CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20619 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI RI VA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 5/11/2025 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE ED, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5.11.2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di RI VA CA di dichiarare che la sentenza di condanna alla pena di sei anni di reclusione del Tribunale di Roma del 18.1.2013 (confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 16.3.2016, irrevocabile il 26.11.2017) non era divenuta esecutiva per la nullità del decreto di latitanza e la conseguente mancata conoscenza del procedimento o, in subordine, di restituire il condannato nel termine per impugnare la sentenza d’appello, non impugnata dal difensore d’ufficio. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’infondatezza della doglianza difensiva secondo cui le ricerche propedeutiche alla dichiarazione di latitanza (avvenuta il 14.2.2005 dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare in data 27.12.2004) erano insufficienti per essersi la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20619 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 05/03/2026 polizia giudiziaria limitata a ricercare CA in un albergo di Roma laddove invece egli era rientrato in Romania, ove aveva contratto matrimonio. Secondo il Tribunale, invece, le ricerche erano state validamente eseguite presso l’ultimo domicilio noto e non esistevano altri elementi utili al rintraccio di CA ovvero per estendere le ricerche al suo Paese d’origine, in quanto non c‘era alcuna indicazione sulla ipotesi di un suo rimpatrio. Infatti, egli era presente stabilmente in Italia dal 2001 e sfruttava la prostituzione di cittadine rumene a Roma. Dalle intercettazioni, inoltre, non emergeva la sua eventuale intenzione di tornare definitivamente in Romania. Il fatto che il suo allontanamento sia avvenuto contestualmente alle indagini a suo carico non può essere ritenuto una coincidenza, né è credibile che egli non abbia avuto notizie dell’esecuzione delle misure cautelari a carico dei coindagati. Di conseguenza, la dichiarazione di latitanza – secondo il giudice dell’esecuzione – è da considerarsi esente da vizi, sicché la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. è stata rigettata. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che il latitante avrebbe diritto alla restituzione nel termine per impugnare se provasse di non avere avuto conoscenza del processo, e ciò anche quando, come nel caso di specie, il difensore d’ufficio ha proposto tempestivamente appello. A decidere, tuttavia, deve essere - ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. - il giudice competente sull’impugnazione e, pertanto, gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello di Roma. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di RI VA CA, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 295, 296 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. CA aveva chiesto di dichiarare la mancata esecutività della sentenza di condanna, derivante dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale per effetto della nullità del decreto di latitanza. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, peraltro facendo riferimento ad atti (intercettazioni) che non sono disponibili, in quanto il fascicolo del procedimento penale non è stato reperito. Ciò premesso, non v’è prova, in primo luogo, che CA avesse dimorato nell’albergo dove è stato cercato. Dagli atti di polizia giudiziaria risulta, invece, che già il 18.12.2003 era partito per la Romania. Né è corretto affermare che non vi fossero altri elementi utili al rintraccio, perché CA avrebbe potuto essere ricercato in altri luoghi italiani risultanti dalle informative e comunque presso la sua residenza rumena, pure conosciuta (CA, infatti, era stato fermato per un controllo ed era stato identificato tramite il passaporto che riportava tutti i suoi dati), giacché comunque la circostanza che fosse tornato in Romania risultava dalle informative: di conseguenza, difetta la prova che il ricercato si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della misura. 2 L’ordinanza afferma che dalle intercettazioni risulta che CA fosse rientrato in Italia nel febbraio 2004: tuttavia, nelle intercettazioni – che, peraltro, non sono state rinvenute – richiamate dalle informative risulterebbe che solo i suoi coindagati siano tornati in Italia, non anche lui. In ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere che, dopo più di un anno da che era partito per la Romania, CA fosse in un albergo dove non aveva mai soggiornato e comunque che si fosse allontanato per sottrarsi ad una misura emessa un anno dopo, mentre invece è provato che la sua partenza era programmata per il matrimonio in patria.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 548 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza di condanna non era divenuta esecutiva perché non v’è prova della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, emessa il 18.12.2013 prima della modifica intervenuta con la L. n. 67 del 2014 sul processo in absentia. Anche se la notifica fosse stata eseguita presso il domiciliatario (ma non v’è comunque prova della notifica al difensore), ciò non dimostrerebbe l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di CA: a nulla rileva, poi, che sia stato presentato appello, perché il gravame proposto dal difensore lascia inalterata l’autonoma facoltà di impugnazione dell’imputato. 