Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2011, n. 24573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24573 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/11/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1790
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 19943/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IS IR, nato a [...] il [...];
2. RU TU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 21/04/2010 della Corte di Appello dell'Aquila;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Paoloni Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Bruccoleri Lillo Salvatore, che - nel richiamarsi ai motivi di impugnazione - ha insistito per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 25.7.2002 il Tribunale di Chieti, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava IR AN e SO TU colpevoli dei delitti di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritti per le deposizioni testimoniali mendaci e reticenti dagli stessi rese, quali dipendenti della società Linconf s.a.s., nel procedimento penale a carico dei titolari di detta società, LE e RU IL, imputati di concorso in frode assicurativa ed altro con riferimento ad un incendio, risultato doloso, appiccato ad un magazzino della società sito a Sambuceto, contenente asserita notevole quantità di merce di valore, in realtà mai depositatavi o comunque previamente asportata. Per l'effetto i due imputati erano condannati alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ciascuno.
Adita dalle impugnazioni dei due imputati, all'esito del giudizio di secondo grado scandito anche da sospensione ex lege (con rinvio a nuovo ruolo dell'udienza) ai sensi della L. 24 giugno 2009, n. 77 sugli effetti degli eventi sismici avvenuti in Abruzzo nell'aprile 2009, la Corte di Appello dell'Aquila con sentenza contumaciale pronunciata il 21.4.2010 ha respinto gli appelli del AN e del SO, confermando la decisione di condanna del Tribunale di Chieti.
2. Avverso la sentenza di appello gli imputati AN e SO hanno proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo entrambi, con separati atti di contenuto in gran parte omologo, l'illegittimità della sentenza per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta ed insanabile (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., art. 601 c.p.p., comma 5). Illegittimità argomentata con ì passaggi processuali di seguito riassunti.
2.1. Ricorso di IR AN.
La Corte di Appello, superata la fase di sospensione ex lege del processo, ha disposto la citazione dell'imputato per l'udienza del 21.1.2010. Il relativo avviso dell'udienza non è andato a buon fine per il AN per sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato (imputato trasferitosi altrove). Preso atto della mancata citazione dell'imputato, la Corte aquilana ha disposto rinnovarsi la citazione per l'udienza del 21.4.2010 con avviso da notificarsi all'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia avv. Attilio Cecchini. Tuttavia nessun avviso, a titolo personale e a congiunto titolo surrogatorio ex art. 161 c.p.p., comma 4 per l'imputato, sia dell'udienza del 21.1.2010 che di quella di differimento del 21.4.2010 è stato notificato al codifensore avv. Salvatore SO, presente alle udienze del giudizio di appello celebrate prima del terremoto del 6.4.2009. In vero la notificazione dell'avviso dell'udienza del 21.1.2010 è stata ritenuta dai giudici di appello erroneamente regolare, l'avviso essendo stato consegnato ad un difensore omonimo (avv. Salvatore SO con studio a Napoli, Corso Sirena 101), ma diverso da quello effettivamente nominato in aggiunta all'avv. Cecchini (avv. Salvatore SO con studio a Napoli, Via Toledo 228) con atto depositato nella cancelleria della Corte di Appello il 3.12.2008.
Si è in tal modo prodotta una lesione del diritto di difesa dell'imputato, che è causa di nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, cui non può far velo la circostanza che il ricorrente fosse difeso da due difensori di fiducia (l'avv. Cecchini e il ridetto avv. Salvatore SO con studio a Via Toledo n. 228 di Napoli). L'apparente notifica dell'avviso dell'udienza del 21.1.2010 a mani di altro avv. Salvatore SO ha indotto in errore sia il codifensore avv. Cecchini, sia il sostituto di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, sia soprattutto lo stesso collegio giudicante, che non ha disposto la notifica di nuovo e corretto avviso al vero codifensore avv. Salvatore SO per la successiva udienza del 21.4.2010 (differita per la necessità, come detto, di rinnovare la citazione del AN).
2.2. Ricorso di TU SO.
Omologo essendo l'antefatto processuale rispetto a quello descritto dal coimputato AN fino all'udienza post-sismica del 21.1.2010, precisa il ricorrente SO che la citazione riguardante la sua persona è stata notificata a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4 ai codifensori avv. Attilio Cecchini e avv. Salvatore SO
(destinatari anche di autonomo avviso dell'udienza nelle loro qualità defensionali) sul presupposto della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato.
Tale presupposto è, però, erroneo, essendo stato desunto dalla relata di notificazione della citazione per l'udienza del 3.12.2008, in cui inopinatamente l'ufficiale giudiziario notificante attesta essere l'imputato sconosciuto nel domicilio dichiarato di Via Pino a Due Cime n. 10 di Torre del Greco. Domicilio in cui era ed è effettivamente residente l'imputato (come da certificazioni anagrafiche prodotte) ed ove avrebbe dovuto essere notificata la citazione per l'udienza di differimento del 21.4.2010, senza utilizzare, in assenza di previe verifiche sulla effettiva residenza, l'istituto di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, che è applicabile soltanto nel caso di "impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato e che presume l'effettiva verifica da parte dell'ufficiale giudiziario notificante l'atto di un reale mutamento di domicilio o di altra causa atta a rendere non più praticabile le notificazioni nel luogo indicato dall'imputato. È significativo, del resto, che la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello sia regolarmente avvenuta (il 22.2.2011) presso l'originario e immutato domicilio dichiarato dall'imputato in Torre del Greco.
