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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario di Tribunale Confermato avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4957/2018 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Marcella CP_1
Mattia, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.10.2018 esponeva di essere titolare di Parte_1 un diritto alla pensione cat. VR n. 30033209 con decorrenza dicembre 2003 sostenendo che l' non abbia calcolato in modo corretto l'anzianità contributiva della gestione CP_1 coltivatori diretti rivendicando un importo lordo mensile decorrente al 2003 di €.975,83.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione sin dalla decorrenza per effetto del coefficiente di rivalutazione ex art. 7 comma 12 D.L. n. 463/19 richiamando Cass. n.336/2007 nonché Cass. n.5059/2010 e altra giurisprudenza conforme, con condanna dell'istituto al pagamento dei ratei differenziali dovuti con decorrenza e decadenza come per legge, oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio sollevando una prima eccezione preliminare di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 ed in seguito un'ulteriore eccezione di inammissibilità per infrazionabilità del credito e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio era ammessa una CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze pensionistiche e la dott.ssa provvedeva in data 25.09.24 al CP_2 deposito della relazione definitiva.
Istruita, pertanto, la causa, il giudizio era delegato al sottoscritto Giudicante da parte della dott.ssa Forastiere con provvedimento del 16.04.25 e, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare si devono affrontare le eccezioni preliminari sollevate dall che CP_1 devono essere rigettate.
In effetti, nessuna carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente sussiste in quanto è la stessa parte ad aver affermato di avere diritto ad un aumento della prestazione. Per quanto riguarda la decadenza ex art. 47 dpe 639/70, va fatto presente che tale decadenza mobile si applica alle pensioni liquidate prima del luglio 2011 ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'ultimo comma dell'art. 47 citato. Si ritiene pertanto opportuno poter mantenere ferma la nozione di decadenza mobile di cui all'art. 47 u.c..
Parimenti anche l'eccezione di infrazionabilità del credito non merita accoglimento in quanto questo Giudice segue l'orientamento della Suprema Corte (ex pluris SS.UU. n.
4090/2017) che reso ammissibile la possibilità di frazionamento del credito se si tratta di controversie aventi oggetto diverso, come è rinvenibile nella fattispecie in esame.
Infatti, il ha rivendicato l'omessa rivalutazione dei contributi agricoli da Pt_1 coltivatore diretto ante 1984 che non costituiscono oggetto di ulteriori giudizi, avendo precisato, la stessa parte ricorrente, che l'ulteriore giudizio ha per oggetto l'omessa inclusione degli emolumenti extramensili ricadenti nella quota OBG da lavoro dipendente.
Nel merito, poi, è stata disposta apposita consulenza, affidata alla dott.ssa , al CP_2 fine di valutare se l'ente ha correttamente operato la rivalutazione dei contributi agricoli ante 84 sulla pensione del ricorrente calcolando l'eventuale presenza di differenza sui ratei nei limiti della decadenza triennale dal deposito del ricorso.
Al riguardo si deve precisare che i riferimenti giurisprudenziali invocati da parte ricorrente sono consolidati e condivisi anche da questo giudice e non sussiste margine per rivedere l'orientamento di legittimità richiamato in ricorso. Oggetto del presente giudizio è, pertanto, la corretta, o meno, quantificazione del dovuto da parte di . CP_1 Sul punto la dott.ssa , rispondendo al quesito ammesso:” Dica il CTU, a quanto CP_2 ammonta il rateo pensionistico per effetto della rivalutazione dei contributi da coltivatore diretto antecedenti al 1984 e quantifichi le eventuali differenze spettanti a decorrenza del triennio antecedente al deposito del ricorso” ha avuto modo di statuire:”
Il Sig. ha svolto l'attività di coltivatore diretto tra il 1962 e il 1971. La normativa Pt_1 dispone che i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio
1984 devono essere rivalutati, con il seguente coefficiente di rivalutazione: 2,60 per uomini;
3,86 per donne e ragazzi. Ai fini del diritto non possono essere contate più di
156 giornate per ciascun anno ed ai fini della misura non possono essere contate più di
270 giornate l'anno, mentre la contribuzione extra agricola è computabile senza limiti.
