Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 2
La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, non va effettuata in relazione all'importo del danno patrimoniale complessivamente determinato, ma con riguardo a quello cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato l'attenuante sulla base della valutazione della somma complessiva illecitamente percepita in relazione a due distinti episodi di truffa, senza considerare che i reati erano stati commessi ai danni di due persone differenti).
Commentari • 4
- 1. guida completa e fac-similehttps://www.studiocataldi.it/
Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
Leggi di più… - 2. Si può sporgere querela dopo tre mesi?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 febbraio 2026
- 3. guida completa e fac-similehttps://www.studiocataldi.it/
Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
Leggi di più… - 4. Querela: indicazioni utili e consigli per la presentazionehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 1 gennaio 2023
Sei stato vittima di un reato e vuoi far valere le tue ragioni con la presentazione di una querela? In molti casi, espressamente stabiliti dalla la legge, si chiede di presentare una querela per poter procedere penalmente nei confronti dell'autore di un reato. In questi casi è necessario presentare una querela presso gli organi competenti (Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica) perché altrimenti la persona che ha commesso il reato non verrà perseguito dalla legge. Attenzione, è necessario sbrigarsi a presentarla perché sono previsti dei termini brevi, generalmente di 3 mesi, entro i quali deve essere proposta. Per comprendere la differenza tra denuncia e querela clicca sul …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
07988 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 01.02.2017 Sentenza n. 205 Reg. gen. n. 31906/2016 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Marco Maria Alma Consigliere dott. Stefano Filippini Consigliere dott. PP Coscioni Consigliere Consigliere est. dott. PP Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IP PP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/04/2016 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., rigetto nel resto. udito il difensore, avv. Italia Mendicini, in sostituzione dell'avv. Le Pera Roberto, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato il ricorrente a mesi quattro di reclusione ed euro 40,00 di multa in relazione al reato di truffa 1 continuata, consistita nell'aver usato artifici e raggiri per ottenere dalle persone offese il pagamento di una somma complessiva di euro 500 come compenso per il fatto che avrebbe trovato loro un posto di lavoro grazie alle sue conoscenze.
2. Ricorre per cassazione PP IP, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge ed inutilizzabilità della testimonianza di RI ET, indotta dalla parte civile, per non essere state in alcun modo indicate, nella lista testi, le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame, ex art. 468, comma 1, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività della querela ex art. 124 cod.pen., da individuare al momento in cui venne effettuata dalle persone offese la dazione del danaro;
3) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., siccome prospettata dall'imputato nelle dichiarazioni spontanee rese al dibattimento volte a rappresentare le sue gravi difficoltà economiche all'epoca del fatto che lo avevano costretto a richiedere prestiti ad usura;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen.; 5) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto evidenziato qui di seguito.
1.Il primo motivo è infondato. La pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa dal collegio, ritiene che l'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Latini, Rv. 232369; Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv.214108). 2 т Nel caso in esame, la testimonianza era quella di RI ET, la figlia di una delle due persone offese, espressamente citata nel capo di imputazione come colei che avrebbe dovuto ottenere dall'imputato uno dei due posti di lavoro da costui promessi con artifici e raggiri. Di tal che, tale testimonianza non poteva ritenersi una prova a sorpresa, essendo posta a base del fulcro dell'accusa fin dall'inizio del procedimento, avendo la teste assistito al fatto contestato, come risulta a fg. 6 dello stesso ricorso.
2. Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento di protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di detti accertamenti, non potendo farsi discendere dalla inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620). Si assume, cioè, che la presentazione della querela è rapportata alla piena conoscenza del fatto di reato da parte della vittima, in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954). Orbene, nella specie, solo gli accertamenti successivi della persona offesa -- con il tentativo di reperire l'imputato al fine di invitarlo ad adempiere alla sua promessa, fino a constatarne il rifiuto avevano fatto comprendere alla vittima, - fino a quel momento in stato di buona fede grazie alla efficacia dei raggiri del ricorrente, di aver subito una truffa. Ed il ricorrente non ha provato, così come era suo onere, che dal momento della piena consapevolezza nella vittima del reato commesso in suo danno, era inutilmente decorso il termine per la presentazione della querela, ancorandolo non correttamente alla data della primigenia dazione del danaro all'imputato.
3. Quanto al terzo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado - espressamente richiamata sul punto dalla Corte di Appello e che si fonde con la decisione di secondo grado stante l'uniformità di giudizio (cosiddetta doppia conforme) che aveva recisamente escluso, con - insindacabili valutazioni di merito, la sussistenza dello stato di necessità, anche solo per il fatto che il ricorrente avesse già denunziato, all'epoca della truffa, gli usurai ai quali era ricorso, da ciò facendone discendere l'assoluta inesistenza di un pericolo attuale nel momento in cui aveva agito in danno delle persone offese.
4. E' fondato, invece, il quarto motivo. La Corte di Appello ha escluso la sussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità, rapportandosi all'entità complessiva di esso, pari a 500,00 euro, 3 т sommando quello sofferto da entrambe le persone offese del reato di truffa continuata. Ma la giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, ritiene che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Bortolotto, Rv. 237329). Principio che deve valere quando, come nel caso in esame, si tratti di due persone offese differenti nei singoli episodi di truffa. L'eventuale sussistenza dell'attenuante con riguardo ai due fatti di truffa contestati e singolarmente considerati, è valutazione di merito che non può essere effettuata in questa sede e per la quale si impone l'annullamento della sentenza con rinvio, ai fini di una eventuale rideterminazione della pena, ferma restando l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
5. Il quale, con riguardo al quinto motivo di ricorso, correttamente non è stato ritenuto meritevole della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., dal momento che egli aveva commesso condotte "plurime", espressamente previste dalla norma richiamata tra quelle impeditive alla concessione del beneficio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 01.02. 2017. I Presidente Il consigliere relatore Giovanni Diotallevi PP Sgadari Thotellow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 FEB. 2017 IL 3. CASSA HEMAD I Cancelliere- CANCELLINE T S E Claudia Pianelli T R O C 4