Sentenza 21 aprile 2011
Massime • 1
L' impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Commentari • 7
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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30492 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. TORRICE Amelia – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5052/2016 proposto da: B.M., BR.DO., L.M., S.T., F.P., T.A., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ZAMPIERI; – ricorrenti – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' …
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Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22674 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TORRICE Amelia – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3115-2016 proposto da: S.L., M.M., MA.MA., M.E. nella qualità di eredi di SI.MA.; C.L., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ZAMPIERI; – ricorrenti – contzo MINISTERO …
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Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22675 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TORRICE Amelia – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3949-2016 proposto da: L.R., N.F., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ZAMPIERI; – ricorrenti – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2011, n. 22745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22745 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 21/04/2011
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1098
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 33591/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO OR, nato l'[...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Genova del 2.12.2009. Per il ricorrente è presente l'avv. Marmonti Massimo del Foro di Pavia che, in via preliminare, avanza istanza di rinvio, perché nel procedimento incidentale dell'odierno ricorso, vi è stata decisione a cui parteciparono anche due componenti del collegio odierno collegio giudicante (e deposita la relativa Ordinanza). Il PG. si rimette.
La Corte - riunitasi per decidere - emette ordinanza di manifesta infondatezza della domanda, come dal verbale, e dispone procedersi oltre.
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. Fausto De Santis) che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv. Marmonti si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. IN FATTO
OR PO fu nominato curatore del fallimento di IMMOBILIARE S. VINCENZO 74 Srl, dichiarata fallita in Voghera il 9.12.1987. Egli è stato tratto a giudizio perché accusato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (12.8.1992) con gli amministratori della società (DI TOMA, ESPOSITO) e di altri (VERCESI, collega di studio del prevenuto), tutti prosciolti dalla Corte genovese per prescrizione.
La condotta censurata è quella di avere distratto la somma ricavata (Lire 190 milioni) dalla vendita dell'unico cespite disponibile all'ente fallito, immobile in Montù Beccarla, cespite, quindi, di pertinenza dell'asse concorsuale.
La Corte d'Appello di Genova (per quanto riguarda la posizione del PO) ha confermato il giudizio di penale responsabilità, già affermato dal tribunale di Chiavari in data 13.1.2000, ma ha ridotto la pena inflitta.
Per la medesima vicenda egli è stato condannato per peculato dal Tribunale di Voghera, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
Avverso la sentenza ha interposto ricorso la difesa del prevenuto che ha eccepito: l'inosservanza della norma processuale per il vizio della notifica del decreto di citazione a giudizio notificato (come l'estratto contumaciale) presso il difensore fiduciario, anziché presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato;
- l'inosservanza della norma processuale per non essersi, il Presidente del Collegio ed il relatore, astenuti dal giudizio avendo partecipato alla motivazione di decisione;
- l'erronea applicazione della legge penale avendo ascritto al PO la condotta di omessa trascrizione della vendita immobiliare, quale presupposto della distrazione dell'immobile, dimenticando che gli effetti della sentenza di fallimento si originano dalla sua emissione e non dalla trascrizione dei cespiti attivi;
- carenza e contraddittorietà della motivazione per avere trascurato che il Curatore segnalò condotte illecite degli amministratori quanto alla tenuta della contabilità, così dimostrando di non favorire i medesimi nei loro disegni illeciti;
- carenza e contraddittorietà della motivazione per avere ravvisato concorso di intenti con gli amministratori, pur avendo accertato che il PO ingannò l'ESPOSITO nella destinazione della somma ricavata dalla vendita e, Motivo 5 e 6, carenza e contraddittorietà della motivazione per avere ritenuto il soggetto qualificato ESPOSITO concorrente con l'extraneus PO, pur nell'accettata difformità di intenti dei due e la dimostrata assenza di accordo distrattivo;
carenza di motivazione sull'istanza di derubricazione del reato ascritto al ricorrente in quello di interesse privato del Curatore;
- "manifesta ingiustizia" nel rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
IN DIRITTO
Il primo motivo, pregiudiziale alla verifica delle restanti censure, non è fondato.
In tema di reperibilità dell'imputato, la normativa processuale impone a questi degli oneri specifici, quando egli sia avvisato della pendenza del procedimento a suo carico: l'art. 161 c.p.p., comma 1 gli impone, invero, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione/elezione di domicilio resa all'avvio della vicenda processuale.
Per questo motivo il Collegio non condivide l'indirizzo giurisprudenziale che qualifica la nozione di "impossibilità" della notificazione in termini di attestata verifica di vera e propria irreperibilità (sì da qualificare come definitiva l'impossibilità alla recezione dell'atto) dell'imputato nel luogo dichiarato/eletto dal prevenuto.
Ritiene, invece, che anche la temporanea assenza, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, legittimi la procedura descritta dall'art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Mentre è fondata nel merito la censura d'illogicità o carenza dell'argomentazione motivazionale.
Dal testo del provvedimento impugnato, infatti, non è per nulla chiarita la condotta di apporto efficace e concausale da parte del soggetto giuridicamente qualificato nel reato di bancarotta impropria, cioè l'amministratore della società fallita nei confronti del soggetto terzo, non rientrante nel catalogo descritto dall'art. 223, comma 1, L. Fall., qual'è il curatore fallimentare. A questi può - in assenza di valida verifica di un'azione non interagente con quella del soggetto "proprio" - piuttosto ascriversi la fattispecie di ricettazione ex art. 232 L. Fall., ovvero quella di peculato.
Al contempo, alla luce della decisione della Corte di Appello di Milano, versata in atti, non è dato conoscere quale sia la relazione intercorsa tra l'addebito di bancarotta e quello di peculato. Nè risulta adeguatamente vagliata la (complessa) proponibilità, in linea astratta, del possibile concorso formale eterogeneo di reati, nè - per un riguardo concreto - la possibile ricorrenza della preclusione ex art. 649 c.p.p., valutata la corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, e considerati gli elementi costitutivi della vicenda (condotta, evento, nesso causale), nel contesto delle circostanze che contrassegnarono la condotta del prevenuto.
Trattandosi di profilo di decisiva rilevanza, nell'economia del giudizio sulla condotta del PO, la sentenza deve essere annullata per nuovo esame al riguardo.
Da tanto discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011