I contributi figurativi per servizio militare, malattia o infortunio, gravidanza e puerperio si trasformati in giornate, contandone 6 per ogni settimana. Tenendo conto di quanto richiesto dal Giudice, applicando il coefficiente 2,6, la contribuzione figurativa agricola risulterebbe pari a 520 settimane (…). Per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, come nel caso del Sig. , si applica il sistema Pt_1 retributivo. Tale sistema si basa sulle retribuzioni percepite durante la vita assicurativa.
A partire dall'1° gennaio 1993, la pensione calcolata con il sistema retributivo è composta di due quote: la quota A, relativa all'anzianità contributiva maturata sino al
31 dicembre 1992; la quota B, relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio
1993 in poi. La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato. Per il calcolo della quota B, si basa sulla media degli ultimi 10 anni (520 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato. La quota A è riferita alle giornate versate e accreditate sino al 1992 e la quota B alle giornate versate e accreditate dal 1 gennaio 1993 alla decorrenza della pensione. L'importo della pensione corrisponde alla somma delle due quote. (…) Sulla base delle considerazioni sin qui fatte, prendendo in considerazione il modello TE08 del
13/07/2020 la pensione viene così determinata: L'importo così determinato pari ad €
998,30 viene perequato come per legge nella tabella n.
2. Dal 2009 l'importo viene aumentato di € 10,44, ossia del supplemento della pensione riconosciuto al pensionato.
Nella tabella n. 3 viene perequata come per legge la pensione che risulta essere pagata dall' tenendo conto del modello TE08 ricevuto dall' , emesso il 13 luglio 2020. CP_1 CP_1
Nella tabella n. 4 si calcolano le differenze in favore del pensionato, aumentate degli interessi al tasso legale, dall'ottobre del 2015, così come richiesto dal giudice, al 31 agosto 2024. CONCLUSIONI: In conclusione, la sottoscritta ritiene che il sig. Pt_1 avrebbe dovuto percepire dall'origine € 998,30 e quindi ha diritto complessivamente ad € 1.343,54, di cui € 1.255,31 a titolo di differenze tra la pensione calcolata e quella percepita dall'ottobre del 2015 all'agosto 2024, ed € 88,22 a titolo di interessi al tasso legale.”.
Pertanto, la domanda formulata da parte ricorrente ed inerente alla riliquidazione della pensione merita accoglimento e risulta accertato il credito che vanta nei Parte_1 confronti dell' nella somma mensile decorrente dall'ottobre 2015 di €.1.255,31 CP_1 oltre interessi legali pari ad €.88,22 decorrenti dall'ottobre del 2015 sino all'effettivo soddisfo.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di un logico accertamento contabile e normativo, coerente con i risultati e sorretto da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
E comunque, se il Giudice motiva la sentenza per relationem facendo proprie le conclusioni del CTU incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze del CTU non prende in esame contrarie argomentazioni. Tale assunto rappresenta l'eccezione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del convincimento in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni e, per conseguenza, le conclusioni pienamente condivisibili.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, accertato l'accoglimento del ricorso presentato da , la liquidazione dei compensi di lite segue la soccombenza Parte_1 che viene liquidata come in dispositivo, previa compensazione della metà tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del carattere seriale del giudizio e dell'esito dello stesso, applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi come previste dal D.M. n.55/2014 coordinato con il D.M. n.