3. Con requisitoria scritta del 12.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che reitera argomenti già sostenuti nella precedente sede di merito ed esaustivamente respinti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da considerarsi infondato, con la necessaria premessa che le questioni dedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità, non essendo applicabile la successiva disciplina introdotta in materia di latitanza e di dichiarazione di assenza (cfr. Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, [...], Rv. 284573 – 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, [...], Rv. 288119 – 01, in motivazione). Il principio in questione non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'atto legittimamente formatosi sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suo compimento e la sua operatività, nel caso di specie, è confermata dalla norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Questo vuol dire che, siccome il ricorso deduce con il primo motivo la inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen. per farne discendere la censura di nullità del decreto di latitanza, le norme di cui si lamenta la violazione vanno prese in considerazione nella loro formulazione vigente al momento della emissione del provvedimento dichiarativo della latitanza di RI VA CA. 3 2. Ciò premesso, il ricorso contesta sostanzialmente che, non risultando al momento della tentata esecuzione della misura cautelare alcun indirizzo italiano ove potesse attendibilmente rintracciarsi CA (ivi compreso l’albergo romano presso cui fu invano ricercato), le ricerche del ricorrente, ai fini della dichiarazione di latitanza, dovessero essere svolte in Romania, ove era rientrato precedentemente per contrarre matrimonio e da cui non risultava fosse medio tempore ritornato in Italia. Su questo punto, l’ordinanza impugnata – pur considerando che le ricerche dell’imputato in Italia erano state esaurientemente svolte all’ultimo domicilio noto – ha comunque ritenuto che le ricerche di CA non dovessero essere estese al Paese d’origine in mancanza di “una qualsiasi indicazione della località in cui poteva trovarsi”. Si tratta di affermazione del tutto conforme al principio, già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte sulla base di una situazione normativa omologa a quella vigente al tempo della dichiarazione di latitanza di CA, secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/3/2014, [...], Rv. 258792 - 01). Sotto questo profilo, non può non tenersi conto che anche dagli atti allegati al ricorso (in particolare, dall’annotazione di polizia giudiziaria del 20.11.2003 di cui all’allegato n. 11, che pure viene indicata dal ricorrente come la documentazione in cui figurava la residenza di CA in Romania) non risultava, in realtà, un preciso luogo all’estero identificabile come il domicilio di CA, ma solo il suo comune di nascita in Romania (che, peraltro, anche in una valutazione a posteriori dei documenti non noti all’autorità giudiziaria dell’epoca, è a sua volta diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio di CA, cui pure il ricorso annette particolare rilievo). Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna possibilità che il giudice cautelare ritenesse “non esaurienti” (art. 295, comma 2, cod. proc. pen.) le ricerche di CA e che chiedesse la eventuale attivazione di strumenti di cooperazione internazionale atti a consentirne il rintraccio, eventualità, quest’ultima, che le Sezioni unite Avram sopra richiamate ricollegano ragionevolmente alla sola ipotesi che «dalle indagini emergano concreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata». Quanto, in secondo luogo, alla ulteriore censura contenuta nel primo motivo, relativa alla insussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla misura cautelare (da 4 valutarsi alla luce del disposto dell’art. 296 cod. proc. pen. allora vigente), deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata è provvista di una motivazione adeguata, che, senza illogicità, indica gli elementi tratti dalle informative di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni da cui è stata ricavata la conclusione che CA non avesse affatto interrotto l’attività delittuosa e che fosse a conoscenza dell’avvenuta esecuzione della misura nei confronti dei suoi coindagati. Il ricorso, per parte sua, avversa tale conclusione mediante la proposta di una lettura alternativa degli elementi di fatto presi in considerazione dal giudice dell’esecuzione, cui giunge con l'autonoma adozione di parametri di valutazione diversi, che indica come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati nella fase di merito. Si tratta, pertanto, di una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, che peraltro rende evidente quanto il tema della possibilità di far valere, con lo strumento dell'incidente di esecuzione, l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nel giudizio di cognizione, ponga il problema della deducibilità in sede esecutiva di vizi che si assumono come verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (cfr., in proposito, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280931 – 01, spec. in motivazione). La censura, infatti, attiene ad una valutazione tipicamente di merito, relativa alla volontarietà della sottrazione alla misura cautelare da parte della persona che ne è destinataria, la quale è riservata al giudice della cognizione e il cui