Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9410 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI A I A094 1 0/ 0 2 DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO indennità d' accompeguamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente TREZZA R.G. N. 16/00 Dott. Paolino Cron. 25264 Consigliere DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IO IL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1308 avverso la sentenza n. 33/99 del Tribunale di BOLOGNA, -1- depositata il 25/03/99 R.G.N. 2915/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che con sentenza del 25 marzo 1999 il Tribunale di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, condannava il Ministero dell'interno a ripristinare l'indennità d'accompagnamento già corrisposta ad IL LI e revocata l'11 aprile 1994; che il Tribunale rilevava come difetti della colonna vertebrale, del femore e delle ginocchia, obesità paralisi di un nervo collegato con un piede (SPE), insieme a stato depressivo e disorientamento, impedivano alla LI di vestirsi o svestirsi, andare al bagno e lavarsi da sola;
che le complete e convincenti osservazioni del consulente tecnico nominato in secondo grado non erano state oggetto di critica o rilievo alcuno ad opera delle parti;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il Ministero, mentre controricorre l'intimata.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. legge 11 gennaio 1980 n. 18 in relazione al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, nonché vizi di motivazione, imputando al Tribunale di aver preferito le conclusioni della consulenza tecnica d'appello a quelle di primo grado, senza adeguata argomentazione, ed osserva che comunque ad ottenere l'indennità d'accompagnamento non basta la difficoltà di camminare, occorrendo la prescrizione in via permanente di carrozzella ortopedica;
che la doglianza di difetto di motivazione è priva di fondamento poiché, nel preferire la consulenza di secondo grado, il collegio di merito ha fatto specifico e diligente riferimento a tutte le infermità riscontrate ed ha aggiunto come i rilievi del consulente non fossero stati contestati dalle parti;
che l'art. 1 legge n. 18 del 1980 richiede per il beneficio in questione -3- l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, la quale ben può riscontrarsi quando alla grave difficoltà della deambulazione si uniscano, come nella specie, altre infermità, quale il disorientamento;
che la norma non richiede l'uso della corrozzella ortopedica;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 00 oltre ad euro tremila per onorario, da distrarre in10,00 favore dell'avvocato Vincenzo Rinaldi, che dichiara di averle anticipate;
Così deciso in Roma il 25 marzo 2002 Il Cons. Est. Il Presidente Ичисель Чика Feduico Roxelli farselle Ques ee IL CANCELLIERE Depositats Elleria 276 020 oggi, " a ll CELLIERE - 4- 2