A tale nullità della vocatio in iudicium dell'imputato per il giudizio di appello ripreso dopo la sospensione per il terremoto abruzzese si sovrappone l'ulteriore nullità derivante dall'omesso avviso dell'udienza del 21.1.2010 all'avv. Salvatore SO con studio a Napoli in Via Toledo n. 228, nominato anche dall'imputato SO TU il 3.12.2008. Nullità basata sulle ragioni di irregolare notifica dell'avviso ad un legale omonimo del vero difensore di fiducia già esposte nel ricorso del coimputato AN (gli imputati sono stati assistiti nel giudizio di merito di secondo grado ciascuno dai due difensori avv. Cecchini e avv. SO).
3. Le impugnazioni dei due imputati vanno respinte per l'infondatezza delle illustrate censure di ordine processuale.
In sintesi sono tre le ragioni di nullità di natura processuale della sentenza impugnata addotte dai ricorrenti. Innanzitutto l'impropria applicazione dell'art. 161 c.p., comma 4 adottata per la citazione in giudizio dell'imputato SO, non ricorrendo i presupposti di impossibilità della notificazione nell'immutato domicilio dichiarato dal prevenuto. In secondo luogo la susseguente consegna della copia dell'atto di citazione sia del SO che del AN, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, ad uno solo dei due loro comuni difensori di fiducia (l'avv. Cecchini) e non a tutti e due. In terzo e ultimo luogo la mancata notificazione, in sostanza omessa, dell'avviso dell'udienza di appello del 21.1.2010 al secondo difensore di fiducia degli imputati, l'avviso non essendo stato notificato al vero difensore avv. Salvatore SO, ma ad un suo omonimo.
3.1. I rilievi critici del SO sulla notificazione del decreto di citazione in appello per l'udienza del 21.1.2010 a norma dell'art.161 c.p.p., comma 4 non hanno pregio.
Questa Corte regolatrice ha da tempo individuato i referenti spaziali e modali della nozione di "impossibilità" della notificazione dell'atto nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato che legittima la consegna dell'atto stesso al difensore dell'imputato, chiarendo come tale evenienza di inidoneità sopravvenuta della dichiarazione o elezione di domicilio sussiste quando l'organo notificatore accerti, per averlo appreso dalle persone rinvenute nell'abitazione o sul luogo della stessa e in difetto di specifici dati attestanti il contrario, la cessazione di un diretto e continuativo rapporto tra il destinatario dell'atto e il luogo (domicilio) dal medesimo indicato.
In siffatta situazione, in cui non si rendono necessari l'effettuazione di peculiari ricerche o gli incombenti di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 (questa norma presuppone la continuità del rapporto del destinatario col luogo da lui indicato), la notificazione dell'atto deve considerarsi validamente effettuata mediante consegna al difensore. In altre parole l'impossibilità di eseguire la notificazione rituale dell'atto al domicilio dichiarato o eletto dall'interessato può essere integrata anche dalla temporanea assenza dello stesso, senza che occorra procedere ad una peculiare verifica di vera e propria irreperibilità, sì da qualificare come definitiva o irreversibile l'impossibilità di consegna degli atti nel luogo dichiarato o eletto (Cass. Sez. 5, 26. 4,2005 n. 23670, Carbone, rv. 231908; Cass. Sez. 1, 29.1.2008 n. 10267, Lionetti, rv. 239653; Cass. Sez. 5, 21.4.2011 n. 22745, Poggi, rv. 250408; Cass. Sez. 27.9.2011 n. 42699, Siragusa, rv. 251367). Tenuto conto della relata negativa di notificazione dell'atto redatta dall'ufficiale giudiziario, il decreto di citazione per l'udienza del giudizio di appello svoltasi il 21.1.2010 è stato, dunque, validamente notificato mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia dell'imputato SO TU.
3.2. Del pari infondate sono le censure, enunciate da entrambi i ricorrenti, sulla avvenuta consegna ex art. 161 c.p.p., comma 4 della loro citazione per la suddetta udienza del 21.1.2010 ad uno soltanto dei loro difensori di fiducia.
