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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3949/2023 RG
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo, come da mandato in atti;
-OPPONENTE-
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Giuseppe Bernardi, come da mandato in atti;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come in atti e all'udienza del 1.7.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito in opposizione al precetto del 14.12.2021, con il quale Parte_2 aveva intimato alla opponente il pagamento della complessiva somma di € 829.595,97, oltre accessori, in forza della sentenza n. 456/2022, pubblicata in data 29.03.2022, resa in sede di riassunzione dalla Corte di Appello di L'Aquila a definizione dei giudizi (riuniti) recanti r.g. n. 524/2021 e n. 526/2021, con cui la – rideterminato l'importo Parte_1 dell'assegno divorzile ad € 4.000,00 mensili – era stata condannata alla restituzione in favore del della differenza tra quanto dal predetto pagato quale assegno divorzile Pt_2 in forza dei precedenti titoli (Sentenza riformata n. 1260/2014 del Tribunale di Pescara e
Sentenza cassata n. 1181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila) e quanto ora dovuto in pagina 1 di 5 forza della medesima sentenza n. 456/2022, con gli interessi nella misura legale dai singoli pagamenti al saldo.
Ha dedotto l'opponente che la somma riportata nell'intimazione dell'atto di precetto è di gran lunga superiore a quella dovuta, in quanto: 1) sono stati richiesti in restituzione i pagamenti eseguiti da ottobre 2011 a giugno 2017, per complessivi € 448.015,00 a titolo di
"assegno di mantenimento sentenza 870/2000" , dunque per titolo diverso da quello di
"assegno di divorzio", riferibile alle sentenze 2014 e 2016, che è oggetto della condanna restitutoria;
2) sono stati richiesti in restituzione gli “arretrati dell'assegno di mantenimento”; 3) la sentenza oggi azionata in executivis impone la restituzione della differenza corrisposta a titolo di assegno divorzile non dalla data della domanda introduttiva del processo di divorzio (2008) ma dalla data di passaggio in giudicato della sentenza 231/2011 che accertava lo scioglimento del vincolo del matrimonio;
4) non è dovuta in restituzione per rimborso delle spese legali (v. atto di precetto) la somma di €
15.549,85 , essendo il conteggio corretto delle reciproche partite di dare/avere quello che evidenzia un debito della opponente di € 4.139,78; 5) è errato il conteggio a credito per la in base al quale l'opposto ha operato la compensazione “fatta salva ogni Parte_1 contestazione della legittimità della operata compensazione, attesa la natura alimentare ed assistenziale dell'assegno, che l'opponente riserva di rivendicare in altra sede”.
Sulla scorta di queste premesse, ha chiesto:
1)previo accertamento dell'ammontare delle somme dovute in restituzione dalla Sig.ra
in forza della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. Parte_1
456/2022, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto e dei successivi atti di esecuzione per la parte eccedente la misura del credito con tale atto azionato;
2)con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio , che, riconosciuto l'errore di calcolo in Parte_2 relazione alle spese di lite, ha chiesto per il resto il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile al fine di ricostruire il rapporto economico in questione.
All'udienza del 1.7.2015, sulle conclusioni formulate dalle parti ed allegate al fascicolo, la causa è stata riservata in decisione. pagina 2 di 5 ***
L'opposizione è fondata nei limiti di cui in seguito.
È stato affidato al CTU il compito di calcolare il dare/avere tra le parti a partire dalla data della domanda di divorzio, considerando dunque, nel calcolo degli importi che il ha diritto di ripetere, tutti i versamenti da questi effettuati dal marzo 2009 (Ipotesi Pt_2
1) o dall'agosto 2008 (Ipotesi 2), indipendentemente dalla circostanza di fatto, giuridicamente non rilevante, del nomen iuris riportato nelle causali dei vaglia postali e degli estratti conto.
Ciò in quanto l'opponente ha chiesto, in sintesi, l'esclusione dal calcolo dell'importo da restituire di tutte le somme versate prima del passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 231/2011 con cui il Tribunale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (pubblicata il 23.02.2011).
Senonchè, la tesi non è accoglibile.
Non pare possa essere messo in dubbio che tutti i pagamenti effettuati dal 2008 dal siano stati effettuati a titolo di assegno divorzile ciò solo che si consideri che la Pt_2 sentenza definitiva di primo grado n. 1260/2014 che ha statuito sulla debenza dell'assegno divorzile, ha posto la decorrenza dalla data della domanda, ovvero dal 1.8.2008 (v. dispositivo), decorrenza poi confermata anche in secondo grado (v. dispositivo sent.
1181/2016).