eventuale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere dal difensore d’ufficio ritualmente nominato. Il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è del tutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (Sez. 2, n. 47852 del 23/9/2016, [...], Rv. 268174 – 01, anche in motivazione). La giurisprudenza ha più volte rilevato che, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quelprovvedimento possa essere emesso (Sez. 5, n., 19891 del 30/1/2015, A., Rv.259839 - 01; Sez. 6, n. 43962 del 27/9/2013, [...], Rv. 256684 – 01;Sez. 1, n. 48739 del 25/11/2004, [...], Rv. 230390 - 01) o, a maggior ragione, che sia stato emesso. È stato precisato, peraltro, che l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 3, n. 10733 del 7/2/2023, [...], Rv. 284315 – 01; Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2026, [...], Rv. 268827 – 01). Una volta che tale evenienza sia stata positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, ciò legittima l'esecuzione delle notificazioni al latitante mediante consegna al difensore ex art. 165 cod. proc. pen.: e l’ordinanza impugnata ha adeguatamente dato atto, 5 sotto questo profilo, che la dichiarazione di latitanza di CA emessa nel 2004 fosse rituale. Sulla scorta di quanto fin qui considerato, pertanto, il primo motivo deve essere disatteso. 3. Se è così, la questione posta con il secondo motivo, che lamenta in sostanza che CA non abbia ricevuto a mani proprie la notifica dell’estratto contumaciale delle due sentenze a suo carico, è priva di pregio. Il presupposto di tale doglianza è evidentemente – come espressamente riportato nel ricorso – che CA “era stato erroneamente dichiarato latitante”. Tuttavia, è da ritenersi che il ricorrente, per come osservato innanzi, sia stato validamente dichiarato latitante. Di qui, l’applicazione dell’art. 165 cod. proc. pen., che al comma 1 prevede che le notifiche all’imputato latitante sono eseguite mediante consegna di copia al difensore e al comma 4 prevede che l’imputato latitante è rappresentato dal difensore, il quale nel caso di specie, peraltro, ha anche proposto appello contro la sentenza di primo grado. Altra questione è se l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, costituisca di per sé, ove assistita da regolarità formale, elemento idoneo ad escludere la mancata conoscenza del procedimento. Ma di questo s’è già occupata l’ordinanza impugnata, che infatti ha scisso la richiesta di restituzione nel termine da quella relativa alla validità del titolo esecutivo e ha disposto la trasmissione degli atti ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. alla Corte d’appello di Roma perché valutasse il diverso aspetto della prova della eventuale mancata conoscenza incolpevole del processo da parte dell’imputato. Anche il secondo motivo, quindi, va disatteso. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE ED, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5.11.2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di RI VA CA di dichiarare che la sentenza di condanna alla pena di sei anni di reclusione del Tribunale di Roma del 18.1.2013 (confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 16.3.2016, irrevocabile il 26.11.2017) non era divenuta esecutiva per la nullità del decreto di latitanza e la conseguente mancata conoscenza del procedimento o, in subordine, di restituire il condannato nel termine per impugnare la sentenza d’appello, non impugnata dal difensore d’ufficio. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’infondatezza della doglianza difensiva secondo cui le ricerche propedeutiche alla dichiarazione di latitanza (avvenuta il 14.2.2005 dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare in data 27.12.2004) erano insufficienti per essersi la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20619 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 05/03/2026 polizia giudiziaria limitata a ricercare CA in un albergo di Roma laddove invece egli era rientrato in Romania, ove aveva contratto matrimonio. Secondo il Tribunale, invece, le ricerche erano state validamente eseguite presso l’ultimo domicilio noto e non esistevano altri elementi utili al rintraccio di CA ovvero per estendere le ricerche al suo Paese d’origine, in quanto non c‘era alcuna indicazione sulla ipotesi di un suo rimpatrio. Infatti, egli era presente stabilmente in Italia dal 2001 e sfruttava la prostituzione di cittadine rumene a Roma. Dalle intercettazioni, inoltre, non emergeva la sua eventuale intenzione di tornare definitivamente in Romania. Il fatto che il suo allontanamento sia avvenuto contestualmente alle indagini a suo carico non può essere ritenuto una coincidenza, né è credibile che egli non abbia avuto notizie dell’esecuzione delle misure cautelari a carico dei coindagati. Di conseguenza, la dichiarazione di latitanza – secondo il giudice dell’esecuzione – è da considerarsi esente da vizi, sicché la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. è stata rigettata. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che il latitante avrebbe diritto alla restituzione nel termine per impugnare se provasse di non avere avuto conoscenza del processo, e ciò anche quando, come nel caso di specie, il difensore d’ufficio ha proposto tempestivamente appello. A decidere, tuttavia, deve essere - ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. - il giudice competente sull’impugnazione e, pertanto, gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello di Roma. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di RI VA CA, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 295, 296 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. CA aveva chiesto di dichiarare la mancata esecutività della sentenza di condanna, derivante dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale per effetto della nullità del decreto di latitanza. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, peraltro facendo riferimento ad atti (intercettazioni) che non sono disponibili, in quanto il fascicolo del procedimento penale non è stato reperito. Ciò premesso, non v’è prova, in primo luogo, che CA avesse dimorato nell’albergo dove è stato cercato. Dagli atti di polizia giudiziaria risulta, invece, che già il 18.12.2003 era partito per la Romania. Né è corretto affermare che non vi fossero altri elementi utili al rintraccio, perché CA avrebbe potuto essere ricercato in altri luoghi italiani risultanti dalle informative e comunque presso la sua residenza rumena, pure conosciuta (CA, infatti, era stato fermato per un controllo ed era stato identificato tramite il passaporto che riportava tutti i suoi dati), giacché comunque la circostanza che fosse tornato in Romania risultava dalle informative: di conseguenza, difetta la prova che il ricercato si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della misura. 2 L’ordinanza afferma che dalle intercettazioni risulta che CA fosse rientrato in Italia nel febbraio 2004: tuttavia, nelle intercettazioni – che, peraltro, non sono state rinvenute – richiamate dalle informative risulterebbe che solo i suoi coindagati siano tornati in Italia, non anche lui. In ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere che, dopo più di un anno da che era partito per la Romania, CA fosse in un albergo dove non aveva mai soggiornato e comunque che si fosse allontanato per sottrarsi ad una misura emessa un anno dopo, mentre invece è provato che la sua partenza era programmata per il matrimonio in patria.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 548 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza di condanna non era divenuta esecutiva perché non v’è prova della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, emessa il 18.12.2013 prima della modifica intervenuta con la L. n. 67 del 2014 sul processo in absentia. Anche se la notifica fosse stata eseguita presso il domiciliatario (ma non v’è comunque prova della notifica al difensore), ciò non dimostrerebbe l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di CA: a nulla rileva, poi, che sia stato presentato appello, perché il gravame proposto dal difensore lascia inalterata l’autonoma facoltà di impugnazione dell’imputato. 3. Con requisitoria scritta del 12.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che reitera argomenti già sostenuti nella precedente sede di merito ed esaustivamente respinti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da considerarsi infondato, con la necessaria premessa che le questioni dedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità, non essendo applicabile la successiva disciplina introdotta in materia di latitanza e di dichiarazione di assenza (cfr. Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, [...], Rv. 284573 – 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, [...], Rv. 288119 – 01, in motivazione). Il principio in questione non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'atto legittimamente formatosi sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suo compimento e la sua operatività, nel caso di specie, è confermata dalla norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Questo vuol dire che, siccome il ricorso deduce con il primo motivo la inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen. per farne discendere la censura di nullità del decreto di latitanza, le norme di cui si lamenta la violazione vanno prese in considerazione nella loro formulazione vigente al momento della emissione del provvedimento dichiarativo della latitanza di RI VA CA. 3 2. Ciò premesso, il ricorso contesta sostanzialmente che, non risultando al momento della tentata esecuzione della misura cautelare alcun indirizzo italiano ove potesse attendibilmente rintracciarsi CA (ivi compreso l’albergo romano presso cui fu invano ricercato), le ricerche del ricorrente, ai fini della dichiarazione di latitanza, dovessero essere svolte in Romania, ove era rientrato precedentemente per contrarre matrimonio e da cui non risultava fosse medio tempore ritornato in Italia. Su questo punto, l’ordinanza impugnata – pur considerando che le ricerche dell’imputato in Italia erano state esaurientemente svolte all’ultimo domicilio noto – ha comunque ritenuto che le ricerche di CA non dovessero essere estese al Paese d’origine in mancanza di “una qualsiasi indicazione della località in cui poteva trovarsi”. Si tratta di affermazione del tutto conforme al principio, già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte sulla base di una situazione normativa omologa a quella vigente al tempo della dichiarazione di latitanza di CA, secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/3/2014, [...], Rv. 258792 - 01). Sotto questo profilo, non può non tenersi conto che anche dagli atti allegati al ricorso (in particolare, dall’annotazione di polizia giudiziaria del 20.11.2003 di cui all’allegato n. 11, che pure viene indicata dal ricorrente come la documentazione in cui figurava la residenza di CA in Romania) non risultava, in realtà, un preciso luogo all’estero identificabile come il domicilio di CA, ma solo il suo comune di nascita in Romania (che, peraltro, anche in una valutazione a posteriori dei documenti non noti all’autorità giudiziaria dell’epoca, è a sua volta diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio di CA, cui pure il ricorso annette particolare rilievo). Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna possibilità che il giudice cautelare ritenesse “non esaurienti” (art. 295, comma 2, cod. proc. pen.) le ricerche di CA e che chiedesse la eventuale attivazione di strumenti di cooperazione internazionale atti a consentirne il rintraccio, eventualità, quest’ultima, che le Sezioni unite Avram sopra richiamate ricollegano ragionevolmente alla sola ipotesi che «dalle indagini emergano concreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata». Quanto, in secondo luogo, alla ulteriore censura contenuta nel primo motivo, relativa alla insussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla misura cautelare (da 4 valutarsi alla luce del disposto dell’art. 296 cod. proc. pen. allora vigente), deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata è provvista di una motivazione adeguata, che, senza illogicità, indica gli elementi tratti dalle informative di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni da cui è stata ricavata la conclusione che CA non avesse affatto interrotto l’attività delittuosa e che fosse a conoscenza dell’avvenuta esecuzione della misura nei confronti dei suoi coindagati. Il ricorso, per parte sua, avversa tale conclusione mediante la proposta di una lettura alternativa degli elementi di fatto presi in considerazione dal giudice dell’esecuzione, cui giunge con l'autonoma adozione di parametri di valutazione diversi, che indica come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati nella fase di merito. Si tratta, pertanto, di una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, che peraltro rende evidente quanto il tema della possibilità di far valere, con lo strumento dell'incidente di esecuzione, l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nel giudizio di cognizione, ponga il problema della deducibilità in sede esecutiva di vizi che si assumono come verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (cfr., in proposito, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280931 – 01, spec. in motivazione). La censura, infatti, attiene ad una valutazione tipicamente di merito, relativa alla volontarietà della sottrazione alla misura cautelare da parte della persona che ne è destinataria, la quale è riservata al giudice della cognizione e il cui eventuale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere dal difensore d’ufficio ritualmente nominato. Il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è del tutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (Sez. 2, n. 47852 del 23/9/2016, [...], Rv. 268174 – 01, anche in motivazione). La giurisprudenza ha più volte rilevato che, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quelprovvedimento possa essere emesso (Sez. 5, n., 19891 del 30/1/2015, A., Rv.259839 - 01; Sez. 6, n. 43962 del 27/9/2013, [...], Rv. 256684 – 01;Sez. 1, n. 48739 del 25/11/2004, [...], Rv. 230390 - 01) o, a maggior ragione, che sia stato emesso. È stato precisato, peraltro, che l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 3, n. 10733 del 7/2/2023, [...], Rv. 284315 – 01; Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2026, [...], Rv. 268827 – 01). Una volta che tale evenienza sia stata positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, ciò legittima l'esecuzione delle notificazioni al latitante mediante consegna al difensore ex art. 165 cod. proc. pen.: e l’ordinanza impugnata ha adeguatamente dato atto, 5 sotto questo profilo, che la dichiarazione di latitanza di CA emessa nel 2004 fosse rituale. Sulla scorta di quanto fin qui considerato, pertanto, il primo motivo deve essere disatteso. 3. Se è così, la questione posta con il secondo motivo, che lamenta in sostanza che CA non abbia ricevuto a mani proprie la notifica dell’estratto contumaciale delle due sentenze a suo carico, è priva di pregio. Il presupposto di tale doglianza è evidentemente – come espressamente riportato nel ricorso – che CA “era stato erroneamente dichiarato latitante”. Tuttavia, è da ritenersi che il ricorrente, per come osservato innanzi, sia stato validamente dichiarato latitante. Di qui, l’applicazione dell’art. 165 cod. proc. pen., che al comma 1 prevede che le notifiche all’imputato latitante sono eseguite mediante consegna di copia al difensore e al comma 4 prevede che l’imputato latitante è rappresentato dal difensore, il quale nel caso di specie, peraltro, ha anche proposto appello contro la sentenza di primo grado. Altra questione è se l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, costituisca di per sé, ove assistita da regolarità formale, elemento idoneo ad escludere la mancata conoscenza del procedimento. Ma di questo s’è già occupata l’ordinanza impugnata, che infatti ha scisso la richiesta di restituzione nel termine da quella relativa alla validità del titolo esecutivo e ha disposto la trasmissione degli atti ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. alla Corte d’appello di Roma perché valutasse il diverso aspetto della prova della eventuale mancata conoscenza incolpevole del processo da parte dell’imputato. Anche il secondo motivo, quindi, va disatteso. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6