Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. non è illegittima se l'ufficiale giudiziario ometta di indicare nella relazione le generalità della persona presente nel domicilio determinato, dichiarato o eletto, essendo sufficiente che il destinatario della notificazione non fosse ivi presente e che le persone presenti non fossero a conoscenza del luogo in cui si trovava.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 10267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10267 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 222
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027486/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI NT, N. IL 30/08/1970;
avverso ORDINANZA del 16/05/2007 TRIBUNALE di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 16 maggio 2007 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la impugnazione del titolo esecutivo proposta da ET IN, ai sensi dell'art.670 c.p.p., con riguardo alla sentenza contumaciale di condanna in data 13 giugno 2006 che era stata notificata presso il difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, essendo divenuta impossibile la notificazione nel domicilio di via Lammartari n. 41 di Napoli, dove erano regolarmente avvenute le precedenti notificazioni, poiché la madre dell'imputata, rinvenuta nel detto domicilio, aveva dichiarato che la propria figlia si era trasferita a Milano in luogo non conosciuto.
Il giudice dell'esecuzione, nel rispondere alle doglianze della ET, ha ritenuto che non vi fosse alcun obbligo o necessità di identificare la madre della ET al momento delle ricerche in vista della notificazione nella residenza familiare della imputata, anche perché, in considerazione della unicità del soggetto, non vi era possibilità di confusione con altri soggetti e non esisteva neppure l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di richiedere i documenti di identità al soggetto rinvenuto nel domicilio familiare e che aveva allegato un preciso rapporto di parentela con il destinatario della notificazione;
e d'altronde non si trattava neppure di una notifica, bensì di un tentativo di notifica non andato a buon fine, a fronte del quale la regola processuale autorizzava la notificazione presso il difensore, ritualmente eseguita nella specie, con conseguente insussistenza della nullità invocata dalla richiedente per violazione dell'art.171 c.p.p., comma 1, lett. b), per incertezza assoluta del destinatario, che era stato invece esattamente identificato come il difensore della imputata cui era stato notificato l'atto. Ha proposto ricorso per cassazione la ET personalmente lamentando che il provvedimento impugnato non aveva correttamente risposto alle doglianze della interessata con riguardo al luogo ed alla identificazione della persona cui era stata eseguita la notificazione poiché dagli atti non emergeva in quale due indirizzi della EO fosse stata eseguita la notificazione ne' la precisa indicazione e la identificazione della persona che aveva ricevuto l'atto, come era invece tenuto a fare l'ufficiale giudiziario, che assumeva le responsabilità civili e penali conseguenti all'atto che di sua competenza, a norma dell'art. 168 c.p.p., con conseguente nullità della notificazione a norma dell'art. 171 c.p.p., lett. d). La ricorrente ha quindi concluso per la declaratoria di "non esecutività" della sentenza" e la concessione di un termine per la proposizione dell'appello; in via subordinata ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
In sede di incidente di esecuzione l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione è limitata al controllo della esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e della sua notificazione. Nella specie non sono in contestazione la esistenza e la legittimità del titolo esecutivo, mentre la ricorrente si limita a contestare la validità della notificazione dell'estratto contumaciale poiché eseguita a mani di persona non indicata con le generalità e non identificata attraverso i documenti, pur se rinvenuta nella residenza della destinataria della notificazione, con conseguente nullità della notificazione per violazione della regola, prevista dall'art. 168 c.p.p., relativa alla indicazione delle generalità della persona cui era stata consegnata la copia. Il provvedimento impugnato ha però già rilevato che la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza non è stata eseguita alla madre della imputata, bensì le ricerche presso la abitazione della imputata sono state meramente strumentali alla verifica della permanenza di un suo collegamento con quella abitazione in cui erano state eseguite tutte le precedenti notificazioni a mani di un familiare convivente, mentre la notifica era stata poi eseguita a mani del difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, una volta che l'ufficiale giudiziario aveva verificato che nella casa di Vico Lammartani n. 41 di Napoli non era più possibile eseguire le notificazioni poiché la imputata se ne era allontanata senza lasciare un preciso indirizzo, tanto che la persona trovata nella casa aveva rappresentato di non potere ricevere la notifica non avendo più alcun rapporto con la destinataria. In tale situazione le censure contenute nel ricorso con riguardo alla mancata identificazione della persona cui è stata consegnata la copia dell'atto notificato sono quindi infondate poiché l'atto non è stato notificato alla madre della imputata, non compiutamente generalizzata dall'ufficiale giudiziario, bensì al difensore, incontestabilmente identificato, cui l'atto doveva essere notificato a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sia nel caso in cui in precedenza fosse stata eseguita la dichiarazione di domicilio poi divenuta impossibile per allontanamento della interessata per destinazione sconosciuta, sia nel diverso caso in cui la dichiarazione o la elezione di domicilio non fosse intervenuta o fosse divenuta in un secondo momento insufficiente o inidonea (art.161 c.p.p., comma 4, seconda ipotesi).
Si deve quindi ritenere che la notificazione dell'estratto contumaciale sia correttamente avvenuta nel pieno rispetto delle norme codicistiche, a mani del difensore, non essendo stata reperita la interessata nella sua residenza da cui si era allontanata per luogo sconosciuto. Ed a tal fine non rileva che l'ufficiale giudiziario non abbia indicato le generalità della persona che si era presentata in tale residenza come madre dell'imputata, poiché ai fini delle informazioni che l'ufficiale giudiziario doveva assumere non interessava la precisa identificazione del soggetto, bensì soltanto la circostanza che la destinataria della notificazione non fosse presente nella sua residenza e che le persone in questa presenti non conoscessero il luogo in cui si trovava, così rendendo impossibile la notificazione personale.
Quanto poi alla richiesta di un termine per la proposizione dell'appello, se anche la ricorrente avesse inteso fare riferimento all'istituto della restituzione nel termine, a norma del novellato art. 175 c.p.p., si tratta di richiesta che non può essere proposta in questa sede dovendo invece la interessata provocare una pronuncia del giudice dell'esecuzione allegando i presupposti di cui alla disposizione citata, ivi compreso il rispetto del termine di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis. Il ricorso deve essere quindi respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti;
segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008