Peraltro, la statuizione sulla debenza retroattiva dell'assegno divorzile dal momento della domanda è conforme alla disposizione dell'art. 4, comma 13, l.div..
In conclusione, la sentenza n. 456/2022, di cui si tratta, ha condannato “ CP_1
a restituire a la differenza tra quanto dal predetto pagato a
[...] Parte_2 titolo di assegno divorzile in forza dei precedenti titoli (sentenza riformata n. 1260/2014 del Tribunale di Pescara e sentenza cassata n. 1181/2016 di questa Corte) e quanto dovuto in forza della presente sentenza …”: poiché, come si è visto sopra, i titoli in questione – la sentenza riformata n. 1260/2014 del Tribunale di Pescara e la sentenza cassata n.
1181/2016 della Corte di appello di l'Aquila– hanno statuito la debenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda del 1.8.2008, l'obbligo restitutorio non può che riguardare tutti gli importi corrisposti da tale data in poi, vale a dire che quanto pagato tra il pagina 3 di 5 2008 ed il 2012 (tra la data della domanda di divorzio e il passaggio in giudicato dello scioglimento del vincolo) è stato pagato a titolo di assegno divorzile in ragione della statuizione sulla debenza retroattiva dell'assegno divorzile dal momento della domanda, statuizione ammessa dalla disposizione dell'art. 4, comma 13, l.d..
Il momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 231/2011 che ha disposto lo scioglimento del vincolo rileva – per come pure risulta dall'atto di precetto e dalla CTU– solamente per cristallizzare l'importo dell'assegno divorzile in forza della nuova regolamentazione stabilita dalla Corte di Appello di L'Aquila.
Dal che discende l'infondatezza dei primi tre motivi di opposizione.
Quanto alla applicazione della compensazione con il credito vantato dalla Parte_1 per il mancato versamento dell'assegno da dicembre 2020, in relazione al quale il CTU ha effettuato il riconteggio del credito stesso, è appena il caso di rilevare che la tesi della opponente, circa la pretesa natura alimentare di quell'assegno (che quindi non sarebbe opponibile in compensazione) non è accoglibile.
Si rileva, infatti, che nella sentenza che si tratta (C.di A. L'Aquila 456/2022) viene riconosciuto alla Mezzanotte l'assegno divorzile “in funzione assistenziale” e non
“alimentare”, tanto in ragione del principio, da ultimo richiamato dalle SS.UU. Corte di
Cassazione 13.5.2024, n. 12946, per cui nella cause di separazione e di divorzio ove si discuta dell'assegno di mantenimento o divorzile, si tratta di obbligazioni avvinte dal fine di solidarietà familiare o post familiare considerato rilevante nella crisi della famiglia;
“le relative prestazioni possono certo rispondere alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, ma in una accezione più ampia di (e indiscutibilmente differente da) quella sottesa alla prestazione alimentare strettamente intesa, non essendo necessario lo stato di indigenza o di bisogno al quale allude, invece, l'art. 438 cc”.
Dunque, anche questo motivo di opposizione è infondato.
***
Vanno a questo punto richiamati gli esiti della CTU (alla quale si rimanda per il dettaglio dei conteggi), che tenuto conto dei pagamenti effettuati dal dall'agosto Pt_2
2008 e del credito della opponente in compensazione, ha concluso che il ha un Pt_2 credito di € 701.942,20, alla data del 31.12.2024. pagina 4 di 5 Pertanto, l'opposto ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per i seguenti importi al
31.12.2024: €. 701.942,20 a titolo di credito restitutorio sancito nella sentenza n. 456/2022 della Corte di Appello di L'Aquila; €. 4.139,78 dovuti a titolo di spese di lite in forza della regolamentazione complessivamente resa, per tutti i gradi del giudizio divorzile, dalla medesima sentenza n. 456/2022.
Deve dunque concludersi per l'inefficacia del precetto relativamente all'importo di €.
829.595,97, restando valido ed efficace per la minor somma pari a complessivi €.
706.081,98.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite sono compensate tra le parti in misura del 10%, con condanna dell'opponente alla rifusione della restante parte liquidata come in dispositivo;
le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia del precetto relativamente all'importo di €. 829.595,97, restando valido ed efficace per la minor somma pari a complessivi €. 706.081,98;
- compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 10% e condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, della restante parte, liquidato l'intero in
€. 24.702,70 per compensi (dm 147/22, scaglione da 260 mila a 520 mila euro, parametri con l'aumento del 10% ex art. 6 dm cit.), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
- pone definitivamente a carico della opponente le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Pescara, 19.7.2025. Il giudice dott. Stefania Ursoleo
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