147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.10.2018 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- accerta il diritto di ad ottenere il ricalcolo della pensione in Parte_1 godimento relativamente alla quota da coltivatore diretto come da CTU;
- accoglie la domanda inerente alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti e dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla somma mensile con decorrenza dall'ottobre del 2015 di €.1.255,31, oltre interessi legali pari ad €.88,22 decorrenti dall'ottobre del 2015 sino all'effettivo soddisfo, come da accertamento della CTU ammessa;
- condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi CP_1 di lite, previa riduzione nella misura della metà per i motivi esposti, che liquida in €.1.310,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU per come liquidate. CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 24.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario di Tribunale Confermato avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4957/2018 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Marcella CP_1
Mattia, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.10.2018 esponeva di essere titolare di Parte_1 un diritto alla pensione cat. VR n. 30033209 con decorrenza dicembre 2003 sostenendo che l' non abbia calcolato in modo corretto l'anzianità contributiva della gestione CP_1 coltivatori diretti rivendicando un importo lordo mensile decorrente al 2003 di €.975,83.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione sin dalla decorrenza per effetto del coefficiente di rivalutazione ex art. 7 comma 12 D.L. n. 463/19 richiamando Cass. n.336/2007 nonché Cass. n.5059/2010 e altra giurisprudenza conforme, con condanna dell'istituto al pagamento dei ratei differenziali dovuti con decorrenza e decadenza come per legge, oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio sollevando una prima eccezione preliminare di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 ed in seguito un'ulteriore eccezione di inammissibilità per infrazionabilità del credito e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio era ammessa una CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze pensionistiche e la dott.ssa provvedeva in data 25.09.24 al CP_2 deposito della relazione definitiva.
Istruita, pertanto, la causa, il giudizio era delegato al sottoscritto Giudicante da parte della dott.ssa Forastiere con provvedimento del 16.04.25 e, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare si devono affrontare le eccezioni preliminari sollevate dall che CP_1 devono essere rigettate.
In effetti, nessuna carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente sussiste in quanto è la stessa parte ad aver affermato di avere diritto ad un aumento della prestazione. Per quanto riguarda la decadenza ex art. 47 dpe 639/70, va fatto presente che tale decadenza mobile si applica alle pensioni liquidate prima del luglio 2011 ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'ultimo comma dell'art. 47 citato. Si ritiene pertanto opportuno poter mantenere ferma la nozione di decadenza mobile di cui all'art. 47 u.c..
Parimenti anche l'eccezione di infrazionabilità del credito non merita accoglimento in quanto questo Giudice segue l'orientamento della Suprema Corte (ex pluris SS.UU. n.
4090/2017) che reso ammissibile la possibilità di frazionamento del credito se si tratta di controversie aventi oggetto diverso, come è rinvenibile nella fattispecie in esame.
Infatti, il ha rivendicato l'omessa rivalutazione dei contributi agricoli da Pt_1 coltivatore diretto ante 1984 che non costituiscono oggetto di ulteriori giudizi, avendo precisato, la stessa parte ricorrente, che l'ulteriore giudizio ha per oggetto l'omessa inclusione degli emolumenti extramensili ricadenti nella quota OBG da lavoro dipendente.
Nel merito, poi, è stata disposta apposita consulenza, affidata alla dott.ssa , al CP_2 fine di valutare se l'ente ha correttamente operato la rivalutazione dei contributi agricoli ante 84 sulla pensione del ricorrente calcolando l'eventuale presenza di differenza sui ratei nei limiti della decadenza triennale dal deposito del ricorso.
Al riguardo si deve precisare che i riferimenti giurisprudenziali invocati da parte ricorrente sono consolidati e condivisi anche da questo giudice e non sussiste margine per rivedere l'orientamento di legittimità richiamato in ricorso. Oggetto del presente giudizio è, pertanto, la corretta, o meno, quantificazione del dovuto da parte di . CP_1 Sul punto la dott.ssa , rispondendo al quesito ammesso:” Dica il CTU, a quanto CP_2 ammonta il rateo pensionistico per effetto della rivalutazione dei contributi da coltivatore diretto antecedenti al 1984 e quantifichi le eventuali differenze spettanti a decorrenza del triennio antecedente al deposito del ricorso” ha avuto modo di statuire:”
Il Sig. ha svolto l'attività di coltivatore diretto tra il 1962 e il 1971. La normativa Pt_1 dispone che i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio
1984 devono essere rivalutati, con il seguente coefficiente di rivalutazione: 2,60 per uomini;
3,86 per donne e ragazzi. Ai fini del diritto non possono essere contate più di
156 giornate per ciascun anno ed ai fini della misura non possono essere contate più di
270 giornate l'anno, mentre la contribuzione extra agricola è computabile senza limiti.