In vero, in presenza di due difensori di fiducia, la notifica dell'atto è da ritenere legittima allorché sia alternativamente eseguita presso l'uno o presso l'altro difensore, non sussistendo uno specifico diritto dell'interessato ad una duplice notifica mediante consegna dell'atto a tutti e due i difensori. L'art. 161 c.p.p., comma 4, nel fare riferimento al "difensore" cui va consegnata copia dell'atto destinato all'imputato o interessato, non implica che -ove l'imputato sia assistito da due difensori- l'atto debba essere consegnato a entrambi. Impropriamente i ricorrenti lamentano una lesione del loro diritto di difesa. Diritto non vulnerato in siffatta situazione, atteso che il difensore riceve l'atto non a titolo personale (oltre, ovviamente, all'avviso a lui diretto nella qualità processuale di difensore del giudicabile), ma come domiciliatario ex lege dell'imputato, al quale è garantita l'effettiva conoscenza dell'atto in virtù della doverosa informazione che è tenuto a dargliene il difensore consegnatario, sì da rendere inutile una ulteriore informazione, concernente lo stesso atto, anche ad opera del secondo difensore (cfr.: ass. Sez. 6, 8.6.1994 n. 2733, Kahric Safet, rv. 200604; Cass. Sez. 3,27.11.2001 n. 4552/02, Di Lucente, rv. 220939).
Per tanto le citazioni per l'udienza di appello del 21.1.2010 dell'imputato SO e per l'udienza di appello del 21.4.2010 dell'imputato AN sono state eseguite correttamente e validamente.
3.3. Infondate sono, infine, le doglianze comuni ai due ricorrenti in punto di omesso o irregolare avviso dell'udienza di appello del 21.1.2010 al secondo difensore di fiducia di entrambi gli imputati, l'avv. Salvatore SO del Foro di Torre ZI (con studio a Napoli presso altro legale), l'avviso essendo avvenuto a mani di un omonimo avv. Salvatore SO del Foro di Napoli (con studio a Napoli).
Chiarito che nel caso di specie si è in presenza non di un omesso avviso dell'udienza di appello del 21.1.2010 al secondo difensore di fiducia dei ricorrenti, quanto piuttosto di una irregolare notificazione dell'avviso (per le ragioni di omonimia addotte nei ricorsi), l'evenienza è idonea a determinare non una nullità assoluta dell'udienza (e, quindi, del giudizio e della susseguente sentenza), ma una nullità a regime intermedio che, attenendo alla fase degli atti preliminari al giudizio, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza, in analogia con quel che è previsto a per il giudizio di primo grado dall'art. 180 c.p.p. (cfr.:
Cass. S.U., 16.7.2009 n. 39060, Aprea, rv. 244187-244188; Cass, Sez. 6, 23.2.2010 n. 10607, Pepa, rv. 246542; Cass. Sez. 2, 26.11.2010 n. 44363, D'Aria, rv. 249184; Cass. S.U., 27.1.2011 n. 22242, Scibè, rv. 249651).
Nel caso in esame l'altro difensore di fiducia dei due imputati (sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4) nell'udienza del 201.2010, ma presente nella successiva e conclusiva udienza del 21.4.2010), nulla ha eccepito, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, in merito alla irregolarità od omessa notifica al codifensore, con il quale pure aveva preso parte alle udienze del giudizio di appello (a partire dall'udienza del 3.12.2008, come emerge ex actis) anteriori alla sospensione per gli eventi sismici della primavera del 2009 e la cui congiunta presenza nella comune difesa dei due coimputati certamente non ignorava.
Nè va sottaciuto, per completare l'esame del quadro di riferimento della vicenda processuale, che al difensore incombe, come puntualizzato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. rv. 249651, cit.), un generale dovere di leale collaborazione ai fini del regolare svolgimento del procedimento, avuto anche riguardo al sussistere dei palesi vincoli di solidarietà tra i codifensori evocati anche (art. 23, comma 5) dal codice deontologico forense (cfr. SU, cit.: "...tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa...il dovere di lealtà implica, tra l'altro, che una norma processuale non possa essere utilizzata e quindi anche interpretata per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata"). Mette conto aggiungere, ancora, che alla denunciata, ma non tempestivamente dedotta, omissione o irregolarità dell'avviso dell'udienza del 21.1.2010 al secondo difensore avv. SO Salvatore ha in certa misura contribuito lo stesso legale, omettendo di precisare nell'atto di nomina depositato nella cancelleria della Corte di Appello dell'Aquila il 3.12.2008 che l'indicazione del suo studio napoletano di Via Toledo n. 228 non corrispondeva alla sede di un suo personale studio professionale (titolarità), ma ad una sua sede domiciliata presso lo studio di altro legale (l'avv. Giuseppe Vitiello). Circostanza che emerge soltanto dalla fotocopia dell'albo dell'Ordine degli Avvocati di Torre ZI allegata ai due odierni ricorsi, laddove l'albo dell'Ordine Forense di Napoli (anch'esso allegato in copia ai ricorsi) reca indicazione di un solo avv. Salvatore SO, quello stesso legale cui è stato in concreto notificato l'avviso di udienza (postumamente rivelatosi erroneo) e che la cancelleria della Corte abruzzese ben poteva ritenere essere lo stesso codifensore nominato dai due imputati, trasferitosi - a distanza di tempo dalla depositata nomina - ad un altro indirizzo della stessa città di Napoli. Alla reiezione dei ricorsi per legge la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012