi risultati prossimi a 0,9.
Risulta dagli atti che il , a distanza di sei giorni dall'accaduto, depositava presso la prefettura Parte_1
e i carabinieri una dichiarazione scritta nella quale essenzialmente riferiva: - che quella sera stava seguendo con il furgone aziendale il proprio datore di lavoro, - che all'altezza della Parte_2
rotatoria posta all'ingresso di Subbiano, probabilmente a causa dell'improvvisa forte pioggia, CP_1
perdeva il controllo del veicolo finendo fuori strada;
- che «avendo visto il molto scosso CP_1
dall'accaduto» gli aveva offerto un alcolico che aveva con lui per calmarlo;
- che assumeva CP_1
l'alcolico e si calmava;
- che dopo circa 20 minuti passava la pattuglia dei carabinieri.
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La tesi sostenuta dall'appellante ricalca la rappresentazione fattuale fornita dal e cioè è tesa Parte_1
a dimostrare che il sinistro avveniva non già a causa dello stato di alterazione psico-fisica del CP_1
bensì a causa di una bomba d'acqua improvvisa che li coglieva mentre stavano percorrendo la pubblica via in orario notturno. Il tasso alcolemico riscontrato si spiegherebbe, in base agli assunti di parte appellante, con il fatto che il , per calmare il (agitato dopo il sinistro), pensava di Parte_1 CP_1
offrire a quest'ultimo una bevanda alcolica che aveva nel furgone. Insomma, lo stato di alterazione psico-fisica si verificava dopo, o non prima, del sinistro, e quindi quando l'attività di guida del veicolo era ormai cessata. Per corroborare tale tesi, l'appellante ha insistito per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale da sottoporre al , non ammessi dal giudice di prime cure. Parte_1
In sede testimoniale ha confermato la tesi già esposta nella scrittura appena citata. Testimone_1
Ha infatti raccontato che:
- quella notte stava diluviando;
- il lo precedeva con il suo furgone ed entrambi stavano rientrando da un evento sportivo CP_1
(torneo di freccette) tenutosi nel Casentino;
- quando era sopraggiunto alla rotatoria oggetto di causa trovava il sul lato della strada, con i CP_1
palmi tesi in basso, intento a segnalargli l'esistenza di un pericolo;
il furgone guidato dal in CP_1
quel momento, già si trovava sul lato della strada, in posizione trasversale;
- il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 1:30;
- a quel punto lui si era fermato e, assieme al avevano provato a riportare il furgone sulla sede CP_1
stradale spingendolo (il furgone, infatti, si trovava in parte su un ciglio erboso, reso scivoloso dalla forte pioggia);
- il tentativo tuttavia non sortiva effetti ed anzi il furgone scivolava ancora più in basso;
a quel punto il si era agitato;
testualmente dalla deposizione: «Era lo stato di agitazione di una persona che deve CP_1
lasciare il furgone lì e che la mattina dopo voleva tornare a Bibbiena per questo evento sportivo, al quale doveva
essere presente. In generale, era agitato perché aveva capito che il furgone doveva essere portato via da un carro
attrezzi»;
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- a quel punto, per calmarlo, dava al due bottigliette di alcolici. Si riporta testualmente la CP_1
deposizione: «Io avevo dei liquori in macchina che mi avevano regalato a questo evento sportivo, dei ragazzi che
erano stati in vacanza, avevano acquistato liquori locali e me li avevano regolati come souvenir. Erano bottigliette
piccole, alte quanto il palmo di una mano in verticale, a lui ne ho date due. Solo lui ha bevuto, non io perché avrei
dovuto guidare. In pratica, mentre stavamo tentando di riportare in strada il furgone, e constatato che non stavamo
riuscendo nell'intento, il si è agitato e io gli ho detto di calmarsi e gli ho offerto queste bottigliette per CP_1
tranquillizzarlo»;
- i carabinieri transitavano sul luogo del sinistro circa 20-40 minuti dopo il sinistro;
- rispondendo alla domanda volta a conoscere le ragioni per le quali non aveva fatto presente nell'immediatezza tale circostanza ai carabinieri, il teste ha risposto quanto segue: «Allora, i carabinieri ci
dissero che avrebbe chiamato loro il carro attrezzi, che arrivò dopo un sacco di tempo. Presero poi i documenti e
dissero che volevano fare l'alcooltest a Io in quell'occasione feci presente che aveva bevuto in quel CP_1
momento, che gli avevo offerte delle cose in quel momento. Loro mi dissero che però non potevano farci nulla. Non
mi chiesero però nient'altro e io non dissi null'altro, non gli mostrai le bottigliette appena consumate che ancora
erano nel mio furgone anche perché non mi fu chiesto. Preciso che quando io dissi queste cose non era CP_1
presente, era nel furgone, stava prendendo un giubbotto per me perché stava piovendo ed ero tutto bagnato»;
- alla domanda se il avesse assunto alcolici durante l'evento sportivo al quale avevano preso CP_1
parte, il testimone ha risposto quanto segue: «Non era in squadra con me, non posso dirlo perché non siamo
stati sempre insieme. In pratica è una gara di freccette e quando uno gioca (io sono di Prato, lui di Arezzo) l'altro
sta in direzione. Ci siamo solo visti in pausa pranzo per un panino. Però abbiamo chiuso l'evento insieme,
risistemando le varie cose. Se si fosse trovato in stato di ebrezza me ne sarei accorto, mi sembrava normale».