I contributi figurativi per servizio militare, malattia o infortunio, gravidanza e puerperio si trasformati in giornate, contandone 6 per ogni settimana. Tenendo conto di quanto richiesto dal Giudice, applicando il coefficiente 2,6, la contribuzione figurativa agricola risulterebbe pari a 520 settimane (…). Per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, come nel caso del Sig. , si applica il sistema Pt_1 retributivo. Tale sistema si basa sulle retribuzioni percepite durante la vita assicurativa.
A partire dall'1° gennaio 1993, la pensione calcolata con il sistema retributivo è composta di due quote: la quota A, relativa all'anzianità contributiva maturata sino al
31 dicembre 1992; la quota B, relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio
1993 in poi. La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato. Per il calcolo della quota B, si basa sulla media degli ultimi 10 anni (520 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato. La quota A è riferita alle giornate versate e accreditate sino al 1992 e la quota B alle giornate versate e accreditate dal 1 gennaio 1993 alla decorrenza della pensione. L'importo della pensione corrisponde alla somma delle due quote. (…) Sulla base delle considerazioni sin qui fatte, prendendo in considerazione il modello TE08 del
13/07/2020 la pensione viene così determinata: L'importo così determinato pari ad €
998,30 viene perequato come per legge nella tabella n.
2. Dal 2009 l'importo viene aumentato di € 10,44, ossia del supplemento della pensione riconosciuto al pensionato.
Nella tabella n. 3 viene perequata come per legge la pensione che risulta essere pagata dall' tenendo conto del modello TE08 ricevuto dall' , emesso il 13 luglio 2020. CP_1 CP_1
Nella tabella n. 4 si calcolano le differenze in favore del pensionato, aumentate degli interessi al tasso legale, dall'ottobre del 2015, così come richiesto dal giudice, al 31 agosto 2024. CONCLUSIONI: In conclusione, la sottoscritta ritiene che il sig. Pt_1 avrebbe dovuto percepire dall'origine € 998,30 e quindi ha diritto complessivamente ad € 1.343,54, di cui € 1.255,31 a titolo di differenze tra la pensione calcolata e quella percepita dall'ottobre del 2015 all'agosto 2024, ed € 88,22 a titolo di interessi al tasso legale.”.
Pertanto, la domanda formulata da parte ricorrente ed inerente alla riliquidazione della pensione merita accoglimento e risulta accertato il credito che vanta nei Parte_1 confronti dell' nella somma mensile decorrente dall'ottobre 2015 di €.1.255,31 CP_1 oltre interessi legali pari ad €.88,22 decorrenti dall'ottobre del 2015 sino all'effettivo soddisfo.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di un logico accertamento contabile e normativo, coerente con i risultati e sorretto da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
E comunque, se il Giudice motiva la sentenza per relationem facendo proprie le conclusioni del CTU incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze del CTU non prende in esame contrarie argomentazioni. Tale assunto rappresenta l'eccezione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del convincimento in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni e, per conseguenza, le conclusioni pienamente condivisibili.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, accertato l'accoglimento del ricorso presentato da , la liquidazione dei compensi di lite segue la soccombenza Parte_1 che viene liquidata come in dispositivo, previa compensazione della metà tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del carattere seriale del giudizio e dell'esito dello stesso, applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi come previste dal D.M. n.55/2014 coordinato con il D.M. n.
147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.10.2018 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- accerta il diritto di ad ottenere il ricalcolo della pensione in Parte_1 godimento relativamente alla quota da coltivatore diretto come da CTU;
- accoglie la domanda inerente alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti e dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla somma mensile con decorrenza dall'ottobre del 2015 di €.1.255,31, oltre interessi legali pari ad €.88,22 decorrenti dall'ottobre del 2015 sino all'effettivo soddisfo, come da accertamento della CTU ammessa;
- condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi CP_1 di lite, previa riduzione nella misura della metà per i motivi esposti, che liquida in €.1.310,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU per come liquidate. CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 24.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA