Trib. Pescara, sentenza 21/07/2025, n. 819
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Sentenza 21 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, dal giudice unico dott. Stefania Ursoleo, in merito a un'opposizione a precetto. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: l'opponente ha contestato l'importo richiesto dall'opposto, sostenendo che fosse eccessivo e basato su titoli diversi da quelli legittimi, e ha chiesto la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto per la parte eccedente. L'opposto, dal canto suo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, riconoscendo un errore di calcolo solo per le spese legali.

Il giudice ha esaminato le argomentazioni delle parti, confermando che i pagamenti effettuati dall'opponente dal 2008 erano da considerarsi come assegno divorzile, in virtù di precedenti sentenze che stabilivano la decorrenza retroattiva dell'assegno dalla data della domanda di divorzio. La CTU ha confermato un credito a favore dell'opposto, riducendo l'importo inizialmente richiesto. Pertanto, il giudice ha dichiarato l'inefficacia del precetto per l'importo eccessivo, mantenendo valido il credito per una somma inferiore. Le spese di lite sono state compensate in parte, con condanna dell'opponente per le spese di CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 21/07/2025, n. 819
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 819
    Data del deposito : 21 luglio 2025

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