Tutto ciò posto, questo giudicante ritiene che il motivo vada rigettato.
In prima battuta, non può non rilevarsi – come già fatto dal primo giudice – che sul piano oggettivo la storia raccontata dal teste , e sulla quale poggia il motivo dell'appellante, non sia compatibile Parte_1
con l'id quod plerumque accidit e che, in altri termini, la condotta che sarebbe stata posta in essere sia da lui che dall'appellante risulti assolutamente contraria alle più elementari regole di buon senso. Non è
cioè credibile sul piano logico che, in seguito a un incidente stradale in orario notturno, per calmare il conducente coinvolto dal sinistro questi venga invitato ed accetti l'invito a bere degli alcolici, quando
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invece sarebbe necessaria lucidità (nella fattispecie, i due dovevano ancora trovare una soluzione al problema legato al furgone rimasto in stato di quiete in un punto disagevole).
In secondo luogo, cozza con l'id quod plerumque accidit altresì il fatto che il non abbia insistito CP_1
per rilasciare a verbale (com'era suo diritto ai sensi dell'art. 200, comma 2, del Codice della Strada) le dichiarazioni relative all'assunzione di alcolici successiva all'incidente, contestualmente esibendo le due bottigliette vuote appena terminate che si sarebbero trovate nel furgone del . Ed infatti, una Parte_1
persona di normale avvedutezza, consapevole di aver bevuto e che dunque l'eventuale sua sottoposizione all'alcoltest potrebbe dare esito positivo, non esiterebbe in nessun modo a dichiarare ai carabinieri la circostanza di fatto che viene allegata in questo giudizio, vale a dire che in realtà gli alcolici erano stati bevuti dopo il sinistro, così da consentire agli agenti di effettuare gli opportuno accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato. Viceversa, il preferiva non dire nulla. La circostanza di CP_1
fatto su cui è imperniata la difesa dell'appellante emerge soltanto con una dichiarazione scritta postuma depositata dal a distanza di 6 giorni dall'accaduto, quando ormai i fatti narrati non erano Parte_1
però più verificabili sul piano oggettivo (si allude, in particolare, alle presunte due bottigliette vuote nel furgone del testimone).
Infine, non risultano pienamente compatibili con la narrazione offerta dal né quanto Parte_1
accertato dai carabinieri di Subbiano, né le risultanze dell'alcoltest. Sebbene sussista una discrepanza sull'orario effettivo del sinistro e dell'arrivo dei carabinieri (il teste ricorda che tutto sarebbe accaduto dalle 1:30 in poi e si sarebbe esaurito nell'arco di due ore, mentre i carabinieri scrivono nel verbale, non oggetto di querela di falso, di essere transitati dopo le ore 3 di notte), sia dai verbali che dalle dichiarazioni del teste si evince che tra il sinistro e l'esecuzione degli alcoltest non è trascorsa neppure un'ora. Nell'arco di questo lasso temporale, secondo quanto dichiarato dal testimone, il vrebbe CP_1
dapprima tentato di spostare il furgone assieme al , senza riuscirci, e solo successivamente Parte_1
avveniva l'assunzione delle due bottigliette. I carabinieri di Subbiano transitavano poco dopo (tra i 20
minuti e 40 minuti dall'incidente, secondo quanto riferito dal teste), eppure già potevano riscontrare la presenza di alito vinoso, tanto da ritenere opportuno chiedere il supporto dei colleghi del NORM per eseguire l'alcoltest. Test che, come già detto, restituiva un risultato prossimo a 0,9. Ecco, pare a questo giudicante decisamente improbabile che, a distanza di non troppi minuti dall'assunzione degli alcolici,
il già avesse un alito vinoso e, inoltre, che la sola assunzione di quelle due bottigliette (delle CP_1
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quali tuttavia si ignora il contenuto, non avendolo il teste saputo indicare) abbia determinato, in un lasso temporale piuttosto contenuto, un risultato così alto nei test alcolemici. Le condizioni riscontrate dagli agenti risultano maggiormente compatibili con l'ipotesi logicamente più semplice e lineare, ossia che il avesse assunto alcolici durante l'evento sportivo, magari senza cenare perché troppo CP_1
indaffarato nel risistemare il tutto (come il teste ha riferito, era proprio il l'organizzatore CP_1
dell'evento), si sia quindi posto alla guida in uno stato di scarsa lucidità e, complici sicuramente anche le condizioni metereologiche (gli stessi carabinieri danno conto della presenza di forti piogge e di un fondo stradale bagnato), abbia sbandato una volta entrato nella rotatoria di Subbiano.
Per tutti i motivi che precedono, l'appello va rigettato. Consegue al rigetto la condanna di Pt_2
alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura pari a € 6.164,00 oltre rimborso delle spese
[...]
generali, accessori se dovuti facendo applicazione dei seguenti criteri: - valore della causa indeterminabile, complessità bassa;
- medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
-
minimi tabellari per la fase decisionale, avendo le parti solo discusso la causa depositato note conclusionali.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ rigetta l'appello;
▪ condanna a rifondere le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in Parte_2
misura pari a € 6.164,00 oltre rimborso delle spese generali, oltre accessori se dovuti;
▪ dà atto che l'appellante è tenuto a versare il doppio del contributo unificato.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1014/2024 Così deciso in Arezzo, 8 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Federico Pani
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